Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 42
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Sentenza 29 gennaio 2026

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    Illegittimità avviso di accertamento per insussistenza presupposto impositivo e soggettività passiva

    La Corte ritiene che il presupposto dell'imposta sia il possesso dell'immobile. Evidenzia che l'Agenzia Lucana ha comunicato un elenco di immobili in uso a terzi nel 2013. La Corte dichiara parzialmente fondato il ricorso, ritenendo che l'avviso di accertamento debba essere rettificato per gli immobili di cui la ricorrente risulta in possesso e non inclusi nell'elenco del 2013. La restante pretesa impositiva deve essere notificata ai detentori in 'uso' degli altri immobili, previa presentazione di elenchi aggiornati da parte della ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per carenza di motivazione

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia debitamente motivato, poiché individua correttamente gli immobili, riporta i dati catastali, è specifico nel calcolo di interessi e sanzioni, e cita la normativa applicabile. La motivazione è considerata sufficiente se mette il contribuente in condizione di conoscere l'esatta pretesa impositiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 42
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 42
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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