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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/12/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 873/21 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 873/21 R.G.; rilevato che l'udienza del 27 novembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 873/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Ardore, Via Parte_1 C.F._1
Colarrò, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Sergio Mediati, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, in via Domenico
Muratori, n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Attilio Cotroneo ed Antonino Polimeni, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
Pag. 1 a 10 CONVENUTA
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.06.2021, conveniva in Parte_1 giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere CP_1
l'accertamento e la dichiarazione dell'operatività, in esito ad un incidente domestico, della polizza infortuni n. 112044516, denominata “Universo Persona”, stipulata in data 20.08.2015, con la convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennizzo dovuto per i danni conseguenti alle lesioni subite, per l'importo complessivo pari ad € 24.945,09, maggiorato delle spese mediche documentate, o per i diversi importi ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria delle spese e dei compensi di lite. A fondamento della domanda, esponeva che, in data 19.08.2016, intorno alle 10:30, si trovava presso l'abitazione del fratello, sita in Benestare (RC), intento ad eseguire alcuni lavori domestici, e, improvvisamente, mentre si trovava sulla scala, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra;
in conseguenza della caduta, riportava lesioni personali, meglio indicate nella documentazione sanitaria versata in atti, tali da determinare “un danno biologico pari a 11 punti percentuali di invalidità permanente, un'invalidità temporanea assoluta di gg. 20, un'invalidità temporanea parziale per gg. 90 dei quali gg. 40 al 50% e gg. 30 al 25%”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.10.2021, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, pur confermando CP_1
l'avvenuta sottoscrizione da parte dell'attore della polizza denominata “Universo Persona” n.
112044516 in data 20.08.2015, contestava l'avversa pretesa sia nell'an che nel quantum, insistendo per il rigetto dell'avversa domanda per carenza di prova e inoperatività della garanzia e, in subordine, per la riduzione dell'indennizzo richiesto, da contenersi in ogni caso nei limiti della franchigia pattiziamente prevista in misura pari al 3% assorbibile. In particolare, evidenziava che la ricostruzione della dinamica della caduta effettuata in citazione appariva contraddittoria rispetto a quella descritta nella denuncia di sinistro, dal momento che, in essa, l'attore aveva riferito di una caduta dalla scala della propria abitazione, e, in ogni caso, eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa in considerazione della natura delle lesioni riportate (mere contusioni), anche tenuto conto dell'operatività della franchigia pattuita.
Pag. 2 a 10 Celebrata la prima udienza e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la parte attrice, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., precisava la dinamica della caduta, specificando che essa era avvenuta presso l'abitazione familiare, sita in Benestare (RC), in C.da Ricciolio n. 48, dove viveva anche il fratello, mentre scendeva la scala ivi presente.
Ammesse le prove dal Presidente della Sezione Civile del Tribunale, riassegnata la causa ad altro giudicante, era assunta la prova testimoniale all'udienza del 15.6.2023. Con provvedimento del
17.07.2023, il giudizio era dichiarato interrotto a seguito dell'intervenuto decesso del procuratore di parte convenuta, avvenuto in data 26.6.2023. Riassunta tempestivamente e ritualmente la causa dall'attore, costituitasi nuovamente la parte convenuta, all'udienza del 25.01.2024, la prima celebrata innanzi alla scrivente giudicante, nelle more subentrata nella titolarità del fascicolo, era ammessa C.T.U. medico – legale. Depositata la relazione finale, la causa, pur ritenuta originariamente matura per la decisione, era ulteriormente rinviata per acquisire chiarimenti dal
C.T.U., secondo quanto indicato nell'ordinanza del 30.11.2024. Disposti alcuni rinvii della causa causati dall'inerzia del C.T.U. nel trasmettere la nota contenente i chiarimenti richiesti, la causa era, da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 27.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, il Tribunale reputa opportuno precisare che, nel periodo compreso tra il momento in cui è avvenuto il decesso dell'originario procuratore della parte convenuta costituta,
(26.6.2023), e la declaratoria di interruzione del processo (disposta con CP_1 provvedimento del 17.7.2023 dell'allora giudice titolare del fascicolo), non è stata svolta alcuna attività processuale, sicché nessuna incisione negativa sulle prerogative difensive della parte può ritenersi verificata, con conseguente esclusione di qualsivoglia forma di nullità (cfr. principi espressi da Cass. n. 14520/2015).
Tanto premesso, nel merito, la domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
L'attore ha agito in questa sede al fine di ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza infortuni n.
112044516, denominata “Universo Persona”, stipulata in data 20.08.2015 con per le CP_1 lesioni riportate in conseguenza di un incidente domestico, avvenuto in data 19.08.2016.
L'attore, quindi, ha fatto valere un rapporto contrattuale, allegando l'inadempimento della controparte, consistito nell'ingiustificato rifiuto di liquidare le voci indennizzabili in base alla polizza assicurativa stipulata.
Pag. 3 a 10 Trova, quindi, applicazione, in punto di riparto dell'onere dalla prova, il generale principio secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, spetta al creditore provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, e al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n.
15659/2011).
Con più specifico riferimento al contratto oggetto di giudizio – da ricondurre nell'alveo dell'assicurazione contro i danni (così Cass. n. 395/2007) – la giurisprudenza ha, in particolar modo, precisato che, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile;
grava, invece, sull'assicuratore l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi alla pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. n. 31251/2023).
Tanto considerato, va osservato che, nella specie, è incontestata la vigenza tra le parti del contratto polizza infortuni n. 112044516, denominata “Universo Persona”, stipulata in data 20.08.2015, il cui oggetto è evincibile dal contenuto della scheda di polizza prodotta in atti dall'attore.
In particolare, dalla lettura della scheda di polizza, emerge che ha sottoscritto la Parte_1 garanzia per invalidità permanente da infortunio, con franchigia del 3% assorbibile, oltre le garanzie per morte da infortunio, indennità giornaliera per ricovero, indennità giornaliera per convalescenza, rimborso spese mediche e trattamenti fisioterapici e rieducativi. Nessuna altra garanzia aggiuntiva
(per tale intendendosi, in base alle condizioni di polizza, anche quella per inabilità temporanea) è espressamente richiamata in polizza e, pertanto, può dirsi operante nella specie, in accordo a quanto previsto a pag. 8 delle condizioni di assicurazione ove le voci indennizzabili come “garanzie aggiuntive” sono indicate come “valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza”.
Orbene, l'evento indicato dall'attore come genetico delle lesioni lamentate è una caduta dalle scale.
In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha allegato di aver subito l'incidente in questione in data 19.08.2016, intorno alle ore 10:30 circa, nell'abitazione del fratello, sita a
Benestare (RC), allorquando, alle prese con dei lavori domestici, trovandosi sulla scala, è caduto rovinosamente a terra. A fronte della contestazione della compagnia assicurativa circa la diversa ricostruzione dei fatti indicata nella denuncia di sinistro, l'attore, nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c., ha precisato che l'evento si è verificato mentre si trovava nell'abitazione familiare –
Pag. 4 a 10 sita in Benestare (RC), dove, all'epoca dell'incidente, viveva anche il fratello – e che egli è caduto mentre si trovava nella scala, dopo essere inciampato.
Diversamente da quanto eccepito da parte convenuta, alcun inammissibile mutamento del fatto costitutivo allegato nell'atto introduttivo del giudizio può riscontrarsi nella specie. E, infatti, la vicenda sostanziale dedotta in causa – la verificazione di un incidente domestico in data 19.08.2016 che ha visto coinvolto il e da cui hanno avuto origine le lesioni indicate in atti – è rimasta Pt_1 invariata nel corso del giudizio, non essendo stato introdotto alcun nuovo tema di indagine e di decisione, mentre deve ritenersi che quanto argomentato da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. costituisca mera specificazione della prospettazione dei fatti offerta nell'atto di citazione (cfr. principi espressi da Cass. n. 5660/2025). In citazione, l'attore ha, infatti, genericamente riferito la dinamica del sinistro asserendo che egli era caduto “mentre si trovava sulla scala”, perdendo l'equilibrio; tale dinamica non è incompatibile con quanto meglio precisato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ossia con il fatto che egli è caduto mentre si trovava sulla scala, dopo essere inciampato. La circostanza, poi, che l'abitazione teatro del sinistro fosse quella del fratello o quella familiare ha ridotta rilevanza nell'accertamento della vicenda concreta dedotta in giudizio ed è ben compatibile con un mero errore nella riproduzione dei fatti, anche considerato che il luogo in cui si è verificata la caduta è sempre stato identificato in una casa sita in Benestare
(RC).
Tanto premesso, la prova della dinamica della caduta, per come precisata dall'attore, può dirsi sufficientemente provata in giudizio.
In particolare, il teste , fratello di , sentito all'udienza del 15.06.2023, Testimone_1 Parte_1 ha dichiarato di aver assistito alla caduta dell'attore “avvenuta circa sette anni prima”. Ha riferito che essa è avvenuta presso la casa sita in Benestare (RC), in cui viveva, al momento del sinistro, unitamente al fratello, alla madre e alla sorella, mentre stavano facendo le pulizie. In particolare, ha affermato: “specifico che l'abitazione è così distribuita così: la zona giorno a piano terreno e la zona notte al primo piano con i servizi;
mio fratello ha detto che doveva andare in bagno. È salito sulla scala a chiocciola in ferro che collega la zona notte, io lo aspettavo sotto. Quando è andato a scendere è caduto dalla scala. Mentre scendeva è caduto negli ultimi gradini ed è poi caduto per terra, sul pavimento del pianterreno;
ADR: era tarda mattinata, 10,0-11,00, non ricordo di preciso;
ADR: l'ho soccorso subito e portato in ospedale a Locri;
ADR sui capitoli a prova contraria cap.
a): la scala è a chiocciola in ferro battuto , e nel 2016 era in perfette condizioni;
ADR: sul cap. b e
c: la scala di cui ho detto ha in passamano e mio fratello mentre scendeva si teneva dal
Pag. 5 a 10 passamano; (…) ADR dell'Avv. Lombardo: mio fratello è caduto ed ha impattato con la parte sinistra del corpo. Quando mi sono avvicinato a soccorrerlo mi ha detto che gli faceva male il braccio sinistro, il ginocchio e piede sinistro e la schiena. Ho preso del ghiaccio e ci siano fermati dieci minuti sul posto, poi su sua richiesta, l'ho portato in ospedale con la macchina.”
Le dichiarazioni rese dal teste, adeguatamente circostanziate, anche tenuto conto del lungo tempo trascorso dal momento di verificazione del sinistro al momento della sua audizione, e scevre da vizi logici, appaiono intrinsecamente coerenti, dal momento che non appare inverosimile ritenere che il considerata la conformazione tipica delle scale a chiocciola, abbia perso l'equilibrio e sia Pt_1 caduto a terra;
né, d'altra parte, sono emersi indici idonei a dubitare della attendibilità di
[...]
. Quest'ultima non può essere, infatti, aprioristicamente esclusa in ragione dell'esistenza Tes_1 di un vincolo di parentela con l'attore, in applicazione del principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (..), l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. n. 2295/21). Nella specie, oltretutto, la narrazione dei fatti offerta dal teste trova riscontro nella documentazione medica depositata in atti in cui si legge che il è arrivato, in Pt_1 data 19.08.2016, alle ore 11:35, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, con mezzi propri, riferendo di aver subito un incidente domestico;
nella certificazione medica rilasciata dal presidio ospedaliero, è, in particolare, riportata un'anamnesi compatibile con quanto riferito dal teste
(“trauma contusivo ginocchio piede e spalla SN, regione lombare”) e la diagnosi di “contusione del dorso”, con prognosi di giorni cinque. Inoltre, nella denuncia di sinistro del 23.08.2016, l'attore ha dichiarato di essere caduto dalla scala di casa sua, affermazione, questa, che di per sé è perfettamente compatibile con la volontà di riferirsi alla casa in cui abitava unitamente al proprio nucleo familiare.
In assenza di ulteriori elementi da cui desumere l'inattendibilità del teste, e tenuto conto del complesso compendio istruttorio in atti (referto del pronto soccorso e testimonianza), deve dirsi che l'attore ha offerto in giudizio la prova dell'infortunio. In base alle condizioni di polizza, infatti, esso coincide con qualsiasi evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili e, quindi, esso ben può consistere in una caduta, circostanza questa di per sè non specificamente contestata in giudizio (cfr. Corte appello Ancona, n. 38 del
2005; Cass. n. 7228/2010).
Pag. 6 a 10 Precisato che le modalità di verificazione del fatto lesivo appaiono dimostrate e risultano sussumibili nella definizione di infortunio coperto dalla polizza, deve ritenersi provato, quantomeno sulla scorta della regola probatoria del “più probabile che non” che governa il processo civile, un rapporto di causalità tra detto evento e le lesioni riportate: in tal senso depongono la dichiarazione del teste, il rapporto del pronto soccorso nel medesimo giorno del sinistro, oltre che, come di seguito precisato, la valutazione medico legale rassegnata dal C.T.U. nominato in giudizio.
Ciononostante, tenuto conto delle condizioni contrattuali, l'infortunio non appare, nella specie, indennizzabile.
E, infatti, l'attore ha agito in giudizio lamentando di aver riportato un danno biologico pari all'11%
e “un'invalidità temporanea assoluta di gg. 20, un'invalidità temporanea parziale per gg. 90 dei quali gg. 40 al 50% e gg. 30 al 25%”, quantificando il pregiudizio subito in € 24.945,09. La compagnia assicurativa ha tempestivamente contestato tale quantificazione, reputata “iperbolica” e
“generica”, evidenziando che, tenuto conto della tipologia di lesioni accertate dal perito della compagnia assicurativa (coincidenti con mere contusioni), alcun indennizzo sarebbe spettato all'attore, in ragione dell'inoperatività della garanzia assicurativa, anche considerata l'applicazione della franchigia prevista in contratto.
Ciò ha reso necessario disporre C.T.U. medico-legale. In particolare, l'ausiliario del giudice, all'esito delle operazioni peritali, condotte in modo scrupoloso e attento, ha rassegnato le seguenti conclusioni “In conseguenza dell'incidente domestico per cui è causa, occorso al sig.
[...] ha avuto luogo un traumatismo in seno al quale devesi riconoscere: -un traumatismo con Pt_1 interessamento della spalla sx e distrazione tendinea;
-un trauma del ginocchio sx con versamento patellare bilaterale;
-un trauma della tibio-tarsica sx con lieve distorsione. Tali lesioni sono obiettivamente riconducibili alla dinamica del fatto dannoso (…) Si precisa che gli esiti residuati ed evidenziati in diagnosi medico-legale, hanno leso elettivamente l'apparato osteoarticolare interessando, in maniera preponderante con una sindrome algodisfunzionale, la spalla sx, in destrimane, dove è stata riscontrata strumentalmente una lesività tendinea, mentre a livello di ginocchio e di caviglia già all'esame ecografico effettuato dopo circa sessanta giorni vi era esclusivamente un lieve edema residuo.” Tenuto conto dei criteri indicati dalla polizza in atti e
“considerata la tipologia lesiva, l'evoluzione dei fenomeni riparativi fisiologici e terapeutici, le cure apprestate,” il C.T.U. ha riscontrato che le lesioni accertate hanno determinato sul periziando
“un'incapacità temporanea parziale al 75%, stimabile in giorni cinque, un'incapacità temporanea
Pag. 7 a 10 parziale al 50% stimabile in giorni venti, un'incapacità temporanea parziale al 25 % stimabile in giorni settanta”, mentre i postumi permanenti sono stati quantificati nella misura del 2%.
Le conclusioni del C.T.U. sono condivisibili e possono essere poste alla base della decisione, avendo il consulente analizzato i dati a disposizione con rigore e logicità ed avendo quantificato le percentuali applicando le tabelle richiamate nella polizza sottoscritta. Del resto, le parti non hanno mosso alcuna contestazione rispetto alle conclusioni rassegnate dall'ausiliario.
Tenuto conto di tali esiti e delle condizioni contrattuali concordate dalle parti, tuttavia, emerge chiaramente come alcuna voce possa essere indennizzata in favore dell'attore.
Invero, per come anticipato in premessa, il contratto di polizza sottoscritto da Parte_1 prevede, per quanto di interesse, la copertura per l'invalidità permanente da infortunio, per la somma di euro 500.000,00 con una franchigia del 3% assorbibile, mentre l'art.
2.6 delle condizioni di assicurazione stabilisce le modalità di corresponsione dell'indennità, tenendo conto del capitale assicurato. È, in particolare, espressamente previsto che, in caso di franchigia del 3% assorbibile, non è dovuto alcun indennizzo dalla compagnia assicurativa quando l'invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al 3% della totale sul capitale assicurato fino ad € 160.000,00; sull'eventuale parte di capitale assicurato compresa tra € 160.000,00 ed € 260.000,00, l'impresa non corrisponde alcun indennizzo quando l'invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al
5% della totale;
sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 260.000,00, l'impresa non corrisponde alcun indennizzo quando l'invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al
10% della totale;
si prevede, al contempo, per tali ipotesi, una forma di riassorbimento graduale della franchigia fino alla sua interezza per maggiori percentuali di invalidità permanente, secondo un meccanismo che tiene sempre conto della eventuale quota di capitale assicurato.
Tale franchigia appare legittima poiché attiene all'oggetto del contratto di assicurazione e non alla limitazione della responsabilità (cfr. Trib. Torre Annunziata, n. 1032/2023). Pertanto, considerato che, nella specie, l'invalidità permanente riportata dal accertata in modo incontestato dal Pt_1
C.T.U., è pari al 2%, essa resta a carico dell'assicurato ed alcun indennizzo è dovuto. Alcuna indennità spetta, ancora, all'attore secondo le pattuizioni contrattuali, per l'inabilità temporanea dal momento che essa, operante solo “se l'infortunio risulta essere indennizzabile a termini di Polizza”
(art.
2.9 secondo cui “Se l'Infortunio, indennizzabile a termini di Polizza, ha come conseguenza un'Inabilità temporanea, l'Impresa corrisponde, per un massimo di 365 giorni per Sinistro e per anno assicurativo, la somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza: a) integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali
Pag. 8 a 10 principali e secondarie dichiarate;
b) al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.”), espressamente rientra tra le garanzie aggiuntive valide esclusivamente ove espressamente richiamate nella scheda di polizza, circostanza non ricorrente nella specie.
Quanto alle spese mediche, merita osservarsi che, nella scheda di polizza, alla voce “Rimborso spese mediche” è previsto un importo di € 5.000,00, come somma assicurata, con uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di € 100,00.
L'attore, tuttavia, già in sede di prospettazione, non ha specificamente allegato di aver sostenuto specifiche spese mediche, la loro natura e il loro preciso ammontare. Alla pari, non risulta depositata, come anche rilevato dal C.T.U., alcuna documentazione attestante la loro sopportazione da parte di . Ne consegue che, in presenza di tale irrimediabile deficit assertivo e Parte_1 probatorio, tale voce non risulta in concreto indennizzabile e, dunque, non può essere riconosciuta.
Non appare superfluo osservare che le considerazioni da ultimo svolte in ordine all'indennizzabilità delle singole voci riportate nella polizza assicurativa appaiono assorbire ogni questione prospettata in giudizio dalle parti e conducono di per sé ed in ogni caso alla declaratoria di infondatezza della domanda.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda dell'attore va, quindi, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico di parte attrice. Pur non ravvisandosi i presupposti della temerarietà della lite, non si ravvisano, al contempo, ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali, atteso che, stante l'integrale rigetto della domanda, alcuna soccombenza può riscontrarsi in capo alla convenuta, la quale in via stragiudiziale aveva, inoltre, espressamente rifiutato il pagamento dell'indennizzo per ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle poste a fondamento del rigetto della domanda attorea (cfr. comunicazione del
15.01.2018) e considerato, inoltre, che l'attore ha insistito nell'accoglimento delle sue pretese, nonostante i condivisi esiti della C.T.U. e pur in assenza di qualsivoglia contrasto interpretativo in ordine alla disciplina contrattuale. Esse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione da euro €
5.200,01 a euro 26.000,00, applicando i valori medi ridotti del 50 %, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'istruttoria svolta, della natura ripetitiva delle difese articolate in giudizio dalla compagnia assicurativa e della modalità semplificata della decisione.
Pag. 9 a 10 Le spese della C.T.U, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, liquidate in base al decreto già depositato in atti in data 24.12.2025, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attore, tenuto conto della sua soccombenza
(cfr. Cass., n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione, deduzione o difesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente tramite l'applicativo Consolle del magistrato in data 27/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 10 a 10
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 873/21 R.G.; rilevato che l'udienza del 27 novembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 873/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Ardore, Via Parte_1 C.F._1
Colarrò, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Sergio Mediati, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, in via Domenico
Muratori, n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Attilio Cotroneo ed Antonino Polimeni, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
Pag. 1 a 10 CONVENUTA
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.06.2021, conveniva in Parte_1 giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere CP_1
l'accertamento e la dichiarazione dell'operatività, in esito ad un incidente domestico, della polizza infortuni n. 112044516, denominata “Universo Persona”, stipulata in data 20.08.2015, con la convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennizzo dovuto per i danni conseguenti alle lesioni subite, per l'importo complessivo pari ad € 24.945,09, maggiorato delle spese mediche documentate, o per i diversi importi ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria delle spese e dei compensi di lite. A fondamento della domanda, esponeva che, in data 19.08.2016, intorno alle 10:30, si trovava presso l'abitazione del fratello, sita in Benestare (RC), intento ad eseguire alcuni lavori domestici, e, improvvisamente, mentre si trovava sulla scala, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra;
in conseguenza della caduta, riportava lesioni personali, meglio indicate nella documentazione sanitaria versata in atti, tali da determinare “un danno biologico pari a 11 punti percentuali di invalidità permanente, un'invalidità temporanea assoluta di gg. 20, un'invalidità temporanea parziale per gg. 90 dei quali gg. 40 al 50% e gg. 30 al 25%”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.10.2021, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, pur confermando CP_1
l'avvenuta sottoscrizione da parte dell'attore della polizza denominata “Universo Persona” n.
112044516 in data 20.08.2015, contestava l'avversa pretesa sia nell'an che nel quantum, insistendo per il rigetto dell'avversa domanda per carenza di prova e inoperatività della garanzia e, in subordine, per la riduzione dell'indennizzo richiesto, da contenersi in ogni caso nei limiti della franchigia pattiziamente prevista in misura pari al 3% assorbibile. In particolare, evidenziava che la ricostruzione della dinamica della caduta effettuata in citazione appariva contraddittoria rispetto a quella descritta nella denuncia di sinistro, dal momento che, in essa, l'attore aveva riferito di una caduta dalla scala della propria abitazione, e, in ogni caso, eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa in considerazione della natura delle lesioni riportate (mere contusioni), anche tenuto conto dell'operatività della franchigia pattuita.
Pag. 2 a 10 Celebrata la prima udienza e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la parte attrice, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., precisava la dinamica della caduta, specificando che essa era avvenuta presso l'abitazione familiare, sita in Benestare (RC), in C.da Ricciolio n. 48, dove viveva anche il fratello, mentre scendeva la scala ivi presente.
Ammesse le prove dal Presidente della Sezione Civile del Tribunale, riassegnata la causa ad altro giudicante, era assunta la prova testimoniale all'udienza del 15.6.2023. Con provvedimento del
17.07.2023, il giudizio era dichiarato interrotto a seguito dell'intervenuto decesso del procuratore di parte convenuta, avvenuto in data 26.6.2023. Riassunta tempestivamente e ritualmente la causa dall'attore, costituitasi nuovamente la parte convenuta, all'udienza del 25.01.2024, la prima celebrata innanzi alla scrivente giudicante, nelle more subentrata nella titolarità del fascicolo, era ammessa C.T.U. medico – legale. Depositata la relazione finale, la causa, pur ritenuta originariamente matura per la decisione, era ulteriormente rinviata per acquisire chiarimenti dal
C.T.U., secondo quanto indicato nell'ordinanza del 30.11.2024. Disposti alcuni rinvii della causa causati dall'inerzia del C.T.U. nel trasmettere la nota contenente i chiarimenti richiesti, la causa era, da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 27.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, il Tribunale reputa opportuno precisare che, nel periodo compreso tra il momento in cui è avvenuto il decesso dell'originario procuratore della parte convenuta costituta,
(26.6.2023), e la declaratoria di interruzione del processo (disposta con CP_1 provvedimento del 17.7.2023 dell'allora giudice titolare del fascicolo), non è stata svolta alcuna attività processuale, sicché nessuna incisione negativa sulle prerogative difensive della parte può ritenersi verificata, con conseguente esclusione di qualsivoglia forma di nullità (cfr. principi espressi da Cass. n. 14520/2015).
Tanto premesso, nel merito, la domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
L'attore ha agito in questa sede al fine di ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza infortuni n.
112044516, denominata “Universo Persona”, stipulata in data 20.08.2015 con per le CP_1 lesioni riportate in conseguenza di un incidente domestico, avvenuto in data 19.08.2016.
L'attore, quindi, ha fatto valere un rapporto contrattuale, allegando l'inadempimento della controparte, consistito nell'ingiustificato rifiuto di liquidare le voci indennizzabili in base alla polizza assicurativa stipulata.
Pag. 3 a 10 Trova, quindi, applicazione, in punto di riparto dell'onere dalla prova, il generale principio secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, spetta al creditore provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, e al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n.
15659/2011).
Con più specifico riferimento al contratto oggetto di giudizio – da ricondurre nell'alveo dell'assicurazione contro i danni (così Cass. n. 395/2007) – la giurisprudenza ha, in particolar modo, precisato che, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile;
grava, invece, sull'assicuratore l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi alla pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. n. 31251/2023).
Tanto considerato, va osservato che, nella specie, è incontestata la vigenza tra le parti del contratto polizza infortuni n. 112044516, denominata “Universo Persona”, stipulata in data 20.08.2015, il cui oggetto è evincibile dal contenuto della scheda di polizza prodotta in atti dall'attore.
In particolare, dalla lettura della scheda di polizza, emerge che ha sottoscritto la Parte_1 garanzia per invalidità permanente da infortunio, con franchigia del 3% assorbibile, oltre le garanzie per morte da infortunio, indennità giornaliera per ricovero, indennità giornaliera per convalescenza, rimborso spese mediche e trattamenti fisioterapici e rieducativi. Nessuna altra garanzia aggiuntiva
(per tale intendendosi, in base alle condizioni di polizza, anche quella per inabilità temporanea) è espressamente richiamata in polizza e, pertanto, può dirsi operante nella specie, in accordo a quanto previsto a pag. 8 delle condizioni di assicurazione ove le voci indennizzabili come “garanzie aggiuntive” sono indicate come “valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza”.
Orbene, l'evento indicato dall'attore come genetico delle lesioni lamentate è una caduta dalle scale.
In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha allegato di aver subito l'incidente in questione in data 19.08.2016, intorno alle ore 10:30 circa, nell'abitazione del fratello, sita a
Benestare (RC), allorquando, alle prese con dei lavori domestici, trovandosi sulla scala, è caduto rovinosamente a terra. A fronte della contestazione della compagnia assicurativa circa la diversa ricostruzione dei fatti indicata nella denuncia di sinistro, l'attore, nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c., ha precisato che l'evento si è verificato mentre si trovava nell'abitazione familiare –
Pag. 4 a 10 sita in Benestare (RC), dove, all'epoca dell'incidente, viveva anche il fratello – e che egli è caduto mentre si trovava nella scala, dopo essere inciampato.
Diversamente da quanto eccepito da parte convenuta, alcun inammissibile mutamento del fatto costitutivo allegato nell'atto introduttivo del giudizio può riscontrarsi nella specie. E, infatti, la vicenda sostanziale dedotta in causa – la verificazione di un incidente domestico in data 19.08.2016 che ha visto coinvolto il e da cui hanno avuto origine le lesioni indicate in atti – è rimasta Pt_1 invariata nel corso del giudizio, non essendo stato introdotto alcun nuovo tema di indagine e di decisione, mentre deve ritenersi che quanto argomentato da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. costituisca mera specificazione della prospettazione dei fatti offerta nell'atto di citazione (cfr. principi espressi da Cass. n. 5660/2025). In citazione, l'attore ha, infatti, genericamente riferito la dinamica del sinistro asserendo che egli era caduto “mentre si trovava sulla scala”, perdendo l'equilibrio; tale dinamica non è incompatibile con quanto meglio precisato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ossia con il fatto che egli è caduto mentre si trovava sulla scala, dopo essere inciampato. La circostanza, poi, che l'abitazione teatro del sinistro fosse quella del fratello o quella familiare ha ridotta rilevanza nell'accertamento della vicenda concreta dedotta in giudizio ed è ben compatibile con un mero errore nella riproduzione dei fatti, anche considerato che il luogo in cui si è verificata la caduta è sempre stato identificato in una casa sita in Benestare
(RC).
Tanto premesso, la prova della dinamica della caduta, per come precisata dall'attore, può dirsi sufficientemente provata in giudizio.
In particolare, il teste , fratello di , sentito all'udienza del 15.06.2023, Testimone_1 Parte_1 ha dichiarato di aver assistito alla caduta dell'attore “avvenuta circa sette anni prima”. Ha riferito che essa è avvenuta presso la casa sita in Benestare (RC), in cui viveva, al momento del sinistro, unitamente al fratello, alla madre e alla sorella, mentre stavano facendo le pulizie. In particolare, ha affermato: “specifico che l'abitazione è così distribuita così: la zona giorno a piano terreno e la zona notte al primo piano con i servizi;
mio fratello ha detto che doveva andare in bagno. È salito sulla scala a chiocciola in ferro che collega la zona notte, io lo aspettavo sotto. Quando è andato a scendere è caduto dalla scala. Mentre scendeva è caduto negli ultimi gradini ed è poi caduto per terra, sul pavimento del pianterreno;
ADR: era tarda mattinata, 10,0-11,00, non ricordo di preciso;
ADR: l'ho soccorso subito e portato in ospedale a Locri;
ADR sui capitoli a prova contraria cap.
a): la scala è a chiocciola in ferro battuto , e nel 2016 era in perfette condizioni;
ADR: sul cap. b e
c: la scala di cui ho detto ha in passamano e mio fratello mentre scendeva si teneva dal
Pag. 5 a 10 passamano; (…) ADR dell'Avv. Lombardo: mio fratello è caduto ed ha impattato con la parte sinistra del corpo. Quando mi sono avvicinato a soccorrerlo mi ha detto che gli faceva male il braccio sinistro, il ginocchio e piede sinistro e la schiena. Ho preso del ghiaccio e ci siano fermati dieci minuti sul posto, poi su sua richiesta, l'ho portato in ospedale con la macchina.”
Le dichiarazioni rese dal teste, adeguatamente circostanziate, anche tenuto conto del lungo tempo trascorso dal momento di verificazione del sinistro al momento della sua audizione, e scevre da vizi logici, appaiono intrinsecamente coerenti, dal momento che non appare inverosimile ritenere che il considerata la conformazione tipica delle scale a chiocciola, abbia perso l'equilibrio e sia Pt_1 caduto a terra;
né, d'altra parte, sono emersi indici idonei a dubitare della attendibilità di
[...]
. Quest'ultima non può essere, infatti, aprioristicamente esclusa in ragione dell'esistenza Tes_1 di un vincolo di parentela con l'attore, in applicazione del principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (..), l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. n. 2295/21). Nella specie, oltretutto, la narrazione dei fatti offerta dal teste trova riscontro nella documentazione medica depositata in atti in cui si legge che il è arrivato, in Pt_1 data 19.08.2016, alle ore 11:35, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, con mezzi propri, riferendo di aver subito un incidente domestico;
nella certificazione medica rilasciata dal presidio ospedaliero, è, in particolare, riportata un'anamnesi compatibile con quanto riferito dal teste
(“trauma contusivo ginocchio piede e spalla SN, regione lombare”) e la diagnosi di “contusione del dorso”, con prognosi di giorni cinque. Inoltre, nella denuncia di sinistro del 23.08.2016, l'attore ha dichiarato di essere caduto dalla scala di casa sua, affermazione, questa, che di per sé è perfettamente compatibile con la volontà di riferirsi alla casa in cui abitava unitamente al proprio nucleo familiare.
In assenza di ulteriori elementi da cui desumere l'inattendibilità del teste, e tenuto conto del complesso compendio istruttorio in atti (referto del pronto soccorso e testimonianza), deve dirsi che l'attore ha offerto in giudizio la prova dell'infortunio. In base alle condizioni di polizza, infatti, esso coincide con qualsiasi evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili e, quindi, esso ben può consistere in una caduta, circostanza questa di per sè non specificamente contestata in giudizio (cfr. Corte appello Ancona, n. 38 del
2005; Cass. n. 7228/2010).
Pag. 6 a 10 Precisato che le modalità di verificazione del fatto lesivo appaiono dimostrate e risultano sussumibili nella definizione di infortunio coperto dalla polizza, deve ritenersi provato, quantomeno sulla scorta della regola probatoria del “più probabile che non” che governa il processo civile, un rapporto di causalità tra detto evento e le lesioni riportate: in tal senso depongono la dichiarazione del teste, il rapporto del pronto soccorso nel medesimo giorno del sinistro, oltre che, come di seguito precisato, la valutazione medico legale rassegnata dal C.T.U. nominato in giudizio.
Ciononostante, tenuto conto delle condizioni contrattuali, l'infortunio non appare, nella specie, indennizzabile.
E, infatti, l'attore ha agito in giudizio lamentando di aver riportato un danno biologico pari all'11%
e “un'invalidità temporanea assoluta di gg. 20, un'invalidità temporanea parziale per gg. 90 dei quali gg. 40 al 50% e gg. 30 al 25%”, quantificando il pregiudizio subito in € 24.945,09. La compagnia assicurativa ha tempestivamente contestato tale quantificazione, reputata “iperbolica” e
“generica”, evidenziando che, tenuto conto della tipologia di lesioni accertate dal perito della compagnia assicurativa (coincidenti con mere contusioni), alcun indennizzo sarebbe spettato all'attore, in ragione dell'inoperatività della garanzia assicurativa, anche considerata l'applicazione della franchigia prevista in contratto.
Ciò ha reso necessario disporre C.T.U. medico-legale. In particolare, l'ausiliario del giudice, all'esito delle operazioni peritali, condotte in modo scrupoloso e attento, ha rassegnato le seguenti conclusioni “In conseguenza dell'incidente domestico per cui è causa, occorso al sig.
[...] ha avuto luogo un traumatismo in seno al quale devesi riconoscere: -un traumatismo con Pt_1 interessamento della spalla sx e distrazione tendinea;
-un trauma del ginocchio sx con versamento patellare bilaterale;
-un trauma della tibio-tarsica sx con lieve distorsione. Tali lesioni sono obiettivamente riconducibili alla dinamica del fatto dannoso (…) Si precisa che gli esiti residuati ed evidenziati in diagnosi medico-legale, hanno leso elettivamente l'apparato osteoarticolare interessando, in maniera preponderante con una sindrome algodisfunzionale, la spalla sx, in destrimane, dove è stata riscontrata strumentalmente una lesività tendinea, mentre a livello di ginocchio e di caviglia già all'esame ecografico effettuato dopo circa sessanta giorni vi era esclusivamente un lieve edema residuo.” Tenuto conto dei criteri indicati dalla polizza in atti e
“considerata la tipologia lesiva, l'evoluzione dei fenomeni riparativi fisiologici e terapeutici, le cure apprestate,” il C.T.U. ha riscontrato che le lesioni accertate hanno determinato sul periziando
“un'incapacità temporanea parziale al 75%, stimabile in giorni cinque, un'incapacità temporanea
Pag. 7 a 10 parziale al 50% stimabile in giorni venti, un'incapacità temporanea parziale al 25 % stimabile in giorni settanta”, mentre i postumi permanenti sono stati quantificati nella misura del 2%.
Le conclusioni del C.T.U. sono condivisibili e possono essere poste alla base della decisione, avendo il consulente analizzato i dati a disposizione con rigore e logicità ed avendo quantificato le percentuali applicando le tabelle richiamate nella polizza sottoscritta. Del resto, le parti non hanno mosso alcuna contestazione rispetto alle conclusioni rassegnate dall'ausiliario.
Tenuto conto di tali esiti e delle condizioni contrattuali concordate dalle parti, tuttavia, emerge chiaramente come alcuna voce possa essere indennizzata in favore dell'attore.
Invero, per come anticipato in premessa, il contratto di polizza sottoscritto da Parte_1 prevede, per quanto di interesse, la copertura per l'invalidità permanente da infortunio, per la somma di euro 500.000,00 con una franchigia del 3% assorbibile, mentre l'art.
2.6 delle condizioni di assicurazione stabilisce le modalità di corresponsione dell'indennità, tenendo conto del capitale assicurato. È, in particolare, espressamente previsto che, in caso di franchigia del 3% assorbibile, non è dovuto alcun indennizzo dalla compagnia assicurativa quando l'invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al 3% della totale sul capitale assicurato fino ad € 160.000,00; sull'eventuale parte di capitale assicurato compresa tra € 160.000,00 ed € 260.000,00, l'impresa non corrisponde alcun indennizzo quando l'invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al
5% della totale;
sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 260.000,00, l'impresa non corrisponde alcun indennizzo quando l'invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al
10% della totale;
si prevede, al contempo, per tali ipotesi, una forma di riassorbimento graduale della franchigia fino alla sua interezza per maggiori percentuali di invalidità permanente, secondo un meccanismo che tiene sempre conto della eventuale quota di capitale assicurato.
Tale franchigia appare legittima poiché attiene all'oggetto del contratto di assicurazione e non alla limitazione della responsabilità (cfr. Trib. Torre Annunziata, n. 1032/2023). Pertanto, considerato che, nella specie, l'invalidità permanente riportata dal accertata in modo incontestato dal Pt_1
C.T.U., è pari al 2%, essa resta a carico dell'assicurato ed alcun indennizzo è dovuto. Alcuna indennità spetta, ancora, all'attore secondo le pattuizioni contrattuali, per l'inabilità temporanea dal momento che essa, operante solo “se l'infortunio risulta essere indennizzabile a termini di Polizza”
(art.
2.9 secondo cui “Se l'Infortunio, indennizzabile a termini di Polizza, ha come conseguenza un'Inabilità temporanea, l'Impresa corrisponde, per un massimo di 365 giorni per Sinistro e per anno assicurativo, la somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza: a) integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali
Pag. 8 a 10 principali e secondarie dichiarate;
b) al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.”), espressamente rientra tra le garanzie aggiuntive valide esclusivamente ove espressamente richiamate nella scheda di polizza, circostanza non ricorrente nella specie.
Quanto alle spese mediche, merita osservarsi che, nella scheda di polizza, alla voce “Rimborso spese mediche” è previsto un importo di € 5.000,00, come somma assicurata, con uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di € 100,00.
L'attore, tuttavia, già in sede di prospettazione, non ha specificamente allegato di aver sostenuto specifiche spese mediche, la loro natura e il loro preciso ammontare. Alla pari, non risulta depositata, come anche rilevato dal C.T.U., alcuna documentazione attestante la loro sopportazione da parte di . Ne consegue che, in presenza di tale irrimediabile deficit assertivo e Parte_1 probatorio, tale voce non risulta in concreto indennizzabile e, dunque, non può essere riconosciuta.
Non appare superfluo osservare che le considerazioni da ultimo svolte in ordine all'indennizzabilità delle singole voci riportate nella polizza assicurativa appaiono assorbire ogni questione prospettata in giudizio dalle parti e conducono di per sé ed in ogni caso alla declaratoria di infondatezza della domanda.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda dell'attore va, quindi, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico di parte attrice. Pur non ravvisandosi i presupposti della temerarietà della lite, non si ravvisano, al contempo, ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali, atteso che, stante l'integrale rigetto della domanda, alcuna soccombenza può riscontrarsi in capo alla convenuta, la quale in via stragiudiziale aveva, inoltre, espressamente rifiutato il pagamento dell'indennizzo per ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle poste a fondamento del rigetto della domanda attorea (cfr. comunicazione del
15.01.2018) e considerato, inoltre, che l'attore ha insistito nell'accoglimento delle sue pretese, nonostante i condivisi esiti della C.T.U. e pur in assenza di qualsivoglia contrasto interpretativo in ordine alla disciplina contrattuale. Esse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione da euro €
5.200,01 a euro 26.000,00, applicando i valori medi ridotti del 50 %, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'istruttoria svolta, della natura ripetitiva delle difese articolate in giudizio dalla compagnia assicurativa e della modalità semplificata della decisione.
Pag. 9 a 10 Le spese della C.T.U, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, liquidate in base al decreto già depositato in atti in data 24.12.2025, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attore, tenuto conto della sua soccombenza
(cfr. Cass., n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione, deduzione o difesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente tramite l'applicativo Consolle del magistrato in data 27/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 10 a 10