CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3198/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17943/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011490944000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1646/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 19-08-2025, per omesso versamento della tassa automobilistica per l'annualità 2019. La pretesa tributaria ammonta a €.170,66.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge, in particolare per omessa notifica degli atti prodromici e per maturata prescrizione della pretesa erariale.
L'ADER si è costituita per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva relativamente all'omessa notifica degli atti presupposti e alla eccepita prescrizione.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento. L'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata, stante la mancata prova documentale sugli atti interruttivi, per effetto della omessa costituzione dell'ente impositore, Regione Campania. Ai sensi del c. 5 bis dell'art. 7 della legge 212/2000 le doglianze del contribuente sono accoglibili.
L'esiguità della somma e la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17943/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011490944000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1646/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 19-08-2025, per omesso versamento della tassa automobilistica per l'annualità 2019. La pretesa tributaria ammonta a €.170,66.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge, in particolare per omessa notifica degli atti prodromici e per maturata prescrizione della pretesa erariale.
L'ADER si è costituita per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva relativamente all'omessa notifica degli atti presupposti e alla eccepita prescrizione.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento. L'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata, stante la mancata prova documentale sugli atti interruttivi, per effetto della omessa costituzione dell'ente impositore, Regione Campania. Ai sensi del c. 5 bis dell'art. 7 della legge 212/2000 le doglianze del contribuente sono accoglibili.
L'esiguità della somma e la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.