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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/11/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1698/2021 avente ad oggetto: "opposizione avverso cartella esattoriale "
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...] Codice Fiscale Parte_1
e residente in [...]alla C.da Crocette n. 13, rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avvocato Stabilito Ab. Giacomo Briga, iscritto all'Albo degli Avvocati – sezione
Avvocati stabiliti del foro di Patti ai sensi del D.Lgs n. 96/2001, giusta procura in atti.
- Opponente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore (CF ) rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), Avv. G. La P.IVA_2
Spina. - Resistente
1 con sede in Roma, alla via G. Controparte_2
Grezar n.14 (codice fiscale/partita IVA n. ) elettivamente domiciliato in P.IVA_3
Piazza Armerina, via Elio Vittorini n. 7, presso lo Studio dell'Avv. Maria Pia
Ignelzi.
- Resistente
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 01/05/2023 per l'udienza del
04/07/2023, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Per come da note conclusive depositate in data 03/07/2023; per come CP_1 CP_3
da note depositate in data 27/06/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso del 23/12/2021 veniva proposta opposizione avverso la cartella di pagamento n° 295 2020 00146682 62 000 emessa da , nella Controparte_4
qualità di Concessionario del Servizio di Riscossione delle Provincia di Messina con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 21.102,77, in ragione credito vantato da per - tributi coattivi afferenti gli anni 2014 – 2015. CP_1
Con decreto del 15/02/2022 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 26.04.2022.
Si costituiva a ministero dell'avvocatura distrettuale di Stato e a CP_1 CP_3 ministero dell'Avv. Maria Pia Ignelzi contestando le avverse eccezioni e difese, insistendo per la legittimità dell'atto impugnato.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
1. Nullità dell'atto per intempestività della notifica e violazione dell'art.25
d.p.r. 29.09.1973n.602.
2
2. Intervenuta prescrizione del credito secondo quanto stabilito dalla
Cassazione con Sentenza n. 23397 del 17/11/2016;
3. Nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica, in quanto posta in essere da società priva della licenza speciale individuale prescritta dalla
I. 124/2017.
4. Nullità della cartella di pagamento (atto conseguenziale) per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento (atto presupposto), in violazione dell'art. 12 d.lgs. 546/92, dell'art. 6 co. I della 1. 212/2000, nonché del principio della nullità derivata.
§
Occorre premettere che il provvedimento discende dalla richiesta di contributi che sarebbero stati percepiti a carico del attualmente ossia del CP_5 CP_6
Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. all' , nel 2014 e 2015, per il regime di CP_1
pagamento unico, al fine di ottenere l'erogazione di contributi comunitari, liquidate per un importo complessivo di € 20.774,70 e segnatamente :
AGEA DOMANDA UNICA 2014 40809548700 6.406,64
AGEA DOMANDA UNICA 2014 40809576206 6.445,93
AGEA DOMANDA UNICA 2015 50265918438 7.922,13
3 A seguito di indagini da parte della sezione di P.G. dei Carabinieri Forestali su delega della Procura della Repubblica di Enna veniva aperto il procedimento penale R.G. 2157/2015 al fine di verificare la legittima percezione dei finanziamenti sopra indicati, la P.G. aveva acquisito la documentazione tramite sequestro probatorio, nonché, estrapolato dal portale SIAN tutti gli altri dati occorrenti
(pagamenti, bonifici ecc.) relativi all'azienda in questione.
Individuati i proprietari dei fondi, è stato richiesto agli Enti eventuali concessioni rilasciate e ai proprietari il riconoscimento del contratto presentato.
Dalle verifiche eseguite è emerso quanto estrapolato dal verbale:
L'esito delle indagini ha comportato la segnalazione di alla Parte_1
Procura della Repubblica di Enna, imputato nel p.p. n. 2157/2015 RGNR per aver falsamente dichiarato nelle domande uniche di pagamento la disponibilità di terreni, all'insaputa dei reali proprietari, in violazione di quanto stabilito dalla normativa in merito ai requisiti utili ad ottenere il pagamento dell'aiuto comunitario.
Non solo, è anche emerso che ai fini del conseguimento dei contributi, l'interessato ha acquisito ed utilizzato diritti all'aiuto (titoli PAC), da soggetti anch'essi indagati, risultati essere proventi del reato di falso e truffa a danno dell' . In CP_1
particolare:
4 Pertanto, all'esito degli accertamenti svolti, ottenuto il nulla osta dal PM, la P.G. ha redatto il verbale di constatazione che veniva notificato al ricorrente in data
15/11/2018.
Nell'ambito del procedimento penale, il G.I.P., in data 16/10/2018, ha emesso il decreto di sequestro preventivo nei confronti di diversi imputati tra i quali anche il ricorrente fino alla concorrenza dell'importo contestato Ed infine, in data
13/05/2021, veniva emesso anche il decreto che dispone il giudizio.
§
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore di quello di Messina, avanzata dalla resistente CP_3
L'eccezione va respinta.
Orbene com'è noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. avverso la cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertimento dell'inizio del procedimento esecutivo, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione deve essere effettuata con riferimento al combinato disposto degli artt. 27 e 480 co. 3 c.p.c., essendo la cartella esattoriale equiparata all'atto di precetto.
Ciò posto va tuttavia ricordato che per i giudizi di impugnazione delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 6 comma 2
5 D.Lgs. n. 150/2011 è competente il Giudice (Tribunale o Giudice di pace) del luogo in cui è stata commessa la violazione..
Nel caso di specie è del tutto evidente che la violazione contestata è stata commessa in Enna come si evince, del resto dal fatto che le indagini sono state svolte dalla Procura della Repubblica di Enna, che poi ha proceduto peraltro alla notifica del verbale di contestazione in relazione al procedimento penale R.G. 2157/2015.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.
Per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Orbene quanto all'eccepita nullità della cartella per mancata notifica dell'atto di presupposto, va respinta per le seguenti ragioni.
Il titolo sul quale si fonda la cartella è costituito dall'ingiunzione di pagamento ex
R.D. 939/2010 notificato in data 02/03/2018, preceduto dalla notifica del provvedimento di accertamento di indebito notificato in data 23/02/2017.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente
Invero nel caso di specie non si verte in materia di sanzioni amministrative a seguito di violazione della disciplina in materia di aiuti comunitari, ma di azione di indebito ex art. 2033 c.c.
Pertanto il termine di prescrizione applicabile al diritto vantato dall' CP_1
corrisponde già a quello ordinario decennale previsto per l'actio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., e quindi non il termine di prescrizione quinquennale come reputato da parte attrice.
6 Sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento già formatosi in materia secondo cui la pretesa azionata da debba rientrare nella disciplina CP_1 di cui all'art. 2033 c.c. In particolar modo, la Corte ha avuto modo di chiarire come
“la disciplina della ripetizione dell'indebito riveste una portata generale, riferendosi a tutte le ipotesi di restituzione di somme pagate in virtù di un titolo inesistente, sia nel caso di carenza originaria dello stesso che nel caso d'inesistenza sopravvenuta, totale o parziale
(cfr. Cass., Sez. lav., 11/07/2018, n. 18266; Cass., Sez. III, 4/04/2014, n. 7897): essa, pertanto, trova applicazione anche al recupero d'importi corrisposti a titolo di benefici previsti da norme comunitarie, non solo nel caso in cui il versamento abbia avuto luogo in assenza dei relativi presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il relativo titolo, originariamente esistente, sia successivamente venuto meno per decadenza o revoca, senza che risulti a tal fine necessaria la previa adozione di un atto di accertamento o liquidazione” (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 Settembre 2019, n.
24040, conformi Cass., Sez. I, 23/07/2014, n. 16724; 20/ 09/1997, n. 9335; Cass., Sez. III,
22/01/1998, n. 604).
Sempre la Suprema Corte nella stessa sentenza ha affermato che:
“In tema di recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, la disciplina della ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., trova applicazione non solo nel caso in cui l'erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il titolo per fruire del beneficio, originariamente esistente, venga meno per decadenza o revoca, senza che sia necessaria l'adozione di un atto di accertamento o liquidazione.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, dalla qualificazione dell'azione intrapresa da , al fine di recuperare aiuti comunitari che siano CP_1
stati indebitamente percepiti in termini di actio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., deriva l'operatività del termine prescrizionale ordinario di dieci anni ex art. 2946
c.c. (Cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 4536 pubblicata il 28/09/2015;
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, parere n. 1346 del 02/05/2019).
7 Tale termine è fissato anche dalla normativa comunitaria (art. 73 del Reg. CE
796/2004).
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le ragioni della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- il Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 rigetta il ricorso.
-compensa interamente le spese del giudizio.
Il G.O.P.
Enna 27/11/2025 Dott. Pier Maria Carà
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1698/2021 avente ad oggetto: "opposizione avverso cartella esattoriale "
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...] Codice Fiscale Parte_1
e residente in [...]alla C.da Crocette n. 13, rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avvocato Stabilito Ab. Giacomo Briga, iscritto all'Albo degli Avvocati – sezione
Avvocati stabiliti del foro di Patti ai sensi del D.Lgs n. 96/2001, giusta procura in atti.
- Opponente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore (CF ) rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), Avv. G. La P.IVA_2
Spina. - Resistente
1 con sede in Roma, alla via G. Controparte_2
Grezar n.14 (codice fiscale/partita IVA n. ) elettivamente domiciliato in P.IVA_3
Piazza Armerina, via Elio Vittorini n. 7, presso lo Studio dell'Avv. Maria Pia
Ignelzi.
- Resistente
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 01/05/2023 per l'udienza del
04/07/2023, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Per come da note conclusive depositate in data 03/07/2023; per come CP_1 CP_3
da note depositate in data 27/06/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso del 23/12/2021 veniva proposta opposizione avverso la cartella di pagamento n° 295 2020 00146682 62 000 emessa da , nella Controparte_4
qualità di Concessionario del Servizio di Riscossione delle Provincia di Messina con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 21.102,77, in ragione credito vantato da per - tributi coattivi afferenti gli anni 2014 – 2015. CP_1
Con decreto del 15/02/2022 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 26.04.2022.
Si costituiva a ministero dell'avvocatura distrettuale di Stato e a CP_1 CP_3 ministero dell'Avv. Maria Pia Ignelzi contestando le avverse eccezioni e difese, insistendo per la legittimità dell'atto impugnato.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
1. Nullità dell'atto per intempestività della notifica e violazione dell'art.25
d.p.r. 29.09.1973n.602.
2
2. Intervenuta prescrizione del credito secondo quanto stabilito dalla
Cassazione con Sentenza n. 23397 del 17/11/2016;
3. Nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica, in quanto posta in essere da società priva della licenza speciale individuale prescritta dalla
I. 124/2017.
4. Nullità della cartella di pagamento (atto conseguenziale) per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento (atto presupposto), in violazione dell'art. 12 d.lgs. 546/92, dell'art. 6 co. I della 1. 212/2000, nonché del principio della nullità derivata.
§
Occorre premettere che il provvedimento discende dalla richiesta di contributi che sarebbero stati percepiti a carico del attualmente ossia del CP_5 CP_6
Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. all' , nel 2014 e 2015, per il regime di CP_1
pagamento unico, al fine di ottenere l'erogazione di contributi comunitari, liquidate per un importo complessivo di € 20.774,70 e segnatamente :
AGEA DOMANDA UNICA 2014 40809548700 6.406,64
AGEA DOMANDA UNICA 2014 40809576206 6.445,93
AGEA DOMANDA UNICA 2015 50265918438 7.922,13
3 A seguito di indagini da parte della sezione di P.G. dei Carabinieri Forestali su delega della Procura della Repubblica di Enna veniva aperto il procedimento penale R.G. 2157/2015 al fine di verificare la legittima percezione dei finanziamenti sopra indicati, la P.G. aveva acquisito la documentazione tramite sequestro probatorio, nonché, estrapolato dal portale SIAN tutti gli altri dati occorrenti
(pagamenti, bonifici ecc.) relativi all'azienda in questione.
Individuati i proprietari dei fondi, è stato richiesto agli Enti eventuali concessioni rilasciate e ai proprietari il riconoscimento del contratto presentato.
Dalle verifiche eseguite è emerso quanto estrapolato dal verbale:
L'esito delle indagini ha comportato la segnalazione di alla Parte_1
Procura della Repubblica di Enna, imputato nel p.p. n. 2157/2015 RGNR per aver falsamente dichiarato nelle domande uniche di pagamento la disponibilità di terreni, all'insaputa dei reali proprietari, in violazione di quanto stabilito dalla normativa in merito ai requisiti utili ad ottenere il pagamento dell'aiuto comunitario.
Non solo, è anche emerso che ai fini del conseguimento dei contributi, l'interessato ha acquisito ed utilizzato diritti all'aiuto (titoli PAC), da soggetti anch'essi indagati, risultati essere proventi del reato di falso e truffa a danno dell' . In CP_1
particolare:
4 Pertanto, all'esito degli accertamenti svolti, ottenuto il nulla osta dal PM, la P.G. ha redatto il verbale di constatazione che veniva notificato al ricorrente in data
15/11/2018.
Nell'ambito del procedimento penale, il G.I.P., in data 16/10/2018, ha emesso il decreto di sequestro preventivo nei confronti di diversi imputati tra i quali anche il ricorrente fino alla concorrenza dell'importo contestato Ed infine, in data
13/05/2021, veniva emesso anche il decreto che dispone il giudizio.
§
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore di quello di Messina, avanzata dalla resistente CP_3
L'eccezione va respinta.
Orbene com'è noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. avverso la cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertimento dell'inizio del procedimento esecutivo, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione deve essere effettuata con riferimento al combinato disposto degli artt. 27 e 480 co. 3 c.p.c., essendo la cartella esattoriale equiparata all'atto di precetto.
Ciò posto va tuttavia ricordato che per i giudizi di impugnazione delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 6 comma 2
5 D.Lgs. n. 150/2011 è competente il Giudice (Tribunale o Giudice di pace) del luogo in cui è stata commessa la violazione..
Nel caso di specie è del tutto evidente che la violazione contestata è stata commessa in Enna come si evince, del resto dal fatto che le indagini sono state svolte dalla Procura della Repubblica di Enna, che poi ha proceduto peraltro alla notifica del verbale di contestazione in relazione al procedimento penale R.G. 2157/2015.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.
Per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Orbene quanto all'eccepita nullità della cartella per mancata notifica dell'atto di presupposto, va respinta per le seguenti ragioni.
Il titolo sul quale si fonda la cartella è costituito dall'ingiunzione di pagamento ex
R.D. 939/2010 notificato in data 02/03/2018, preceduto dalla notifica del provvedimento di accertamento di indebito notificato in data 23/02/2017.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente
Invero nel caso di specie non si verte in materia di sanzioni amministrative a seguito di violazione della disciplina in materia di aiuti comunitari, ma di azione di indebito ex art. 2033 c.c.
Pertanto il termine di prescrizione applicabile al diritto vantato dall' CP_1
corrisponde già a quello ordinario decennale previsto per l'actio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., e quindi non il termine di prescrizione quinquennale come reputato da parte attrice.
6 Sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento già formatosi in materia secondo cui la pretesa azionata da debba rientrare nella disciplina CP_1 di cui all'art. 2033 c.c. In particolar modo, la Corte ha avuto modo di chiarire come
“la disciplina della ripetizione dell'indebito riveste una portata generale, riferendosi a tutte le ipotesi di restituzione di somme pagate in virtù di un titolo inesistente, sia nel caso di carenza originaria dello stesso che nel caso d'inesistenza sopravvenuta, totale o parziale
(cfr. Cass., Sez. lav., 11/07/2018, n. 18266; Cass., Sez. III, 4/04/2014, n. 7897): essa, pertanto, trova applicazione anche al recupero d'importi corrisposti a titolo di benefici previsti da norme comunitarie, non solo nel caso in cui il versamento abbia avuto luogo in assenza dei relativi presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il relativo titolo, originariamente esistente, sia successivamente venuto meno per decadenza o revoca, senza che risulti a tal fine necessaria la previa adozione di un atto di accertamento o liquidazione” (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 Settembre 2019, n.
24040, conformi Cass., Sez. I, 23/07/2014, n. 16724; 20/ 09/1997, n. 9335; Cass., Sez. III,
22/01/1998, n. 604).
Sempre la Suprema Corte nella stessa sentenza ha affermato che:
“In tema di recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, la disciplina della ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., trova applicazione non solo nel caso in cui l'erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il titolo per fruire del beneficio, originariamente esistente, venga meno per decadenza o revoca, senza che sia necessaria l'adozione di un atto di accertamento o liquidazione.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, dalla qualificazione dell'azione intrapresa da , al fine di recuperare aiuti comunitari che siano CP_1
stati indebitamente percepiti in termini di actio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., deriva l'operatività del termine prescrizionale ordinario di dieci anni ex art. 2946
c.c. (Cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 4536 pubblicata il 28/09/2015;
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, parere n. 1346 del 02/05/2019).
7 Tale termine è fissato anche dalla normativa comunitaria (art. 73 del Reg. CE
796/2004).
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le ragioni della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- il Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 rigetta il ricorso.
-compensa interamente le spese del giudizio.
Il G.O.P.
Enna 27/11/2025 Dott. Pier Maria Carà
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