CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1718/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott. Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliere-Istruttore dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
all'esito dell'udienza cartolare del 03.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1718/2024 CC da:
(C.F. ), prima con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNA LOSSO del Foro di Belluno e dell'avv. VITO ALESSANDRO PELLEGRINO del Foro di Reggio Emilia, giusta procura in atti, poi con il patrocinio dell'avv. Piernicola Galli del Foro di
Reggio Emilia, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HIDRA ZOLDAN e CP_1 C.F._2 dell'avv. GHERDA FORLIN del Foro di Belluno, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1 “DICHIARA ai sensi dell'art. 306 c.p.c. di rinunciare agli atti del presente giudizio a spese di lite integralmente compensate e
CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia dichiarare l'estinzione del giudizio in epigrafe ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a spese legali integralmente compensate”.
Per : CP_1
“DICHIARA di accettare la rinuncia agli atti di nonchè di rinunciare a propria volta ai propri Parte_1
atti e alle domande del presente giudizio, a spese legali integralmente compensate, e
CHIEDE che l'Ecc.ma Corte adita voglia dichiarare l'estinzione del giudizio in epigrafe ai sensi dell'art. 306
c.p.c. a spese legali integralmente compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto Appello nei confronti di chiedendo la riforma Parte_1 CP_1 dell'impugnata pronuncia del Tribunale di Belluno N° 219/2024, pubblicata il 24.05.2024.
2. a si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame CP_1
avversario ed opponendosi alla c.d. inibitoria.
3. In data 04.03.2025, le parti hanno depositato note telematiche dando atto della rinuncia e della relativa accettazione di cui sopra.
4. Entrambi i difensori risultano muniti di procura includente sia il potere di rinunciare agli atti del giudizio, sia di accettare siffatta rinuncia.
5. Ne deriva che il presente procedimento va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così decide:
1. DICHIARA l'estinzione del presente giudizio.
2. COMPENSA le spese del . Pt_2
2 Venezia, 10.03.2025.
Il Consigliere-Istruttore
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
3