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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di DA - Piazza Plebiscito N. 1 75012 DA MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 770_2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO - MATERA R.G. Ricorsi n. 23 / 2025 Sezione 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 , in
persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, con ricorso notificato in data 23.01.2025
Difensore_1difesa dall'Avv. , ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.
770/2024, notificato dal Comune di DA in data 27.11.2014, per omessa IMU, relativo a
plurime unità immobiliari, (n.17), di cui all'atto in esame, per l'anno 2019, per la somma di euro
2.6796.80, La ricorrente eccepisce:
- illegittimità dell'avviso di accertamento per via dell'insussistenza del presupposto impositivo e Nominativo_1della soggettività passiva dell' ai fini IMU. Violazione dell'art. 8, secondo comma del D. Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 9, primo comma del D. Lgs. n. 23/2011 in combinato disposto con l'art. 3 della L.R. n. 47/2000.
- illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione. Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 7, primo comma della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e 42, primo comma del DPR n. 600/1973. ritiene la ricorrente “ Nominativo_1”, la carenza di soggettività passiva, se pur catastalmente intestati i beni, veniva evidenziato l'essenziale requisito del possesso degli stessi invocando poi l'art.7 del D.Lgs. n.504/1992 (normativa disciplinante l'ICI/IMU) elencando i casi di esenzione ecc. Specifica di avere personalità giuridica e di essere “lo strumento operativo della Regione Basilicata nel sistema agroalimentare”, precisa la natura giuridica e di sostituire nei rapporti attivi, passivi e finanziari il soppresso Ente Regionale di sviluppo agricolo della Basilicata. Invoca la sola soggettività passiva dei conduttori e detentori beneficianti degli immobili di cui riportati nell'atto in esame , ai quali inviare l'avviso di accertamento qui impugnato;
conclude in ultimo, altresì, la carenza di motivazioni dell'atto opposto.
Il Comune di DA convenuto controdeduce sostenendo l'inapplicabilità dell'esenzione prevista dall'invocato art.7 del D.Lgs. n.504/1992, evidenziando che per i beni di proprietà dell'ente ricorrente vi è comunque autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale ecc. e che, pertanto, vi è una netta distinzione con la Regione Basilicata. L'Amministrazione, resistente, fa proprie considerazioni con richiami giurisprudenziali, evidenziando la necessità che i beni de quo fossero invece direttamente utilizzati dall'Ente istante per cui, dopo esposte ultime argomentazioni circa la lamentata carenza di motivazione, conclude chiedendo il rigetto del ricorso con salvaguardia di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto per quanto di ragione. Primariamente, la eccepita carente motivazione, non sussiste, l'atto impugnato è debitamente motivato, tanto vero che il ricorrente individua perfettamente gli immobili con esattamente i dati castali indicati nell'atto in esame e la ubicazione degli stessi;
è specifica con prospetto in calcolo degli interessi e sanzioni. Riporta esattamente tutta la normativa generale in particolare, L.212/2000, le norme locali, le Delibere comunali, nonché i rilievi delle Banche dati;
nonché il motivo di emissione dell'atto de quo.
Secondo un condivisibile costante orientamento giurisprudenziale, la motivazione degli avvisi di accertamento ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ente impositore nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della relativa pretesa impositiva al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con la sola enunciazione dei presupposti impositivi, (per tutte, (Cass. sez. tributaria, Ord. n. 14890/2024).
Ne diviene che, “l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere l'esatta pretesa, individuata nel suo 'petitum' e nella 'causa petendi', risultando espressa una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, secondo la valutazione tecnico-giuridica ed il metodo di rilevazione adoperato dall'Ufficio” (Cass. n.4307/ 1992; Cassazione civile, sez. Trib, n. 16667/2003; nonché. Cass. 16/08/19, n. 8685; Cass. n. 26431/2017; Cass. Civ. n. 4952/2018; Cass. sent. n. 13106./2012)
Il motivo è infondato e privo di considerazione.
Con riguardo all'oggetto del contendere, del procedimento siccome in esame, lo stesso, verte in sostanza sulla questione della soggettività passiva, in riferimento al pagamento della rivendicata imposta comunale IMU anno 2019, la ricorrente “Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, ritiene evidente illegittimità dell'atto, considerando la mancanza del presupposto dell'imposta accertata con riguardo alle unità immobiliari oggetto di con-trollo e la necessità che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, secondo comma e 9, primo comma del D.Lgs. n. 23/2011 ratione temporis vigente, l'IMU venga accertata in capo al soggetto che possieda effettivamente l'immobile.
Invero, ai sensi dell'art. 8, secondo comma del D.Lgs. n. 23/2011, il presupposto dell'imposta è rappresentato dal possesso di beni immobili diversi dall'abitazione principale per la cui definizione è sancita dall'art. 1140 c.c., corrispondendo al potere di fatto sulla cosa con il relativo animus cioè l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale.
Nel caso, l'Nominativo_1 dopo aver evidenziato, disposizioni normative ritenendosi di essere lo strumento operativo della Regione Basilicata nel sistema agro-alimentare e che i beni immobili (ex Riforma Fondiaria), facenti parte del proprio patrimonio, secondo i criteri limite e le finalità conferiti, sono da considerarsi, ab origine, destinati in modo vincolante ad un pubblico servizio, con fini e funzioni pubblici, così come la dismissione degli stessi;
osserva che, la soggettività passiva al pagamento delle imposte, le tasse e i tributi, ricade sui possessori dei medesimi che li conducono e detengono, come del resto riportato nel “regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria, (allegato alla delibera del 25/10/2019) nella disciplina normativa all'art.3 delle disposizioni normative.
Ritenendo in parte corretta l'asserzione di parte ricorrente secondo la quale l'Ufficio Tributi del Comune di DA avrebbe dovuto inviare l'Avviso di Accertamento quivi impugnato ai soggetti che hanno in “uso” gli immobili detenuti da Nominativo_1 secondo l'elenco già inviato all'Ente nel 2013, si può parzialmente dichiarare che quanto reclamato dalla istante trova altresì fondamento nell'allegata documentazione probatoria concernente, il parziale annullamento dell'accertamento esecutivo emesso dal Comune di DA alla ricorrente.
Ritenuto, quindi, ai sensi dell'art. 8, secondo comma del D.Lgs. n. 23/2011, il presupposto dell'imposta che è rappresentato dal possesso di beni immobili diversi dalla abitazione principale per la cui definizione è sancita dall'art. 1140 c.c., corrispondendo al potere di fatto sulla cosa con il relativo animus cioè l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte l'avviso di accertamento impugnato deve dunque Nominativo_1ritenersi il presupposto impositivo di parziale soggettività passiva dell' ai fini IMU.
Tale è rilevabile dall'elenco della stessa Nominativo_1 comunicati in data 20.06.2013 con prot. 6010 al Comune di DA (doc. all. in atti), i cui tabulati, ritiene validi nell'anno in esame, contenenti i nomi dei possessori che conducono e detengono gli immobili provenienti dall'azione di Riforma gestita dall'Nominativo_1 e che solo in parte risultano beneficiari del loro uso alla data del 2018, anno d'imposta de qua, Mentre altri immobili di cui nell'elenco presentato dalla ricorrente siccome sopra, risultano in Nominativo_1possesso della ricorrente , non risultanti inclusi in detto elenco di cui siti nella: “Valle del Bradano, Borgo Serra Marina, in Indirizzo_1 ecc.
Ebbene, come riportato dall'art. 8, primo comma del Regolamento Comunale IUC del Comune di DA (giusta Delibera del Consiglio Comunale n.10 del 13.08.2014, (doc. all. in atti), applicabile alla fattispecie in esame (periodo d'imposta 2019), l'avviso deve essere rettificato.
Alla luce di quanto motivato, l'Ufficio Tributi del Comune di DA, pertanto, deve rettificare l'Avviso di Accertamento qui impugnato, nei confronti della ricorrente. per gli immobili, di cui in elenco risultanti in possesso della ricorrente Aslia.
Nominativo_1Notificare contestuale avviso, come rettificato ai soggetti che avevano in “uso” gli immobili secondo l'elenco che la ricorrente avrà l'onere di presentare aggiornato inerente esclusivamente, agli immobili ricadenti nel comune di DA. per l'anno 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art.3-bis della L.R. n. 47/2000, che si coordina con la normativa statale (D.Lgs.n.23/2011) ai sensi dell'art.117, terzo comma della Costituzione, La Corte, disattesa, la parziale pretesa impositiva dell'atto in esame, come motivato, l'Ente finanziario, rettifica l'atto impugnato con riguardo agli immobili detenuti dalla Nominativo_1. Notifica la restante pretesa, ai detentori in “uso” degli altri immobili di cui l'atto de qua, sarà esclusivo onere della ricorrente di fornire distinti precisi elenchi, dell'anno 2018, per gli immobili come detenuti nel comune di DA.
Data la peculiarità della controversia trattata si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente il ricorso, per come motivato;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Matera , Addì 15.01.2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Maria Libera Pagliaro
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di DA - Piazza Plebiscito N. 1 75012 DA MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 770_2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO - MATERA R.G. Ricorsi n. 23 / 2025 Sezione 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 , in
persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, con ricorso notificato in data 23.01.2025
Difensore_1difesa dall'Avv. , ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.
770/2024, notificato dal Comune di DA in data 27.11.2014, per omessa IMU, relativo a
plurime unità immobiliari, (n.17), di cui all'atto in esame, per l'anno 2019, per la somma di euro
2.6796.80, La ricorrente eccepisce:
- illegittimità dell'avviso di accertamento per via dell'insussistenza del presupposto impositivo e Nominativo_1della soggettività passiva dell' ai fini IMU. Violazione dell'art. 8, secondo comma del D. Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 9, primo comma del D. Lgs. n. 23/2011 in combinato disposto con l'art. 3 della L.R. n. 47/2000.
- illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione. Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 7, primo comma della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e 42, primo comma del DPR n. 600/1973. ritiene la ricorrente “ Nominativo_1”, la carenza di soggettività passiva, se pur catastalmente intestati i beni, veniva evidenziato l'essenziale requisito del possesso degli stessi invocando poi l'art.7 del D.Lgs. n.504/1992 (normativa disciplinante l'ICI/IMU) elencando i casi di esenzione ecc. Specifica di avere personalità giuridica e di essere “lo strumento operativo della Regione Basilicata nel sistema agroalimentare”, precisa la natura giuridica e di sostituire nei rapporti attivi, passivi e finanziari il soppresso Ente Regionale di sviluppo agricolo della Basilicata. Invoca la sola soggettività passiva dei conduttori e detentori beneficianti degli immobili di cui riportati nell'atto in esame , ai quali inviare l'avviso di accertamento qui impugnato;
conclude in ultimo, altresì, la carenza di motivazioni dell'atto opposto.
Il Comune di DA convenuto controdeduce sostenendo l'inapplicabilità dell'esenzione prevista dall'invocato art.7 del D.Lgs. n.504/1992, evidenziando che per i beni di proprietà dell'ente ricorrente vi è comunque autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale ecc. e che, pertanto, vi è una netta distinzione con la Regione Basilicata. L'Amministrazione, resistente, fa proprie considerazioni con richiami giurisprudenziali, evidenziando la necessità che i beni de quo fossero invece direttamente utilizzati dall'Ente istante per cui, dopo esposte ultime argomentazioni circa la lamentata carenza di motivazione, conclude chiedendo il rigetto del ricorso con salvaguardia di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto per quanto di ragione. Primariamente, la eccepita carente motivazione, non sussiste, l'atto impugnato è debitamente motivato, tanto vero che il ricorrente individua perfettamente gli immobili con esattamente i dati castali indicati nell'atto in esame e la ubicazione degli stessi;
è specifica con prospetto in calcolo degli interessi e sanzioni. Riporta esattamente tutta la normativa generale in particolare, L.212/2000, le norme locali, le Delibere comunali, nonché i rilievi delle Banche dati;
nonché il motivo di emissione dell'atto de quo.
Secondo un condivisibile costante orientamento giurisprudenziale, la motivazione degli avvisi di accertamento ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ente impositore nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della relativa pretesa impositiva al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con la sola enunciazione dei presupposti impositivi, (per tutte, (Cass. sez. tributaria, Ord. n. 14890/2024).
Ne diviene che, “l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere l'esatta pretesa, individuata nel suo 'petitum' e nella 'causa petendi', risultando espressa una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, secondo la valutazione tecnico-giuridica ed il metodo di rilevazione adoperato dall'Ufficio” (Cass. n.4307/ 1992; Cassazione civile, sez. Trib, n. 16667/2003; nonché. Cass. 16/08/19, n. 8685; Cass. n. 26431/2017; Cass. Civ. n. 4952/2018; Cass. sent. n. 13106./2012)
Il motivo è infondato e privo di considerazione.
Con riguardo all'oggetto del contendere, del procedimento siccome in esame, lo stesso, verte in sostanza sulla questione della soggettività passiva, in riferimento al pagamento della rivendicata imposta comunale IMU anno 2019, la ricorrente “Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, ritiene evidente illegittimità dell'atto, considerando la mancanza del presupposto dell'imposta accertata con riguardo alle unità immobiliari oggetto di con-trollo e la necessità che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, secondo comma e 9, primo comma del D.Lgs. n. 23/2011 ratione temporis vigente, l'IMU venga accertata in capo al soggetto che possieda effettivamente l'immobile.
Invero, ai sensi dell'art. 8, secondo comma del D.Lgs. n. 23/2011, il presupposto dell'imposta è rappresentato dal possesso di beni immobili diversi dall'abitazione principale per la cui definizione è sancita dall'art. 1140 c.c., corrispondendo al potere di fatto sulla cosa con il relativo animus cioè l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale.
Nel caso, l'Nominativo_1 dopo aver evidenziato, disposizioni normative ritenendosi di essere lo strumento operativo della Regione Basilicata nel sistema agro-alimentare e che i beni immobili (ex Riforma Fondiaria), facenti parte del proprio patrimonio, secondo i criteri limite e le finalità conferiti, sono da considerarsi, ab origine, destinati in modo vincolante ad un pubblico servizio, con fini e funzioni pubblici, così come la dismissione degli stessi;
osserva che, la soggettività passiva al pagamento delle imposte, le tasse e i tributi, ricade sui possessori dei medesimi che li conducono e detengono, come del resto riportato nel “regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria, (allegato alla delibera del 25/10/2019) nella disciplina normativa all'art.3 delle disposizioni normative.
Ritenendo in parte corretta l'asserzione di parte ricorrente secondo la quale l'Ufficio Tributi del Comune di DA avrebbe dovuto inviare l'Avviso di Accertamento quivi impugnato ai soggetti che hanno in “uso” gli immobili detenuti da Nominativo_1 secondo l'elenco già inviato all'Ente nel 2013, si può parzialmente dichiarare che quanto reclamato dalla istante trova altresì fondamento nell'allegata documentazione probatoria concernente, il parziale annullamento dell'accertamento esecutivo emesso dal Comune di DA alla ricorrente.
Ritenuto, quindi, ai sensi dell'art. 8, secondo comma del D.Lgs. n. 23/2011, il presupposto dell'imposta che è rappresentato dal possesso di beni immobili diversi dalla abitazione principale per la cui definizione è sancita dall'art. 1140 c.c., corrispondendo al potere di fatto sulla cosa con il relativo animus cioè l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte l'avviso di accertamento impugnato deve dunque Nominativo_1ritenersi il presupposto impositivo di parziale soggettività passiva dell' ai fini IMU.
Tale è rilevabile dall'elenco della stessa Nominativo_1 comunicati in data 20.06.2013 con prot. 6010 al Comune di DA (doc. all. in atti), i cui tabulati, ritiene validi nell'anno in esame, contenenti i nomi dei possessori che conducono e detengono gli immobili provenienti dall'azione di Riforma gestita dall'Nominativo_1 e che solo in parte risultano beneficiari del loro uso alla data del 2018, anno d'imposta de qua, Mentre altri immobili di cui nell'elenco presentato dalla ricorrente siccome sopra, risultano in Nominativo_1possesso della ricorrente , non risultanti inclusi in detto elenco di cui siti nella: “Valle del Bradano, Borgo Serra Marina, in Indirizzo_1 ecc.
Ebbene, come riportato dall'art. 8, primo comma del Regolamento Comunale IUC del Comune di DA (giusta Delibera del Consiglio Comunale n.10 del 13.08.2014, (doc. all. in atti), applicabile alla fattispecie in esame (periodo d'imposta 2019), l'avviso deve essere rettificato.
Alla luce di quanto motivato, l'Ufficio Tributi del Comune di DA, pertanto, deve rettificare l'Avviso di Accertamento qui impugnato, nei confronti della ricorrente. per gli immobili, di cui in elenco risultanti in possesso della ricorrente Aslia.
Nominativo_1Notificare contestuale avviso, come rettificato ai soggetti che avevano in “uso” gli immobili secondo l'elenco che la ricorrente avrà l'onere di presentare aggiornato inerente esclusivamente, agli immobili ricadenti nel comune di DA. per l'anno 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art.3-bis della L.R. n. 47/2000, che si coordina con la normativa statale (D.Lgs.n.23/2011) ai sensi dell'art.117, terzo comma della Costituzione, La Corte, disattesa, la parziale pretesa impositiva dell'atto in esame, come motivato, l'Ente finanziario, rettifica l'atto impugnato con riguardo agli immobili detenuti dalla Nominativo_1. Notifica la restante pretesa, ai detentori in “uso” degli altri immobili di cui l'atto de qua, sarà esclusivo onere della ricorrente di fornire distinti precisi elenchi, dell'anno 2018, per gli immobili come detenuti nel comune di DA.
Data la peculiarità della controversia trattata si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente il ricorso, per come motivato;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Matera , Addì 15.01.2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Maria Libera Pagliaro