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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/10/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3967/2024 promossa da:
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ruotolo in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE contro
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Bocci in virtù di Controparte_1 P.IVA_2 procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“In via preliminare:“Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni sopra messe in riga”.
- In via pregiudiziale chiede essere autorizzato alla chiamata in causa nel presente Giudizio della
, P.IVA: C.F.: sita in VIALE Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
DELLA VITTORIA, 52 60123 - AN (AN) indirizzo pec: ; Email_1
pagina 1 di 7
- sempre in via Pregiudiziale, accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della richiesta per mancato esperimento della mediazione e/o negoziazione assistita;
- Nel merito, previa chiamata in causa della , l'Ill.mo Giudice Controparte_2 adito, accerti e dichiari, in suo contraddittorio, che l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla scaturisce da un ulteriore inadempimento di pagamento a suo danno posto in essere CP_3 dalla terza chiamanda in causa per un credito di € 240.000,00 , e Controparte_2 quindi per l'effetto, piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 668/2024 del 07/06/2024 RG n. 3054/2024 emesso dal Tribunale di Ancona per i motivi di cui in narrativa.
- sempre nel merito, accerti e dichiari che la vanta nei confronti della CP_3 [...]
della somma di € 240.000,00 e, pertanto, condanni ed ordini a quest'ultima al Controparte_2 versamento nei confronti della in p. del l.rp.t della somma di €. 240.000,00 oltre CP_3 interessi e rivalutazione monetaria, per i lavori di ristrutturazione effettuati per conto della sul Condominio Vecchio Zuccherificio, affinché la odierna opponente possa adempiere Controparte_4 al versamento in favore della Società la somma ingiunta € 213.192,55, o, in via Controparte_1 subordinata, condanni la stessa in p. del lrpt al versamento Controparte_2 diretto in favore della della somma Ingiunta di € 213.192,55; Parte_2
- ancora nel merito, accerti e dichiari che l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla
[...] scaturisce da un ulteriore inadempimento di pagamento a suo danno posto in essere dalla terza CP_3 chiamanda in causa , e quindi per l'effetto, condanni la sola Controparte_2 in p. del lrpt in favore della Società al Controparte_2 Controparte_1 versamento dei chiesti interessi sulla sorta e competenze legali al procuratore dalla stessa nominata, in quanto somme scaturenti da suo esclusivo inadempimento di pagamento;
- condanni ancora la in p. del lrpt in favore della a Controparte_2 CP_3 tutti i danni extracontrattuali, contrattuali e da immagine subiti, a seguito dell'Inadempimento contrattuale posto in essere dalla terza chiamata in causa e nella misura che questo Ill.mo Giudice adito riterrà equa e satisfattiva;
pagina 2 di 7
- condanni infine la società la alla refusione delle spese, diritti ed Controparte_2 onorari di causa oltre I.V.A. e C.A., con attribuzione al procuratore antistatario;
- compensi le spese di lite tra la e la ” CP_3 Controparte_1
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, contrariis reiectis,:
IN RITO: respingere la richiesta avanzata dall'Opponente di chiamata in causa del terzo per assoluta inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto;
IN RITO E IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni ed argomentazioni di cui in narrativa, previa si opus fissazione di apposita udienza intermedia per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disporre senz'altro la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è infondata e pretestuosa, sussistendo altresì l'evidente pericolo nel ritardo ed il pieno ed incondizionato riconoscimento dell'intero credito ingiunto.
NEL MERITO: respingere, con qualsiasi statuizione, l'opposizione ex adverso avanzata siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 668/2024 del 07.06.2024 (R.G. n. 3054/2024).
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione e revoca dell'ingiunzione, accertare e dichiarare il grave e reiterato inadempimento di parte opponente agli obblighi contrattuali di cui è causa e, per l'effetto, stabilire in Euro 213.192,55 oltre interessi di mora per i ritardi nelle transazioni commerciali dal dovuto al soddisfo, oppure nell'altro diverso importo che risulterà di giustizia, il credito vantato, alla data di deposito del ricorso monitorio, dalla società ei confronti della società Controparte_1 Controparte_3
Pertanto, condannare quest'ultima al pagamento, a favore della società Opposta, del credito in Euro
213.192,55 oppure nell'altro diverso importo che risulterà di giustizia e che, all'esito del giudizio, risulterà spettante alla data della domanda giudiziale, oltre interessi moratori per i ritardi nelle transazioni commerciali dal dovuto al soddisfo relativamente ad ogni singola fattura.
Con vittoria di spese e del compenso professionale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 668/2024, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della mediante il Controparte_1 quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 213.192,55, oltre agli interessi moratori e alle spese del procedimento monitorio.
Deduceva l'opponente che la pretesa creditoria azionata era relativa a materiale di fornitura necessario per effettuare opere di ristrutturazione in relazione alle quali la stessa vantava un credito di €
240.000,00 nei confronti della . Controparte_2
A sostegno dell'opposizione l'opponente chiedeva, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa di detta Soc. Cooperativa e compendiava le proprie difese nei seguenti, testuali, enunciati:
“In effetti, la suindicata Cooperativa avrebbe dovuto versare alla la somma di €. CP_3
240.000,00 tra il 15 e il 30 aprile 2024, come da accordi intercorsi con l'Ing. Arch. e Persona_1 come risulta da email del 26/01/2024.
Tale versamento, se effettuato, avrebbe consentito alla di saldare regolarmente il debito CP_3 contratto con la in accordo alla buona fede ed alla correttezza che da tempo lega le Controparte_1 due società in regolari rapporti commerciali.”.
L'opponente eccepiva, inoltre, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e/o della negoziazione assistita per una pronta risoluzione della controversia.
Da ultimo la stessa evidenziava di versare in uno stato di difficoltà impeditivo di qualsivoglia adempimento.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra integralmente ritrascritte.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'opposta evidenziava, in particolare, come l'opponente non avesse minimamente contestato l'esistenza, la natura e l'ammontare del proprio debito essendosi, sostanzialmente, dichiarata inadempiente e si opponeva alla chiamata in causa di un soggetto del tutto estraneo al rapporto obbligatorio azionato.
pagina 4 di 7 Sulla scorta di tali argomentazioni l'opposta rassegnava, quindi, le conclusioni sopra ritrascritte.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.1.2025 il G.I. negava l'autorizzazione alla chiamata della società terza rilevando che “alla luce della causa petendi e del petitum delineati nell'ambito della comparsa in esame, l'introduzione di diversi titoli di responsabilità andrebbe a dilatare il thema decidendum con conseguente aggravio del processo e delle relative tempistiche di definizione”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con ordinanza in data 13.2.2025, la causa perveniva infine in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.10.2025 ed ivi il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
L'opposizione proposta risulta infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Deve, preliminarmente, darsi atto della infondatezza della preliminare eccezione di improcedibilità della domanda, non ricadendosi in alcuna delle ipotesi in cui si rende ex lege necessario il previo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di negoziazione assistita quali condizioni di procedibilità della domanda.
Tanto premesso, alla luce delle difese della parte attrice opponente, non appare superfluo ricordare che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, vi
è un'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti.
Dunque, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato, provvisoriamente riconosciuto in sede monitoria, spetta all'opposto, formalmente convenuto ma attore nel rapporto sostanziale, mentre l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi di suddetto credito spetta all'opponente, formalmente attore ma convenuto nel rapporto sostanziale (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del
4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
In particolare, come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto pagina 5 di 7 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, in considerazione del rispettivo compendio allegatorio e documentale delle parti, può osservarsi come, a fronte della documentata (e incontestata) indicazione del credito azionato ad opera della parte convenuta opposta, la parte attrice opponente, la quale non ha sostanzialmente contestato - entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive- l'avversa pretesa creditoria e il relativo fondamento, non abbia, invero, proposto alcuna specifica censura in merito, essendosi limitata a una del tutto generica difesa relativa alla ritenuta necessità che il pagamento fosse effettuato ad opera di un diverso soggetto giuridico (asseritamente debitore dell'opponente).
Tale difesa non coglie invero nel segno, non sussistendo alcuno specifico obbligo giuridico in tal senso e non essendo la situazione dedotta dall'opponente idonea ad elidere la relativa responsabilità da inadempimento, non avendo la stessa in alcun modo allegato né dimostrato di non aver potuto adempiere per una causa a lei non imputabile nonostante l'impiego della dovuta diligenza.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione proposta risulta infondata e, come tale, deve essere rigettata.
A tale rigetto consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la relativa declaratoria di esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente, alla luce dell'integrale rigetto dell'opposizione, e vengono liquidate come da dispositivo in assenza di nota spese in considerazione dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (determinato in base al decisum) e all'attività difensiva concretamente svolta, anche alla luce della semplicità delle questioni per come trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 668/2024 emesso dal Tribunale di Ancona dichiarandone la definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c. pagina 6 di 7 CONDANNA altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Ancona, 26.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3967/2024 promossa da:
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ruotolo in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE contro
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Bocci in virtù di Controparte_1 P.IVA_2 procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“In via preliminare:“Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni sopra messe in riga”.
- In via pregiudiziale chiede essere autorizzato alla chiamata in causa nel presente Giudizio della
, P.IVA: C.F.: sita in VIALE Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
DELLA VITTORIA, 52 60123 - AN (AN) indirizzo pec: ; Email_1
pagina 1 di 7
- sempre in via Pregiudiziale, accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della richiesta per mancato esperimento della mediazione e/o negoziazione assistita;
- Nel merito, previa chiamata in causa della , l'Ill.mo Giudice Controparte_2 adito, accerti e dichiari, in suo contraddittorio, che l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla scaturisce da un ulteriore inadempimento di pagamento a suo danno posto in essere CP_3 dalla terza chiamanda in causa per un credito di € 240.000,00 , e Controparte_2 quindi per l'effetto, piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 668/2024 del 07/06/2024 RG n. 3054/2024 emesso dal Tribunale di Ancona per i motivi di cui in narrativa.
- sempre nel merito, accerti e dichiari che la vanta nei confronti della CP_3 [...]
della somma di € 240.000,00 e, pertanto, condanni ed ordini a quest'ultima al Controparte_2 versamento nei confronti della in p. del l.rp.t della somma di €. 240.000,00 oltre CP_3 interessi e rivalutazione monetaria, per i lavori di ristrutturazione effettuati per conto della sul Condominio Vecchio Zuccherificio, affinché la odierna opponente possa adempiere Controparte_4 al versamento in favore della Società la somma ingiunta € 213.192,55, o, in via Controparte_1 subordinata, condanni la stessa in p. del lrpt al versamento Controparte_2 diretto in favore della della somma Ingiunta di € 213.192,55; Parte_2
- ancora nel merito, accerti e dichiari che l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla
[...] scaturisce da un ulteriore inadempimento di pagamento a suo danno posto in essere dalla terza CP_3 chiamanda in causa , e quindi per l'effetto, condanni la sola Controparte_2 in p. del lrpt in favore della Società al Controparte_2 Controparte_1 versamento dei chiesti interessi sulla sorta e competenze legali al procuratore dalla stessa nominata, in quanto somme scaturenti da suo esclusivo inadempimento di pagamento;
- condanni ancora la in p. del lrpt in favore della a Controparte_2 CP_3 tutti i danni extracontrattuali, contrattuali e da immagine subiti, a seguito dell'Inadempimento contrattuale posto in essere dalla terza chiamata in causa e nella misura che questo Ill.mo Giudice adito riterrà equa e satisfattiva;
pagina 2 di 7
- condanni infine la società la alla refusione delle spese, diritti ed Controparte_2 onorari di causa oltre I.V.A. e C.A., con attribuzione al procuratore antistatario;
- compensi le spese di lite tra la e la ” CP_3 Controparte_1
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, contrariis reiectis,:
IN RITO: respingere la richiesta avanzata dall'Opponente di chiamata in causa del terzo per assoluta inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto;
IN RITO E IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni ed argomentazioni di cui in narrativa, previa si opus fissazione di apposita udienza intermedia per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disporre senz'altro la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è infondata e pretestuosa, sussistendo altresì l'evidente pericolo nel ritardo ed il pieno ed incondizionato riconoscimento dell'intero credito ingiunto.
NEL MERITO: respingere, con qualsiasi statuizione, l'opposizione ex adverso avanzata siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 668/2024 del 07.06.2024 (R.G. n. 3054/2024).
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione e revoca dell'ingiunzione, accertare e dichiarare il grave e reiterato inadempimento di parte opponente agli obblighi contrattuali di cui è causa e, per l'effetto, stabilire in Euro 213.192,55 oltre interessi di mora per i ritardi nelle transazioni commerciali dal dovuto al soddisfo, oppure nell'altro diverso importo che risulterà di giustizia, il credito vantato, alla data di deposito del ricorso monitorio, dalla società ei confronti della società Controparte_1 Controparte_3
Pertanto, condannare quest'ultima al pagamento, a favore della società Opposta, del credito in Euro
213.192,55 oppure nell'altro diverso importo che risulterà di giustizia e che, all'esito del giudizio, risulterà spettante alla data della domanda giudiziale, oltre interessi moratori per i ritardi nelle transazioni commerciali dal dovuto al soddisfo relativamente ad ogni singola fattura.
Con vittoria di spese e del compenso professionale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 668/2024, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della mediante il Controparte_1 quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 213.192,55, oltre agli interessi moratori e alle spese del procedimento monitorio.
Deduceva l'opponente che la pretesa creditoria azionata era relativa a materiale di fornitura necessario per effettuare opere di ristrutturazione in relazione alle quali la stessa vantava un credito di €
240.000,00 nei confronti della . Controparte_2
A sostegno dell'opposizione l'opponente chiedeva, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa di detta Soc. Cooperativa e compendiava le proprie difese nei seguenti, testuali, enunciati:
“In effetti, la suindicata Cooperativa avrebbe dovuto versare alla la somma di €. CP_3
240.000,00 tra il 15 e il 30 aprile 2024, come da accordi intercorsi con l'Ing. Arch. e Persona_1 come risulta da email del 26/01/2024.
Tale versamento, se effettuato, avrebbe consentito alla di saldare regolarmente il debito CP_3 contratto con la in accordo alla buona fede ed alla correttezza che da tempo lega le Controparte_1 due società in regolari rapporti commerciali.”.
L'opponente eccepiva, inoltre, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e/o della negoziazione assistita per una pronta risoluzione della controversia.
Da ultimo la stessa evidenziava di versare in uno stato di difficoltà impeditivo di qualsivoglia adempimento.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra integralmente ritrascritte.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'opposta evidenziava, in particolare, come l'opponente non avesse minimamente contestato l'esistenza, la natura e l'ammontare del proprio debito essendosi, sostanzialmente, dichiarata inadempiente e si opponeva alla chiamata in causa di un soggetto del tutto estraneo al rapporto obbligatorio azionato.
pagina 4 di 7 Sulla scorta di tali argomentazioni l'opposta rassegnava, quindi, le conclusioni sopra ritrascritte.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.1.2025 il G.I. negava l'autorizzazione alla chiamata della società terza rilevando che “alla luce della causa petendi e del petitum delineati nell'ambito della comparsa in esame, l'introduzione di diversi titoli di responsabilità andrebbe a dilatare il thema decidendum con conseguente aggravio del processo e delle relative tempistiche di definizione”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con ordinanza in data 13.2.2025, la causa perveniva infine in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.10.2025 ed ivi il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
L'opposizione proposta risulta infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Deve, preliminarmente, darsi atto della infondatezza della preliminare eccezione di improcedibilità della domanda, non ricadendosi in alcuna delle ipotesi in cui si rende ex lege necessario il previo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di negoziazione assistita quali condizioni di procedibilità della domanda.
Tanto premesso, alla luce delle difese della parte attrice opponente, non appare superfluo ricordare che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, vi
è un'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti.
Dunque, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato, provvisoriamente riconosciuto in sede monitoria, spetta all'opposto, formalmente convenuto ma attore nel rapporto sostanziale, mentre l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi di suddetto credito spetta all'opponente, formalmente attore ma convenuto nel rapporto sostanziale (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del
4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
In particolare, come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto pagina 5 di 7 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, in considerazione del rispettivo compendio allegatorio e documentale delle parti, può osservarsi come, a fronte della documentata (e incontestata) indicazione del credito azionato ad opera della parte convenuta opposta, la parte attrice opponente, la quale non ha sostanzialmente contestato - entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive- l'avversa pretesa creditoria e il relativo fondamento, non abbia, invero, proposto alcuna specifica censura in merito, essendosi limitata a una del tutto generica difesa relativa alla ritenuta necessità che il pagamento fosse effettuato ad opera di un diverso soggetto giuridico (asseritamente debitore dell'opponente).
Tale difesa non coglie invero nel segno, non sussistendo alcuno specifico obbligo giuridico in tal senso e non essendo la situazione dedotta dall'opponente idonea ad elidere la relativa responsabilità da inadempimento, non avendo la stessa in alcun modo allegato né dimostrato di non aver potuto adempiere per una causa a lei non imputabile nonostante l'impiego della dovuta diligenza.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione proposta risulta infondata e, come tale, deve essere rigettata.
A tale rigetto consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la relativa declaratoria di esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente, alla luce dell'integrale rigetto dell'opposizione, e vengono liquidate come da dispositivo in assenza di nota spese in considerazione dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (determinato in base al decisum) e all'attività difensiva concretamente svolta, anche alla luce della semplicità delle questioni per come trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 668/2024 emesso dal Tribunale di Ancona dichiarandone la definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c. pagina 6 di 7 CONDANNA altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Ancona, 26.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 7 di 7