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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 18 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 510/2023 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in Messina, presso Parte_1
lo studio degli Avv.ti Rosario Cucinotta ed Enzo Costantino, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto rilasciato su foglio separato ma materialmente congiunto
Ricorrente
nei confronti di
in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. , con Controparte_1 Persona_1 sede in Messina, C.F.: e ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
An t o n i n o L i Ca u s i, dal quale è rappresentato e difeso per procura che si allega al presente atto,
Resistente
Avente ad oggetto: indennità di funzione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa. Con ricorso depositato in data 30/01/2023, esponeva di essere dipendente del Parte_1
di essere stata assunta con la qualifica di Collaboratore Vigilanza Controparte_1
Urbana, V° livello del CCNL EE.LL. e di essere stata dal 01.01.1998 inserita nella Categoria
C a seguito del CCNL 31.03.1999 art. 7, c. 4 e del CCNL 14.09.2000, col profilo di Istruttore di Vigilanza, corrispondente alla ex VI qualifica funzionale.
Attualmente si trova in posizione economica C6, prestando servizio presso il Servizio
Funzioni Vicariali Sezione Riorganizzazione Operativa del Personale.
Rivendicava che le erano stati corrisposti negli anni 2019 e 2020 l'indennità di funzione e l'indennità di disagio, rispettivamente previste dall'art. 56-sexies CCNL Funzioni Locali del
21.5.2018 e dall'art. 17 comma 2 lettera e del CCNL 01.04.1999, in loro applicazione, dagli artt. 23) e 14) lett. a del CCDI, precisando che oggi l'indennità di funzione predetta è disciplinata dall'art. 23 del CCDI con specifico riferimento ai dipendenti del Corpo di Polizia
Municipale, mentre per i dipendenti amministrativi l'emolumento è rimasto denominato
"Indennità di specifiche Responsabilità" (esso valeva - prima dell'entrata in vigore del nuovo
CCNL 21.05.2018 - anche per i Vigili Urbani investiti di particolari compiti di responsabilità).
Affermava di essere stata presente in servizio per oltre 180 giorni l'anno e di aver svolto mansioni di coordinamento, attività di vigilanza, redazione di atti anche a valenza esterna,attività di ricerca, rinvenimento e consegna documenti, raccolta e redazione denunce, attività di esame documentazione e richieste prevenienti da Enti ed assegnazione per la relativa istruttoria e di accertamento ai dipendenti della Sezione.
Lamentava che l'Amministrazione, per mere questioni di contenimento della spesa per il personale, aveva inteso unilateralmente ridurre la platea dei beneficiari dell'emolumento in questione, malgrado gli stessi avessero continuato a svolgere mansioni che ne prevedevano l'attribuzione e malgrado non vi fosse una stringente necessità di ridurre le risorse disponibili.
Per quanto concerneva l'indennità relativa al 2019, il dirigente Ing. Persona_2 aveva adottato la Determina n. 5442 del 21.06.2021, con la quale veniva ridotto il novero dei
VV.UU. beneficiari dell'indennità di funzione, in virtù dello stanziamento di € 480.803,70, ovvero di quasi centomila euro inferiore rispetto all'anno precedente.
Evidenziava che l'intento dell'Amministrazione era stato sempre e solo quello di ridurre la spesa per il Corpo di Polizia Municipale, come evincibile dalle dichiarazioni dell'allora Sindaco e dell'Assessore competente e dagli atti di riorganizzazione della struttura amministrativa comunale.
Rappresentava che, secondo la normativa e la giurisprudenza, il Corpo di Polizia Municipale avrebbe dovuto godere di piena autonomia, limitata nel caso di specie dalle ingerenze dell'Amministrazione.
Assumeva pertanto l'applicabilità all'indennità di funzione degli orientamenti dettati CP_2 per l'indennità di specifiche responsabilità, in ordine ai requisiti legittimanti la sua erogazione.
Evidenziava che l'Amministrazione avrebbe dovuto garantire i livelli di erogazione dell'indennità di funzione analoghi a quelli dell'anno 2018, anche facendo ricorso allo sforamento delle risorse in tal caso consentito.
Quantificava il danno subito in € 5.000,00, di cui € 2.500,00 per la mancata erogazione dell'indennità di funzione per l'anno 2019 ed altrettanti per l'anno 2020.
Chiedeva di dichiarare l'illegittimità del comportamento del così come Controparte_1
formalizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 5242 del 21.06.2021 e della
Determinazione 11013 del 10.12.2021 nonché di tutti gli atti amministrativi a ciò preliminari e/o propedeutici con i quali la ricorrente è stata esclusa dell'elenco dei beneficiari dell'indennità di funzione e, previa loro disapplicazione, dichiarare il diritto della stessa ad essere inserito nell'elenco dei beneficiari 2019/2020, con conseguente condanna del
[...]
a disporre in tal senso;
di ritenere e dichiarare il proprio diritto a godere anche per CP_1 gli anni 2019 e 2020 dell'indennità di funzione nella misura complessiva di € 5.000,00, o in quell'altra misura ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge e di condannare il al pagamento di tale somma;
per l'effetto, di ritenere e Controparte_1
dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 5.000,00
o in quell'altra ritenuta di giustizia e di condannare il al pagamento di Controparte_1 tale somma, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge. Vittoria di spese e compensi.
Il si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità ed infondatezza Controparte_1 del ricorso. Rappresentava che l'indennità di funzione ex art. 56- sexies CCNL 2016-2018 veniva erogata al personale di Polizia municipale appartenente alla categoria C e D per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito e doveva essere collegata alla previa puntuale individuazione delle specifiche responsabilità e mansioni assegnabili in ragione del grado rivestito dal lavoratore, che giustificassero il riconoscimento dell'incentivazione, il riconoscimento dell'indennità essendo facoltativo.
Confermava che l'indennità di funzione aveva sostituito la precedente indennità di particolare responsabilità prevista per il personale di vigilanza e che i requisiti specifici per la sua attribuzione erano stati determinati dall'art. 23 C.C.D.I.
Spiegava che, secondo la contrattazione decentrata, l'indennità in questione poteva essere riconosciuta solo a quegli agenti che svolgevano attività che comportavano specifiche responsabilità connesse agli incarichi e alle responsabilità quali: A) Responsabilità del servizio;
B) Coordinatore di Sezione;
C) Svolgimento di attività di polizia amministrativa
(anche stradale) ambientale e giudiziaria, finalizzata alla tutela.
Evidenziava che tale indennità si collegava direttamente all'esercizio di compiti e attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità, occorrendo un atto formale di conferimento di suddetti compiti, rimarcando come le specifiche responsabilità dovevano corrispondere a responsabilità aggiuntive più complesse rispetto a quelle connaturate al profilo di appartenenza del dipendente.
Rilevava che la ricorrente non aveva svolto alcuna delle attività e dei compiti suddetti, negli anni 2019-2020, avendo svolto solo attività interna agli uffici e dunque le mansioni e i compiti propri della categoria professionale di appartenenza, senza alcun conferimento, né formale né sostanziale, di alcuna attività lavorativa comportante una specifica responsabilità, ed essendo la stessa stata riconosciuta inidonea ai servizi esterni e dunque necessariamente adibita a compiti che non comportavano lo svolgimento dell'attività prevista dal succitato art. 23 del contratto decentrato.
Escludeva che il mancato riconoscimento dell'indennità sarebbe derivato dall'intenzione dell'amministrazione comunale di contenere i costi. Evidenziava infatti che il Dirigente ing.
con condotta censurabile, aveva inizialmente riconosciuto l'indennità a tutto il Per_2 personale di P.M., prescindendo dall'effettivo svolgimento di incarichi di responsabilità, prevedendo così una spesa raddoppiata rispetto a quella stimata in sede di contrattazione decentrata. Lo stesso, inoltre, a seguito delle segnalazioni del Direttore Generale dott.
, aveva invitato gli agenti di P.M. appartenenti alla categoria C ad attestare le Persona_1
attività svolte e a dichiarare le responsabilità assunte nel periodo (anno 2019) cui l'indennità si riferiva, con condotta anch'essa censurata sia dal Direttore Generale che dalle OO.SS., considerato che il compito di accertare e riconoscere l'indennità spettava esclusivamente al
Dirigente. Riferiva che anche la Segretaria Comunale, dott.ssa era Controparte_3
intervenuta per censurare le condotte del Dirigente nell'ambito dei propri compiti di tutela della legittimità dell'azione amministrativa e tenuto conto delle funzioni svolte, come già aveva fatto il Direttore Generale.
Eccepiva infine l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di risarcimento di pretesi danni patrimoniali, poiché la ricorrente, oltre a non aver subito alcun danno per non aver espletato l'attività per cui è ricorso, non aveva fornito prova di alcun tipo di danno.
Chiedeva, in via preliminare, di riconoscere e dichiarare l'assoluta liceità della
Determinazione Dirigenziale n. 5242 del 21.06.2021 e della Determinazione 11013 del
10.12.2021 nonché di tutti gli atti amministrativi a ciò preliminari e/o propedeutici;
riconoscere e dichiarare che la ricorrente è stata legittimamente esclusa dall'elenco dei beneficiari dell'indennità di funzione;
per l'effetto di rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente e condannarla al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, la causa viene decisa come segue richiamando ex art. 118 disp.att.c.p.c. le motivazione dei precedenti richiamati dalla parte resistente.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
La ricorrente, istruttore di vigilanza presso il Corpo di Polizia Municipale di Messina, rivendica la corresponsione dell'indennità di funzione, negatale per le annualità 2019 e 2020, giuste determinazioni n. 5242 del 21.06.2021 e della Determinazione 11013 del 10.12.2021, ritenendo di possedere i requisiti previsti dai contratti collettivi ai fini del suo riconoscimento.
Occorre dunque richiamare le disposizioni contrattuali in materia. L'art. 56 sexies CCNL 2016-2018, rubricato “Indennità di funzione”, stabilisce che “Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.
3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7.
4. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo
l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies, comma 1.
5. L'indennità di cui al presente articolo:
a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;
b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-quinquies;
d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies;
5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del
di cui all'art. 67. Controparte_4
6. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL”.
L'art. 23 del CCDI del 31.12.2019 specifica che “L'indennità di cui all'art. 56-sexies del
CCNL viene erogata al personale di Categoria C (non incaricato di posizione organizzativa) per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. L' importo dell'indennità viene previsto per anno/lordo, e viene corrisposta per dodici mensilità.
2. Il valore dell'indennità è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'Ente, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.
3. Il totale della somma da destinare a compensare la specifica indennità viene definito in sede di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse, come previsto dall' articolo 68, comma 2, lettera f) del CCNL.
4. L' indennità va rapportata alla categoria ed ai gradi posseduti nella Polizia Locale in relazione alla vigente disciplina Regionale e calibrata sulla regolamentazione delle specifiche responsabilità come di seguito riportate:
A) Responsabile del servizio;
B) Coordinatore di Sezione;
C) Svolgimento di attività di polizia amministrativa (anche stradale), ambientale e giudiziaria finalizzata alla tutela della sicurezza delle persone, al rispetto delle leggi e regolamenti municipali, alla sicurezza pubblica, che richiedono conoscenze specifiche, con capacità di svolgimento in autonomia di procedimenti complessi di natura amministrativa e/o penale;
5. L'indennità viene erogata sulla base del grado rivestito secondo le seguenti misure:
A) Agente Euro 1.000,00
B) Assistente Euro 1.300,00
C) Assistente Capo Euro 1.600,00
D) Ispettore Euro 1.900,00
E) Ispettore principale Euro 2.200,00
F) Ispettore Capo Euro 2.500,00
G) Commissario Euro 2.700,00 H) Commissario Capo - Funzionario Euro 3.000,00
6. Tale indennità sostituisce per il personale della Polizia locale l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 del contratto 2016/2018
7. L'indennità di cui al presente articolo:
a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5 del contratto 2016/2018;
b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma l, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con l'indennità dei servizi esterni di cui all'art. 56-quinquies del contratto
2016/2018;
d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del contratto 2016/2018;
8. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del
decentrate di cui all'art. 67 del contratto 2016/2018 CP_4
9. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
10. L'indennità NON è erogabile quando il dipendente:
- non abbia svolto almeno 180 giorni di lavoro effettivo in un anno solare. Nel computo dei giorni non si considerano come assenze i giorni di ferie e i giorni di recupero delle festività lavorate.
L'indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente in un'unica soluzione entro il mese di febbraio dell'anno successivo”.
Risulta opportuno richiamare anche il disposto dell'art. 13 CCDI, il quale individua, tra i principi generali per la corresponsione delle indennità, anche quelli secondo cui “Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali” (punto 3), “L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Dirigente” (punto 4), e
“L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione), in termini, non esaustivi, di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità” (punto 5).
Per l'esame del merito della questione si richiama, ex art. 118 disp att c.p.c. l'orientamento del Tribunale con sentenza n. 1381/2024 in un precedente analogo, la quale sancisce che “La lettura comparata di tali disposizioni evidenzia dunque che l'indennità di funzione è un istituto facoltativo, erogato su valutazione ed indicazione del Dirigente responsabile e non in maniera indistinta a tutto il personale;
è una prestazione che non viene riconosciuta per le ordinarie mansioni corrispondenti alla categoria professionale di appartenenza, bensì “per compensare
l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito”, richiedendo dunque un quid pluris di qualità e responsabilità delle prestazioni rispetto all'ordinario svolgimento delle mansioni (“non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione”); sostituisce l'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies CCNL 2016-18
(“Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore
a € 3.000 annui lordi”).”.
Le tre ipotesi di specifiche responsabilità, il cui esercizio legittimi il riconoscimento dell'indennità di funzione, sono: A) Responsabile del servizio;
B) Coordinatore di Sezione;
C) Svolgimento di attività di polizia amministrativa (anche stradale), ambientale e giudiziaria finalizzata alla tutela della sicurezza delle persone, al rispetto delle leggi e regolamenti municipali, alla sicurezza pubblica, che richiedono conoscenze specifiche, con capacità di svolgimento in autonomia di procedimenti complessi di natura amministrativa e/o penale.
La ricorrente asserisce di essere stata presente in servizio per oltre 180 giorni occupandosi di mansioni di coordinamento delle attività della Sezione di appartenenza ed attività di supplenza del responsabile della Sezione in sua nelle annualità considerate dell'istruttoria delle pratiche di opposizione alle contravvenzioni, delle istanze di revoca in autotutela, della redazione di atti a valenza esterna, ed avendo svolto attività di vigilanza presso gli stabili
Comunali ed il Palazzo municipale, di attività di vigilanza presso gli stabili Comunali ed il Palazzo municipale, di redazione di atti anche a valenza esterna, di attività di ricerca, rinvenimento e consegna documenti, di raccolta e redazione denunce, di attività di esame documentazione e richieste prevenienti da Enti ed assegnazione per la relativa istruttoria e di accertamento ai dipendenti della Sezione.
La prova, alla luce delle considerazioni espresse, non può dirsi raggiunta.
L'istruttoria delle pratiche delle contravvenzioni, anche in autotutela, rientra infatti nelle ordinarie mansioni di un istruttore di vigilanza (Ispettore capo, come risulta dalle buste paga allegate), come individuate dal CCNL 1999 e dallo stesso Regolamento del Corpo di Polizia
Municipale (“istruiscono pratiche connesse all'attività di Polizia Municipale e redigono relazioni, rapporti amministrativi e giudiziari”), e non è indice dell'attribuzione e/o dell'assunzione di specifiche e particolari responsabilità che giustifichino l'attribuzione dell'indennità di funzione, né è stata documentata la redazione di altri atti di asserita rilevanza esterna.
Quanto allo svolgimento di servizi esterni di vigilanza presso gli stabili comunali e il Palazzo
Municipale, dalla documentazione in atti emerge che tale servizio sia stato svolto dalla ricorrente soltanto in poche occasioni nel corso del biennio ed in via meramente eccezionale, non potendosi ravvisare alcuna minima continuità o sistematicità nell'attribuzione di queste funzioni che legittimi il riconoscimento dell'indennità invocata.
Occorre peraltro sottolineare che l'individuazione degli aventi diritto all'indennità di funzione costituisce prerogativa del Dirigente, il quale, nella menzionata determinazione n. 5442 del
21.6.2021, aveva rilevato che “in ordine alla estensione del riconoscimento dell'indennità in questione ad altro personale del Corpo ed in particolare a quello che per inidoneità ai servizi viabili e/o esterni, opera normalmente con compiti di natura meramente amministrativa, ma che solo per alcuni giorni al mese è stato impegnato nel 2019 in turni di guardia presso il palazzo comunale, il Consiglio Comunale o la caserma del Corpo, in assenza di adozione di procedimenti complessi di natura amministrativa e/o penale, non ha trovato definizione l'eventuale sussistenza del titolo al riconoscimento, né la modalità di quantificazione dell'indennità stessa”. Le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti risultano generiche e valutative, nonché inammissibili ed inconducenti ai fini della decisione, stante la natura prettamente documentale della causa.
Non risulta in definitiva raggiunta la prova in ordine allo svolgimento e/o attribuzione di funzioni di specifica responsabilità richieste dalle disposizioni contrattuali ai fini del riconoscimento dell'indennità invocata.
Non rilevano i provvedimenti emessi in relazione ad annualità precedenti o successive a quelle 2019-2020, essendo i presupposti per l'erogazione dell'indennità di funzione valutati anno per anno.
Quanto al complesso iter procedimentale che ha condotto alla determinazione n. 5442 del
2021, con una iniziale proposta di riconoscimento generalizzato dell'indennità a tutto il personale del Corpo di Polizia Municipale, e successive modifiche che hanno ridotto il numero dei beneficiari, esso non rileva, in definitiva, ai fini dell'accoglimento o meno delle domande attoree.
Il dialogo intercorso tra il Dirigente del Servizio, il Direttore Generale, la Segretaria
Comunale e le parti sindacali, sebbene abbia aggravato il procedimento amministrativo, non ne ha inficiato la validità, non ravvisandosi profili di illegittimità in relazione alla determinazione conclusiva emessa al suo esito ed adeguatamente argomentata e motivata dal
Dirigente responsabile. L'autonomia decisionale del Dirigente non risulta essere stata in alcun modo limitata, ed i rilievi del non hanno avuto natura meramente economica, bensì CP_1 principalmente tecnica ed interpretativa. Nessuna violazione procedurale emerge nemmeno nell'emissione della determinazione n. 11013 del 10.12.2021 relativa all'indennità di funzione per l'anno 2020.
Le superiori considerazioni impongono il rigetto del ricorso.
Il travagliato iter procedurale che ha condotto all'adozione della determinazione 5442 del
21.6.2021 per l'annualità 2019, con l'iniziale proposta di riconoscimento dell'indennità anche alla ricorrente, con conseguente ingenerato affidamento circa la sua erogazione, giustifica la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del resistente, come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari, considerata la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna alla rifusione di metà delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che liquida – già ridotte - in complessivi € 656,50 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali, c.p.a. ed i.v.a., compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 19.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando