TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 854
TAR
Ordinanza collegiale 20 marzo 2026
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TAR
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Ammissibilità e fondatezza dell'istanza di accesso agli atti

    Il Tribunale ritiene ammissibile e fondata l'istanza di accesso agli atti, dato che la vicinanza del fondo del ricorrente rispetto a quello interessato dalle opere legittima l'interesse a verificare il rispetto delle previsioni urbanistiche, configurando una posizione qualificata e differenziata.

  • Accolto
    Ammissibilità e fondatezza dell'istanza di dichiarazione di inservibilità dei fondi

    Il Tribunale ritiene ammissibile e fondata l'istanza, poiché la sussistenza di una posizione di interesse legittimo a fronte del potere discrezionale della P.A. rende ammissibile l'azione sul silenzio, limitatamente alla declaratoria dell'obbligo di provvedere. Inoltre, è illegittimo il silenzio dell'Amministrazione a fronte di previsioni normative che consentono al privato espropriato di riottenere i beni non interessati dall'opera pubblica, previa dichiarazione di inservibilità.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere sull'istanza di conclusione del procedimento

    Il Tribunale ordina al Comune di Acerno di riscontrare l'istanza con provvedimento espresso entro un termine perentorio, al fine di ottenere la dichiarazione di perdurante interesse o di inservibilità dei fondi espropriati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 854
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 854
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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