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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 23/02/2026, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2761/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEZZELLA PIO, Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5398/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rignano Flaminio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sap S.r.l. - 01691650566
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 2169 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1902/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente chiedeva l'annullamento di un atto di pignoramento in via di autotutela per debiti IMU, la SAP, la concessionaria del Comune di Rignano Flaminio, così rispondeva :che qualora il ricorrente voglia richiedere una rateizzazione , può inviare richiesta contestualmente al pagamento di un anticipo del 10% dell'importo dovuto con fidejussione bancaria a garanzia delle rate che verranno-concesse. Pertanto presentando quanto richiesto procederemo all'annullamento del pignoramento a alla concessione del piano rate.”L'interessato però, ritenendo che le garanzie richieste per la rateizzazione non son previste dalla legge, non le ha prestate ed ha impugnato il diniego di rateizzazione suddetto. Il ricorso è stato notificato sia al Comune che alla SAP.
La SAP si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte analizzata la documentazione prodotta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.Nel modulo inviato dalla SAP alla attuale ricorrente viene fatto riferimento all'art. 1 commi da 796 a 801 della legge 160 del 27.12.2019 ma in realtà in tali commi non è affatto prevista la possibilità di condizionare la concessione della raterizzazione al pagamento anticipato di una somma del 10% né soprattutto alla presentazione di una polizza fidejussoria. Né risulta che il Comune di Rignano Flaminio abbia adottato con un proprio regolamento disposizioni del genere. L'avere condizionato la richiesta di rateizzazione a tali adempimenti appare dunque condotta arbitraria del concessionario della riscossione. Donde in accoglimento del ricorso l'annullamento del diniego impugnato. Spetterà eventualmente al concessionario l'onere di valutare le condizioni per concedere la rateizzazione, escludendo però la prestazione della garanzia fidejussoria e le modalità di pagamento richieste.Le spese processuali possono essere comunque compensate per la obbiettiva opinabilità della soluzione accolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Accoglie il ricorso;
spese compensate.
Roma 18.2.2026 Il Presidente Massimo Zanetti. Il Relatore Pio Pezzella.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEZZELLA PIO, Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5398/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rignano Flaminio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sap S.r.l. - 01691650566
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 2169 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1902/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente chiedeva l'annullamento di un atto di pignoramento in via di autotutela per debiti IMU, la SAP, la concessionaria del Comune di Rignano Flaminio, così rispondeva :che qualora il ricorrente voglia richiedere una rateizzazione , può inviare richiesta contestualmente al pagamento di un anticipo del 10% dell'importo dovuto con fidejussione bancaria a garanzia delle rate che verranno-concesse. Pertanto presentando quanto richiesto procederemo all'annullamento del pignoramento a alla concessione del piano rate.”L'interessato però, ritenendo che le garanzie richieste per la rateizzazione non son previste dalla legge, non le ha prestate ed ha impugnato il diniego di rateizzazione suddetto. Il ricorso è stato notificato sia al Comune che alla SAP.
La SAP si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte analizzata la documentazione prodotta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.Nel modulo inviato dalla SAP alla attuale ricorrente viene fatto riferimento all'art. 1 commi da 796 a 801 della legge 160 del 27.12.2019 ma in realtà in tali commi non è affatto prevista la possibilità di condizionare la concessione della raterizzazione al pagamento anticipato di una somma del 10% né soprattutto alla presentazione di una polizza fidejussoria. Né risulta che il Comune di Rignano Flaminio abbia adottato con un proprio regolamento disposizioni del genere. L'avere condizionato la richiesta di rateizzazione a tali adempimenti appare dunque condotta arbitraria del concessionario della riscossione. Donde in accoglimento del ricorso l'annullamento del diniego impugnato. Spetterà eventualmente al concessionario l'onere di valutare le condizioni per concedere la rateizzazione, escludendo però la prestazione della garanzia fidejussoria e le modalità di pagamento richieste.Le spese processuali possono essere comunque compensate per la obbiettiva opinabilità della soluzione accolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Accoglie il ricorso;
spese compensate.
Roma 18.2.2026 Il Presidente Massimo Zanetti. Il Relatore Pio Pezzella.