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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/10/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 913/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 913/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BORA LUCIANO Parte_1 C.F._1
MARIA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: chiede pronunciarsi sentenza sullo status il Pubblico Ministero in data 27.5.2025: Visto alla separazione e al divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare Parte_2 la separazione personale - e successivamente il divorzio - quanto al matrimonio contratto con in India il 21.08.1995. Parte_3
Ella, ha in particolare allegato che:
- dall'unione matrimoniale nascevano i figli (nato in [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nata in [...] il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_2
- la famiglia si trasferiva in Italia nel 2003 avviando un'attività economica, denominata, dal 2017,
Muskan Karad S.r.l., tutt'operativa, della quale la ricorrente è titolare e legale rappresentante detenendo la quota del 52%, mentre i figli della coppia, che presso questa società lavorano, sono soci al 24% ciascuno;
- la crisi della convivenza sarebbe ascrivibile alle condotte tenute dal marito nei confronti della ricorrente, ritenute lesive delle libertà personali e del diritto di autodeterminazione della persona, tanto che sarebbero sfociate in un grave episodio, risalente al 2022, in cui la ricorrente subiva lesioni da parte del coniuge;
- quanto alla situazione economica delle parti, entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti
A fronte della regolarità della notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza a controparte (che si è perfezionata per compiuta giacenza il 9.06.2025 presso la residenza anagrafica del resistente, posta su immobile di proprietà del resistente, in precedenza casa familiare che la ricorrente afferma aver abbandonato da anni, almeno dal 2018), il resistente non si costituiva ma compariva all'udienza di prima comparizione dei coniugi il 30.09.2025.
Sentita personalmente parte ricorrente, assistita dal suo legale, dichiarava di volersi separare dal coniuge, mentre parte resistente, seppur senza assistenza tecnica, riferiva di vivere in Italia dal 2003, di lavorare presso la società della moglie e di figli, di non aver ritirato la raccomandata e di non essersi rivolto ad un legale poiché non ha il denaro per pagarlo.
Il giudice, rilevata l'inammissibilità delle domande non connesse, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. mediante i quali autorizzava i coniugi a vivere separati e, stante la volontà della ricorrente di separarsi, si riservava di riferire al Collegio per la decisione quanto allo status.
***
Innanzitutto, va applicata la legge italiana, in quanto, seppur il matrimonio è stato contratto in India, i coniugi sono entrambi cittadini italiani e vivono in Italia da oltre 20 anni. pagina 2 di 3 La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la separazione ex art. 151, primo comma, c.c. dal coniuge è fondata e va accolta, poiché sussistono i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia della separazione.
Innanzitutto è sufficiente la volontà di una delle due parti di separarsi, difatti “In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale”
(Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
Oltre a ciò, dalla documentazione in atti e da ciò che è emerso in udienza si evince chiaramente che la comunione di vita tra le parti è divenuta intollerabile.
Dunque, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., va quindi pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande
(divorzio).
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di : CP_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in India in data 21.08.1995, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Montecosaro, Anno 2015, n. 8, parte II, Serie C, Ufficio 1
- Manda alla cancelleria per le incombenze di legge
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza in pari data.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 2.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 913/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BORA LUCIANO Parte_1 C.F._1
MARIA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: chiede pronunciarsi sentenza sullo status il Pubblico Ministero in data 27.5.2025: Visto alla separazione e al divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare Parte_2 la separazione personale - e successivamente il divorzio - quanto al matrimonio contratto con in India il 21.08.1995. Parte_3
Ella, ha in particolare allegato che:
- dall'unione matrimoniale nascevano i figli (nato in [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nata in [...] il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_2
- la famiglia si trasferiva in Italia nel 2003 avviando un'attività economica, denominata, dal 2017,
Muskan Karad S.r.l., tutt'operativa, della quale la ricorrente è titolare e legale rappresentante detenendo la quota del 52%, mentre i figli della coppia, che presso questa società lavorano, sono soci al 24% ciascuno;
- la crisi della convivenza sarebbe ascrivibile alle condotte tenute dal marito nei confronti della ricorrente, ritenute lesive delle libertà personali e del diritto di autodeterminazione della persona, tanto che sarebbero sfociate in un grave episodio, risalente al 2022, in cui la ricorrente subiva lesioni da parte del coniuge;
- quanto alla situazione economica delle parti, entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti
A fronte della regolarità della notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza a controparte (che si è perfezionata per compiuta giacenza il 9.06.2025 presso la residenza anagrafica del resistente, posta su immobile di proprietà del resistente, in precedenza casa familiare che la ricorrente afferma aver abbandonato da anni, almeno dal 2018), il resistente non si costituiva ma compariva all'udienza di prima comparizione dei coniugi il 30.09.2025.
Sentita personalmente parte ricorrente, assistita dal suo legale, dichiarava di volersi separare dal coniuge, mentre parte resistente, seppur senza assistenza tecnica, riferiva di vivere in Italia dal 2003, di lavorare presso la società della moglie e di figli, di non aver ritirato la raccomandata e di non essersi rivolto ad un legale poiché non ha il denaro per pagarlo.
Il giudice, rilevata l'inammissibilità delle domande non connesse, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. mediante i quali autorizzava i coniugi a vivere separati e, stante la volontà della ricorrente di separarsi, si riservava di riferire al Collegio per la decisione quanto allo status.
***
Innanzitutto, va applicata la legge italiana, in quanto, seppur il matrimonio è stato contratto in India, i coniugi sono entrambi cittadini italiani e vivono in Italia da oltre 20 anni. pagina 2 di 3 La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la separazione ex art. 151, primo comma, c.c. dal coniuge è fondata e va accolta, poiché sussistono i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia della separazione.
Innanzitutto è sufficiente la volontà di una delle due parti di separarsi, difatti “In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale”
(Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
Oltre a ciò, dalla documentazione in atti e da ciò che è emerso in udienza si evince chiaramente che la comunione di vita tra le parti è divenuta intollerabile.
Dunque, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., va quindi pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande
(divorzio).
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di : CP_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in India in data 21.08.1995, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Montecosaro, Anno 2015, n. 8, parte II, Serie C, Ufficio 1
- Manda alla cancelleria per le incombenze di legge
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza in pari data.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 2.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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