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28 ottobre 1965
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13 marzo 1977
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29 dicembre 1988
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5 maggio 2023
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Art. 215.
Per i casi di inabilita' permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, e' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, una rendita di inabilita', sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6. ((30))
A decorrere dal 1 luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7.
Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.(11)
--------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 16 febbraio 1977, n. 37 ha disposto (con l'art. 3) che "Con effetto dal 10 gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilita' permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di eta' non superiore a sedici anni e' equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni." --------------- AGGIORNAMENTO (30) La Corte Costituzionale con sentenza del 14 - 22 dicembre 1988 n. 1129 (in G.U. 1a s.s. 28.12.1988 n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 215, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado di inabilita' permanente parziale superiore al quindici per cento, anziche' al dieci per cento."
Per i casi di inabilita' permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, e' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, una rendita di inabilita', sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6. ((30))
A decorrere dal 1 luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7.
Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.(11)
--------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 16 febbraio 1977, n. 37 ha disposto (con l'art. 3) che "Con effetto dal 10 gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilita' permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di eta' non superiore a sedici anni e' equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni." --------------- AGGIORNAMENTO (30) La Corte Costituzionale con sentenza del 14 - 22 dicembre 1988 n. 1129 (in G.U. 1a s.s. 28.12.1988 n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 215, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado di inabilita' permanente parziale superiore al quindici per cento, anziche' al dieci per cento."
Giurisprudenza • 24
- 1. Corte Cost., sentenza 09/04/1969, n. 69Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1967 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra TI GI e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967.Leggi di più...
- interpretazione·
- sent. 69/69. lavoro·
- t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 215·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- infortuni sul lavoro in agricoltura·
- non eccede dai limiti della delega conferita con legge 19 gennaio 1963, n. 15