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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 881/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in San Calogero, via Pola, n. 6, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Pasquale Calabria (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE E IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura (PEC: giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Trotta (PEC: Email_3 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 12/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della cartella di pagamento n. 13920200001311469000, notificata il 23.3.2022, di importo pari a 12.542,02€ e relativa all'omesso versamento dei contributi previdenziali della per gli anni 2016 e 2017, CP_1 in ragione dello svolgimento, da parte sua, dell'attività di collaboratore scolastico sin dal 3.10.2013 (con connesso versamento contributivo all' , incompatibile, pertanto, con lo CP_3 svolgimento dell'attività di geometra.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I) –Dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità, dell'iscrizione a ruolo dell'estratto di ruolo e la cartella di pagamento alla stregua delle motivazioni sopra esposte. II)- Accertare e dichiarare non dovute le somme portate dall'impugnato ruolo e per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace e/o disapplicare l'iscrizione a ruolo, l'estratto di ruolo e la stessa cartella di pagamento alla stregua delle motivazioni sopra esposte, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di Legge. III) - In ogni caso, dichiarare non dovute le somme portate dall'impugnato ruolo e dall'estratto di ruolo per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace e/o disapplicare la stessa cartella di pagamento. IV) – Con condanna al pagamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. delle spese e competenze difensive di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria richiamata dalla cartella di pagamento impugnata.
3. Secondo quanto documentato in atti da parte resistente, e non contestato dal ricorrente, si evince come sia stato iscritto all'Albo dei Geometri dal 4.1.2012 e abbia provveduto alla Pt_1 cancellazione solo il 31.12.2017 (all. 1 della memoria di costituzione).
4. L'iscrizione suddetta comporta l'automatica iscrizione alla previdenziale di categoria con CP_1 annesso obbligo di versamento della contribuzione minima, a prescindere dall'effettivo svolgimento della professione e dalla produzione di reddito professionale.
5. Tale assunto è confermato anche dalla Suprema Corte, la quale con sentenza n. 34276/2025, richiamando i precedenti principi di diritto, ha stabilito che: « In tema di Parte_2
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima,
[...]
è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli CP_3 obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le CP_1 quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/22, 7820/22,4568/21).».
6. Per tale ragione, parte ricorrente è tenuto al versamento dei contributi della , CP_1 relativamente agli anni 2016 e 2017, pretesi per il tramite della cartella di pagamento impugnata.
7. Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
2 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 22/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in San Calogero, via Pola, n. 6, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Pasquale Calabria (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE E IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura (PEC: giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Trotta (PEC: Email_3 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 12/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della cartella di pagamento n. 13920200001311469000, notificata il 23.3.2022, di importo pari a 12.542,02€ e relativa all'omesso versamento dei contributi previdenziali della per gli anni 2016 e 2017, CP_1 in ragione dello svolgimento, da parte sua, dell'attività di collaboratore scolastico sin dal 3.10.2013 (con connesso versamento contributivo all' , incompatibile, pertanto, con lo CP_3 svolgimento dell'attività di geometra.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I) –Dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità, dell'iscrizione a ruolo dell'estratto di ruolo e la cartella di pagamento alla stregua delle motivazioni sopra esposte. II)- Accertare e dichiarare non dovute le somme portate dall'impugnato ruolo e per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace e/o disapplicare l'iscrizione a ruolo, l'estratto di ruolo e la stessa cartella di pagamento alla stregua delle motivazioni sopra esposte, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di Legge. III) - In ogni caso, dichiarare non dovute le somme portate dall'impugnato ruolo e dall'estratto di ruolo per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace e/o disapplicare la stessa cartella di pagamento. IV) – Con condanna al pagamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. delle spese e competenze difensive di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria richiamata dalla cartella di pagamento impugnata.
3. Secondo quanto documentato in atti da parte resistente, e non contestato dal ricorrente, si evince come sia stato iscritto all'Albo dei Geometri dal 4.1.2012 e abbia provveduto alla Pt_1 cancellazione solo il 31.12.2017 (all. 1 della memoria di costituzione).
4. L'iscrizione suddetta comporta l'automatica iscrizione alla previdenziale di categoria con CP_1 annesso obbligo di versamento della contribuzione minima, a prescindere dall'effettivo svolgimento della professione e dalla produzione di reddito professionale.
5. Tale assunto è confermato anche dalla Suprema Corte, la quale con sentenza n. 34276/2025, richiamando i precedenti principi di diritto, ha stabilito che: « In tema di Parte_2
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima,
[...]
è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli CP_3 obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le CP_1 quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/22, 7820/22,4568/21).».
6. Per tale ragione, parte ricorrente è tenuto al versamento dei contributi della , CP_1 relativamente agli anni 2016 e 2017, pretesi per il tramite della cartella di pagamento impugnata.
7. Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
2 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 22/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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