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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
454/ 2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 12.05.2025
Alle ore 10.11 con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa , viene chiamato il procedimento Persona_1 in epigrafe.
È presente per l'avv. LIBERO MONTERISI in sostituzione dell' avv. EMILY Controparte_1
COCOZZA
È presente per l'avv. ANDREA DI LORENZO. Controparte_2
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. MONTERISI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, insiste nel rigetto dell'eccezione di prescrizione per tutte le ragioni precisate in atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.
L'avv. DI LORENZO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, insiste nell' accoglimento dell' eccezione di prescrizione e conseguente rigetto della domanda.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 12.05.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Roberta Picardi, all'udienza del 12.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 454/2024 del Ruolo Generale
tra
1 , elettivamente domiciliato in alla Strada San Donato n. 4, presso lo studio Controparte_1 CP_2
dell'avv. Emily Cocozza dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura alle liti in atti
-attore-
e
, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato Controparte_2
ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura Civica, con sede comunale in via Via Trento, 8, e CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Lorenzo
-convenuto-
OGGETTO: “Responsabilità ex art. 2051 c.c.”
CONCLUSIONI: come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal nella comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta del 15.03.2024, depositata entro il termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione, è fondata e idonea a definire il giudizio.
Deduce l'attore che in data 01.02.2010 mentre era alla guida del suo ciclomotore Piaggio 50 CC Liberty tg.
X3NTCK, a causa di una buca presente sul manto stradale di Via Dott. Sergio Cosmai n.58 in , CP_2
cadeva rovinosamente al suolo riportando gravi lesioni personali.
Ha quindi convenuto in giudizio il Comune di , proprietario e custode della strada ove è avvenuto il CP_2
sinistro, per sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
È in atti comunicazione a mezzo raccomandata inviata al il 12.07.2010, interruttiva del CP_2 CP_2
termine di prescrizione, con la quale l'attore, per il tramite del proprio avvocato, ha costituito in mora il diffidandolo al risarcimento di tutti i danni patiti. Controparte_2
Il secondo atto interruttivo è la lettera di invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, datata
2 08.07.2015.
L'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 stabilisce che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Successivamente, in data 24.02.2016, parte attrice, comunicava a mezzo pec al convenuto la propria CP_2
volontà di conciliare la controversia.
Dopodiché in data 14.2.2021, parte attrice col ministero di altro procuratore trasmetteva a mezzo pec al convenuto costituzione in mora per risarcimento danno. CP_2
Parte attrice, nel contestare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, attribuisce valenza interruttiva del termine alla lettera, a mezzo pec, a firma dell'avv. Lucia Misino del 24.02.2016, con la quale formulava una proposta transattiva al Comune asserendo che la stessa fosse atto idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto ricorrenti requisiti “idonei a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito a far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”.
Inoltre, parte attrice assume che, il successivo atto introduttivo della prescrizione sia la comunicazione,
inviata al a mezzo raccomandata il 14.02.2021, con la quale, oltre ad informare il Controparte_2
convenuto di aver conferito mandato ad un nuovo procuratore (avv. Bruno Di Pierro), diffidava CP_2
ulteriormente il al risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice. Controparte_2
La difesa è infondata.
Consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di interruzione della prescrizione afferma che, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest'ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo
3 il soddisfacimento del proprio diritto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3371 del 12/02/2010; id. Sez. 2,
Sentenza n. 24656 del 03/12/2010), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015).
Ed inoltre, in tema di estinzione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito - si è
affermato in diverse occasioni - che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'articolo 2944 Cc, non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché
non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'articolo 2937, comma 3 c.c,.
Orbene, nel caso di specie, la lettera a firma dell'avv. Lucia Misino del 24.02.2016 è chiaramente inidonea a valere quale atto interruttivo, mancando l'intimazione di pagamento.
Pertanto, un mero invito alla trattativa, ancorché recante la quantificazione della pretesa creditoria, come nel caso di specie, non è idoneo a produrre effetti interruttivi del termine di prescrizione ove non sia accompagnato da una esplicita intimazione o richiesta di adempimento.
Ora, l'art. 2947, I comma, c.c. prevede che:
prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato >.
Dunque, nella vicenda in esame il primo atto interruttivo della prescrizione è l'invito alla negoziazione assistita del 08.07.2014; pertanto tra tale primo atto interruttivo e il successivo atto interruttivo, nonché la lettera di costituzione in mora del 14.02.2021, è passato un tempo superiore ai cinque anni.
In definitiva, nella vicenda in parola, alla data di introduzione del giudizio, il diritto al risarcimento del danno conseguente al fatto illecito attribuito dall'attore alla esclusiva responsabilità del convenuto
[...]
, era già prescritto, a tanto conseguendo, assorbita ogni altra questione, il rigetto della domanda. CP_2
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attore
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 454/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta perché prescritta la domanda proposta da con atto di citazione del Controparte_1
08.02.2024;
2. condanna parte attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in €
2.500,00 del 15%, misuraper compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella
.cpa ed Iva come per legge
Trani, 12.05.2025
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
5
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 12.05.2025
Alle ore 10.11 con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa , viene chiamato il procedimento Persona_1 in epigrafe.
È presente per l'avv. LIBERO MONTERISI in sostituzione dell' avv. EMILY Controparte_1
COCOZZA
È presente per l'avv. ANDREA DI LORENZO. Controparte_2
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. MONTERISI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, insiste nel rigetto dell'eccezione di prescrizione per tutte le ragioni precisate in atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.
L'avv. DI LORENZO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, insiste nell' accoglimento dell' eccezione di prescrizione e conseguente rigetto della domanda.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 12.05.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Roberta Picardi, all'udienza del 12.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 454/2024 del Ruolo Generale
tra
1 , elettivamente domiciliato in alla Strada San Donato n. 4, presso lo studio Controparte_1 CP_2
dell'avv. Emily Cocozza dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura alle liti in atti
-attore-
e
, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato Controparte_2
ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura Civica, con sede comunale in via Via Trento, 8, e CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Lorenzo
-convenuto-
OGGETTO: “Responsabilità ex art. 2051 c.c.”
CONCLUSIONI: come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal nella comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta del 15.03.2024, depositata entro il termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione, è fondata e idonea a definire il giudizio.
Deduce l'attore che in data 01.02.2010 mentre era alla guida del suo ciclomotore Piaggio 50 CC Liberty tg.
X3NTCK, a causa di una buca presente sul manto stradale di Via Dott. Sergio Cosmai n.58 in , CP_2
cadeva rovinosamente al suolo riportando gravi lesioni personali.
Ha quindi convenuto in giudizio il Comune di , proprietario e custode della strada ove è avvenuto il CP_2
sinistro, per sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
È in atti comunicazione a mezzo raccomandata inviata al il 12.07.2010, interruttiva del CP_2 CP_2
termine di prescrizione, con la quale l'attore, per il tramite del proprio avvocato, ha costituito in mora il diffidandolo al risarcimento di tutti i danni patiti. Controparte_2
Il secondo atto interruttivo è la lettera di invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, datata
2 08.07.2015.
L'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 stabilisce che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Successivamente, in data 24.02.2016, parte attrice, comunicava a mezzo pec al convenuto la propria CP_2
volontà di conciliare la controversia.
Dopodiché in data 14.2.2021, parte attrice col ministero di altro procuratore trasmetteva a mezzo pec al convenuto costituzione in mora per risarcimento danno. CP_2
Parte attrice, nel contestare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, attribuisce valenza interruttiva del termine alla lettera, a mezzo pec, a firma dell'avv. Lucia Misino del 24.02.2016, con la quale formulava una proposta transattiva al Comune asserendo che la stessa fosse atto idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto ricorrenti requisiti “idonei a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito a far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”.
Inoltre, parte attrice assume che, il successivo atto introduttivo della prescrizione sia la comunicazione,
inviata al a mezzo raccomandata il 14.02.2021, con la quale, oltre ad informare il Controparte_2
convenuto di aver conferito mandato ad un nuovo procuratore (avv. Bruno Di Pierro), diffidava CP_2
ulteriormente il al risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice. Controparte_2
La difesa è infondata.
Consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di interruzione della prescrizione afferma che, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest'ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo
3 il soddisfacimento del proprio diritto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3371 del 12/02/2010; id. Sez. 2,
Sentenza n. 24656 del 03/12/2010), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015).
Ed inoltre, in tema di estinzione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito - si è
affermato in diverse occasioni - che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'articolo 2944 Cc, non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché
non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'articolo 2937, comma 3 c.c,.
Orbene, nel caso di specie, la lettera a firma dell'avv. Lucia Misino del 24.02.2016 è chiaramente inidonea a valere quale atto interruttivo, mancando l'intimazione di pagamento.
Pertanto, un mero invito alla trattativa, ancorché recante la quantificazione della pretesa creditoria, come nel caso di specie, non è idoneo a produrre effetti interruttivi del termine di prescrizione ove non sia accompagnato da una esplicita intimazione o richiesta di adempimento.
Ora, l'art. 2947, I comma, c.c. prevede che:
prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato >.
Dunque, nella vicenda in esame il primo atto interruttivo della prescrizione è l'invito alla negoziazione assistita del 08.07.2014; pertanto tra tale primo atto interruttivo e il successivo atto interruttivo, nonché la lettera di costituzione in mora del 14.02.2021, è passato un tempo superiore ai cinque anni.
In definitiva, nella vicenda in parola, alla data di introduzione del giudizio, il diritto al risarcimento del danno conseguente al fatto illecito attribuito dall'attore alla esclusiva responsabilità del convenuto
[...]
, era già prescritto, a tanto conseguendo, assorbita ogni altra questione, il rigetto della domanda. CP_2
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attore
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 454/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta perché prescritta la domanda proposta da con atto di citazione del Controparte_1
08.02.2024;
2. condanna parte attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in €
2.500,00 del 15%, misuraper compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella
.cpa ed Iva come per legge
Trani, 12.05.2025
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