TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9060 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 20601/2024
TRA
difesa dagli avv.ti RUBINACCI GIOVANNI e MARESCA MICHELE Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30/09/24 la ricorrente in epigrafe espone
«a) che la ricorrente è titolare di pensione di inabilità n. 044-
510407179226 Cat. INVCIV, con decorrenza 1 novembre 2011, in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Napoli, sez. lavoro e previdenza, emesso in data 26.03.2014 Giudice dott.ssa Maria Rosaria Elmino;
b) che la sig.ra percepisce, altresì, la pensione di reversibilità del Parte_1 defunto marito avv (codice meccanografico 77573930); c) Persona_1 che, su sollecito dell' previdenziale, la ricorrente in data CP_2
21/02/2024 presentava domanda n. 9111000035853 di ricostituzione reddituale per gli anni di imposta 2022 al 2024, in cui dichiarava tutte le sue entrate pensionistiche;
d) che l' di Napoli -Soccavo, con comunicazione CP_1 di riliquidazione del 15.07.2024, rideterminava la prestazione pensionistica della ricorrente n. 044- 510407179226 Cat. INVCIV, per l'anno
2022, e per l'effetto, con ulteriore provvedimento del 15.07.2024, formava un indebito per un importo complessivo di euro 3.803,15 con la seguente motivazione: “Sono state riscosse rate di assegno non spettanti”; e) che
l'indebito impugnato con il presente ricorso, è illegittimo in quanto con riferimento all'anno di imposta (2021) precedente al periodo indicato nel provvedimento di indebito (01.01.2022-31.12.2022), la ricorrente era titolare dei requisiti sanitari e socio economici per beneficare della pensione di invalidità (Legge 118/1971); f)che la ricorrente, nell'anno
1 2021 era titolare del requisito sanitario in forza del decreto di omologa del Tribunale di Napoli, sez. lavoro e previdenza, emesso in data
26.03.2014 Giudice dott.ssa Maria Rosaria Elmino, nonchè di quello reddituale ex lege previsto, per beneficiare della pensione di invalidità civile».
Tanto premesso, chiede accertarsi l'illegittimità del recupero dell'indebito operato dall' , CP_1
L' si costituisce rilevando che «l'indebito sussiste ed è del tutto CP_1 ripetibile in quanto NON è applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art.52 comma 2 della legge 88/1989 letto secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art.13 della L.412/1991, DETTATA SOLO PER LE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI».
Il ricorso è fondato.
Va premesso che in tema di indebito previdenziale o assistenziale, si pongono due distinte questioni: l'una, relativa alla ripartizione dell'onere della prova tra pensionato e istituto previdenziale, ai fini dell'accertamento circa l'esistenza dell'indebito, e l'altra, relativa alla ripetibilità o meno delle somme una volta raggiunta la prova che queste fossero state indebitamente erogate.
Sotto il secondo profilo, ove sia positivamente accertata l'esistenza dell'indebito, si deve stabilire se, ferma restando la decurtazione o l'azzeramento del trattamento previdenziale per il futuro, gli importi indebitamente erogati fino al momento della scoperta o della contestazione, siano o meno ripetibili dall'istituto.
In ordine al primo quesito, secondo quanto insegna il noto brocardo, da mihi factum dabo tibi ius, è evidente come anche l'eventuale riconoscimento del diritto invocato in giudizio, ad opera della parte nei cui confronti si agisce, non potrebbe vincolare il giudice. L'efficacia probatoria delle dichiarazioni delle parti può vertere, infatti, esclusivamente su fatti storici (peraltro limitatamente ai fatti a fondamento di diritti disponibili) ma non anche sulla qualificazione giuridica di quei fatti, su cui al più può determinarsi, a particolari condizioni e limitatamente a determinati aspetti, una inversione dell'onus probandi.
Questa distinzione si coglie perfettamente nella differenza, sancita dal legislatore, tra confessione e riconoscimento di debito. Gli artt. 2733 comma 2 e 2735 comma 3 c.c., da un lato, e l'art. 1988 c.c. dall'altro, chiariscono che solo laddove il riconoscimento verta su fatti storici potrà operare (e sempre che essi riguardino diritti disponibili) l'efficacia probatoria della confessione, laddove, allorché il riconoscimento verta su una qualificazione giuridica (l'esistenza di un'obbligazione), l'unico effetto sarà quello di dispensare colui a favore del quale il
2 riconoscimento è stato fatto, dalla prova dell'esistenza del rapporto fondamentale. Sulla scorta di tali principi, la Cassazione ha così avuto modo di rilevare che l'onere di specifica contestazione, nelle controversie di lavoro, dei fatti allegati dall'attore, previsto dall'art. 416, comma terzo, c.p.c., al cui mancato adempimento consegue l'effetto dell'inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, si riferisce ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che implicano un'attività di giudizio (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 11108 del 15/05/2007).
In quest'ottica va letto l'orientamento delle Sezioni Unite della
Cassazione secondo cui nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010; Sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016).
Nella specie, contrariamente a quanto sostiene l'istituto, la parte prova sia la sussistenza del requisito sanitario, sia del requisito reddituale per il godimento della prestazione assistenziale nell'anno 2022.
Per quanto riguarda il requisito sanitario, è pacifica e documentata la vigenza del decreto di omologa di ATP del 26/03/2014 (rg 25799/2012) con cui si riconosce l'invalidità totale con decorrenza dal 2011.
Per quanto concerne il requisito reddituale, l'anno 2022, la soglia limite per beneficiare della pensione era pari ad € 17050,42.
Per l'anno precedente quello di cui si discute, il 2021, il reddito dichiarato (CUD 2022) era pari ad € 8864,70. Per il 2022, peraltro, cioè per l'anno in corso per il quale è stato rilevato l'indebito, il reddito dichiarato risulta pari ad € 6947.38 (CUD 2023).
Peraltro, dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate depositata dal ricorrente unitamente alle note autorizzate (documentazione che può essere acquisita ex art. 421 c.p.c., in quanto si tratta di documento datato
06/08/25 e dunque di formazione successiva al deposito del ricorso) per l'anno 2021, risulta un reddito complessivo pari ad € 10915,00 e per il
2022 di € 13315,00.
L' non ha offerto alcuna prova a confutazione dei dati documentali CP_1
3 sopra indicati.
La domanda va pertanto accolta e per l'effetto va dichiarata l'insussistenza del credito vantato dall' a titolo di indebito. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara l'insussistenza del credito vantato dall' come da CP_1 provvedimento di riliquidazione del 15/07/24 pari ad € 3803,15;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1312,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 09/12/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
4