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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente
LL RT, RE
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202200000058000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202200000058000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202200000058000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202200000058000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202200000058000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7773
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 3957
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7370
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7865
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1955
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la comunicazione preventiva di fermo di automobile sopra specificata e le cartelle esattoriali ad essa sottese eccependo la mancata notifica delle cartelle stesse.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, contestava ogni avversa doglianza rilevando -tra l'altro- che le cartelle sottese all'atto impugnato erano state regolarmente notificate, come da documentazione prodotta;
concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa il ricorrente rilevava che n. 4 delle 5 cartelle erano state notificate presso un luogo diverso da quello di residenza (Indirizzo_1), rimasto immutato sin data 4.12.2012 (come da certificato storico di residenza), mentre solo una cartella era stata ivi correttamente notificata.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In linea generale, costituisce principio condivisibile in giurisprudenza quello secondo cui “La disciplina delle notificazioni degli atti tributari, si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sul correlato onere preventivo del contribuente di indicare il proprio domicilio all'Ufficio tributario, e di tenere detto ufficio costantemente informato delle sue eventuali variazioni, per cui, il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973”
(cfr., Cass. Civ. 14435/2024).
Nel caso di specie, allora, il ricorrente ha documentato il proprio mutamento di residenza dall'abitazione di
Indirizzo_2 a S. Severo, presso il quale risultano notificate n. 4 delle 5 cartelle, in luogo dell'attuale indirizzo di residenza di Indirizzo_3, ma nulla ha dimostrato circa la doverosa comunicazione all'ufficio tributario di tale mutamento di residenza in data 4.10.2012.
Ne deriva che non può addebitarsi all'ufficio della riscossione la notifica delle predette cartelle per imposte sui redditi presso l'abitazione di Indirizzo_2, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato non essendo la comunicazione affetta da vizi propri.
Le spese del giudizio, infine, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente
LL RT, RE
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202200000058000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202200000058000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202200000058000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202200000058000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202200000058000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7773
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 3957
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7370
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7865
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1955
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la comunicazione preventiva di fermo di automobile sopra specificata e le cartelle esattoriali ad essa sottese eccependo la mancata notifica delle cartelle stesse.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, contestava ogni avversa doglianza rilevando -tra l'altro- che le cartelle sottese all'atto impugnato erano state regolarmente notificate, come da documentazione prodotta;
concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa il ricorrente rilevava che n. 4 delle 5 cartelle erano state notificate presso un luogo diverso da quello di residenza (Indirizzo_1), rimasto immutato sin data 4.12.2012 (come da certificato storico di residenza), mentre solo una cartella era stata ivi correttamente notificata.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In linea generale, costituisce principio condivisibile in giurisprudenza quello secondo cui “La disciplina delle notificazioni degli atti tributari, si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sul correlato onere preventivo del contribuente di indicare il proprio domicilio all'Ufficio tributario, e di tenere detto ufficio costantemente informato delle sue eventuali variazioni, per cui, il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973”
(cfr., Cass. Civ. 14435/2024).
Nel caso di specie, allora, il ricorrente ha documentato il proprio mutamento di residenza dall'abitazione di
Indirizzo_2 a S. Severo, presso il quale risultano notificate n. 4 delle 5 cartelle, in luogo dell'attuale indirizzo di residenza di Indirizzo_3, ma nulla ha dimostrato circa la doverosa comunicazione all'ufficio tributario di tale mutamento di residenza in data 4.10.2012.
Ne deriva che non può addebitarsi all'ufficio della riscossione la notifica delle predette cartelle per imposte sui redditi presso l'abitazione di Indirizzo_2, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato non essendo la comunicazione affetta da vizi propri.
Le spese del giudizio, infine, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge.