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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/05/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7068/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
11.11.2022 da
(P.I. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in SAN LAZZARO DI SAVENA, via EMILIA 3, presso l'Avv.
FRANCESCA CANTARINI, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
MIRANO, via BARCHE 47, presso l'Avv. ROBERTO MEGGIATO, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, per le ragioni esposte in atti e per ogni altra del caso e di legge, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertato il diritto di regresso del venditore finale nei confronti del produttore responsabile, condannare Controparte_1
alla reintegrazione, in favore di della somma di € 10.500,00 da
[...] Parte_1
questi corrisposta ai signori e a causa del difetto di conformità del Parte_2 Controparte_2
1 pavimento ligneo prodotto da oltre al risarcimento delle ulteriori spese Controparte_1
sostenute in esecuzione della garanzia legale e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi, 15% spese generali, IVA, CPA e accessori di legge.
In via istruttoria, si chiede ammettersi:
- Prova per testimoni, con assunzione delegata al Tribunale di Bologna, sui seguenti capitoli:
1) È vero che nell'anno 2018 i signori e ordinavano a Parte_2 Controparte_2 Parte_1
di su campione, 90 mq di pavimento in rovere a spina francese finitura a vernice, come Parte_1
indicato nelle fatture n. 94/2018 e n. 115/2018, che vengono mostrate (doc. 1)?
2) È vero che i signori e commissionavano a anche la Parte_2 Controparte_2 Parte_1
posa in opera del parquet nel loro appartamento di Via Pelagio Palagi n. 6, in ristrutturazione?
3) È vero che il parquet consegnato dal produttore era di un tono di colore diverso rispetto al campione?
4) È vero che dopo aver visionato un listello del parquet, i signori e Parte_2 Controparte_2
dichiaravano al venditore che, essendo di un tono di colore diverso dal campione, erano in dubbio se accettarlo?
5) È vero che, successivamente, i signori e comunicavano al venditore Parte_2 Controparte_2
di accettare il pavimento così come realizzato, anche se di un tono di colore diverso da quello del campione?
6) È vero che il parquet posato nell'abitazione dei signori e di Via Pelagio Palagi n. Pt_2 CP_2
6 è quello realizzato dal produttore ed è di colore diverso dal campione?
7) È vero che il parquet è stato posato nell'appartamento di Via Pelagio Palagi n. 6 dei signori e Pt_2
alla fine del mese di marzo 2019 (tra il 23 e il 27 marzo), e che per la posa del pavimento CP_2
in legno sono state emesse da le fatture n. 47 e 48 del 09/04/2019, che vengono mostrate Parte_1
(docc. 27-28)?
8) È vero che in data 24/06/2020 il signor comunicava a che il Parte_2 Parte_1
parquet acquistato e posato nel suo appartamento perdeva colore ed inviava a Parte_1
una e-mail, alla quale allegava le fotografie raffiguranti il parquet scolorito, che vengono mostrate
[...]
(doc. 4)?
9) È vero che il 25/09/2020, presso l'abitazione di Via Pelagio Palagi n. 6 dei signori e Pt_2
in presenza dei signori e il perito CP_2 Parte_2 Parte_1 Persona_1
effettuava un sopralluogo e vari saggi e analisi sul parquet, come da foto allegate alla perizia, che vengono mostrate (doc. 13 e 13-a colori)?
2 10) È vero che in data 19/11/2021, a seguito dell'accettazione della proposta formulata dal Giudice del Tribunale di Bologna, i signori e hanno ricevuto da Parte_2 Controparte_2 [...]
mediante bonifico bancario (doc. 22), la somma di € 10.500,00, a tacitazione di Parte_1
tutti i danni derivanti dai vizi del parquet acquistato e posato da presso Parte_1
l'abitazione di Via Pelagio Palagi n. 6?
Sui precedenti capitoli da 1 a 10, si indicano come testimoni i signori e Parte_2 [...]
residenti a [...], e il sig. residente a [...]
Bologna, in Via Martiri della Croce del Biacco 18/3.
11) È vero che in data 06/11/2018 consegnava al signor Controparte_1 Parte_3
presso il magazzino di Via Palazzetti n. 5/L, San Lazzaro di Savena (BO), un bancale di parquet indirizzato a di come da documento di trasporto n. 298/2018 che viene Parte_1 Parte_1
mostrato (doc. 4 ? Controparte_3
12) È vero che il bancale contenente i colli di parquet, al momento della consegna, era imballato in un involucro di cellophane?
13) È vero che il bancale del parquet rimaneva depositato all'interno del magazzino di Via Palazzetti
n. 5/L, San Lazzaro di Savena, nell'imballaggio predisposto da dal Controparte_1
06/11/2018 alla fine del mese di marzo 2019?
14) È vero che alla fine del mese di marzo 2019 i signori e ritiravano Parte_4 Parte_1
dal magazzino di Via Palazzetti n. 5/L, San Lazzaro di Savena, il bancale di parquet imballato così come era stato consegnato da Controparte_1 CP_1
15) È vero che, lo stesso giorno, i signori e trasportavano e Parte_4 Parte_1
depositavano i colli di parquet nell'appartamento di Via Pelagio Palagi n. 6 dei signori e Pt_2
CP_2
16) È vero che, alla fine del mese di marzo 2019, il signor effettuava la posa in opera Parte_4
del parquet ritirato dal magazzino di Via Palazzetti n. 5/L nell'appartamento di Via Pelagio Palagi
n. 6 dei signori e Sui precedenti capitoli da 11 a 14, si indica come testimone il signor Pt_2 CP_2
residente a [...]; sui precedenti capitoli da Parte_3
14 a 16, si indica come testimone il signor residente ad Anzola Dell'Emilia (BO), Parte_4
in Via Giacomo Matteotti 43/a;
3 sui precedenti capitoli da 11 a 16, si indica come testimone il signor residente a [...]
Bologna (BO), in Via Martiri della Croce del Biacco 18/3.
17) È vero che in data 25/09/2020, alle ore 10:30 circa, si recava presso l'abitazione dei signori
e sita in Bologna, Via Pelagio Palagi n. 6, per valutare lo stato Parte_2 Controparte_2
della pavimentazione lignea ivi presente?
18) È vero che in presenza del signor e del signor effettuava le foto, le Parte_2 Parte_1
verifiche e i controlli indicati nella perizia che le viene mostrata e che conferma (doc. 13 e 13-a colori)?
19) È vero che per l'accertamento effettuato richiedeva un compenso di € 1.088,85, che veniva pagato da
come da fattura n. 33/2020 che viene mostrata (doc. 14)? Parte_1
sui precedenti capitoli da 17 a 19, si indica come testimone il p.i. residente a [...]
(BZ), in Via Stazione n. 10.
In subordine, si chiede ammettersi CTU
CHIEDE che il Tribunale adito revochi la precedente ordinanza 23.08.2024 ed ammetta le prove richieste da parte attrice, poiché rilevanti ai fini del decidere;
in subordine, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.
PER LA CONVENUTA
Nel merito:
Rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di regresso, limitarsi detta, per le ragioni esposte in narrativa, a non più di € 7.000,00, escludendosi la ripetizione per altre e divere somme.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite della fase processuale e della fase di negoziazione assistita come da nota spese allegata.
In via istruttoria, si conclude come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. datata 14.11.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ditta individuale ” ha convenuto in giudizio la società Parte_1
esponendo: Controparte_1
- di avere acquistato dalla convenuta, nell'ottobre del 2018, su richiesta e indicazione dei
4 propri clienti e , il quantitativo di 90 mq di Parte_2 Controparte_2
pavimento in legno del tipo “rovere eu. 2 strati bisellato 4 lati (marcato) spazzolato verniciato”;
- di avere quindi, nel marzo del 2019, fornito ai clienti e posato presso la loro abitazione il predetto pavimento;
- di avere ricevuto dai clienti, in data 24.06.2020, la contestazione circa l'esistenza di vizi del pavimento posato, che appariva “scolorito” e “perdeva colore” in più punti;
- di avere svolto una verifica per mezzo di un tecnico, riscontrando che i vizi lamentati dai clienti erano sussistenti ed erano imputabili ad un difetto nella verniciatura eseguita dalla società convenuta, produttrice del pavimento;
- di essere stata, nel gennaio del 2021, chiamata in giudizio dai clienti e Pt_2 CP_2
innanzi al Tribunale di Bologna con domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 130 (ora art. 133) del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo);
- di avere, in quella causa, aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e di avere, perciò, versato alla controparte la complessiva somma di euro 10.500,00 (di cui euro
7.000,00 a titolo di risarcimento ed euro 3.500,00 per spese legali).
Tanto premesso, la ditta attrice ha chiesto la condanna della società convenuta, ai sensi dell'art 131 (ora art. 134) del D. Lgs. 206/2005, alla rifusione, in proprio favore, della somma di euro 10.500,00 versata ai clienti e delle “ulteriori spese sostenute in esecuzione della garanzia legale” prestata ai medesimi clienti.
La convenuta si è costituita in causa e ha resistito alla domanda Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'omesso svolgimento della procedura di negoziazione assistita.
Nel merito, la convenuta ha negato l'imputabilità a sé dei vizi del prodotto fornito dalla ditta attrice agli acquirenti finali e ha inoltre negato l'efficacia, nei propri confronti, della verifica tecnica eseguita dall'attrice sul pavimento posato e dell'accordo conciliativo dalla stessa concluso a definizione del giudizio promosso dai clienti.
Così instaurato il contraddittorio, è stato innanzitutto esperito, per disposizione del G.I., il procedimento di negoziazione assistita, con esito negativo.
Quindi, la causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti, mentre sono state respinte le altre richieste istruttorie formulate dalle parti.
5 Precisate le conclusioni all'udienza del 17.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda dell'attrice va respinta, poiché non sussiste la prova della imputabilità dei vizi del prodotto, fornito dall'attrice ai clienti finali, ad una condotta attiva od omissiva della convenuta, prova richiesta dall'art. 131 (ora 134) del Codice del Consumo.
Invero, pacifico che la consegna dei listelli in rovere sia avvenuta in data 18.10.2018, la convenuta ha depositato in causa:
- il messaggio di posta elettronica 12.11.2018 con il quale la ditta attrice rappresentava alla convenuta l'intenzione di modificare la colorazione del prodotto, ritenuta non conforme all'ordine, eseguendo un intervento di “cartatura e verniciatura” presso un proprio artigiano
(doc. 6);
- il messaggio di posta elettronica 15.11.2018 con cui il titolare della ditta attrice, in risposta alla convenuta che aveva negato la difformità della colorazione, affermava testualmente:
“...stiamo provvedendo al rifacimento della finitura a nostre spese, per poter fare fronte alle tempistiche di posa...” (doc. 7).
Questi messaggi non sono stati disconosciuti, nella provenienza e nel contenuto, dalla parte attrice.
Da essi si ricava esservi stato il riconoscimento, ad opera dell'attrice, dell'esecuzione di un intervento modificativo del prodotto, compiuto dalla stessa attrice dopo la ricezione del prodotto e prima della posa in opera presso gli acquirenti finali.
In tale situazione, non può essere, all'evidenza, raggiunta la prova, incombente sull'attrice, dell'imputabilità dei vizi alla società produttrice, soprattutto ove si consideri che il difetto lamentato dai clienti riguardava proprio la verniciatura dei listelli, cioè la “finitura” cui si riferiscono i precitati messaggi di posta elettronica.
Né può essere accolta la tesi, sostenuta dall'attrice negli scritti successivi alla costituzione della convenuta, secondo cui i messaggi in questione dovrebbero essere interpretati come semplici manifestazioni di intenti, dirette a rafforzare la contestazione mossa alla società produttrice.
6 Ciò può valere per il primo messaggio, che in effetti contiene la prospettazione di una iniziativa futura (“vi anticipo che a questo giro vi addebiterò la cartatura e la verniciatura che faremo presso un nostro verniciatore”), ma di certo non vale per il secondo, nel quale il titolare della ditta attrice, , si riferisce, con dichiarazione di natura confessoria, ad un Parte_1
intervento di modificazione del prodotto che è in corso di attuazione (“stiamo provvedendo al rifacimento della finitura a nostre spese”).
Va poi rilevato che la relazione tecnica a firma del p.i. redatta su incarico Persona_1
dell'attrice nel corso delle trattative stragiudiziali con i clienti e non Pt_2 CP_2
ha alcun valore di prova nei confronti dell'attuale convenuta, che è del tutto estranea ad essa e alle relative indagini.
Neppure è ammissibile, per l'attrice, introdurre nella presente causa, come è stato chiesto, la testimonianza del con funzione di conferma della relazione da lui redatta, Per_1
perché trattasi di richiesta tendente ad ottenere dal teste non l'esposizione di fatti storici, ma l'espressione di valutazioni e giudizi sulla natura dei difetti riscontrati e – soprattutto – sulle cause dei medesimi.
Ancora, dato il rilevante lasso temporale trascorso dalla prima denuncia operata dai clienti
(giugno 2020) e data l'omessa tempestiva attivazione di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, diretto a formare e cristallizzare, nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati, un'attendibile descrizione obiettiva della situazione di fatto, non è più possibile disporre un'autonoma CTU, poiché essa non potrebbe comunque condurre ad un utile accertamento delle condizioni del prodotto al momento della fornitura, al momento della posa in opera presso gli acquirenti finali ed al momento del manifestarsi dei vizi.
Infine, l'accordo conciliativo concluso tra l'attrice e i clienti, nella distinta causa svoltasi innanzi al Tribunale di Bologna, produce effetto solo tra i contraenti e non vincola in alcun modo l'attuale convenuta, terza estranea.
Per le ragioni esposte, si impone il rigetto della domanda.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase di negoziazione assistita, seguono la soccombenza di parte attrice.
Liquidazione per lo scaglione di valore da 5.2001,00 a 26.000,00, a valori medi, fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione (ai minimi), non essendo stata svolta attività
7 istruttoria orale, né espletata CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- respinge la domanda proposta dall'attrice ditta contro la Parte_1
convenuta Controparte_1
- condanna l'attrice ditta a rifondere alla convenuta Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in euro 1.323,0 per onorari della fase di Controparte_1
negoziazione assistita ed euro 4.237,00 per onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Treviso, 31 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7068/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
11.11.2022 da
(P.I. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in SAN LAZZARO DI SAVENA, via EMILIA 3, presso l'Avv.
FRANCESCA CANTARINI, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
MIRANO, via BARCHE 47, presso l'Avv. ROBERTO MEGGIATO, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, per le ragioni esposte in atti e per ogni altra del caso e di legge, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertato il diritto di regresso del venditore finale nei confronti del produttore responsabile, condannare Controparte_1
alla reintegrazione, in favore di della somma di € 10.500,00 da
[...] Parte_1
questi corrisposta ai signori e a causa del difetto di conformità del Parte_2 Controparte_2
1 pavimento ligneo prodotto da oltre al risarcimento delle ulteriori spese Controparte_1
sostenute in esecuzione della garanzia legale e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi, 15% spese generali, IVA, CPA e accessori di legge.
In via istruttoria, si chiede ammettersi:
- Prova per testimoni, con assunzione delegata al Tribunale di Bologna, sui seguenti capitoli:
1) È vero che nell'anno 2018 i signori e ordinavano a Parte_2 Controparte_2 Parte_1
di su campione, 90 mq di pavimento in rovere a spina francese finitura a vernice, come Parte_1
indicato nelle fatture n. 94/2018 e n. 115/2018, che vengono mostrate (doc. 1)?
2) È vero che i signori e commissionavano a anche la Parte_2 Controparte_2 Parte_1
posa in opera del parquet nel loro appartamento di Via Pelagio Palagi n. 6, in ristrutturazione?
3) È vero che il parquet consegnato dal produttore era di un tono di colore diverso rispetto al campione?
4) È vero che dopo aver visionato un listello del parquet, i signori e Parte_2 Controparte_2
dichiaravano al venditore che, essendo di un tono di colore diverso dal campione, erano in dubbio se accettarlo?
5) È vero che, successivamente, i signori e comunicavano al venditore Parte_2 Controparte_2
di accettare il pavimento così come realizzato, anche se di un tono di colore diverso da quello del campione?
6) È vero che il parquet posato nell'abitazione dei signori e di Via Pelagio Palagi n. Pt_2 CP_2
6 è quello realizzato dal produttore ed è di colore diverso dal campione?
7) È vero che il parquet è stato posato nell'appartamento di Via Pelagio Palagi n. 6 dei signori e Pt_2
alla fine del mese di marzo 2019 (tra il 23 e il 27 marzo), e che per la posa del pavimento CP_2
in legno sono state emesse da le fatture n. 47 e 48 del 09/04/2019, che vengono mostrate Parte_1
(docc. 27-28)?
8) È vero che in data 24/06/2020 il signor comunicava a che il Parte_2 Parte_1
parquet acquistato e posato nel suo appartamento perdeva colore ed inviava a Parte_1
una e-mail, alla quale allegava le fotografie raffiguranti il parquet scolorito, che vengono mostrate
[...]
(doc. 4)?
9) È vero che il 25/09/2020, presso l'abitazione di Via Pelagio Palagi n. 6 dei signori e Pt_2
in presenza dei signori e il perito CP_2 Parte_2 Parte_1 Persona_1
effettuava un sopralluogo e vari saggi e analisi sul parquet, come da foto allegate alla perizia, che vengono mostrate (doc. 13 e 13-a colori)?
2 10) È vero che in data 19/11/2021, a seguito dell'accettazione della proposta formulata dal Giudice del Tribunale di Bologna, i signori e hanno ricevuto da Parte_2 Controparte_2 [...]
mediante bonifico bancario (doc. 22), la somma di € 10.500,00, a tacitazione di Parte_1
tutti i danni derivanti dai vizi del parquet acquistato e posato da presso Parte_1
l'abitazione di Via Pelagio Palagi n. 6?
Sui precedenti capitoli da 1 a 10, si indicano come testimoni i signori e Parte_2 [...]
residenti a [...], e il sig. residente a [...]
Bologna, in Via Martiri della Croce del Biacco 18/3.
11) È vero che in data 06/11/2018 consegnava al signor Controparte_1 Parte_3
presso il magazzino di Via Palazzetti n. 5/L, San Lazzaro di Savena (BO), un bancale di parquet indirizzato a di come da documento di trasporto n. 298/2018 che viene Parte_1 Parte_1
mostrato (doc. 4 ? Controparte_3
12) È vero che il bancale contenente i colli di parquet, al momento della consegna, era imballato in un involucro di cellophane?
13) È vero che il bancale del parquet rimaneva depositato all'interno del magazzino di Via Palazzetti
n. 5/L, San Lazzaro di Savena, nell'imballaggio predisposto da dal Controparte_1
06/11/2018 alla fine del mese di marzo 2019?
14) È vero che alla fine del mese di marzo 2019 i signori e ritiravano Parte_4 Parte_1
dal magazzino di Via Palazzetti n. 5/L, San Lazzaro di Savena, il bancale di parquet imballato così come era stato consegnato da Controparte_1 CP_1
15) È vero che, lo stesso giorno, i signori e trasportavano e Parte_4 Parte_1
depositavano i colli di parquet nell'appartamento di Via Pelagio Palagi n. 6 dei signori e Pt_2
CP_2
16) È vero che, alla fine del mese di marzo 2019, il signor effettuava la posa in opera Parte_4
del parquet ritirato dal magazzino di Via Palazzetti n. 5/L nell'appartamento di Via Pelagio Palagi
n. 6 dei signori e Sui precedenti capitoli da 11 a 14, si indica come testimone il signor Pt_2 CP_2
residente a [...]; sui precedenti capitoli da Parte_3
14 a 16, si indica come testimone il signor residente ad Anzola Dell'Emilia (BO), Parte_4
in Via Giacomo Matteotti 43/a;
3 sui precedenti capitoli da 11 a 16, si indica come testimone il signor residente a [...]
Bologna (BO), in Via Martiri della Croce del Biacco 18/3.
17) È vero che in data 25/09/2020, alle ore 10:30 circa, si recava presso l'abitazione dei signori
e sita in Bologna, Via Pelagio Palagi n. 6, per valutare lo stato Parte_2 Controparte_2
della pavimentazione lignea ivi presente?
18) È vero che in presenza del signor e del signor effettuava le foto, le Parte_2 Parte_1
verifiche e i controlli indicati nella perizia che le viene mostrata e che conferma (doc. 13 e 13-a colori)?
19) È vero che per l'accertamento effettuato richiedeva un compenso di € 1.088,85, che veniva pagato da
come da fattura n. 33/2020 che viene mostrata (doc. 14)? Parte_1
sui precedenti capitoli da 17 a 19, si indica come testimone il p.i. residente a [...]
(BZ), in Via Stazione n. 10.
In subordine, si chiede ammettersi CTU
CHIEDE che il Tribunale adito revochi la precedente ordinanza 23.08.2024 ed ammetta le prove richieste da parte attrice, poiché rilevanti ai fini del decidere;
in subordine, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.
PER LA CONVENUTA
Nel merito:
Rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di regresso, limitarsi detta, per le ragioni esposte in narrativa, a non più di € 7.000,00, escludendosi la ripetizione per altre e divere somme.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite della fase processuale e della fase di negoziazione assistita come da nota spese allegata.
In via istruttoria, si conclude come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. datata 14.11.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ditta individuale ” ha convenuto in giudizio la società Parte_1
esponendo: Controparte_1
- di avere acquistato dalla convenuta, nell'ottobre del 2018, su richiesta e indicazione dei
4 propri clienti e , il quantitativo di 90 mq di Parte_2 Controparte_2
pavimento in legno del tipo “rovere eu. 2 strati bisellato 4 lati (marcato) spazzolato verniciato”;
- di avere quindi, nel marzo del 2019, fornito ai clienti e posato presso la loro abitazione il predetto pavimento;
- di avere ricevuto dai clienti, in data 24.06.2020, la contestazione circa l'esistenza di vizi del pavimento posato, che appariva “scolorito” e “perdeva colore” in più punti;
- di avere svolto una verifica per mezzo di un tecnico, riscontrando che i vizi lamentati dai clienti erano sussistenti ed erano imputabili ad un difetto nella verniciatura eseguita dalla società convenuta, produttrice del pavimento;
- di essere stata, nel gennaio del 2021, chiamata in giudizio dai clienti e Pt_2 CP_2
innanzi al Tribunale di Bologna con domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 130 (ora art. 133) del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo);
- di avere, in quella causa, aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e di avere, perciò, versato alla controparte la complessiva somma di euro 10.500,00 (di cui euro
7.000,00 a titolo di risarcimento ed euro 3.500,00 per spese legali).
Tanto premesso, la ditta attrice ha chiesto la condanna della società convenuta, ai sensi dell'art 131 (ora art. 134) del D. Lgs. 206/2005, alla rifusione, in proprio favore, della somma di euro 10.500,00 versata ai clienti e delle “ulteriori spese sostenute in esecuzione della garanzia legale” prestata ai medesimi clienti.
La convenuta si è costituita in causa e ha resistito alla domanda Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'omesso svolgimento della procedura di negoziazione assistita.
Nel merito, la convenuta ha negato l'imputabilità a sé dei vizi del prodotto fornito dalla ditta attrice agli acquirenti finali e ha inoltre negato l'efficacia, nei propri confronti, della verifica tecnica eseguita dall'attrice sul pavimento posato e dell'accordo conciliativo dalla stessa concluso a definizione del giudizio promosso dai clienti.
Così instaurato il contraddittorio, è stato innanzitutto esperito, per disposizione del G.I., il procedimento di negoziazione assistita, con esito negativo.
Quindi, la causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti, mentre sono state respinte le altre richieste istruttorie formulate dalle parti.
5 Precisate le conclusioni all'udienza del 17.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda dell'attrice va respinta, poiché non sussiste la prova della imputabilità dei vizi del prodotto, fornito dall'attrice ai clienti finali, ad una condotta attiva od omissiva della convenuta, prova richiesta dall'art. 131 (ora 134) del Codice del Consumo.
Invero, pacifico che la consegna dei listelli in rovere sia avvenuta in data 18.10.2018, la convenuta ha depositato in causa:
- il messaggio di posta elettronica 12.11.2018 con il quale la ditta attrice rappresentava alla convenuta l'intenzione di modificare la colorazione del prodotto, ritenuta non conforme all'ordine, eseguendo un intervento di “cartatura e verniciatura” presso un proprio artigiano
(doc. 6);
- il messaggio di posta elettronica 15.11.2018 con cui il titolare della ditta attrice, in risposta alla convenuta che aveva negato la difformità della colorazione, affermava testualmente:
“...stiamo provvedendo al rifacimento della finitura a nostre spese, per poter fare fronte alle tempistiche di posa...” (doc. 7).
Questi messaggi non sono stati disconosciuti, nella provenienza e nel contenuto, dalla parte attrice.
Da essi si ricava esservi stato il riconoscimento, ad opera dell'attrice, dell'esecuzione di un intervento modificativo del prodotto, compiuto dalla stessa attrice dopo la ricezione del prodotto e prima della posa in opera presso gli acquirenti finali.
In tale situazione, non può essere, all'evidenza, raggiunta la prova, incombente sull'attrice, dell'imputabilità dei vizi alla società produttrice, soprattutto ove si consideri che il difetto lamentato dai clienti riguardava proprio la verniciatura dei listelli, cioè la “finitura” cui si riferiscono i precitati messaggi di posta elettronica.
Né può essere accolta la tesi, sostenuta dall'attrice negli scritti successivi alla costituzione della convenuta, secondo cui i messaggi in questione dovrebbero essere interpretati come semplici manifestazioni di intenti, dirette a rafforzare la contestazione mossa alla società produttrice.
6 Ciò può valere per il primo messaggio, che in effetti contiene la prospettazione di una iniziativa futura (“vi anticipo che a questo giro vi addebiterò la cartatura e la verniciatura che faremo presso un nostro verniciatore”), ma di certo non vale per il secondo, nel quale il titolare della ditta attrice, , si riferisce, con dichiarazione di natura confessoria, ad un Parte_1
intervento di modificazione del prodotto che è in corso di attuazione (“stiamo provvedendo al rifacimento della finitura a nostre spese”).
Va poi rilevato che la relazione tecnica a firma del p.i. redatta su incarico Persona_1
dell'attrice nel corso delle trattative stragiudiziali con i clienti e non Pt_2 CP_2
ha alcun valore di prova nei confronti dell'attuale convenuta, che è del tutto estranea ad essa e alle relative indagini.
Neppure è ammissibile, per l'attrice, introdurre nella presente causa, come è stato chiesto, la testimonianza del con funzione di conferma della relazione da lui redatta, Per_1
perché trattasi di richiesta tendente ad ottenere dal teste non l'esposizione di fatti storici, ma l'espressione di valutazioni e giudizi sulla natura dei difetti riscontrati e – soprattutto – sulle cause dei medesimi.
Ancora, dato il rilevante lasso temporale trascorso dalla prima denuncia operata dai clienti
(giugno 2020) e data l'omessa tempestiva attivazione di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, diretto a formare e cristallizzare, nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati, un'attendibile descrizione obiettiva della situazione di fatto, non è più possibile disporre un'autonoma CTU, poiché essa non potrebbe comunque condurre ad un utile accertamento delle condizioni del prodotto al momento della fornitura, al momento della posa in opera presso gli acquirenti finali ed al momento del manifestarsi dei vizi.
Infine, l'accordo conciliativo concluso tra l'attrice e i clienti, nella distinta causa svoltasi innanzi al Tribunale di Bologna, produce effetto solo tra i contraenti e non vincola in alcun modo l'attuale convenuta, terza estranea.
Per le ragioni esposte, si impone il rigetto della domanda.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase di negoziazione assistita, seguono la soccombenza di parte attrice.
Liquidazione per lo scaglione di valore da 5.2001,00 a 26.000,00, a valori medi, fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione (ai minimi), non essendo stata svolta attività
7 istruttoria orale, né espletata CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- respinge la domanda proposta dall'attrice ditta contro la Parte_1
convenuta Controparte_1
- condanna l'attrice ditta a rifondere alla convenuta Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in euro 1.323,0 per onorari della fase di Controparte_1
negoziazione assistita ed euro 4.237,00 per onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Treviso, 31 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
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