Articolo 1089 del Codice civile
Articolo 1088Articolo 1090
Versione
19 aprile 1942
Art. 1089.

(Acqua impiegata come forza motrice).

Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non puo', senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente