Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2264 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Vincenzo Bombardieri, con il quale è elettivamente domiciliata in
LA ON (RC), Viale XXV Aprile, n. 21/b
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: liquidazione TFR
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che è stata avviata al lavoro, con un progetto di pubblica utilità, presso il Comune di LA ON (RC), dal 25/01/1999 al 30/12/2014;
-che, con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data
31/12/2014 e soggetto a successive proroghe, è stata inquadrata nella
Categoria C, profilo professionale “Istruttore”, fino al 31/12/2020, con appendice di proroga fino al 31/03/2021;
- che, successivamente alla scadenza dell'ultimo contratto a tempo determinato, ha sottoscritto con il medesimo datore di lavoro pubblico un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che, in data 14/06/2023, ha richiesto all il pagamento del CP_1
trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto di lavoro a tempo determinato, senza ottenere alcuna risposta;
- che il passaggio del lavoro pubblico contrattualizzato al regime del
TFR è avvenuto con Legge n. 335/1995 (c.d. Riforma Dini);
- che, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 della summenzionata legge, i trattamenti di fine servizio dei lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 sono regolati conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c.;
- che l'art. 1, comma 9, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ha previsto l'applicazione del regime del TFR per i contratti a termine instaurati dalle pubbliche amministrazioni con decorrenza dal 30 maggio 2000;
- che, ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 7 del DPCM citato, le quote di TFR annualmente maturate sono accantonate figurativamente presso l (ex CP_1
, che provvede alla loro liquidazione all'atto della cessazione dal CP_2
servizio del lavoratore;
- che ha diritto a percepire la somma di € 4.901,82 a titolo di TFR maturato durante il rapporto di lavoro a tempo determinato svolto alle dipendenze del Comune di LA ON (RC), senza dover attendere la fine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente instaurato con il medesimo ente. 3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia la a, contrariis rejectis: 1) Accertare e dichiarare il diritto CP_3
della ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di LA ON, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.3.2021, presso la gestione 2) CP_1
Conseguentemente condannare l' Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per
[...]
la carica in Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di
€.4.901,82, o la diversa somma che sarà giudizialmente accertata, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
3)
Condannare l' in persona Controparte_4
del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, il tutto, oltre, IVA CPA e rimborso spese generali come per legge.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' pur convenuto in CP_1
giudizio, non si è costituito.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 2 comma 5 della N. 335 del 8 agosto 1995, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito che “per i 4
lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto”.
L'art. 2120 c.c., nello stabilire: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto” inequivocabilmente sancisce che il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il DPCM 20 dicembre 1999, all'art. 1, comma 6, ribadisce l'applicabilità di tale norma per i pubblici dipendenti iscritti all' CP_2
stabilendo che “il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ( ) alla cessazione dal CP_2
servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982,
n. 297”.
Pertanto, in conformità al testo di legge, che richiama l'art. 2120 c.c., non è possibile considerare come un unitario rapporto di lavoro la successione di più contratti a termine senza soluzione di continuità, con la conseguenza che il TFR deve essere corrisposto alla cessazione di ciascun contratto di lavoro.
Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 24280/2014, che, rimarcando che, ai sensi dell'art. 2120 c.c., norma alla quale sono assoggettati i differenti trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, il trattamento di fine rapporto spetti in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, che “il TFR quindi è costituito da 'retribuzioni accantonate', da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l'anticipazione 5
prevista dalla parte finale dell'art. 2120 cod. civ. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto previdenziale” e che “all'interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le due estinzioni non coincidano”, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di estinzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale, cui è seguita la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato per il quale matura il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ., il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con
l'ente locale, sin dal momento dell'estinzione di quel rapporto, senza che sia necessario attendere l'estinzione del nuovo rapporto di lavoro con lo Stato”.
Tali conclusioni si sono consolidate anche nella giurisprudenza successiva sia di legittimità (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5895 del
03/03/2020; Cass. Sez. L – sentenza n. 13244 del 14/05/2024) che di merito.
Pertanto, l'assoggettabilità dei trattamenti di fine rapporto dei dipendenti pubblici privatizzati alla disciplina contenuta nell'art. 2120 c.c., alla luce del mutato quadro normativo, non consente in alcun modo, di sostenere la tesi sostenuta dall' , secondo cui il trattamento di fine CP_1
rapporto è collegato non all'estinzione del rapporto di lavoro, ma all'estinzione del rapporto previdenziale, che persisterebbe nel caso di cessazione e successiva novazione del rapporto di lavoro con lo stesso od altro ente pubblico.
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, si evince che la ricorrente ha lavorato a tempo determinato, dal 1/01/2015 al 31/03/2021, in virtù di un contratto sottoscritto in data 31/12/2014, cui hanno fatto seguito una serie di proroghe che, al termine di tale contratto, l' non ha CP_1 6
corrisposto il TFR maturato: ne consegue che l' successore dell'Inpdap CP_1
ex d.l. N°201 del 2011, è tenuto a corrisponderle il TFR maturato al termine del suddetto rapporto di lavoro.
Con riferimento alla quantificazione, va rilevato che i conteggi operati da parte ricorrente non corrispondono a quanto effettivamente spettante a titolo di TFR in quanto le somme ricavate dalle certificazioni uniche per ciascun anno corrispondono ai contributi figurativi accantonati annualmente ai fini del TFR che va calcolato sulla base della documentazione proveniente dal datore di lavoro che avrebbe dovuto essere rilasciata dal Comune, che non è stata allegata e che non risulta essere stata trasmessa all'istituto previdenziale.
Non si è tuttavia ritenuto di dover disporre C.T.U. contabile, come richiesta nel ricorso introduttivo, in quanto la CTU non è un mezzo di prova - avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e non può svolgere una funzione sostitutiva al fine di supplire i difetti di allegazioni delle parti.
Nella specie, in assenza della documentazione sulla quale operare i calcoli, che avrebbe dovuto essere trasmessa all' dal datore di lavoro, CP_1
la CTU avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Pertanto, il ricorso va accolto, con l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire il TFR relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato svolto dal 1/01/2015 al 31/03/2021 e condanna dell' alla CP_1
corresponsione delle predette somme, con interessi legali dalla mora al saldo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque poste a carico dell' con distrazione in favore del CP_1
difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario atteso che la contumacia non esclude la condanna alla refusione delle spese di lite della parte soccombente
(Cass. Ordinanza n. 373/2015).
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza 7
di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
2264/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_1
- Accerta e dichiara che ha diritto a percepire il TFR Parte_1
relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato svolto dal 1/01/2015 al
31/03/2021;
-Condanna l' alla corresponsione delle predette somme, oltre CP_1
interessi legali dalla mora al saldo;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1312,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 06/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci