Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
5245/2019
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione,
Protezione Internazionale E Libera Circolazione Dei Cittadini Dell'unione Europea riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Francesca Ajello Presidente dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore-estensore dott. Andrea D'Alessio Giudice nel procedimento ex art. 35 bis D.Lgs. 25/2008 presentato da
, con l'Avv. LANDI LAURA Parte_1
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1
[...]
Resistente ha emesso il seguente
DECRETO
NOORANEE IFTIKAR AHMED, CUI: cittadino del PAKISTAN ha C.F._1
presentato domanda di protezione internazionale ed umanitaria alla
RICONOSCIMENTO Controparte_1 CP_1
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRIESTE.
A fondamento della propria domanda, il sig. ha dichiarato alla Parte_1
Commissione di aver lasciato il proprio Paese nel 2010 a seguito della scoperta della sua omosessualità.
Più precisamente, il ricorrente ha riferito:
-- Di essere cittadino del Pakistan nato e cresciuto a Dangha Chak, Mandi
Bahauddin, Pakistan;
- Di avere studiato per 5 anni e aver lavorato in un'officina e poi come giardiniere e tuttofare a casa del capovillaggio
- Di essere di religione musulmana sunnita ed etnia Per_1
- Di avere lasciato il suo paese nel 2010;
- Di aver presentato domanda di protezione internazionale in Grecia e in
Germania e di avere ricevuto un diniego;
- Di essere giunto in Italia nel 2017;
- Di avere iniziato a lavorare per una famiglia ricca come giardiniere tutto fare, per aiutare economicamente la sua famiglia;
- Che un giorno, il figlio dei signori per cui lavorava, lo chiamò nella sua stanza per mostrargli un video pornografico;
- Che a lui piaceva essere omosessuale;
- Che essi erano inizialmente amici e di essersi poi innamorati;
- Che un giorno, approfittando dell'assenza dei genitori del ragazzo, essi consumarono un rapporto fisico a casa di quest'ultimo;
- Che improvvisamente la famiglia del ragazzo tornò a casa e li scoprì;
- Che il padre del ragazzo picchiò entrambi e in seguito avvisò la famiglia del ricorrente;
- Che dopo una settimana lui e il suo amico lasciarono il villaggio e si recarono a da un altro amico;
Per_2
- Che rimasero a una settimana, in quanto il padre del Per_2
ragazzo aveva contattato l'amico presso cui si trovavano e li aveva trovati;
- Che decisero pertanto di lasciare insieme il Pakistan;
- che in Turchia si sono persi di vista;
- Che in caso di rimpatrio teme di essere ucciso dal padre del suo amico o da suo padre.
La ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale, CP_1
non ritenendo credibile il racconto. ha quindi proposto ricorso avverso il Parte_1
provvedimento sopra indicato, insistendo per il riconoscimento delle già richieste forme di protezione.
La si è costituita. Il P.M. non ha fatto pervenire osservazioni. CP_1
Il ricorrente non è comparso alle successive udienze del 12.04.2022 e 7.07.2022 fissate per la sua audizione. A detta udienza il difensore ha dato atto della sua irreperibilità.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio, che l'ha discussa e decisa nella
Camera di Consiglio del 28.03.2025.
Nel merito
Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, di quella sussidiaria o, in ulteriore subordine, di quella complementare interna (umanitaria/speciale), essendo l'autorità giudiziaria chiamata ad effettuare un completo riesame nel merito della domanda e non essendo invece vincolata ai motivi di opposizione.
Ciò posto, va premesso che la valutazione della domanda formulata dal ricorrente verrà effettuata sulla base della documentazione depositata in giudizio, nonché sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente alla stregua dei criteri dettati dall'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007.
In particolare, alla luce della richiamata disposizione normativa, allorché, come generalmente avviene nelle controversie di questo tipo, il richiedente non offra
– in tutto o in parte - prove a sostegno dei fatti posti a fondamento della domanda, nondimeno tali fatti possono ritenersi provati, laddove il richiedente risulti credibile alla luce di una valutazione complessiva dei parametri legali relativi alla presentazione tempestiva della domanda, all'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, alla deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi, all'attendibilità c.d. estrinseca delle dichiarazioni, intesa come non contraddittorietà rispetto alla situazione del Paese, nonché all'attendibilità intrinseca delle medesime, sotto il profilo della loro logicità, linearità
e grado di specificità.
Alla stregua di tali criteri, il racconto dell'odierno richiedente non appare credibile in relazione ai fatti esposti, per le ragioni di seguito indicate. Il richiedente ha reso delle dichiarazioni oltremodo generiche in merito al proprio orientamento sessuale e al percorso di presa di coscienza dello stesso.
Non emergono con chiarezza le difficoltà incontrate a livello personale e sociale nel nascondere la propria omosessualità, né quelle avvertite in seguito al disvelamento del suo orientamento sessuale.
È risultata generica e contraddittoria anche la descrizione dell'aggressione posta in essere dal padre dell'amico, subito dopo avere sorpreso in intimità i due amanti. Sul punto, il ricorrente si è anche contraddetto: ha dapprima riferito, nella narrazione libera, che la famiglia del suo ragazzo li ha visti nudi, una volta rientrati a casa dal matrimonio (pag. 5 verbale di audizione), per poi sostenere che nessuno li aveva visti ( pag. 8 verbale di audizione: Adesso parliamo meglio del momento in cui siete stati scoperti. Chi? Nessuno ci ha visto).
Come correttamente evidenziato dalla Commissione Territoriale nel provvedimento impugnato, il ricorrente ha dapprima riferito che la relazione con il figlio del suo datore lavoro era nata in [...] contesto casalingo, dopo che quest'ultimo gli aveva mostrato un video pornografico;
per poi affermare che il loro amore era sbocciato già prima, a scuola.
Oltre alla evidente incoerenza, manca al riguardo qualsiasi tipo di rappresentazione contestualizzata e coesa della nascita della relazione e della sua evoluzione. In merito alle modalità che avrebbero adottato per tenere segreta la relazione durante i 5 anni, mancano del tutto riferimenti concreti e precisi su come venissero organizzati gli incontri e non sembra plausibile che i due, consci dei rischi derivanti dalla mentalità locale, si incontrassero senza remore a casa dell'amico.
Va infine evidenziato che i vari profili di criticità del racconto non sono stati dipanati in sede giudiziale posto che il ricorrente, in violazione dei suoi obblighi di cooperazione istruttoria, non si è presentato all'udienza disposta per la sua audizione.
Per quanto rappresentato, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, né per la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lvo 251/2007.
Quanto alla ipotesi di cui alla lett. c) dell'articolo 14 del d.lvo 251/2007, va detto che può essere riconosciuta la protezione sussidiaria quando, nella specifica zona di provenienza del richiedente, sussista un conflitto armato. Nell'interpretazione della giurisprudenza dell'Unione Europea, il conflitto armato si può dire esistente “quando le forza governative di un Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano fra loro” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, 30.01.2014, causa C. 285/12, Diakitè). Sul punto la Corte europea ha precisato inoltre:
- che il legislatore comunitario ha incluso nella protezione in esame la “codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, senza invece includere le ipotesi di minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente per “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”;
- che il conflitto rilevato deve raggiungere un livello di gravità “talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione
o, se del caso nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. La giurisprudenza dell'Unione, in sostanza, ritiene che non sia sufficiente l'esistenza di una generica situazione di instabilità o di conflitto a bassa intensità, ma che sia invece necessario che, dalle informazioni reperite nel corso del processo, risulti che l'intero territorio del Paese o della Regione di provenienza e nella quale il ricorrente dovrebbe tornare, sussista una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di un intensità tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente proviene dal Pakistan e in particolare da , Distretto di Mandi Bahauddin, Punjab. Persona_3
Le informazioni aggiornate reperite dal Tribunale relativamente a tale zona portano ad escludere il rischio così come sopra definito.
Con riferimento all'ultimo report EASO relativo alla sicurezza in Pakistan esso riporta che, nei primi sette mesi del 2021, la maggior parte degli incidenti relativi alla sicurezza è stata registrata in Balochistan (203), KP (127) mentre il Punjab e il Per_4 sono state le regioni meno colpite dalle violenze, avendo registrato, rispettivamente,
81 e 36 incidenti1. Secondo il primo report trimestrale relativo al 2021 pubblicato dal
Centre for Research and Security Studies (CRSS)2, oltre il 70% di tutti i decessi sono stati segnalati dal (incluse le ex FATA) e dal Balochistan. Delle 196 Persona_5
vittime nel primo trimestre del 2021, il maggior numero e stato registrato nelle ex aree tribali ad amministrazione federale (FATA) (67), seguite da Balochistan (48), KP
(35), Sindh (26), Punjab (18) e (2). Nessuna vittima è stata segnalata da Per_6
e (AJK) o (GB). Per_7 Per_8 Persona_9
Con più preciso riguardo alla zona di provenienza del ricorrente, le diverse fonti consultate, pur utilizzando diversi criteri di conteggio degli episodi di violenza e delle vittime coinvolte, sono comunque concordi nel riferire che, al 2020, si è registrata una notevole diminuzione del numero delle vittime rispetto agli anni precedenti, più precisamente al 2018 e al 2017. Secondo il CRSS, inoltre, la maggior parte delle vittime nel 2020 sono state quelle civili, mentre il personale di sicurezza è stata la categoria colpita in misura minore in assoluto3.
Né l'Internal Displacement Monitoring Centre, né l'Ufficio
[...]
hanno segnalato sfollamenti da zone del Punjab Controparte_2
provocati da conflitti. Ciò vale sia per il 2019 che per il 20204. Per quanto riguarda il
2021, secondo l'Internal Displacement Monitoring Centre si sono registrati 390 sfollati nella provincia del Punjab a causa delle violenze legate alle dispute sui terreni5. Sempre nel 2021, un certo numero di sfollati afghani presenti in Pakistan ha fatto ritorno in Afghanistan;
dal grafico elaborato dall'UNHCR, tra gli afghani presenti in Pakistan che hanno fatto rientro volontariamente nel proprio Paese di origine, il 9% risiedeva nel Punjab;
il fattore principale di spinta è stato la scarsità 1 EASO – European Asylum Support Office: Pakistan Security situation, ottobre 2021, pag. 71
2023. 3 CRSS, Annual Security Report 2020, 10 February 2021, url , data ultima verifica 13 aprile 2023. 4 European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Pakistan;
Security Situation,
October 2021, url , data ultima verifica 12 aprile 2023. delle condizioni di vita in Pakistan, mentre il principale fattore di attrazione è stato la possibilità di riunirsi con i familiari6.
Sebbene il 2023 sia iniziato con una nota violenta, la provincia ha registrato il numero più basso di vittime legate al terrorismo nel 2022. Secondo i dati parziali compilati dal South Asia Terrorism Portal (SATP), il Punjab ha registrato un totale di
11 vittime legate al terrorismo nel 2022, tra cui 10 civili e un terrorista, contro 20 vittime, tra cui nove civili, sei terroristi e cinque membri del personale delle forze di sicurezza (SF) nel 20217.
Infine, secondo i dati ACLED negli ultimi tre anni si è assistito ad una diminuzione significativa degli eventi violenti in Punjab. In particolare, dal
09/12/2021 al 09/12/2022, ACLED ha registrato 220 incidenti relativi alla sicurezza, causando la morte di 113 persone8; mentre dal 01/01/2023 al 13/10/2023, 159 incidenti relativi alla sicurezza sono stati registrati nella regione, causando la morte di 84 persone9. Infine, dal 01/01/2024 al 12/07/2024, ACLED ha registrato in Punjab 61 incidenti relativi alla sicurezza, di cui 25 eventi contro i civili, 21 ribellioni e 15 combattimenti10.
Per quanto riguarda l'area più vicina al confine con l' deve CP_3
rilevarsi il venir meno della grave situazione di conflitto ed instabilità che ha caratterizzato, fino a pochi anni fa, anche parte del Punjab. Il conflitto del Per_8
generalmente conosciuto anche come conflitto indo-pakistano, è considerato uno dei 6 UN High Commissioner for Refugees: Pakistan;
Voluntary repatriation of Afghan refugees (as of 31 December 2021), 31
December 2021 , url , data ultima verifica 13 aprile 2023. 7 Punjab situazione sicurezza 2023, South Asia Intelligence Review https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan- punjab , data ultima verifica 12 settembre 2023. 8 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 09/11/2021-09/12/2022 < https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>. Secondo
ACLED, al 09/12/2022 il rischio di volatilità di conflitti rimane ma basso, ma costante, vedi < https://acleddata.com/early- warning-research-hub/volatility-and-risk-predictability-index/>. 9 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, riots explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 1/01/2023-13/10/2023 < https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard> ultimo accesso 17 ottobre 2023. conflitti più vecchi, nonché più pericolosi al mondo11, contrapponendo due Paesi,
l'India e il Pakistan, entrambi dotati dell'arma nucleare. Iniziato nel 1947, in seguito alla dichiarazione d'indipendenza del Pakistan dall'India, per una disputa sull'ex principato del e regione di frontiera fra il Pakistan nord-orientale e Per_7 Per_8
l'India occidentale rivendicata da entrambi gli Stati12, il conflitto è proseguito con alti e bassi fino ad oggi, con tre picchi di violenza sfociati nelle guerre indo-pakistane del
1947-1948, del 1965 e del 199913.
Il cessate il fuoco imposto dalle Nazioni Unite nel gennaio 1949, al termine della prima guerra indo-pakistana, ha fissato una linea di confine che divide de facto la parte del sotto controllo pakistano, composta dalle regioni del Per_8 [...]
(in passato noto anche come Territori del Nord) e dell da Per_9 CP_3
quella sotto controllo indiano, costituita dallo stato federale del Jammu e Per_8
Tale linea, rinominata nel 1971 “Linea di Controllo” (Line of Control, LoC), costituisce ancora oggi il confine non ufficiale fra le due zone14. Lo scontro, che vede coinvolti, oltre agli eserciti dei due Paesi, vari gruppi armati, fra cui
[...]
( e Controparte_4 Persona_10 Persona_11
)15, ha causato finora la morte di almeno 70.000 persone, di cui Persona_12
almeno 45.000 hanno perso la vita in attacchi terroristici negli ultimi 30 anni16. 11 Deutsche Welle, Kashmir: The World's Most Dangerous Conflict, 7 agosto 2019, https://www.dw.com/en/kashmir-the- worlds-most-dangerous-conflict/a-49924773. 12 In particolare, il Pakistan rivendicava il diritto di annettere lo stato dello Jammu e in quanto composto Per_8 Per_ prevalentemente da popolazione di religione musulmana, mentre l'India contava sul fatto che il sovrano, il RA
, fosse di religione indù. L'incerta situazione esplose nell'ottobre 1947, quando alcune tribù pakistane si unirono a
[...] una rivolta contadina locale che metteva in discussione sia il potere dei proprietari terrieri locali (a maggioranza indù), sia il governo autoritario del sovrano . Per placare le rivolte, il chiese aiuto al governo indiano, che accettò Per_13 Pt_2 di inviare le proprie truppe in cambio della promessa del sovrano di adesione del e all'Unione Indiana. Per_7 Per_8 Il Pakistan reagì inviando il proprio esercito, e le tensioni presenti nella regione si trasformarono in una guerra aperta, che terminò soltanto il primo gennaio del 1949, quando si raggiunse il cessate il fuoco grazie alla mediazione delle CP_2 Unite. [Sonia Cordera, La questione del Kashmir: origini e sviluppi recenti, Istituto Affari Internazionali –Torino World Affairs
Institute, numero 04/2011, India, http://www.iai.it/sites/default/files/indiaindie_04.pdf ]. 13 Ibid. 14 Deutsche Welle, Kashmir: The World's Most Dangerous Conflict, 7 agosto 2019, cit.
, La questione del Kashmir: origini e sviluppi recenti, Istituto Affari Internazionali –Torino World Affairs Parte_3 Institute, numero o04/2011, cit. 15 Al , Explainer: Who are , 3 marzo 2019, cit. Pt_4 Parte_5 Dalle fonti consultate risulta che il conflitto del è spesso sconfinato Per_8
negli ultimi anni anche oltre la Linea di Controllo, con episodi di violenza e attacchi terroristici anche nella zona di Sialkot e lungo il cosiddetto “Working Boundary”, ossia il confine ufficialmente riconosciuto che delimita il tratto di frontiera esistente fra il
Punjab e l'India, a sud della Linea di Controllo17. A febbraio 2021, India e Pakistan hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco lungo il confine non ufficiale che divide i due paesi;
pur non essendo un accordo di pace vero e proprio, e pur non risolvendo la disputa sul l'intesa è la prima di questo tipo dal 200318. Per_8
Nel periodo successivo alla firma del cessate il fuoco si è assistito ad un calo delle tensioni transfrontaliere tra i due paesi, esclusi due incidenti a maggio e giugno19. Tuttavia, nonostante il cessate il fuoco sia stato rispettato lungo la linea di controllo, varie fonti hanno evidenziato come la situazione continua ad essere tesa20.
Scontri e attacchi, anche mediante l'utilizzo di droni e di granate, sono ripresi nei mesi seguenti la firma dell'accordo, interessando anche zone limitrofe ma non nelle immediate vicinanze della LoC21. A tale situazione si sono aggiunti, nel mese di 17 GeoNews, Sialkot: Indian forces open unprovoked, 23 agosto 2014, https://www.geo.tv/latest/95330-sialkot-indian-forces- open-unprovoked-firing
Dawn, 3 children among 4 civilians killed by Indian firing across Working Boundary: ISPR, 18 maggio 2018, https://www.dawn.com/news/1408474/3-children-among-4-civilians-killed-by-indian-firing-across-working-boundary- ispr. 18 International Crisis Goup, Crisis Watch, February 2020 – Kashmir: https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march- alerts-and-february-trends ; The Washington Post, India and Pakistan announce cease-fire for first time in nearly 20 years,
25 febbraio 2021; https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/india-pakistan-ceasefire- Persona_14 kashmir/2021/02/25/02335b38-773c-11eb-9489-8f7dacd51e75_story.html; Aljazeera, What prompted India-Pakistan ceasefire pact along border?, Bilal Kuchay, 09 Marzo 2021; https://www.aljazeera.com/news/2021/3/9/will-the- Per_8 india-pakistan-ceasefire-pact-along-kashmir-border-hold. 19 ACLED, Mid-Year update: 10 conflicts to worry about in 2021, Agosto 2021, https://acleddata.com/acleddatanew/wp- content/uploads/2021/08/ACLED_MidYear-Update-10-Conflicts-to-Worry-About-in-2021_August2021_WebFinal.pdf. 20International Crisis Goup, Crisis Watch, April 2020 – https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/may-alerts-and- Per_8 april-trends-2021 ; , UAE is mediating between India and Pakistan, says senior diplomat, 15.04.2021 CP_6 https://www.aljazeera.com/news/2021/4/15/uae-is-mediating-between-india-and-pakistan-says-senior-diplomat; The
Dawn, Pakistan protests Working Boundary crossing, firing by Indian troops, 4 May 2021: Co https://www.dawn.com/news/1621875/pakistan-protests-working-boundary-crossing-firing-by-indian-troops ; ,
Pakistan, India trade cease-fire violation accusations, 4 May 2021: https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/pakistan-india- trade-cease-fire-violation-accusations/2229261. luglio, in occasione delle votazioni per eleggere la nuova assemblea statale, scontri armati tra attivisti politici rivali, che hanno richiesto l'intervento dell'esercito22.
Nel 2022 i dati forniti da ACLED non hanno registrato una situazione di instabilità. ACLED nell'anno 2022 ha segnalato soltanto una rivolta il 14 agosto 2022 quando i hanno tenuto manifestazioni e si sono scontrati con la polizia in Pt_6
tutto il amministrato dal Pakistan, in particolare nella città di Muzaffarabad, Per_8
per la proposta del quindicesimo emendamento della Costituzione che trasferirà i poteri finanziari ed amministrativi dal governo locale a quello centrale. La polizia ha registrato casi contro 400 persone in tutto il Kashmir23. Dopo la dura opposizione della popolazione, il governo pakistano ha deciso ritirare il disegno di legge24. Né
che il hanno riportato alcun attacco terroristico nell' nel CP_8 CP_9 CP_3
202225.
Nel marzo 2022, l'India ha dichiarato di aver accidentalmente sparato un missile contro il Pakistan a causa di un "malfunzionamento tecnico" durante la manutenzione ordinaria, fornendo la sua versione dei fatti dopo che il Pakistan aveva convocato l'inviato indiano per protestare. Il 23 agosto, l'Aeronautica militare indiana ha dichiarato la conclusione delle indagini sul lancio accidentale del missile 22AA(Anadolu Agency), 2 killed in Pakistan-administered election violence, 25 july 2021, Per_8 https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/2-killed-in-pakistan-administered-kashmir-election-violence/2313451. 23 Acled Dashboard (Filters applied: Pakistan-Azad Jammu and Event types: battles, explosions/remote violence Per_8 and violence against civilians, riots;
1/01/2022- 01/03/2023), < https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>; The Sunday
Guardian, Pakistan pushes PoJK to the verge of a major crisis, 14 agosto 2022, < https://sundayguardianlive.com/legally- speaking/pakistan-pushes-pojk-verge-major-crisis>; Times now, Protests break out in Pakistan occupied as govt Per_8 mulls amendment to constitution, 13 agosto 2022, < https://www.timesnownews.com/world/protests-break-out-in- pakistan-occupied-kashmir-as-govt-mulls-amendment-to-constitution-details-article-93535872> ultimo accesso
14/04/2023. 24 The Tribune, Islamabad's 24th attempt to give provincial status to PoK fails, 29 agosto 2022, url;
Dawn, Ajk govt withdraws 15th amendtment bill,19 agosto 2022, < https://www.dawn.com/news/1705609> ultimo accesso 14/04/2023. in territorio pakistano e ha affermato che il governo indiano ha licenziato tre ufficiali.
Nel frattempo, in una dichiarazione del 24 agosto, il Ministero degli Esteri pakistano ha ribadito la richiesta di un'indagine congiunta26.
All'inizio del 2023 è continuata la retorica ostile tra India e Pakistan. Il ministero degli Esteri pakistano ha invitato l'India a porre fine alla "vile propaganda anti-pakistana", accusando di "sfacciato coinvolgimento nella fomentazione CP_12
del terrorismo sul suolo pakistano". Il premier pakistano Shehbaz Sharif il 16 gennaio ha chiesto colloqui "per risolvere i nostri punti scottanti come il 27. A fine Per_8
ottobre, i rangers pakistani e il personale delle forze di sicurezza di confine indiane hanno aperto il fuoco lungo il “working boundary”28.
Nel 2024, da gennaio ad agosto 2024 ACLED, infine, ha registrato 81 eventi relativi alla sicurezza, di cui 2 contro i civili.29
Complessivamente, dall'entrata in vigore dalla firma del cessate il fuoco nel
2021 gli episodi violenti in sono drasticamente diminuiti e non sono CP_3
più sfociati nel Punjab. Nonostante le tensioni diplomatiche tra Pakistan e India, si riscontra un significativo affievolimento delle ostilità e un graduale miglioramento del livello di sicurezza nella zona.
Come si vede, dalle segnalazioni sopra riportate, non può desumersi un contesto di gravità tale da far sì che il ricorrente, in caso di rimpatrio, si trovi concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione;
inoltre, gli episodi segnalati sono rimasti isolati, e si sono comunque inseriti in un contesto in cui lo Stato risulta gradualmente più efficace negli interventi a protezione dei civili e nelle operazioni di polizia e del dipartimento antiterrorismo. Si ritiene, quindi, che nell'area di provenienza del ricorrente non sussistano conflitti armati interni o internazionali che diano luogo a violenza generalizzata e che, di conseguenza, non possa ritenersi fondata neppure la 26 Federal and Briefing Notes Group 62- Information centre for asylum and Migration, 29 Controparte_13 CP_10 august 2022, < https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw35-
2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3> ultimo accesso 17/04/2023. 27 International Crisis Group- Crisis Watch – Filter: March 2023, url (ultimo accesso 17/04/2023). Per_8 domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) che va, pertanto, rigettata.
Con riferimento alla forma di protezione minore, quella interna, va preliminarmente osservato che quest'ultima ha subito nel corso degli ultimi anni alcune, radicali, modifiche legislative.
Da ultimo, il legislatore ha disciplinato la materia attraverso il decreto-legge
21 ottobre 2020, n. 130, così nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost., e comunque al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione -di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2,
Costituzione)- sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Nel caso di specie troverà applicazione, ratione temporis, l'art. 19 co.
1.1. e 1.2. del d.lvo 286/1998, nella versione introdotta dal d.l. 130/2020, anteriore alla recente modifica apportata con d.l. 20/2023.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d.l. 130/2020 aveva modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la richiamata normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in
Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Quanto all'applicabilità ratione temporis, la normativa senz'altro regolamenta anche il caso di specie, giusta il disposto l'articolo 15, comma 1, il quale stabilisce che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali (orientamento peraltro confermato dalla citata sentenza Cass. SU 24413/2021).
Orbene, neanche sotto questo punto di vista può essere accolta l'istanza del ricorrente non essendo stato adeguatamente provato il suo inserimento nel contesto socio-economico nazionale.
In particolare, il ricorrente ha depositato con il ricorso una comunicazione relativa a un contratto a tempo indeterminato, corredato delle relative Pt_7
buste paga e di una CU del 2019.
Null'altro è stato prodotto per comprovare la prosecuzione del rapporto di lavoro, o per dimostrare la sussistenza degli altri indici di integrazione.
Come è noto, anche un contratto a tempo indeterminato è suscettibile di risoluzione: nel caso di specie, il ricorrente non è comparso personalmente all'udienza per illustrare le sue attuali condizioni di vita in Italia né è stata depositata documentazione diretta a dimostrare l'eventuale prosecuzione del rapporto, a seguito della remissione della causa sul ruolo e all'assegnazione di un termine per integrazione istruttoria.
Non è bastevole, a tal fine l'autocertificazione reddituale depositata il
2.04.2022.
Per quanto esposto, in mancanza di elementi idonei a dimostrare, all'attualità, il radicamento nel contesto socio-economico nazionale, si deve escludere che il rimpatrio del ricorrente possa costituire un pregiudizio per la sua vita privata e familiare.
La domanda formulata va quindi rigettata.
Sulle spese.
Compensate le spese, in posto che l'amministrazione si è costituita in giudizio per il tramite di un funzionario e non ha depositato nota-spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, pronunciando nel procedimento di protezione internazionale ex art. 35bis d. lgs. 25/2008, così provvede:
RIGETTA il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Trieste, 28.03.2025.
Il Presidente
Dott. Francesca Ajello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Internal Displacement Monitoring Centre (formerly Global IDP Project): 2021 Internal Displacement Index report,
December 2021, url data ultima verifica 12 aprile 2023. 10 ACLED, Explorer (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, riots and violence against civilians, TIME
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time period 1/01/2024- 30/08/2024) https://acleddata.com/explorer/