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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3752/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3752/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. LAZZERINI MATTEO, con elezione di domicilio C.F._5 in VIA F. PUCCINOTTI 10 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. LAZZERINI MATTEO
PARTE RICORRENTE contro
, con il patrocinio del funzionario delegato Controparte_1 dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, , , Parte_4 Parte_1 Parte_5
e hanno esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del Parte_2 Parte_3
in forza dei seguenti contratti annuali o fino al termine delle Controparte_1
attività didattiche:
1) NN AR: - nell' a.s. 2019/2020, contratto dal 14.10.2019 al 30.06.2020, per n. 6 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A061 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) presso l'Istituto Superiore “Benvenuto Cellini” di Firenze;
- nell'a.s.
2021/2022, contratto dal 9.09.2021 al 30.06.2022, per n. 13 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A061 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) presso l'Istituto Superiore
“Benvenuto Cellini” di Firenze;
- nell'a.s. 2022/2023, n. 2 contratti dal 06/09/2022 al 30/06/2023, per n. 10 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A061 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) presso l'Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Firenze e contratto dal
1 29.09.2022 al 30.06.2023, per n. 6 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A061
(Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) presso l'Istituto Superiore “Morante – Ginori
Conti” di Firenze;
- nell'a.s. 2023/2024, contratto dal 14.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Superiore “Morante – Ginori
Conti” di Firenze;
v. contratti doc. 1A e stato matricolare doc. 1C nel fascicolo di parte ricorrente;
2) - nell' a.s. 2020/2021, contratto dal 17.11.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore Parte_1 di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo N. 1 di TO
RE (FI); - nell'a.s. 2021/2022, contratto dal 7.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo N. 2 di TO RE
(FI); - nell'a.s. 2022/2023, contratto dal 6.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo “Gino Strada” di TO RE
(FI); - nell'a.s. 2023/2024, contratto dal 1.09.2023 al 30.06.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso la Scuola Primaria “L. Lombardo – Radice” di TO
RE (FI); v. contratto doc. 2A e stato matricolare doc. 2C nel fascicolo di parte ricorrente;
3) , attualmente docente di ruolo dal 1.09.2023, presso la Scuola Primaria “Fra Parte_5
Ristoro” di Campi Bisenzio (FI): - nell'a.s. 2019/2020, contratto dal 13.09.2019 al 30.06.2020, per n.
24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo
“Margherita Hack” di Montemurlo (PO); - nell'a.s. 2020/2021, contratto dal 28.09.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo
“Margherita Hack” di Montemurlo (PO); - nell'a.s. 2021/2022, contratto dal 7.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo
“Margherita Hack” di Montemurlo (PO); - nell'a.s. 2022/2023, contratto dall'8.09.2022 al 31.08.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo
“Margherita Hack” di Montemurlo (PO); v. contratti doc. 3 A e stato matricolare doc. 3 C nel fascicolo di parte ricorrente;
4) - nell'a.s. 2018/2019, contratto dal 27.09.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di Parte_2 servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso la Scuola Primaria “Borgo San
Lorenzo” di Firenze;
- nell'a.s. 2019/2020, contratto dal 19.09.2019 al 30.06.2020, per n. 12 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo “Scarperia San
Pietro a Sieve” di Scarperia e San Pietro (FI); - nell'a.s. 2020/2021, contratto dall'8.10.2020 al
30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto
Comprensivo Desiderio da NA OM (FI); - nell'a.s. 2021/2022, contratto dal 7.09.2021 al
30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto
2 Comprensivo Desiderio da NA OM (FI); - nell'a.s. 2022/2023, contratto dal 7.09.2022 al
30.06.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto
Comprensivo “Desiderio” da NA OM (FI); - nell'a.s. 2023/2024, contratto dal 1.09.2023 al 31.08.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto comune, presso l'Istituto Comprensivo
“Borgo San Lorenzo” di Firenze;
v. contratti doc. 4 A nel fascicolo di parte ricorrente;
5) : - nell' a.s. 2020/2021, n. 4 contratti dal 1.09.2020 al 31.08.2021, per n. 6 Parte_3
ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I grado
“Cavalcanti” di TO RE (FI), contratto dal 1.09.2020 al 31.08.2021, per n. 9 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I grado “Renato Brogi” di
TO RE (FI), contratto dal 1.09.2020 al 31.08.2021, per n. 2 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I grado “Arrigo da Settimello” di
AN (FI) e contratto dal 1.09.2020 al 31.08.2021, per n. 1 ora di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso il Liceo Scientifico e Linguistico “Rodolico” di
Firenze; - nell'a.s. 2021/2022 n. 3 contratti dal 1.09.2021 al 31.08.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I grado “Renato Brogi” di
TO RE (FI), contratto dal 1.09.2021 al 31.08.2022, per n. 3 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I Grado “Paoli” di Signa (FI) e contratto dal 1.09.2021 al 31.08.2022, per n. 6 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I grado “Cavalcanti” di TO RE (FI); - nell'a.s. 2022/2023 n. 3 contratti dal 1.09.2022 al 31.08.2023, per n. 9 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I grado “Renato Brogi” di TO RE (FI), contratto dal
1.09.2022 al 31.08.2023, per n. 4 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I Grado “Pescetti” di TO RE (FI) e contratto dal 1.09.2022 al
31.08.2023, per n. 5 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la
Scuola di I grado “Cavalcanti” di TO RE (FI); - nell'a.s. 2023/2024 n. 3 contratti dal
1.09.2023 al 31.08.2024, per n. 6 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Buontalenti” di Firenze, contratto dal 1.09.2023 al 31.09.2024, per n. 6 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso l'Istituto tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze e contratto dal
1.09.2023 al 31.09.2024, per n. 6 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso l'Istituto Magistrale – Liceo Psicopedagogico/Scienze Umane “Galilei” di Firenze;
v. contratti doc. 5 A e stato matricolare doc. 5 C nel fascicolo di parte ricorrente), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata
3 all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d.
Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di
€ 500,00 annui ( per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_4
2023/2024; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1 [...]
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; per Parte_5 Parte_2
gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), allegando la natura
[...]
discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del
18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di: “Accertare e dichiarare, nei limiti della prescrizione quinquennale eventualmente maturata anteriormente alla richiesta stragiudiziale presentata da ciascun ricorrente, il diritto dei ricorrenti a fruire, negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, del beneficio/indennità comunque denominati di cui all'art.1 commi da 121 a 124 della Legge 13 luglio 2015, n.107 ed eventuali successive modificazioni che dovessero intervenire e comunque accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, ovvero al riconoscimento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o comunque del maggiore o minore beneficio ritenuto di giustizia, sia con riferimento al servizio pregresso, sia con riferimento al servizio che eventualmente viene e sarà prestato. Conseguentemente: Condannare parte datoriale a pagare, ovvero corrispondere o comunque attribuire e/o mettere a disposizione negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, il beneficio/indennità comunque denominati di cui all'art.1 commi da1 21 a 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ed eventuali successive modificazioni che dovessero intervenire e comunque a riconoscere ai ricorrenti “la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico” ovvero al riconoscimento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o comunque del maggiore o minore beneficio ritenuto di giustizia, sia con riferimento al servizio pregresso, sia con riferimento al servizio che eventualmente viene e sarà prestato, oltre interessi ed oltre a rimborso del Contributo
Unificato. Vittoria di spese di cui si chiede la distrazione in favore del difensore”.
4 Si è costituito in giudizio il , contestando la domanda con Controparte_1
particolare riferimento ai ricorrenti , per quanto riguarda l'annualità 2019/2020, nella quale Parte_4
la docente osservava un orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario di cattedra (n. 6 ore settimanali), e
, per quanto riguarda l'annualità 2023/2024, nella quale il docente osservava un orario di lavoro Pt_3 inferiore al 50% dell'orario di cattedra (n. 6 ore settimanali) e, in ogni caso, le parti stipulavano un contratto a tempo determinato con scadenza al 31.08.2024, con conseguente spettanza del beneficio, ai sensi dell'art. 15 D.L. 69/2023, e rimettendosi a giustizia, anche sulle spese, per quanto riguarda le altre annualità oggetto di causa, non contestando in astratto la fondatezza delle domande.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei doppi termini per il deposito di note e di repliche comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza ex art. 429 c.p.c. fino al 25.02.2025, come da ordinanza del 10.12.2024.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che i ricorrenti abbiano svolto attività di docenza su posto di sostegno o su posto comune, con i suindicati contratti a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, come emergenti dai contratti e dallo stato matricolare depositati da parte ricorrente (v. doc. 1 A e 1 C;
2 A e 2 C;
3 A e 3 C;
4 A;
5 A e 5 C) e da parte resistente, per i ricorrenti e . Pt_3 Parte_4
È, inoltre, documentale che, attualmente, tutti i ricorrenti siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricati di una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche
( , ) o transitati in ruolo ( , ; v. la documentazione allegata Parte_4 Pt_1 Pt_3 Parte_5 Pt_2
alla nota di trattazione scritta di parte ricorrente del 25.01.2025.
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
5 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in
6 servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, i ricorrenti sostengono che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria
7 tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
8 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, nel caso in esame è documentale che i ricorrenti abbiano svolto servizio quali docenti a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, avendo allegato di non avere fruito, per le predette annualità, della Carta elettronica del docente.
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (fattispecie verificatasi nel caso in esame), con conseguente spettanza della carta docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro.
9 Al contrario, in ordine alla questione relativa alle supplenze (fino al termine delle attività didattiche) con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (questione non affrontata nell'ambito della sentenza n. 29961/2023, che non si è occupata della questione dei c.d. spezzoni orari: “così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più”), fattispecie verificatasi nel caso in esame con riferimento alla ricorrente e all'annualità 2019/2020, si richiama, seppure nella consapevolezza dell'esistenza di Parte_4
opposti orientamenti della giurisprudenza di merito, quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 6/2024: “Con riferimento alle supplenze annuali in regime di part-time si precisa che ai sensi del DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” che prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” nonché degli artt. 39, co.4 del CCNL Comparto Scuola e
4, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale n. 55/1998 secondo cui la durata minima della prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno, la Carta Elettronica deve essere riconosciuta solo in caso di supplenze annuali o fino al termine delle attività di didattiche (30.6 ovvero 31.8) con orario pari al 50% di quello a tempo pieno”.
In particolare, l'art. 28, comma 5, del CCNL del 29 novembre 2007 stabilisce che “Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni …(omissis).”.
Ciò posto, si ritiene non pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo la concreta situazione della ricorrente con riferimento all'annualità 2019/2020, in cui la ricorrente ha svolto un Parte_4 orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (6 ore settimanali), con conseguente rigetto della relativa domanda.
10 Invece, il docente , nell'a/s 2023/2024, ha stipulato con l'amministrazione resistente n. 3 Pt_3
contratti con scadenza al 31.08, che complessivamente considerati, prevedono un orario di lavoro di n.
18 ore settimanali (quindi, complessivamente superiore al 50% dell'orario di cattedra); per quanto attiene all'eccezione relativa alla spettanza della carta docente al predetto ricorrente per l'a/s
2023/2024, in virtù della previsione di cui all'art. 15 D.L. 69/2023, a fronte della contestazione, sul punto, del lavoratore, parte resistente non ha dimostrato di avere effettivamente attribuito al docente il beneficio a lui spettante sulla base della predetta norma (con la precisazione che, in ogni caso, la carta docente dovrà essere attribuita una sola volta al lavoratore per la suddetta annualità).
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, in particolare:
1) per per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (per complessivi Parte_4
€ 1.500,00);
2) per per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (per Parte_1
complessivi € 2.000,00);
3) per , per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (per Parte_5
complessivi € 2.000,00);
4) per per l'a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_2
2023/2024 (per complessivi € 3.000,00);
5) per , per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/204 (per Parte_3
complessivi € 2.000,00); tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione dei ricorrenti i suddetti importi, tramite il CP_1 sistema della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire: Controparte_1
1) alla ricorrente per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la Carta Parte_4 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) alla ricorrente per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la Carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) alla ricorrente , per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la Carta Parte_5 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) alla ricorrente per l'a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_2
2023/2024, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) al ricorrente per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la Carta Parte_3 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta la domanda relativa all'a/s 2019/2020 con riferimento alla ricorrente;
Parte_4
- condanna il resistente al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle spese processuali, CP_1
liquidate in complessivi euro 1.300,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e
CPA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
12 Firenze, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3752/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. LAZZERINI MATTEO, con elezione di domicilio C.F._5 in VIA F. PUCCINOTTI 10 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. LAZZERINI MATTEO
PARTE RICORRENTE contro
, con il patrocinio del funzionario delegato Controparte_1 dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, , , Parte_4 Parte_1 Parte_5
e hanno esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del Parte_2 Parte_3
in forza dei seguenti contratti annuali o fino al termine delle Controparte_1
attività didattiche:
1) NN AR: - nell' a.s. 2019/2020, contratto dal 14.10.2019 al 30.06.2020, per n. 6 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A061 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) presso l'Istituto Superiore “Benvenuto Cellini” di Firenze;
- nell'a.s.
2021/2022, contratto dal 9.09.2021 al 30.06.2022, per n. 13 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A061 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) presso l'Istituto Superiore
“Benvenuto Cellini” di Firenze;
- nell'a.s. 2022/2023, n. 2 contratti dal 06/09/2022 al 30/06/2023, per n. 10 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A061 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) presso l'Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Firenze e contratto dal
1 29.09.2022 al 30.06.2023, per n. 6 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A061
(Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) presso l'Istituto Superiore “Morante – Ginori
Conti” di Firenze;
- nell'a.s. 2023/2024, contratto dal 14.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Superiore “Morante – Ginori
Conti” di Firenze;
v. contratti doc. 1A e stato matricolare doc. 1C nel fascicolo di parte ricorrente;
2) - nell' a.s. 2020/2021, contratto dal 17.11.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore Parte_1 di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo N. 1 di TO
RE (FI); - nell'a.s. 2021/2022, contratto dal 7.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo N. 2 di TO RE
(FI); - nell'a.s. 2022/2023, contratto dal 6.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo “Gino Strada” di TO RE
(FI); - nell'a.s. 2023/2024, contratto dal 1.09.2023 al 30.06.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso la Scuola Primaria “L. Lombardo – Radice” di TO
RE (FI); v. contratto doc. 2A e stato matricolare doc. 2C nel fascicolo di parte ricorrente;
3) , attualmente docente di ruolo dal 1.09.2023, presso la Scuola Primaria “Fra Parte_5
Ristoro” di Campi Bisenzio (FI): - nell'a.s. 2019/2020, contratto dal 13.09.2019 al 30.06.2020, per n.
24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo
“Margherita Hack” di Montemurlo (PO); - nell'a.s. 2020/2021, contratto dal 28.09.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo
“Margherita Hack” di Montemurlo (PO); - nell'a.s. 2021/2022, contratto dal 7.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo
“Margherita Hack” di Montemurlo (PO); - nell'a.s. 2022/2023, contratto dall'8.09.2022 al 31.08.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo
“Margherita Hack” di Montemurlo (PO); v. contratti doc. 3 A e stato matricolare doc. 3 C nel fascicolo di parte ricorrente;
4) - nell'a.s. 2018/2019, contratto dal 27.09.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di Parte_2 servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso la Scuola Primaria “Borgo San
Lorenzo” di Firenze;
- nell'a.s. 2019/2020, contratto dal 19.09.2019 al 30.06.2020, per n. 12 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo “Scarperia San
Pietro a Sieve” di Scarperia e San Pietro (FI); - nell'a.s. 2020/2021, contratto dall'8.10.2020 al
30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto
Comprensivo Desiderio da NA OM (FI); - nell'a.s. 2021/2022, contratto dal 7.09.2021 al
30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto
2 Comprensivo Desiderio da NA OM (FI); - nell'a.s. 2022/2023, contratto dal 7.09.2022 al
30.06.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto
Comprensivo “Desiderio” da NA OM (FI); - nell'a.s. 2023/2024, contratto dal 1.09.2023 al 31.08.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto comune, presso l'Istituto Comprensivo
“Borgo San Lorenzo” di Firenze;
v. contratti doc. 4 A nel fascicolo di parte ricorrente;
5) : - nell' a.s. 2020/2021, n. 4 contratti dal 1.09.2020 al 31.08.2021, per n. 6 Parte_3
ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I grado
“Cavalcanti” di TO RE (FI), contratto dal 1.09.2020 al 31.08.2021, per n. 9 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I grado “Renato Brogi” di
TO RE (FI), contratto dal 1.09.2020 al 31.08.2021, per n. 2 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I grado “Arrigo da Settimello” di
AN (FI) e contratto dal 1.09.2020 al 31.08.2021, per n. 1 ora di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso il Liceo Scientifico e Linguistico “Rodolico” di
Firenze; - nell'a.s. 2021/2022 n. 3 contratti dal 1.09.2021 al 31.08.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I grado “Renato Brogi” di
TO RE (FI), contratto dal 1.09.2021 al 31.08.2022, per n. 3 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I Grado “Paoli” di Signa (FI) e contratto dal 1.09.2021 al 31.08.2022, per n. 6 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I grado “Cavalcanti” di TO RE (FI); - nell'a.s. 2022/2023 n. 3 contratti dal 1.09.2022 al 31.08.2023, per n. 9 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I grado “Renato Brogi” di TO RE (FI), contratto dal
1.09.2022 al 31.08.2023, per n. 4 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di I Grado “Pescetti” di TO RE (FI) e contratto dal 1.09.2022 al
31.08.2023, per n. 5 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la
Scuola di I grado “Cavalcanti” di TO RE (FI); - nell'a.s. 2023/2024 n. 3 contratti dal
1.09.2023 al 31.08.2024, per n. 6 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Buontalenti” di Firenze, contratto dal 1.09.2023 al 31.09.2024, per n. 6 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso l'Istituto tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze e contratto dal
1.09.2023 al 31.09.2024, per n. 6 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento della religione cattolica, presso l'Istituto Magistrale – Liceo Psicopedagogico/Scienze Umane “Galilei” di Firenze;
v. contratti doc. 5 A e stato matricolare doc. 5 C nel fascicolo di parte ricorrente), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata
3 all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d.
Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di
€ 500,00 annui ( per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_4
2023/2024; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1 [...]
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; per Parte_5 Parte_2
gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), allegando la natura
[...]
discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del
18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di: “Accertare e dichiarare, nei limiti della prescrizione quinquennale eventualmente maturata anteriormente alla richiesta stragiudiziale presentata da ciascun ricorrente, il diritto dei ricorrenti a fruire, negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, del beneficio/indennità comunque denominati di cui all'art.1 commi da 121 a 124 della Legge 13 luglio 2015, n.107 ed eventuali successive modificazioni che dovessero intervenire e comunque accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, ovvero al riconoscimento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o comunque del maggiore o minore beneficio ritenuto di giustizia, sia con riferimento al servizio pregresso, sia con riferimento al servizio che eventualmente viene e sarà prestato. Conseguentemente: Condannare parte datoriale a pagare, ovvero corrispondere o comunque attribuire e/o mettere a disposizione negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, il beneficio/indennità comunque denominati di cui all'art.1 commi da1 21 a 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ed eventuali successive modificazioni che dovessero intervenire e comunque a riconoscere ai ricorrenti “la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico” ovvero al riconoscimento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o comunque del maggiore o minore beneficio ritenuto di giustizia, sia con riferimento al servizio pregresso, sia con riferimento al servizio che eventualmente viene e sarà prestato, oltre interessi ed oltre a rimborso del Contributo
Unificato. Vittoria di spese di cui si chiede la distrazione in favore del difensore”.
4 Si è costituito in giudizio il , contestando la domanda con Controparte_1
particolare riferimento ai ricorrenti , per quanto riguarda l'annualità 2019/2020, nella quale Parte_4
la docente osservava un orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario di cattedra (n. 6 ore settimanali), e
, per quanto riguarda l'annualità 2023/2024, nella quale il docente osservava un orario di lavoro Pt_3 inferiore al 50% dell'orario di cattedra (n. 6 ore settimanali) e, in ogni caso, le parti stipulavano un contratto a tempo determinato con scadenza al 31.08.2024, con conseguente spettanza del beneficio, ai sensi dell'art. 15 D.L. 69/2023, e rimettendosi a giustizia, anche sulle spese, per quanto riguarda le altre annualità oggetto di causa, non contestando in astratto la fondatezza delle domande.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei doppi termini per il deposito di note e di repliche comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza ex art. 429 c.p.c. fino al 25.02.2025, come da ordinanza del 10.12.2024.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che i ricorrenti abbiano svolto attività di docenza su posto di sostegno o su posto comune, con i suindicati contratti a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, come emergenti dai contratti e dallo stato matricolare depositati da parte ricorrente (v. doc. 1 A e 1 C;
2 A e 2 C;
3 A e 3 C;
4 A;
5 A e 5 C) e da parte resistente, per i ricorrenti e . Pt_3 Parte_4
È, inoltre, documentale che, attualmente, tutti i ricorrenti siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricati di una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche
( , ) o transitati in ruolo ( , ; v. la documentazione allegata Parte_4 Pt_1 Pt_3 Parte_5 Pt_2
alla nota di trattazione scritta di parte ricorrente del 25.01.2025.
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
5 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in
6 servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, i ricorrenti sostengono che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria
7 tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
8 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, nel caso in esame è documentale che i ricorrenti abbiano svolto servizio quali docenti a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, avendo allegato di non avere fruito, per le predette annualità, della Carta elettronica del docente.
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (fattispecie verificatasi nel caso in esame), con conseguente spettanza della carta docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro.
9 Al contrario, in ordine alla questione relativa alle supplenze (fino al termine delle attività didattiche) con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (questione non affrontata nell'ambito della sentenza n. 29961/2023, che non si è occupata della questione dei c.d. spezzoni orari: “così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più”), fattispecie verificatasi nel caso in esame con riferimento alla ricorrente e all'annualità 2019/2020, si richiama, seppure nella consapevolezza dell'esistenza di Parte_4
opposti orientamenti della giurisprudenza di merito, quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 6/2024: “Con riferimento alle supplenze annuali in regime di part-time si precisa che ai sensi del DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” che prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” nonché degli artt. 39, co.4 del CCNL Comparto Scuola e
4, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale n. 55/1998 secondo cui la durata minima della prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno, la Carta Elettronica deve essere riconosciuta solo in caso di supplenze annuali o fino al termine delle attività di didattiche (30.6 ovvero 31.8) con orario pari al 50% di quello a tempo pieno”.
In particolare, l'art. 28, comma 5, del CCNL del 29 novembre 2007 stabilisce che “Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni …(omissis).”.
Ciò posto, si ritiene non pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo la concreta situazione della ricorrente con riferimento all'annualità 2019/2020, in cui la ricorrente ha svolto un Parte_4 orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (6 ore settimanali), con conseguente rigetto della relativa domanda.
10 Invece, il docente , nell'a/s 2023/2024, ha stipulato con l'amministrazione resistente n. 3 Pt_3
contratti con scadenza al 31.08, che complessivamente considerati, prevedono un orario di lavoro di n.
18 ore settimanali (quindi, complessivamente superiore al 50% dell'orario di cattedra); per quanto attiene all'eccezione relativa alla spettanza della carta docente al predetto ricorrente per l'a/s
2023/2024, in virtù della previsione di cui all'art. 15 D.L. 69/2023, a fronte della contestazione, sul punto, del lavoratore, parte resistente non ha dimostrato di avere effettivamente attribuito al docente il beneficio a lui spettante sulla base della predetta norma (con la precisazione che, in ogni caso, la carta docente dovrà essere attribuita una sola volta al lavoratore per la suddetta annualità).
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, in particolare:
1) per per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (per complessivi Parte_4
€ 1.500,00);
2) per per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (per Parte_1
complessivi € 2.000,00);
3) per , per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (per Parte_5
complessivi € 2.000,00);
4) per per l'a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_2
2023/2024 (per complessivi € 3.000,00);
5) per , per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/204 (per Parte_3
complessivi € 2.000,00); tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione dei ricorrenti i suddetti importi, tramite il CP_1 sistema della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire: Controparte_1
1) alla ricorrente per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la Carta Parte_4 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) alla ricorrente per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la Carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) alla ricorrente , per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la Carta Parte_5 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) alla ricorrente per l'a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_2
2023/2024, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) al ricorrente per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la Carta Parte_3 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta la domanda relativa all'a/s 2019/2020 con riferimento alla ricorrente;
Parte_4
- condanna il resistente al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle spese processuali, CP_1
liquidate in complessivi euro 1.300,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e
CPA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
12 Firenze, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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