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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/08/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6745/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DELLA MINORE Persona_1
(C.F. , con il patrocinio
[...] Parte_2 C.F._2 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO Parte_3 C.F._3 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO Parte_4 C.F._4
GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEL MINORE Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONATO Controparte_1 C.F._5 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONATO Parte_5 C.F._6
GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO Controparte_2 C.F._7 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia l'Ill.mo
Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti Parte_1
[...] Parte_2 Persona_1 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Parte_6
, e ) sono cittadini italiani dalla
[...] Parte_5 Controparte_2
nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e Controparte_3 per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.”. premesso che i ricorrenti espongono e documentano di avere diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto la loro antenata, cittadina Italiana, sig.ra , cittadina italiana, nata a Persona_2
IN (provincia di Siena) in data 30/11/1896. non ha mai rinunciato alla Persona_2 cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadina brasiliana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). ha contratto matrimonio con Persona_2 Persona_3
nella città di Igaraçu do Tietê (Brasile), in data 11/10/1913, come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). dall'unione coniugale tra e Persona_2 [...]
è nata: ● (o ), nata in data [...], nella città di Persona_3 Persona_4 Persona_5
Igaraçu do Tietê (Brasile), (o ) ha contratto matrimonio con Persona_4 Persona_5 [...]
in data 15/12/1930, nella città di Candido Motta, Brasile,(v. all. 6 e 7). Persona_6
Successivamente al matrimonio, (o ) passerà a chiamarsi con il nome Persona_4 Persona_5
. - dall'unione coniugale tra e è nato: Persona_7 Persona_7 Persona_6
● il ricorrente, nato in data [...], nella città di Assis (Brasile). Parte_3 [...]
, ha contratto matrimonio con in data 07/01/1964, nella città di Parte_3 Persona_8
Londrina, Brasile (v. all. 8 e 9). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_8 pagina 2 di 6 chiamarsi con il nome - dall'unione coniugale tra e Persona_9 Parte_3
sono nati: ● il ricorrente, nato in data [...], nella Persona_9 Controparte_1
città di San Paolo (Brasile). ha contratto matrimonio con in Controparte_1 CP_4
data 15/12/1996, nella città di Guarapuava Brasile (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome ● la CP_4 Persona_10 Controparte_5
ricorrente, nata in data [...], nella città di Londrina (Brasile). ha contratto Controparte_5
matrimonio con in data 28/08/1996, nella città di Carapicuíba Brasile (v. Persona_11
all. 12 e 13). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_5
● la ricorrente, nata in data [...], nella città di Parte_2 Parte_4
San Paolo (Brasile), (v. all. 14). - dall'unione coniugale tra e Controparte_1 Persona_10
sono nati: ● il ricorrente, nato in data [...], nella città di
[...] Parte_5
Medianeira (Brasile), (v. all. 15). ● , la ricorrente, nata in data [...], nella Controparte_2 città di Curitiba (Brasile), (v. all. 16). , il ricorrente, nato in data [...], Controparte_6 nella città di Curitiba (Brasile), (v. all. 17). - dall'unione coniugale tra e Parte_2
sono nati: ● il ricorrente, nato in [...] Persona_11 Parte_1
27/05/2000, nella città di San Paolo, Brasile (v. all. 18). ● la ricorrente, Persona_1
nata in data [...], nella città di Curitiba, Brasile (v. all. 19).
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
pagina 3 di 6 contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art.
3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla sig.ra PE
, cittadina italiana, nata a [...] (provincia di Siena) in data 30/11/1896 , cittadina
[...]
italiana mai naturalizzatasi brasiliana che non hai rinunciato alla cittadinanza italiana;
alla luce di quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del
2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via
“automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la pagina 4 di 6 filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana a brasiliano, nato in [...] Parte_1
Paolo/SP, Brasile, in data 27/05/2000, codice fiscale C.F._1 Parte_2
brasiliana, nata in [...]/PR,Brasile, in data 09/05/1968, codice fiscale
[...]
brasiliana, minorenne, nata il [...], C.F._2 Persona_1
in Curitiba/PR, Brasile, codice fiscale , rappresentata dalla madre C.F._8 [...]
precedentemente qualificato, tutti residente in [...], 80, Curitiba/PR, Parte_2
Brasile, CAP 81.540-580; , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_3
15/02/1939, codice fiscale;
, brasiliana, nata in [...] C.F._3 Parte_4
Paolo/SP,Brasile, in data 08/03/1980, codice fiscale , entrambi residente in [...]C.F._4
José Giraldi, 644, Curitiba/PR, Brasile, CAP 82.920-060; , brasiliano, nato Controparte_1
in San Paolo/SP, Brasile, in data 29/05/1965, codice fiscale C.F._5 Parte_6 pagina 5 di 6 , brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, codice fiscale Pt_3
rappresentato dal padre , precedentemente qualificato;
C.F._9 Controparte_1
, brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data 18/05/1994, codice Parte_5
fiscale e , brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, C.F._6 Controparte_2
in data 20/12/1999, codice fiscale , tutti residente in [...]dos C.F._7
Santos, 2155, Curitiba/PR, Brasile, CAP 81.670-400
- compensa le spese di lite.
Firenze, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6745/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DELLA MINORE Persona_1
(C.F. , con il patrocinio
[...] Parte_2 C.F._2 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO Parte_3 C.F._3 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO Parte_4 C.F._4
GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEL MINORE Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONATO Controparte_1 C.F._5 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONATO Parte_5 C.F._6
GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO Controparte_2 C.F._7 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia l'Ill.mo
Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti Parte_1
[...] Parte_2 Persona_1 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Parte_6
, e ) sono cittadini italiani dalla
[...] Parte_5 Controparte_2
nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e Controparte_3 per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.”. premesso che i ricorrenti espongono e documentano di avere diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto la loro antenata, cittadina Italiana, sig.ra , cittadina italiana, nata a Persona_2
IN (provincia di Siena) in data 30/11/1896. non ha mai rinunciato alla Persona_2 cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadina brasiliana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). ha contratto matrimonio con Persona_2 Persona_3
nella città di Igaraçu do Tietê (Brasile), in data 11/10/1913, come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). dall'unione coniugale tra e Persona_2 [...]
è nata: ● (o ), nata in data [...], nella città di Persona_3 Persona_4 Persona_5
Igaraçu do Tietê (Brasile), (o ) ha contratto matrimonio con Persona_4 Persona_5 [...]
in data 15/12/1930, nella città di Candido Motta, Brasile,(v. all. 6 e 7). Persona_6
Successivamente al matrimonio, (o ) passerà a chiamarsi con il nome Persona_4 Persona_5
. - dall'unione coniugale tra e è nato: Persona_7 Persona_7 Persona_6
● il ricorrente, nato in data [...], nella città di Assis (Brasile). Parte_3 [...]
, ha contratto matrimonio con in data 07/01/1964, nella città di Parte_3 Persona_8
Londrina, Brasile (v. all. 8 e 9). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_8 pagina 2 di 6 chiamarsi con il nome - dall'unione coniugale tra e Persona_9 Parte_3
sono nati: ● il ricorrente, nato in data [...], nella Persona_9 Controparte_1
città di San Paolo (Brasile). ha contratto matrimonio con in Controparte_1 CP_4
data 15/12/1996, nella città di Guarapuava Brasile (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome ● la CP_4 Persona_10 Controparte_5
ricorrente, nata in data [...], nella città di Londrina (Brasile). ha contratto Controparte_5
matrimonio con in data 28/08/1996, nella città di Carapicuíba Brasile (v. Persona_11
all. 12 e 13). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_5
● la ricorrente, nata in data [...], nella città di Parte_2 Parte_4
San Paolo (Brasile), (v. all. 14). - dall'unione coniugale tra e Controparte_1 Persona_10
sono nati: ● il ricorrente, nato in data [...], nella città di
[...] Parte_5
Medianeira (Brasile), (v. all. 15). ● , la ricorrente, nata in data [...], nella Controparte_2 città di Curitiba (Brasile), (v. all. 16). , il ricorrente, nato in data [...], Controparte_6 nella città di Curitiba (Brasile), (v. all. 17). - dall'unione coniugale tra e Parte_2
sono nati: ● il ricorrente, nato in [...] Persona_11 Parte_1
27/05/2000, nella città di San Paolo, Brasile (v. all. 18). ● la ricorrente, Persona_1
nata in data [...], nella città di Curitiba, Brasile (v. all. 19).
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
pagina 3 di 6 contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art.
3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla sig.ra PE
, cittadina italiana, nata a [...] (provincia di Siena) in data 30/11/1896 , cittadina
[...]
italiana mai naturalizzatasi brasiliana che non hai rinunciato alla cittadinanza italiana;
alla luce di quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del
2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via
“automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la pagina 4 di 6 filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana a brasiliano, nato in [...] Parte_1
Paolo/SP, Brasile, in data 27/05/2000, codice fiscale C.F._1 Parte_2
brasiliana, nata in [...]/PR,Brasile, in data 09/05/1968, codice fiscale
[...]
brasiliana, minorenne, nata il [...], C.F._2 Persona_1
in Curitiba/PR, Brasile, codice fiscale , rappresentata dalla madre C.F._8 [...]
precedentemente qualificato, tutti residente in [...], 80, Curitiba/PR, Parte_2
Brasile, CAP 81.540-580; , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_3
15/02/1939, codice fiscale;
, brasiliana, nata in [...] C.F._3 Parte_4
Paolo/SP,Brasile, in data 08/03/1980, codice fiscale , entrambi residente in [...]C.F._4
José Giraldi, 644, Curitiba/PR, Brasile, CAP 82.920-060; , brasiliano, nato Controparte_1
in San Paolo/SP, Brasile, in data 29/05/1965, codice fiscale C.F._5 Parte_6 pagina 5 di 6 , brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, codice fiscale Pt_3
rappresentato dal padre , precedentemente qualificato;
C.F._9 Controparte_1
, brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data 18/05/1994, codice Parte_5
fiscale e , brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, C.F._6 Controparte_2
in data 20/12/1999, codice fiscale , tutti residente in [...]dos C.F._7
Santos, 2155, Curitiba/PR, Brasile, CAP 81.670-400
- compensa le spese di lite.
Firenze, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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