Ordinanza collegiale 20 marzo 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00854/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2026, proposto dalla Società DIforeste S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Accarino e Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerno, non costituito in giudizio;
nei confronti
della società CL GR S.r.l. e della sig.ra AR RA NE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza del 15.12.2025 presentata ai sensi degli artt. 46-48 del Testo Unico Espropri;
nonché per la declaratoria dell’illegittimità : del silenzio serbato dalla P.A. sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 46-48 del Testo Unico Espropri; del silenzio serbato sull’istanza di retrocessione totale o parziale del suindicato lotto espropriato; della mancata conclusione del procedimento sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 46-48 del Testo Unico Espropri manifestata con la nota del 10 febbraio 2026 n. protocollo 1025 e per l’accertamento del conseguente obbligo per il Comune di Acerno di concludere il procedimento con dichiarazione espressa, in relazione all’intero lotto di terreno identificato in Catasto al Fg. 24 P.lle 4-1057-1395-1495 e 1396-1397;
Nonchè avverso il silenzio diniego serbato dalla p.a. sulla medesima istanza di accesso del 15.12.2025 e segnatamente nella parte in cui la società ricorrente ha chiesto nella medesima istanza di accedere ai permessi di costruire nn. 3 del 6.10.2024 e 3 del 24.06.2025 con i relativi allegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. BE FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Premesso che la Società DI Foreste RL (di seguito anche Società):
- nell’ambito di un procedimento espropriativo cedeva al Comune di Acerno, mediante atto di cessione volontaria, un lotto di terreno sito alla via Duomo, identificato in Catasto al Fg. 24 P.lle 4-1057-1395-1495 e 1396-1397 avente una superficie di mq. 2.250,00 circa;
- dal riscontro ottenuto ad un’istanza di accesso agli atti presentata nel 2024 avrebbe appurato che la superficie interessata dai lavori di riqualificazione eseguiti non avevano coinvolto l’intero lotto di terreno ceduto, lasciandone un residuo inutilizzato;
- di conseguenza, con pec del 16.12.2025 notificava al Comune l’istanza acquisita al protocollo n. 10171 del 16-12-2025 con la quale:
ai sensi degli artt. 46-48 del Testo Unico Espropri chiedeva alla P.A. in indirizzo, mediante atto espresso: a) se l’Amministrazione avesse ancora interesse alla realizzazione dell’opera per cui è stata sottoscritta la cessione volontaria nei termini suindicati; b) quale porzione di lotto espropriato fosse stata effettivamente utilizzata per la realizzazione delle opere pubbliche oggetto del procedimento; c ) quale porzione di lotto espropriato fosse, eventualmente e sussistendone i presupposti di legge, ancora necessaria; d ) se fosse ancora vigente il Piano di Fabbricazione approvato nel 1981; e) se esistessero Varianti al PRG approvate dalla Provincia, valide ed efficaci; f) quale fosse la disciplina urbanistica della zona e quali gli standard urbanistici;
- ai sensi degli artt. 22 e ss L. 241/90 nonché del d. lgs. 33/2013, la Società chiedeva inoltre: a) l’ostensione dei PDC nn. 3 del 6/10/2024 e 3 del 24/06/2025 - rilasciati rispettivamente in favore della società “ CL GR S.r.l.-La Cometa di Halley ” e della sig.ra AR RA NE (cfr. per l’errore materiale contenuto nel ricorso e quindi nell’ordinanza collegiale n. 568/2026 - dove la controinteressata veniva indicata come “ AR RA O” - l’ordinanza presidenziale di correzione di errore materiale n. 38/2026) - con i relativi allegati nessuno escluso;
- a seguito di ben due ulteriori note di sollecito il Comune riscontrava le istanze della Società con la nota prot. n. 1025 del 10.2.2026 nella quale, tuttavia, affermava che: “ la questione del lotto identificato al Foglio 24 P.lle 4, 1057, 1395, 1495, 1396 e 1397 è stata ampiamente dibattuta e definita sia in sede civile, con Sentenza n. 434/2021, sia in sede amministrativa, prima al TAR Campania Salerno con Sentenza n. 1434/2021, e poi al Consiglio di Stato con Sentenza n.8383/2024 ”;
- in merito alla richiesta di ottenere copia dei suindicati PDC n. 3 del 6/10/2024 e n. 3 del 24/06/2025 l’Amministrazione non dava riscontro nel merito, trasmettendo invece la nota interlocutoria prot. n. 1025/2026 nella quale, piuttosto che sulla disamina delle istanze, coglieva l’occasione per sollecitare il pagamento delle spese di causa per i procedimenti giudiziari che a suo tempo la Società aveva instaurato per chiedere l’annullamento dell’atto di cessione bonaria, prima innanzi al giudice ordinario e successivamente, in riassunzione, innanzi al giudice amministrativo a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del primo;
Rilevato che:
- quanto all’istanza di accesso agli atti riguardanti i permessi di costruire nn. 3 del 6/10/2024 e 3 del 24/06/2025 - che risulta peraltro regolarmente notificata ai controinteressati a seguito dell’ordinanza n. 568/2026 di questo Tribunale con la quale è stato disposto che il Comune fornisse gli indirizzi di riferimento delle stesse controinteressate - la stessa si presente ammissibile e fondata;
segnatamente, tenuto conto dell’incontroversa vicinitas della proprietà del ricorrente rispetto ai fondi oggetto di causa, alla fattispecie può ben applicarsi l’avviso espresso dalla giurisprudenza secondo cui “Il proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere è titolare del diritto di accesso agli atti abilitativi edilizi quando si faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa. Invero, sotto il profilo della legittimazione, la vicinitas fa sì che debba riconoscersi la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata (nesso strumentale) ai documenti dei quali è stato chiesto l'accesso (art. 22 l. 241/90)” (Consiglio di Stato, sez. IV, 6/11/2024, n. 8885; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 7/11/2025, n. 2435);
- del resto, in detto segmento, l’istanza risulta finalizzata per tabulas alla verifica del possibile ottenimento di un permesso di costruire in caso di retrocessione parziale del fondo già espropriato dal Comune ai sensi degli artt. 46-48 TUE;
Precisato che:
- quanto al silenzio serbato dal Comune sull’istanza rivolta ad ottenere il riscontro circa la permanenza dell’interesse dello stesso Ente alla realizzazione dell’opera per cui è stata sottoscritta la cessione volontaria nei termini suindicati, in primo luogo, ad avviso del collegio la stessa va interpretata quale istanza finalizzata ad ottenere l’eventuale “dichiarazione di inservibilità”, così come peraltro evincibile dall’espresso richiamo svolto dalla Società agli artt. 46-48 TUE;
-posta negli anzidetti termini la suestesa istanza è parimenti ammissibile e fondata: invero, come sottolineato dalla giurisprudenza, con argomenti rispetto ai quali non s’intravedono ragioni per discostarsi, la sussistenza “ di una posizione di interesse legittimo, a fronte del potere discrezionale della P.A. ravvisabile prima della dichiarazione di inservibilità dei fondi, rende pertanto ammissibile l'azione sul silenzio, limitatamente alla declaratoria dell'obbligo di provvedere” (T.A.R. Campania Napoli sez. V, n. 5785/2019); nel contempo, seguendo la medesima giurisprudenza “È illegittimo il silenzio dell'Amministrazione a fronte di previsioni normative - art. 61 della l. 25 giugno 1865 n. 2359 e ora art. 47 T.U. Espropri - che prevedono al riguardo la possibilità per il privato espropriato di presentare un'istanza rivolta all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio, intesa a riottenere i beni non interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica, previa dichiarazione di inservibilità ”
Valutato che:
- quanto all’ostensione degli atti richiesti risulta congruo concedere al Comune il termine perentorio di 30 gg. giorni decorrenti dalla comunicazione o se precedente dalla notificazione della presente ordinanza, per la trasmissione degli stessi all’indirizzo pec indicato nella istanza stessa;
- quanto all’inerzia fin qui tenuta dal Comune a fronte dell’istanza -ammissibile e fondata - finalizzata a ottenere l’eventuale dichiarazione d’inservibilità - necessaria per poter se del caso poi introdurre la diversa istanza di retrocessione parziale alla quale aspirerebbe la ricorrente - occorre che il Tribunale ordini all’Amministrazione di riscontrarla con provvedimento espresso entro il termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione o, se precedente, dalla notifica della presente sentenza;
Precisato che in disattesa dei termini concessi, perdurando l’inerzia, a semplice istanza della Società ricorrente il Collegio provvederà alla nomina di un commissario ad acta per l’adempimento degli obblighi di riscontro e ostensione appena imposti;
Ritenuto, in proposito, di poter fin d’ora individuare nel Segretario comunale del Comune di Acerno il commissario ad acta da nominare in caso di perdurante inerzia da parte dell’Amministrazione intimata;
Concluso, di conseguenza, che il ricorso sia da accogliere con le precisazioni di cui in parte motiva;
Valutato che le spese di causa seguano la ordinaria regola della soccombenza e siano liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto ordina al Comune intimato:
- di trasmettere - entro il termine perentorio di gg. 30 dalla comunicazione o se precedente dalla notificazione della presente sentenza - in accoglimento dell’istanza di accesso prot. n. 10171 del 16.12.2025, presentata ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.- la documentazione richiesta e segnatamente i permessi di costruire nn. 3 del 6.10.2024 e n. 3 del 24.6.2025, oltre che l’ulteriore documentazione ivi indicata;
- di riscontrare - entro il termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione o se precedente dalla notificazione della presente sentenza - ai sensi degli artt. 17 e 31 cod. proc. amm. e 46-48 TUE, l’istanza rivolta ad ottenere la dichiarazione di perdurante interesse o, in alternativa di inservibilità, dei fondi indicati e meglio precisati nell’istanza oltre che richiamati in parte motiva;
- riscontrare, nello stesso termine, le ulteriori istanze contenute nella medesima nota.
Condanna il Comune di Acerno alla refusione delle spese di causa, che liquida in € 1.500 (millecinquecento,00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL TE, Presidente
Laura Zoppo, Primo Referendario
BE FE, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| BE FE | OL TE |
IL SEGRETARIO