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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/10/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine obbligazioni
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2011 /2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LAURO GIOVANNI
ATTRICE- OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NU IO e dell'avv. BENEDETTI MONICA
socio unico, (C.F. ), in persona della rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 on il patrocinio dell'avv. NU IO e Controparte_1 dell'avv. BENEDETTI MONICA
CONVENUTE-OPPOSTE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“La scrivente difesa intende rendere edotto Codesto Ill.mo Giudice che, nelle more del procedimento che ci impegna, l'immobile investito dal precetto impugnato è stato rilasciato, come comprovato dal relativo verbale del 28.04.2025 che si allega alle presenti note (doc.10). In virtù di quanto sopra, dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda principale tesa alla declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva ex adverso avviata. Altresì, si rende noto che nelle more del procedimento in epigrafe è stata resa dalla Corte d'Appello di Trieste la sentenza n. 151 del 17.05.2025 (doc. 11) con cui è stato definito il giudizio recante RG. 122/2024 (per il quale pendono i termini per il giudizio di Cassazione) relativo all'ammissibilità della domanda riconvenzionale sull'accertamento del dare ed avere tra le parti giusta l'applicazione dell'art. 1526 c.c. afferente lo stesso contratto di leasing intercorrente tra le parti. Atteso il carattere pregiudicante del giudizio richiamato (per il quale pendono termini per la Cassazione), si insiste acchè venga disposta la sospensione ex art. 337 c.p.c. del giudizio che ci
1 impegna quanto meno sino al passaggio in giudicato del giudizio pregiudicante (cfr. Corte Appello di Brescia del 23.07.2025). In subordine, si insiste per l'accoglimento della domanda subordinata tesa all'accertamento del dare ed avere tra le parti giusta l'applicazione dell'art. 1526 c.c. e dunque per la rimessione della causa in istruttoria;
a tal fine si insiste per l'esperimento della CTU cui conferire il seguente mandato:
“1. accertare e determinare il valore di mercato del complesso immobiliare ed attualmente accatastati all'NCEU del comune di Busto Arsizio (Va) al F. 15, Sezione Urbana BU, particella 11809, sub 6, categoria D/1, piano T-1, nonché, in applicazione dell'art. 1526 c.c., accertare l'effettivo dare/avere tra le parti, quantificando i canoni versati detratto l'equo compenso da restituire all'utilizzatrice”.
Per parte convenuta:
“Dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda principale attorea, con sua condanna alle spese per soccombenza virtuale.
Dichiararsi la litispendenza sulla domanda subordinata attorea. Spese rifuse”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
L'attrice ha proposto opposizione ex artt. 615, comma primo, e 617, comma primo, c.p.c. avverso il precetto notificatole dalle odierne controparti, avente ad oggetto il rilascio di un complesso immobiliare, con istanza di sospensiva.
Le precettanti si sono costituite, resistendo.
Respinta la richiesta di sospensiva, acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'iniziativa attorea va qualificata ai soli sensi dell'art. 615, comma primo, c.p.c., in quanto lamenta che la minacciata esecuzione forzata per rilascio viene condotta senza la sussistenza di un titolo esecutivo. In tale quadro, il richiamo all'art. 617 c.p.c. non è pertinente, essendo in discussione l'an dell'esecuzione, non il quomodo.
***
Sulla domanda principale, con cui si propone opposizione a precetto per rilascio, è pacificamente cessata la materia del contendere, perché l'immobile è stato nelle more rilasciato alle convenute.
Sulla stessa, l'attrice è virtualmente soccombente, in quanto in realtà l'azione esecutiva è stata avviata sulla base di un valido ed esistente titolo esecutivo.
Infatti la sentenza di questo ufficio n° 241/24, fatta valere delle convenute come titolo esecutivo:
- accerta l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes (leasing immobiliare) per inadempimento dell'odierna attrice (utilizzatrice) nel pagamento dei canoni;
2 - condanna l'odierna attrice al rilascio dell'immobile alle odierne convenute.
Vero che l'odierna attrice ha proposto appello, ma l'impugnazione ha riguardato il mancato accoglimento della sua ulteriore domanda, avente ad oggetto le conseguenze della risoluzione del contratto di leasing ai sensi dell'art. 1526 c.c. (restituzioni e ricalcoli).
Vi è stata pertanto acquiescenza ai capi di sentenza relativi alla dichiarazione di avvenuta risoluzione del contratto ed alla condanna al rilascio del bene, con conseguente passaggio in giudicato della stessa su tali punti.
Le spese sono liquidate in dispositivo (valore indeterminabile).
***
L'attrice cumula in questo giudizio un'ulteriore domanda, intesa all'applicazione dell'art. 1526
c.c., onde quantificare i canoni versati, determinare il c.d. equo compenso e rideterminare l'esatto dare-avere fra le parti.
Accogliendo l'eccezione delle convenute, su tale domanda va dichiarata la litispendenza, in quanto essa, negli stessi esatti termini – petitum e causa petendi - e nei confronti delle stesse personae, è già stata proposta nell'ambito del giudizio a suo tempo registrato al n° 5145/17 RG di questo ufficio, definito con la citata sentenza n° 241/24, e proseguito in grado di appello avanti alla
Corte di Appello di Trieste (n° 122/24 RG).
Come da Cass. n° 15981/18 “A norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.”.
A nulla rileva che il giudizio di appello sia stato definito con sentenza n° 151/25, posto che le parti segnalano concordemente che la sentenza non è ancora passata in giudicato, sicché tale giudizio va considerato al momento tecnicamente pendente.
Su tale domanda le spese possono essere compensate, in quanto è evidente che, nel giudizio pendente o in uno successivo, la domanda in questione è divenuta ammissibile e dovrà essere valutata nel merito.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda attorea avente ad oggetto l'opposizione a precetto ex art. 615, comma primo, c.p.c.;
b) condanna parte attrice a rifondere alle controparti le spese di tale parte della lite, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre rimborso forfettario, ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge;
c) dichiara la litispendenza, con riguardo alla cumulata domanda subordinata attorea, rispetto alla causa indicata in motivazione già pendente dinanzi alla Corte di Appello di Trieste;
d) compensa fra le parti le spese con riferimento a tale ultima parte della lite.
Udine, 04/10/2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
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