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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/09/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 730/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato il
31 gennaio 2023
da
, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Castellini e Carlo Parte_1
Castellini, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Marini, del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Appalto
Conclusioni
per l'attore: “Respinta ogni istanza sia di merito che istruttoria formulata dalla convenuta;
accertata e dichiarata l'inadempienza di alle Controparte_1
obbligazioni assuntesi nei confronti dell'attore con il contratto Parte_1
d'appalto 30.2.2022 condannarsi la convenuta a rifondere all'attore i danni
1 subiti, anche per perdita di chances, che si quantificano nella somma di €
132.665,48 o in quella eventualmente diversa che il Tribunale riterrà di giustizia;
condannarsi altresì la convenuta a restituire all'attore la somma di €
1.980,00 a suo tempo versati a titolo di cauzione”;
per la convenuta: “Nel merito rigettarsi tutte le domande formulate dal signor nei confronti di in quanto infondate, in fatto e Parte_1 Controparte_1
in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 28.05.2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Padova per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento della somma di € 132.665,48, a titolo di risarcimento danni, oltre alla somma di € 1.980,00, a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che Parte_1 CP_1
in data 30.11.2021, aveva assunto l'obbligo di svolgere un apposito
[...]
studio di fattibilità prodromico alla realizzazione, nell'immobile di proprietà
dell'attore medesimo sito in Padova via G. D'Arezzo n. 10/A, di un impianto fotovoltaico con relativi accessori;
che, in virtù dell'affidato incarico,
comprensivo della necessaria consulenza tecnica per usufruire delle agevolazioni fiscali c.d. “Superbonus 110%”, aveva corrisposto alla società
la somma di € 1.980,00, quale deposito cauzionale in vista della Controparte_1
stipulazione del contratto di appalto relativo alle opere di efficientamento energetico.
2 L'attore ha dedotto, altresì, di avere sottoscritto la proposta di contratto di appalto redatta da nel marzo 2022, ma che, nonostante il Controparte_1
passare del tempo, i numerosi solleciti e le rassicurazioni ricevute, alla fine del mese di luglio 2022 i lavori non erano ancora iniziati;
di avere, quindi, ricevuto
(con lettera del 12.8.2022) da parte della detta società una comunicazione con cui l'attore veniva invitato a risolvere il già sottoscritto contratto di appalto e di stipularne un altro con tal Enel s.r.l.; di avere, pertanto, chiesto alla società
di farsi garante, ma di non avere più ricevuto alcun riscontro. Controparte_1
L'attore ha dedotto, infine, di essere decaduto dalla possibilità di godere dei benefici del c.d. Superbonus 110% a causa del passare del tempo senza la realizzazione di alcun intervento, cosicché ha chiesto la condanna di CP_1
al risarcimento dei danni, quantificati in € 132.665,48, pari al valore
[...]
delle opere che avrebbero dovuto essere realizzate, oltre alla restituzione dell'importo di € 1.980,00, versato a titolo di deposito cauzionale.
1.2 Nel giudizio così incardinato si è costituita chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda attorea.
La società convenuta ha dedotto la non imputabilità a sé del lamentato inadempimento, giacché il mancato svolgimento dei lavori deve ritenersi correlato ai sopravvenuti mutamenti della disciplina normativa di riferimento in materia di “Superbonus 110%”; ha evidenziato che era stato il a non Pt_1
voler sottoscrivere il subentro nel contratto di appalto con EI s.r.l., cosicché
deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1227 c.c.; ha contestato la debenza sia dell'importo di € 132.665,48, non rappresentando esso né un danno emergente, né un lucro cessante, sia dell'importo di € 1.980,00,
trattandosi del corrispettivo per l'attività professionale effettivamente prestata.
1.3 All'udienza dell'11 maggio 2023, rifiutata da parte del la proposta Pt_1
conciliativa formulata dalla società convenuta nella comparsa di costituzione e
3 risposta (corresponsione della somma omnicomprensiva di € 3.500,00), sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c..
Valutata l'inammissibilità dei capitoli di prova orale articolati da parte convenuta, la causa è stata istruita documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate dalle parti alla detta udienza del 29 maggio 2025.
La domanda attorea va accolta nei limiti di seguito indicati.
2.1 Come già esposto, la presente controversia trae origine dall'incarico conferito, in data 30 novembre 2021, da a di Parte_1 Controparte_1
eseguire uno studio di fattibilità di interventi di riqualificazione energetica sull'immobile di proprietà attorea meglio descritto in atti (doc.1 attoreo). È
documentalmente provato (cit. doc. 1 e docc. da 2 a 4) che, nell'occasione, il corrispose alla società l'importo di € 1.980,00 a titolo di Pt_2 Controparte_1
“deposito cauzionale” con l'accordo che, qualora lo studio di fattibilità avesse dato riscontro negativo, la convenuta avrebbe trattenuto l'importo di € 750,00,
restituendo la differenza;
che, qualora lo studio di fattibilità avesse dato riscontro positivo, l'importo sarebbe stato integralmente trattenuto ove il Pt_1
non avesse realizzato i lavori;
che, qualora lo studio di fattibilità avesse dato riscontro positivo, l'importo sarebbe stato restituito alla fine dei lavori ove il li avesse commissionati alla stessa (o altro soggetto Pt_1 Controparte_1
da quest'ultima indicato).
È documentalmente provato, altresì (doc. 7 attoreo), che, all'esito del riscontro positivo dello studio di fattibilità, il sottoscrisse un contratto di appalto Pt_1
commissionando all'odierna convenuta la realizzazione dei lavori ivi precisati ed è pacifico che a tale incarico non seguì la materiale esecuzione dei lavori:
per fatto imputabile a secondo la prospettazione attorea, Controparte_1
4 per fatto non imputabile a sé e, comunque, riconducibile al , secondo la Pt_1
prospettazione dell'odierna convenuta.
2.2 Va subito detto che, sebbene l'attore abbia versato in atti un contratto di appalto non sottoscritto da entrambe le parti (cit. doc. 7 attoreo), non è in contestazione l'effettiva conclusione dello stesso. Si osserva che, oltre alla produzione in giudizio del detto documento n. 7 ed alla produzione in giudizio da parte della convenuta del documento n. 3 (che reca le sottoscrizioni di entrambi i contraenti), le allegazioni sia dell'attore, sia della convenuta depongono nel senso della effettiva conclusione del contratto: cfr. pagg. 1 e 2
dell'atto di citazione <Il 30.03.2022, previa telefonata, si presenta a casa
dell'istante il signor con due copie del contratto d'appalto e annessi Pt_3
allegati, compresi quelli relativi alla pratica di “bonus 110”, contratto e allegati
che vengono sottoscritti in ogni loro parte e riconsegnati a he lascia Pt_3
all'istante copia degli stessi non sottoscritta da - doc.
7 - Controparte_1
dicendogli che quanto prima sarebbero iniziati i lavori>> cfr. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta <Il contratto di conferimento d'incarico
stabiliva, in relazione al detto deposito, la seguente disciplina: qualora l'esito
dello studio di fattibilità fosse stato negativo, avrebbe trattenuto Controparte_1
l'importo di euro 750,00 oltre iva, restituendo la differenza;
qualora l'esito dello
studio di fattibilità fosse stato positivo, in caso di rifiuto di stipulare il contratto
di appalto con l'azienda o con altra impresa da nominare, avrebbe CP_1
trattenuto l'intero importo a titolo di rimborso spese;
in caso di stipula del
contratto di appalto, il deposito sarebbe stato restituito alla fine dei lavori. Lo
studio di fattibilità ebbe esito positivo e in effetti seguì la stipula tra le Parti di
un contratto di appalto, doc. n. 3, contratto di appalto – . Controparte_1 Pt_1
Pacifica, quindi, la conclusione del contratto di appalto, Controparte_1
risulta avere assunto l'obbligo di realizzare e installare (anche attraverso
5 l'opera di soggetti terzi all'uopo incaricati) opere idro-termo-sanitarie ed elettriche, con implementazione di annesso impianto building automation,
nonché opere di serramentistica (meglio descritte nell'allegato computo metrico estimativo di cui al citato doc. 7 attoreo); inoltre, per quanto rileva in particolare in questa sede, l'odierna convenuta risulta avere accettato <quale
forma totale o parziale di pagamento, la cessione dei crediti fiscali derivanti
dalla realizzazione delle opere, ovvero di riconoscere un contributo sotto
forma di sconto in fattura, il cui importo sarà pari alla detrazione dell'imposta
lorda>> (citato contratto del 17.3.2022).
Tra le pattuizioni contrattuali vi è anche l'indicazione del corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni, quantificato in € 132.665,48, Iva inclusa, con la precisazione che: <gli importi dovuti dal committente che beneficiano di un
incentivo fiscale ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 e/o 121 del Decreto
Rilancio ovvero ad altra forma di detrazione fiscale applicabile a tutta o parte
delle opere, gli stessi saranno corrisposti dal committente tramite a)
riconoscimento al committente di un contributo sconto in fattura oppure b) la
cessione crediti d'imposta, come risultante dalla dichiarazione di cessione del
credito d'imposta sostanzialmente sun allegato A che il committente si
impegna a consegnare all'appaltatore debitamente compilate e sottoscritte
entro il termine previsto nel precedente articolo 3.3>> (art. 5 del doc. 7
attoreo).
Infine, non possono sussistere dubbi in ordine all'efficacia del contratto in questione, con conseguente obbligo dell'appaltatore di realizzare le opere di efficientamento energetico sull'immobile di , considerato che il Parte_4
verificarsi delle condizioni contrattuali contemplate all'art. 3 (lettere a, b, c, d)
non costituisce circostanza contestata dall'odierna convenuta.
6 2.3 Dall'esposizione che precede emerge che la fattispecie concreta si inserisce nell'ambito degli interventi ammessi al c.d. Superbonus 110% e che,
come enunciato dalla società convenuta sin dalla sua costituzione in giudizio,
la mancata realizzazione delle opere appaltate deriva, nella sostanza, dalle inattese diminuzioni del flusso di cassa riconducibili a sopravvenuti mutamenti normativi in tema di cessione del credito di imposta di cui all'art. 121 lett. a)
d.l. 19 maggio 2020 n. 34, con precipuo riguardo alla possibilità di cessione del credito d'imposta da parte degli Istituti di credito (cfr. pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta).
A detta della convenuta, la mancanza di liquidità, derivante dal mutato quadro normativo, nonché il rifiuto da parte del di risolvere il contratto de quo Pt_1
per sottoscriverne un altro con un soggetto – la citata EI s.r.l. – indicato dalla convenuta stessa costituirebbero elementi idonei ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa ai sensi del Controparte_1
disposto di cui all'art. 1256 c.c..
Tali assunti, però, non convincono.
2.3.1 Anzitutto giova ricordare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di impossibilità della prestazione che esclude la responsabilità del debitore e riportare quanto enunciato da Cass.
6.10.2022 n.
29057: <il debitore è responsabile ex artt. 1218 e 1256 c.c. per
l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della
prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità
sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia
imputabile per colpa. L'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione
(se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea),
dev'essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi
contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà ma in un
7 impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a
nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (…), a
meno che, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive
che regolano la responsabilità per inadempimento, non sia offerta la prova che
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia derivata da una causa
avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la
diligenza media e, quindi, della non imputabilità, anche remota, del fatto che
ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta>>.
Trattasi di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che trova applicazione anche in relazione a controversie nelle quali la dedotta impossibilità ad adempiere deriva da atti dell'autorità legislativa,
amministrativa o giudiziaria.
Già tale aspetto induce a non condividere la prospettazione della convenuta,
la quale, come già anticipato, si è limitata a rappresentare di avere subito inattese diminuzioni del flusso di cassa, ostative all'avvio delle lavorazioni oggetto del concluso contratto di appalto, riconducibili a sopravvenuti mutamenti normativi in tema di cessione del credito di imposta di cui alla citata lett. a), dell'art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34. A parte la genericità di tali affermazioni che non sono state minimamente corroborate da un qualsivoglia supporto probatorio (cfr. infra), le circostanze enunciate rientrano in ipotesi che, in base ai principi giurisprudenziali appena richiamati, non costituiscono di per sé una esimente in forza dell'invocato art. 1256 c.c..
Oltre a tali considerazioni, non si può, comunque, non osservare che, alla data riportata nel contratto di appalto de quo (17.3.2022 – cit. doc. 7 attoreo e 3
convenuta), risultava già entrato in vigore il d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 recante delle restrizioni alle cessioni plurime dei crediti originati dall'opzionato sconto in fattura riconosciuto al committente. Infatti, a partire dal 27.1.2022, il
8 contributo – sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto – anticipato dai fornitori e dai medesimi recuperato come credito di imposta, poteva essere oggetto di una sola cessione, senza possibilità di ulteriori trasferimenti “a catena” (art. 28, comma 1 d.l. n. 4/2022).
Successivi interventi del legislatore (art. 1, comma 1, d.l., 25.2.2022 n. 13, in seguito abrogato, senza soluzione di continuità, dall' art. 1, comma 2 della legge 28.3.2022 n. 25) risultano, poi, avere introdotto deroghe al divieto di cessione plurime in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n.
209.
Così delineata la cornice normativa di riferimento, va escluso che “le
numerose modifiche normative che limitarono la cedibilità dei crediti”
succedutesi nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto (pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta), abbiano inciso, ai sensi dell'art. 1256
c.c., sull'esecuzione della prestazione dovuta da se non Controparte_1
altro perché le limitazioni alle cessioni plurime dei crediti di imposta - derivanti dallo sconto in fattura - operavano antecedentemente alla conclusione dell'accordo con (cit. art. 28, comma 1, d.l. n. 4/2022); di talché Parte_1
difetta la stessa imprevedibilità del factum principis invocato dalla convenuta.
2.3.2 Peraltro, la circostanza addotta nella presente causa a giustificazione della mancata realizzazione degli interventi di efficientamento energetico,
ossia la mancanza di liquidità in capo alla società appaltatrice – che non si
9 vedeva saldati i crediti di imposta originati dai praticati sconti in fattura a causa delle restrizioni introdotte dalla relativa normativa di riferimento -, non risulta nemmeno essere stata rappresentata al committente, come, invece, statuisce l'art. 11 del contratto di appalto: <11.2 qualora si verifichi una causa di forza
maggiore la parte colpita da tale evento non sarà responsabile per il mancato
adempimento delle obbligazioni ad essa derivanti dal presente contratto per il
tempo e nella misura in cui l'adempimento di tali obbligazioni si sia reso
impossibile o illegittimo a causa dell'evento di forza maggiore, a condizione
che integrino i requisiti di cui al precedente articolo 11.1 e la parte che ne è
affetta comunichi immediatamente all'altra parte l'evento di forza maggiore
verificatosi, i suoi effetti e la sua probabile durata, ponendo in essere azioni
per ovviare all'evento di forza maggiore o limitarne le conseguenze
sull'esecuzione dell'oggetto del presente contratto>> (cit. doc. 7 attoreo).
Anzi, prima della mail del 10 agosto 2022 con allegati i moduli di risoluzione consensuale del contratto de quo ed i moduli per il nuovo contratto da concludere con il diverso operatore EI s.r.l. (doc. 11 attoreo), Parte_1
veniva specificatamente rassicurato riguardo all'esecuzione del contratto del
17.3.2022: <stiamo organizzando i cantieri verrà contattato non appena
avremo disponibilità per procedere con l'installazione>> mail del 7.06.2022
(doc. 9 attoreo); <è di prossimo avvio l'esecuzione degli interventi ammessi
al Superbonus 110 relativi al suo contratto di appalto. Con la presente le
trasmettiamo i riferimenti del nostro partner EI s.r.l., che curerà la corretta
esecuzione degli adempimenti e che vi contatterà per l'organizzazione degli
interventi e la predisposizione della documentazione necessaria>> mail del
27.7.2022 (doc. 10 attoreo).
2.3.3 Il complessivo quadro probatorio offerto dalla difesa di Controparte_1
non consente, in ogni caso, di ritenere provato il carattere imprevenibile
[...]
10 del dedotto impedimento all'esecuzione dell'obbligazione assunta da
[...]
CP_1
Per ciò che concerne i documenti dimessi da parte convenuta (docc. 8, 9) non si può non evidenziare come gli stessi non attengono alla specifica vicenda che ci occupa.
Il documento n. 8, consistente in una e-mail del 17.11.2022 inviata da al proprio difensore, si sostanzia, infatti, in un mero Controparte_1
resoconto effettuato dall'odierna convenuta al proprio difensore (appunto) in ordine ai rapporti di cessione con l'istituto bancario BNL. In tale comunicazione, in disparte della riconosciuta evasione ad opera della cessionaria di un totale di 38 pratiche 110% (con conseguente liquidazione del credito di imposta anticipato), non è, in verità, svolto alcun richiamo al contratto di appalto stipulato da , né ha Parte_1 Controparte_1
dimesso la corrispondenza eventualmente intrattenuta con l'istituto di credito a riprova degli asseriti ritardi di quest'ultimo nella valutazione della documentazione presentata per la liquidazione del contributo.
Anche le prodotte rassegne stampa e articoli in materia di “Superbonus 110%”
depositati da parte convenuta (doc. n. 9) non offrono contezza dell'integrazione, in concreto, dell'impossibilità ad adempiere in capo a fermo restando che per escludere la presunzione di colpa Controparte_1
ex art. 1218 c.c. occorre, non già una mera difficoltà, ma la configurabilità di un fatto totalmente estraneo alla volontà dell'obbligato, non superabile attraverso i possibili rimedi segnati dal criterio dell'ordinaria diligenza (cfr. per tutte Cass. 30.4.2012 n. 6594).
Sul punto, non si può non ribadire l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati da parte convenuta, attesa la genericità delle circostanze su cui vertono. Non risultano, infatti, individuati gli ulteriori operatori finanziari
11 inutilmente contattati dalla società per l'acquisto dei crediti oggetto di CP_1
agevolazione fiscale, il che non consente, quindi, di comprendere l'entità della contestata crisi di liquidità e, altresì, degli sforzi diligenti eventualmente messi in atto dall'appaltatrice.
2.3.4 Come già enunciato, parte convenuta ha speso un'ulteriore argomentazione al fine di escludere una propria responsabilità, deducendo che l'inadempimento del contratto del 17.3.2022 è imputabile alla condotta tenuta dal committente , condotta da considerare quanto meno Parte_1
per la sua rilevanza ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Più precisamente, l'odierna convenuta ha lamentato il rifiuto del di Pt_1
sottoscrivere un nuovo contratto di appalto, previa risoluzione consensuale di quello che ci occupa, con un soggetto terzo indicato da Controparte_1
ossia la società EI.
Al riguardo appare sufficiente osservare che, sebbene il contratto del
17.3.2022 prevedesse, all'art. 2 l'impegno per il committente di <stipulare
con o con altra persona, fisica o giuridica, che Controparte_1 CP_1
si riserva di nominare (…) il contratto di appalto per la realizzazione
[...]
degli interventi ivi contemplati>>, non è contestabile che tale “riserva di nomina” afferisce esclusivamente al momento della stipula del contratto di appalto, contratto che, come già osservato, si è concluso in data 17.3.2022,
senza che abbia esercitato tale “riserva di nomina”. Controparte_1
Ne consegue che, successivamente alla stipula del contratto, non sussisteva in capo al committente – che, peraltro, nell'affare riveste la qualifica di consumatore, come dedotto anche dalla convenuta – alcun obbligo di accettare la conclusione di un nuovo contratto con una diversa società
appaltatrice unilateralmente imposta da Controparte_1
12 2.3.5 In conclusione, le difese svolte dalla convenuta non sono idonee ad escludere la responsabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., in relazione alla mancata realizzazione delle opere specificatamente indicate nel computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto (art. 2 del doc. 7 attoreo).
3.1 Acclarato l'inadempimento di va ora esaminata la Controparte_1
domanda di risarcimento del danno proposta da . Parte_1
L'attore ha affermato di avere subito un danno patrimoniale pari al costo delle opere, quantificato in € 132.665,48, che l'appaltatrice avrebbe dovuto eseguire secondo le previsioni contrattuali (cfr. art. 4 del doc. 7 attoreo); ha, inoltre,
proposto, in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., domanda di condanna al pagamento sempre della somma di € 132.665,48, anche a titolo di danno da perdita di chance.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno, va constatato che il lo ha quantificato in misura pari al valore delle opere indicato nel Pt_1
contratto di appalto del 17.3.2022; il detto importo di € 132.665,48
rappresenta, infatti, il corrispettivo che (a prescindere dalla peculiare modalità
della cessione del credito o dello sconto in fattura) il committente avrebbe dovuto pagare all'appaltatore.
Ciò detto, non si può non osservare che, a fronte della mancata esecuzione delle opere da parte dell'odierna convenuta, il non risulta avere sborsato Pt_1
alcun importo né alla società né ad altri soggetti, non essendovi Controparte_1
agli atti evidenza che l'odierno attore abbia conferito l'incarico a terzi per l'esecuzione dei medesimi lavori, dovendo sostenere spese che, in caso di regolare esecuzione del contratto de quo, non avrebbe sopportato.
In mancanza di prova di un danno patrimoniale patito dal , la relativa Pt_1
domanda di risarcimento non può essere accolta.
13 Alle stesse conclusioni deve giungersi con riguardo alla prospettata perdita di
chance.
Mette conto osservare che, a prescindere dalla questione della eventuale inammissibilità di tale domanda per essere stata tardivamente formulata,
trattasi di richiesta del tutto generica (cfr. conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), completamente sfornita, non solo di elementi probatori, ma di allegazioni volte a rappresentare quali concrete ed effettive occasioni favorevoli il avrebbe perso a causa dell'inadempimento Pt_1
dell'appaltatrice.
L'attore avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali in misura corrispondente a quella del prezzo contrattuale da scontare. Ed è indubbio che in difetto di prova di tali requisiti non può essere riconosciuto in capo all'attore il pregiudizio economico derivante dalla (non dimostrata) perdita dell'opportunità di beneficiare del c.d.
Superbonus.
La domanda sul punto va, quindi, respinta.
3.1 ha anche chiesto la restituzione della somma di € 1.980,00, Parte_1
rispetto alla quale non è in contestazione fra le parti la natura del versamento
(appunto di € 1.980,00) come cauzione.
, oltre che documentalmente provato (docc. 2, 3 e 4), il versamento in CP_2
questione da parte del , va ricordato che tale pagamento risale alla fase Pt_1
prodromica rispetto alla stipulazione del contratto di appalto e che rispetto ad esso l'art. 3 del contratto di conferimento di incarico del 30.11.2021 prevede:
<qualora, pur a fronte dell'esito positivo dello studio di fattibilità, il
Committente decida di non stipulare il contratto di appalto di cui all'art. 2,
l'importo di cui sopra sarà trattenuto da quale corrispettivo Controparte_1
per l'attività professionale prestata in virtù del presente contratto, che il
14 Committente dichiara sin d'ora di accettare e di ritenere congruo ed equo.
Qualora invece non fossero sussistenti i presupposti che consentano al
Committente di godere dell'agevolazione fiscale prevista, e quindi non fosse
possibile il conseguimento dell'efficientamento energetico richiesto dalla
normativa per beneficiare del vantaggio fiscale di cui al cd. Superbonus,
tratterrà unicąmente la somma di euro 750,00 oltre IVA, a Controparte_1
titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività oggetto
del presente incarico, che il Committente dichiara sin d'ora di accettare e di
ritenere congruo ed equo, e restituirà al Committente l'importo dallo stesso
versato decurtato dalla predetta somma, per la quale emetterà regolare
fattura>> (doc. 2 convenuta).
Mentre il fonda la propria richiesta di restituzione sull'inadempimento Pt_1
della controparte, nel contestare genericamente la Controparte_1
fondatezza della domanda, si è limitata a sostenere la non debenza dell'importo, in ragione del rifiuto di alla stipula del contratto di Parte_1
appalto con la nuova appaltatrice EI s.r.l. richiamando le previsioni di cui all'art. 2 sopra riportato.
Orbene, merita osservare che le previsioni di cui al citato art. 2 si riferiscono,
in maniera inequivoca, all'ipotesi della mancata stipula del contratto di appalto alla luce delle risultanze dello studio di fattibilità commissionato a CP_1
in virtù del contratto del 30.11.2021, cosicché a nulla rileva il
[...]
successivo rifiuto di a sottoscrivere un nuovo contratto con la Parte_1
“nuova appaltatrice” EI s.r.l..
Non risulta, pertanto, integrata né l'ipotesi dell'esito negativo dello studio di fattibilità, né l'ipotesi della mancata stipulazione del contratto pur a fronte dell'esito positivo dello studio di fattibilità.
15 Nel caso in esame, il contratto di appalto fu effettivamente concluso con la società e, secondo le previsioni contrattuali, qualora il contratto Controparte_1
di appalto avesse avuto regolare esecuzione, l'appaltatrice avrebbe dovuto restituire a l'importo di € 1.980,00: <Il Committente Parte_1
corrisponderà a l'importo di 1.980,00 € a titolo cauzionale, Controparte_1
che, in caso di esecuzione dei lavori, gli verrà restituito successivamente alla
chiusura del cantiere (…)>> (cit. doc. 2 di parte convenuta).
A parere di questo Giudice nella previsione contrattuale appena enunciata può
essere sussunta anche l'ipotesi della mancata esecuzione del contratto per fatto imputabile all'appaltatrice, con la conseguenza che, in ragione della natura di “cauzione” del versamento effettuato ed in ragione dell'appurato l'inadempimento di la domanda attorea va sul punto Controparte_1
accolta.
va, quindi, condannata alla restituzione della somma di € Controparte_1
1.980,00 in favore di . Parte_1
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei valori medi delle tabelle per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria tenuto conto del deposito delle sole memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., avuto riguardo allo scaglione di valore tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, in considerazione dei crediti effettivamente riconosciuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 730/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) accerta l'inadempimento di in ordine alle obbligazioni Controparte_1
assunte con il contratto del 17 marzo 2022;
16 2) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
1.980,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta per il resto le domande attoree;
4) condanna a rifondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1
si liquidano in € 2.127,00 per compensi ed € 759,00 per spese, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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