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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9361 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
-Il Tribunale di Napoli sezione lavoro - in persona della dott.ssa M.Rosaria Lombardi – ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa individuale di lavoro iscritta al n. 4606 del 2025 del RGL, avente ad OGGETTO: quantificazione, vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cirillo Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rap.nte p.t.
RESISTENTE - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25 febbraio 2025 la ricorrente in epigrafe indicata agiva nei confronti della resistente affinché il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni: "1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 3.113,83 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 3.113,83 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario".
In punto di fatto esponeva che, con sentenza n.2922/2023, questo Tribunale così statuiva: "Dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni (profilo operatore di call center) e condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dagli atti di messa in mora depositati per ciascun dipendente. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 4.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione".
Precisava, inoltre, che a seguito di istanza per correzione di errore, il Tribunale disponeva: “...la correzione della sentenza n. 2922/2023 pubblicata il giorno 04.05.2023 emessa dal Tribunale di
Napoli in funzione di Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Laura Liguori nel senso che laddove è scritto "dal 13.5.2014 per Parte_1 Parte_3 Parte_2 e dal 17.7.2019 per dal 28.11.2019 per Parte_4 Parte_5 e Parte_6
, Parte_7 ' deve leggersi ed intendersi "dal 13.5.2014 per "
Parte_2 Parte_1 و
e Parte_3 dal 17.7.2014 per Parte_4 Pt_6 Parte_5 e
[...] dal 28.11.2014 per Parte_7 " e laddove è scritto "condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dagli atti di messa in mora depositati per ciascun dipendente" deve leggersi ed intendersi “condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dal quinquennio precedente gli atti di messa in mora depositati per ciascun dipendente". Precisava di avere ottenuto quanto disposto nella sentenza sopra indicata ma che era intervenuta successivamente, la Corte di Appello di Napoli che, in riforma della sentenza di primo grado con sentenza n. 3206/2024 statuiva: "Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di: Parte_8 Parte_3
Pt_5 [...]
[...] CP_2 Parte_9 all'inquadramento nel IV livello del CCNL del Parte_10 settore Telecomunicazioni (profilo operatore di call center) dalla data di rispettiva assunzione;
condanna la società appellata al pagamento in favore di: Parte_8
Controparte_3 [...] delle differenze di retribuzione tra il IV livello, riconosciuto in sentenza, Parte_11 ed il III livello, attribuito dalla società appellata, a partire dalle rispettive date di assunzione;
condanna la società appellata al pagamento in favore di Parte_12 delle differenze di retribuzione tra il IV livello, riconosciuto in sentenza, ed il III livello, attribuito dalla società appellata, a far data dal 2.4.2012; condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi euro 4.951,00 per il primo grado e in complessivi euro 4.515,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione all'avv.to Francesco Cirillo, che si dichiara antistatario".
Chiedeva, pertanto, in ragione del disposto della sentenza, il riconoscimento delle differenze retributive maturate dal 04.03.2011 al 30.04.2014.
Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, all'odierna udienza, è stata decisa. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
La ricorrente ha depositato dei conteggi elaborati sulla base delle buste paga in atti e degli estratti del
CCNL di categoria settore telecomunicazioni, per cui, le differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4°, attribuito giudizialmente al ricorrente, ammontano ad € 3.113,83 per minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR. L'elaborazione contabile eseguita appare corretta e in ossequio dei criteri indicati considerando, peraltro, le differenze tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., C.I.G.S., F.I.S. Conclusivamente la resistente va condannata al pagamento della somma sopra indicata oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza calcolandosi nel minimo anche in ragione della parcellizzazione dei giudizi derivanti da un medesimo titolo ed in relazione all'an ed al quantum.
PQM
Così provvede:
1) Condanna la resistente al pagamento di € 3113,83 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente alla maturazione dei crediti al saldo;
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1315,00 oltre
IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione. Napoli, 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
-Il Tribunale di Napoli sezione lavoro - in persona della dott.ssa M.Rosaria Lombardi – ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa individuale di lavoro iscritta al n. 4606 del 2025 del RGL, avente ad OGGETTO: quantificazione, vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cirillo Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rap.nte p.t.
RESISTENTE - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25 febbraio 2025 la ricorrente in epigrafe indicata agiva nei confronti della resistente affinché il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni: "1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 3.113,83 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 3.113,83 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario".
In punto di fatto esponeva che, con sentenza n.2922/2023, questo Tribunale così statuiva: "Dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni (profilo operatore di call center) e condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dagli atti di messa in mora depositati per ciascun dipendente. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 4.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione".
Precisava, inoltre, che a seguito di istanza per correzione di errore, il Tribunale disponeva: “...la correzione della sentenza n. 2922/2023 pubblicata il giorno 04.05.2023 emessa dal Tribunale di
Napoli in funzione di Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Laura Liguori nel senso che laddove è scritto "dal 13.5.2014 per Parte_1 Parte_3 Parte_2 e dal 17.7.2019 per dal 28.11.2019 per Parte_4 Parte_5 e Parte_6
, Parte_7 ' deve leggersi ed intendersi "dal 13.5.2014 per "
Parte_2 Parte_1 و
e Parte_3 dal 17.7.2014 per Parte_4 Pt_6 Parte_5 e
[...] dal 28.11.2014 per Parte_7 " e laddove è scritto "condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dagli atti di messa in mora depositati per ciascun dipendente" deve leggersi ed intendersi “condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dal quinquennio precedente gli atti di messa in mora depositati per ciascun dipendente". Precisava di avere ottenuto quanto disposto nella sentenza sopra indicata ma che era intervenuta successivamente, la Corte di Appello di Napoli che, in riforma della sentenza di primo grado con sentenza n. 3206/2024 statuiva: "Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di: Parte_8 Parte_3
Pt_5 [...]
[...] CP_2 Parte_9 all'inquadramento nel IV livello del CCNL del Parte_10 settore Telecomunicazioni (profilo operatore di call center) dalla data di rispettiva assunzione;
condanna la società appellata al pagamento in favore di: Parte_8
Controparte_3 [...] delle differenze di retribuzione tra il IV livello, riconosciuto in sentenza, Parte_11 ed il III livello, attribuito dalla società appellata, a partire dalle rispettive date di assunzione;
condanna la società appellata al pagamento in favore di Parte_12 delle differenze di retribuzione tra il IV livello, riconosciuto in sentenza, ed il III livello, attribuito dalla società appellata, a far data dal 2.4.2012; condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi euro 4.951,00 per il primo grado e in complessivi euro 4.515,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione all'avv.to Francesco Cirillo, che si dichiara antistatario".
Chiedeva, pertanto, in ragione del disposto della sentenza, il riconoscimento delle differenze retributive maturate dal 04.03.2011 al 30.04.2014.
Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, all'odierna udienza, è stata decisa. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
La ricorrente ha depositato dei conteggi elaborati sulla base delle buste paga in atti e degli estratti del
CCNL di categoria settore telecomunicazioni, per cui, le differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4°, attribuito giudizialmente al ricorrente, ammontano ad € 3.113,83 per minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR. L'elaborazione contabile eseguita appare corretta e in ossequio dei criteri indicati considerando, peraltro, le differenze tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., C.I.G.S., F.I.S. Conclusivamente la resistente va condannata al pagamento della somma sopra indicata oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza calcolandosi nel minimo anche in ragione della parcellizzazione dei giudizi derivanti da un medesimo titolo ed in relazione all'an ed al quantum.
PQM
Così provvede:
1) Condanna la resistente al pagamento di € 3113,83 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente alla maturazione dei crediti al saldo;
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1315,00 oltre
IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione. Napoli, 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi