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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2024, n. 4879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4879 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1684/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 1684/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 28.12.2023 da
nato in [...] il [...] (alias nato in [...] il Parte_1 Persona_1
02/02.1998) (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Russo, giusta C.F._1
procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 13.11.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia Pt_2 in data 05.10.2023, notificatogli in data 11.01.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del
1 D. Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto del 11.02.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del
19.04.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 18.04.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
I.
3- ES , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta CP_1
contumace.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo manifestamente infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, deve osservarsi che, essendo stata la domanda amministrativa, come si evince dal provvedimento impugnato, presentata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, trovano applicazione, ex art. 7, comma
2, le previgenti disposizioni, introdotte attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella Legge 18 dicembre n.173 del 2020 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”).
Il precedente statuto regolatore della protezione umanitaria risulta essere sostanzialmente riconfermato, nei suoi aspetti più significativi, dall'art. 1, co. I, lett. A) del d.l. 130/2020, il quale ha riscritto l'art. 5, co. 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 inserendo l'inciso «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con il successivo articolo 1, comma 1, lettera e) è stata, invece, approvata una modifica alla formulazione letterale dell'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilendo che: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona
2 verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il legislatore ha, in tal modo, conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Cost. attraverso una regolamentazione di dettaglio rispettoso sia dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost., sia degli articoli 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ha, inoltre, valorizzato i risultati raggiunti dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Ed è, inoltre, in sostanziale linea di continuità con l'assetto così ripristinato, è stato ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del principio di non refoulement.
L'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), infatti, ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio
- di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o
3 punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1,
“individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n. 3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma
“di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è “connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del
d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo 19, comma1 e 1.1
TUI)”.
In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di non refoulement è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione ratione materiae quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU
(rubricato “Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”) ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti” e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale
(così, ex multis, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del 2.5.1997; c. Paesi Bassi, Parte_3
1948/08, sentenza dell'11.1.2007; c. Belgio e Grecia, 30696/09, sentenza della Grand CP_2
Chambre del 21.1.2011; c. Belgio, 41738/10, sentenza della Grand Chambre del CP_3
13.12.2016).
Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di non-refoulement “nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti” (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M' Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-562/13, Abdida, par.46).
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla disposizione novellata, il Collegio ritiene che sia ravvisabile una sostanziale continuità con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo
4 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 13.10.2020, n. 22057).
Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 420/2012; Sez.
VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013). Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se “risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: “salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” e, ove presenti, le locuzioni
“umanitaria” o “protezione umanitaria”) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo fattispecie tipiche di protezione per “casi speciali” (ossia: 1) necessità di cure mediche per condizioni di salute di particolare gravità; 2) situazione di contingente ed eccezionale calamità naturale;
3) vittime di grave sfruttamento lavorativo;
4) vittime di tratta;
5) vittime di violenza domestica;
6) compimento di atti di particolare valore civile;
ipotesi affiancate al principio generale di non refoulement), la riforma dell'ottobre 2020 ha ribadito, di contro, la necessità di assicurare allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o
5 l'espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici – da intendersi alternativi tra di loro - evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Il richiamo espresso alla tutela della vita privata e familiare, situazioni che trovano immediato addentellato nell'art. 8 CEDU, consente, nell'attuale sistema positivo, di valorizzare, nella necessaria ed imprescindibile base comparativa, situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez.
I, n. 4455/2018). Non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n. 7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
II.
4-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, (Cass. ordinanza n. 21960/2024) ha chiarito che “ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre
2020, n. 173, il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello d'integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo
d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass., Sez. I,
11/11/2022, n. 33315), ma anche dalla stipulazione di una pluralità contratti di lavoro a tempo determinato, idonei a comprovare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa (cfr. Cass., Sez.
I, 27/09/2023, n. 27475), nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e
6 volontariato, anche nell'ambito del sistema di accoglienza, e dall'apprendimento della lingua italiana
(cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2023, n. 16716; 11/03/ 2022, n. 7938; 2/10/2020, n. 21240”).
II.
5-La Suprema Corte, nella suddetta pronuncia, ha, inoltre, chiarito, quanto alle comunicazioni che le stesse, “introdotte dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, CP_4
che ha modificato l'art.
9-bis, comma secondo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4773 del 28 novembre 2011, avendo carattere obbligatorio ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali, costituiscono sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono, rendendo per-tanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione”.
II.
6-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato:
1) la situazione di instabilità ed insicurezza del Paese di provenienza ed il correlato pericolo, per la propria incolumità, cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio;
2) le conseguenze derivanti dal transito in Libia;
3) l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso;
4) la presenza, nel Paese di provenienza, dell'infezione, provocata dall'agente virale, noto come COVID 19 ed il pericolo per la salute, cui sarebbe esposto in caso di rientro coattivo in Gambia.
II.
7-In relazione al primo aspetto, considerato che è incontestato che il ricorrente proviene dal
Gambia, inserito nella lista dei Paesi sicuri, compilata dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale ex art. 2 bis del D. Lgs. 25/2008, deve osservarsi che l'assenza nel Paese di una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata, tale da porre in pericolo chiunque, per la mera presenza fisica sul relativo territorio, è, inoltre, esclusa da accreditate ed aggiornate fonti internazionali.
II.
8-L'attuale situazione generale del Gambia non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno od internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate.
7 Dalla caduta della dittatura nel 2016, il Gambia ha intrapreso la transizione verso la democrazia e secondo quanto riportato da BTI nel più recente country report sul Paese1 e nel complesso, è una società pacifica.
Gli occasionali episodi di violenza intracomunitaria vedono coinvolte bande di giovani che fanno uso di armi bianche e occasionalmente di armi da fuoco di produzione locale;
le cause sono in genere controversie sulla proprietà e l'uso del suolo e talvolta gli scontri sono caratterizzati da una componente etnica, ma ciò non rappresenta una costante2.
Inoltre, sono in corso problemi di sicurezza legati all'agire di attori transnazionali in Gambia.
Tali problemi includono il conflitto ancora in corso nella vicina Casamance, dove, il 13 marzo 2022,
l'esercito senegalese ha lanciato un'operazione militare contro i ribelli del Casamance;
la presenza di circa 4.000 sfollati provenienti dal Senegal in Gambia è confermata dal report di aggiornamento redatto da UNHCR e aggiornato al 31 marzo 20223.
Secondo l'INFORM risk index (strumento per la valutazione del rischio globale per crisi e disastri umanitari), al 9 aprile 2022 non veniva rilevata intensità di conflitto altamente violenta nel
Paese: il valore assegnato al Gambia era, infatti, pari a zero4.
Secondo i dati forniti da ACLED, nel 2022, risultano 7 eventi totali (di cui 2 battaglie, 3 rivolte, 1 episodio di esplosione/violenza remota, 1 episodio di violenza contro i civili) e 4 decessi5; nel 2023, ACLED ha registrato 3 eventi totali, di cui 3 battaglie, che non hanno causato decessi6. Nel corso del 2024 (dati aggiornati al 22/10/2024), ACLED ha riscontrato 3 episodi di violenza contro i civili che ha causato un decesso7.
II.
9-Deve, inoltre, evidenziarsi che il ricorrente non ha nemmeno allegato, peculiari elementi, relativi alla propria vicenda personale cui desumere il rischio specifico che, ove rimpatriato, possa essere coinvolto direttamente negli sporadici conflitti che interessano il Gambia. II.10-Per quanto riguarda, invece, il transito libico, preliminarmente deve osservarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte, nella sentenza n.28781 del 16.12.2020: “I fatti avvenuti durante il transito in un paese diverso da quello di provenienza e da quello di destinazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, potrebbero in teoria rilevare solo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (sempre che la relativa disciplina sia applicabile ratione temporis),
e solo ad una condizione: che quei fatti siano stati così traumatici, così impattanti, così durevoli negli effetti, da esporre il richiedente al rischio, in caso di rimpatrio, d'una grave lesione dei propri diritti fondamentali: come ad es. nel caso di traumi psichici (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020,
Rv. 658235-01; Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791-01; Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885-01), oppure quando una lunghissima permanenza nel Paese di transito abbia di fatto reciso qualsiasi legame tra il richiedente ed il Paese di origine (Sez. 1, Ordinanza n.
13758 del 03/07/2020, Rv. 658092-01).
Ne discende che colui il quale invochi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non può limitarsi a dedurre, a fondamento della propria pretesa condizione di
"vulnerabilità", il mero fatto di avere vissuto esperienze traumatiche in un Paese di transito, ma ha
l'onere di indicare come e perché quelle esperienze l'abbiano reso "vulnerabile", e di conseguenza meritevole di protezione.
In difetto di tale allegazione e della relativa prova (la quale, se ed in quanto concernente vicende strettamente personali, non può pretendersi sia acquisita dal giudice ex officio, per l'ovvia ragione che il giudice non avrebbe, né potrebbe, né saprebbe dove cercarla), le esperienze vissute nel Paese di transito sono del tutto irrilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per mortivi umanitari, quali che fossero le violazioni dei diritti umani consumati nel Paese di transito (Sez. 1,
Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018, Rv. 651895-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018,
Rv. 651868-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018, Rv. 648276-01)
II.11-Nel caso di specie, la domanda è carente, già sul piano delle allegazioni, atteso che il ricorrente non ha allegato, nemmeno sommariamente, quali violenze, torture o aggressioni, circostanziate nel tempo e nello spazio avrebbe subito nel non meglio precisato periodo in cui, prima di arrivare in Italia, sarebbe transitato dalla Libia né tantomeno ha indicato in che misura le esperienze, ivi vissute, lo avrebbero esposto ad una particolare e grave situazione di vulnerabilità soggettiva, tale da giustificare il riconoscimento della protezione speciale.
II.12-Per quanto riguarda, invece, l'allegata integrazione socio-lavorativa deve rilevarsi che la scarna documentazione prodotta, costituita da esclusivamente da:
• modello C/2, rilasciato dall'Assessorato al lavoro della Regione Puglia da cui si evince che il migrante ha prestato attività lavorativa nei seguenti periodi:
9 ▪ dal 14.05.2019 al 30.05.2019;
▪ dal 24.05.2019 al 30.06.2019;
▪ il 17.06.2019;
▪ dal 19.06.2019 al 31.07.2019;
▪ il 20.07.2019;
▪ dal 17.12.2019 al 31.12.2019;
▪ dal 01.01.2020 al 31.01.2020;
▪ dal 24.07.2023 al 31.07.2023;
• modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
05.06.2024 al 10.08.2024; comprovando soltanto lo svolgimento di attività lavorativa, occasionale e saltuaria non consente, nemmeno di ritenere che il migrante abbia profuso un significativo e rilevante sforzo di integrazione.
II.13-Deve, in particolare, osservarsi che, oltre a non esservi la prova dello svolgimento di alcuna attività lavorativa, nel periodo di oltre tre anni e mezzo, decorrente dal febbraio del 2020 alla fine di luglio del 2023, stando alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, negli ultimi quattro anni lo stesso ha prestato attività lavorativa soltanto per un mese nel 2020 (dal 01.01.2020 al
31.01.2020), per una settimana nel 2023 (dal 24.07.2023 al 31.07.2023) e, infine, per poco più di due mesi nel 2024 (dal 05.06.204 al 10.08.2024).
II.14-Deve, altresì, evidenziarsi che, essendo l'ultimo contratto di lavoro scaduto il
10.08.2024, il ricorrente non ha nemmeno fornito alcun elemento cui desumere che attualmente percepisca sul territorio italiano un reddito sufficiente a garantirne un adeguato e lecito sostentamento, non avendo, in particolare, prodotto all'udienza del 13.11.2024, pur invitato espressamente dal Tribunale, alcuna ulteriore ed aggiornata documentazione lavorativa.
rimpatrio.
II.15-Deve, infine, evidenziarsi che il ricorrente non ha nemmeno allegato e provato:
1) altre forme di inserimento sociale, presso associazioni, circoli ricreativi, gruppi sportivi, ecc.;
2) la stabile permanenza sul territorio italiano né la disponibilità di una sistemazione abitativa
(attraverso, ad esempio la produzione di un contratto di locazione, di comodato, certificato di residenza, ecc.);
3) l'instaurazione in Italia di significativi legami affettivi o familiari la cui lesione determinerebbe una grave compromissione della vita privata o familiare,
4) la sussistenza di gravi patologie tali da determinare la necessità di permanere sul territorio italiano per i necessari trattamenti terapeutici;
10 II.16-Non giustifica, infine, il riconoscimento della protezione speciale l'allegata diffusione in Gambia dell'epidemia, provocata dal Covid 19, ed il correlato pregiudizio alla salute, cui il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rientro coatto nel Paese di origine,
II.17-Sotto questo profilo, posto che la fine della pandemia, con la conseguente abrogazione delle misure restrittive, adottate a livello globale, è stata ufficialmente dichiarata dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità8il 05.05.2023 deve, in ogni caso, rilevarsi che, stando al report, aggiornato in tempo reale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità9, negli ultimi ventotto giorni, non si registra in Gambia alcun caso di contagio né, tantomeno, alcun decesso.
II.18-A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha nemmeno allegato la sussistenza di gravi patologie (concernenti, ad esempio, l'apparato respiratorio, di tipo oncologico, o implicanti deficienze del sistema immunitario), tali da determinare, in caso di eventuale contagio, il concreto rischio di sviluppare l'infezione in forma grave.
II.19-Essendo, pertanto, per un verso, l'esigua documentazione lavorativa insufficiente per dimostrare che il migrante abbia profuso nel tessuto socioeconomico del Paese cui chiede protezione, un serio ed apprezzabile sforzo di inclusione socio-lavorativa, e non essendo stata, per altro verso, dimostrata l'esistenza di ulteriori specifici, concreti ed individualizzanti profili di vulnerabilità soggettiva, tali da esporre il migrante, ove fosse rimpatriato, ad una grave lesione della vita privata e familiare, la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, essendo manifestamente infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo l'amministrazione rimasta contumace.
IV.
1-La manifesta infondatezza della domanda, denotando, quantomeno, colpa grave nell'esercizio dell'azione, implica ex art. 136, comma 2, del DPR 115/2002, la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 13.02.2024 ed il conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione degli onorari, presentata dal difensore.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal
[...]
con ricorso, depositato in data in data 07.02.2024, così provvede: Pt_1
1) RIGETTA la domanda;
2) NULLA sulle spese;
3) REVOCA, ex art. 136, comma 2, del DPR 115/2002, l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 13.02.2024;
4) RIGETTA, per l'effetto, l'istanza di liquidazione degli onorari, presentata dal difensore.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 27.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Marisa Attollino
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 : BTI 2022 Country Report Gambia, 23 febbraio 2022, pag. 28 Controparte_5 https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf 2 Ibidem 3 UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: West & Central Africa;
Principal Refugees, IDPs and Stateless Reports;
Figures available as of 31 March 2022, 15 aprile 2022, CP_ https://www. et/en/file/local/2071690/WCA+Main+PoCs_March+2022.pdf 4 European Commission, , Risk Mid -2022, 9 aprile 2022, CP_7 CP_7 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index 5 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2022 - 09/12/2022, su https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 6 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2023 - 31/12/2023, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 7 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2024 – 22/10/2024, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 8 8 L'OMS dichiara la fine dell'emergenza pandemia Covid-19 | it) Controparte_8 Controparte_9 9 Controparte_10
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 1684/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 28.12.2023 da
nato in [...] il [...] (alias nato in [...] il Parte_1 Persona_1
02/02.1998) (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Russo, giusta C.F._1
procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 13.11.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia Pt_2 in data 05.10.2023, notificatogli in data 11.01.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del
1 D. Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto del 11.02.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del
19.04.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 18.04.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
I.
3- ES , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta CP_1
contumace.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo manifestamente infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, deve osservarsi che, essendo stata la domanda amministrativa, come si evince dal provvedimento impugnato, presentata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, trovano applicazione, ex art. 7, comma
2, le previgenti disposizioni, introdotte attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella Legge 18 dicembre n.173 del 2020 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”).
Il precedente statuto regolatore della protezione umanitaria risulta essere sostanzialmente riconfermato, nei suoi aspetti più significativi, dall'art. 1, co. I, lett. A) del d.l. 130/2020, il quale ha riscritto l'art. 5, co. 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 inserendo l'inciso «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con il successivo articolo 1, comma 1, lettera e) è stata, invece, approvata una modifica alla formulazione letterale dell'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilendo che: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona
2 verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il legislatore ha, in tal modo, conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Cost. attraverso una regolamentazione di dettaglio rispettoso sia dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost., sia degli articoli 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ha, inoltre, valorizzato i risultati raggiunti dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Ed è, inoltre, in sostanziale linea di continuità con l'assetto così ripristinato, è stato ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del principio di non refoulement.
L'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), infatti, ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio
- di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o
3 punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1,
“individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n. 3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma
“di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è “connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del
d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo 19, comma1 e 1.1
TUI)”.
In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di non refoulement è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione ratione materiae quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU
(rubricato “Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”) ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti” e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale
(così, ex multis, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del 2.5.1997; c. Paesi Bassi, Parte_3
1948/08, sentenza dell'11.1.2007; c. Belgio e Grecia, 30696/09, sentenza della Grand CP_2
Chambre del 21.1.2011; c. Belgio, 41738/10, sentenza della Grand Chambre del CP_3
13.12.2016).
Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di non-refoulement “nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti” (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M' Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-562/13, Abdida, par.46).
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla disposizione novellata, il Collegio ritiene che sia ravvisabile una sostanziale continuità con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo
4 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 13.10.2020, n. 22057).
Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 420/2012; Sez.
VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013). Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se “risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: “salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” e, ove presenti, le locuzioni
“umanitaria” o “protezione umanitaria”) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo fattispecie tipiche di protezione per “casi speciali” (ossia: 1) necessità di cure mediche per condizioni di salute di particolare gravità; 2) situazione di contingente ed eccezionale calamità naturale;
3) vittime di grave sfruttamento lavorativo;
4) vittime di tratta;
5) vittime di violenza domestica;
6) compimento di atti di particolare valore civile;
ipotesi affiancate al principio generale di non refoulement), la riforma dell'ottobre 2020 ha ribadito, di contro, la necessità di assicurare allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o
5 l'espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici – da intendersi alternativi tra di loro - evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Il richiamo espresso alla tutela della vita privata e familiare, situazioni che trovano immediato addentellato nell'art. 8 CEDU, consente, nell'attuale sistema positivo, di valorizzare, nella necessaria ed imprescindibile base comparativa, situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez.
I, n. 4455/2018). Non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n. 7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
II.
4-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, (Cass. ordinanza n. 21960/2024) ha chiarito che “ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre
2020, n. 173, il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello d'integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo
d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass., Sez. I,
11/11/2022, n. 33315), ma anche dalla stipulazione di una pluralità contratti di lavoro a tempo determinato, idonei a comprovare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa (cfr. Cass., Sez.
I, 27/09/2023, n. 27475), nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e
6 volontariato, anche nell'ambito del sistema di accoglienza, e dall'apprendimento della lingua italiana
(cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2023, n. 16716; 11/03/ 2022, n. 7938; 2/10/2020, n. 21240”).
II.
5-La Suprema Corte, nella suddetta pronuncia, ha, inoltre, chiarito, quanto alle comunicazioni che le stesse, “introdotte dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, CP_4
che ha modificato l'art.
9-bis, comma secondo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4773 del 28 novembre 2011, avendo carattere obbligatorio ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali, costituiscono sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono, rendendo per-tanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione”.
II.
6-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato:
1) la situazione di instabilità ed insicurezza del Paese di provenienza ed il correlato pericolo, per la propria incolumità, cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio;
2) le conseguenze derivanti dal transito in Libia;
3) l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso;
4) la presenza, nel Paese di provenienza, dell'infezione, provocata dall'agente virale, noto come COVID 19 ed il pericolo per la salute, cui sarebbe esposto in caso di rientro coattivo in Gambia.
II.
7-In relazione al primo aspetto, considerato che è incontestato che il ricorrente proviene dal
Gambia, inserito nella lista dei Paesi sicuri, compilata dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale ex art. 2 bis del D. Lgs. 25/2008, deve osservarsi che l'assenza nel Paese di una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata, tale da porre in pericolo chiunque, per la mera presenza fisica sul relativo territorio, è, inoltre, esclusa da accreditate ed aggiornate fonti internazionali.
II.
8-L'attuale situazione generale del Gambia non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno od internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate.
7 Dalla caduta della dittatura nel 2016, il Gambia ha intrapreso la transizione verso la democrazia e secondo quanto riportato da BTI nel più recente country report sul Paese1 e nel complesso, è una società pacifica.
Gli occasionali episodi di violenza intracomunitaria vedono coinvolte bande di giovani che fanno uso di armi bianche e occasionalmente di armi da fuoco di produzione locale;
le cause sono in genere controversie sulla proprietà e l'uso del suolo e talvolta gli scontri sono caratterizzati da una componente etnica, ma ciò non rappresenta una costante2.
Inoltre, sono in corso problemi di sicurezza legati all'agire di attori transnazionali in Gambia.
Tali problemi includono il conflitto ancora in corso nella vicina Casamance, dove, il 13 marzo 2022,
l'esercito senegalese ha lanciato un'operazione militare contro i ribelli del Casamance;
la presenza di circa 4.000 sfollati provenienti dal Senegal in Gambia è confermata dal report di aggiornamento redatto da UNHCR e aggiornato al 31 marzo 20223.
Secondo l'INFORM risk index (strumento per la valutazione del rischio globale per crisi e disastri umanitari), al 9 aprile 2022 non veniva rilevata intensità di conflitto altamente violenta nel
Paese: il valore assegnato al Gambia era, infatti, pari a zero4.
Secondo i dati forniti da ACLED, nel 2022, risultano 7 eventi totali (di cui 2 battaglie, 3 rivolte, 1 episodio di esplosione/violenza remota, 1 episodio di violenza contro i civili) e 4 decessi5; nel 2023, ACLED ha registrato 3 eventi totali, di cui 3 battaglie, che non hanno causato decessi6. Nel corso del 2024 (dati aggiornati al 22/10/2024), ACLED ha riscontrato 3 episodi di violenza contro i civili che ha causato un decesso7.
II.
9-Deve, inoltre, evidenziarsi che il ricorrente non ha nemmeno allegato, peculiari elementi, relativi alla propria vicenda personale cui desumere il rischio specifico che, ove rimpatriato, possa essere coinvolto direttamente negli sporadici conflitti che interessano il Gambia. II.10-Per quanto riguarda, invece, il transito libico, preliminarmente deve osservarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte, nella sentenza n.28781 del 16.12.2020: “I fatti avvenuti durante il transito in un paese diverso da quello di provenienza e da quello di destinazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, potrebbero in teoria rilevare solo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (sempre che la relativa disciplina sia applicabile ratione temporis),
e solo ad una condizione: che quei fatti siano stati così traumatici, così impattanti, così durevoli negli effetti, da esporre il richiedente al rischio, in caso di rimpatrio, d'una grave lesione dei propri diritti fondamentali: come ad es. nel caso di traumi psichici (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020,
Rv. 658235-01; Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791-01; Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885-01), oppure quando una lunghissima permanenza nel Paese di transito abbia di fatto reciso qualsiasi legame tra il richiedente ed il Paese di origine (Sez. 1, Ordinanza n.
13758 del 03/07/2020, Rv. 658092-01).
Ne discende che colui il quale invochi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non può limitarsi a dedurre, a fondamento della propria pretesa condizione di
"vulnerabilità", il mero fatto di avere vissuto esperienze traumatiche in un Paese di transito, ma ha
l'onere di indicare come e perché quelle esperienze l'abbiano reso "vulnerabile", e di conseguenza meritevole di protezione.
In difetto di tale allegazione e della relativa prova (la quale, se ed in quanto concernente vicende strettamente personali, non può pretendersi sia acquisita dal giudice ex officio, per l'ovvia ragione che il giudice non avrebbe, né potrebbe, né saprebbe dove cercarla), le esperienze vissute nel Paese di transito sono del tutto irrilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per mortivi umanitari, quali che fossero le violazioni dei diritti umani consumati nel Paese di transito (Sez. 1,
Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018, Rv. 651895-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018,
Rv. 651868-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018, Rv. 648276-01)
II.11-Nel caso di specie, la domanda è carente, già sul piano delle allegazioni, atteso che il ricorrente non ha allegato, nemmeno sommariamente, quali violenze, torture o aggressioni, circostanziate nel tempo e nello spazio avrebbe subito nel non meglio precisato periodo in cui, prima di arrivare in Italia, sarebbe transitato dalla Libia né tantomeno ha indicato in che misura le esperienze, ivi vissute, lo avrebbero esposto ad una particolare e grave situazione di vulnerabilità soggettiva, tale da giustificare il riconoscimento della protezione speciale.
II.12-Per quanto riguarda, invece, l'allegata integrazione socio-lavorativa deve rilevarsi che la scarna documentazione prodotta, costituita da esclusivamente da:
• modello C/2, rilasciato dall'Assessorato al lavoro della Regione Puglia da cui si evince che il migrante ha prestato attività lavorativa nei seguenti periodi:
9 ▪ dal 14.05.2019 al 30.05.2019;
▪ dal 24.05.2019 al 30.06.2019;
▪ il 17.06.2019;
▪ dal 19.06.2019 al 31.07.2019;
▪ il 20.07.2019;
▪ dal 17.12.2019 al 31.12.2019;
▪ dal 01.01.2020 al 31.01.2020;
▪ dal 24.07.2023 al 31.07.2023;
• modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
05.06.2024 al 10.08.2024; comprovando soltanto lo svolgimento di attività lavorativa, occasionale e saltuaria non consente, nemmeno di ritenere che il migrante abbia profuso un significativo e rilevante sforzo di integrazione.
II.13-Deve, in particolare, osservarsi che, oltre a non esservi la prova dello svolgimento di alcuna attività lavorativa, nel periodo di oltre tre anni e mezzo, decorrente dal febbraio del 2020 alla fine di luglio del 2023, stando alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, negli ultimi quattro anni lo stesso ha prestato attività lavorativa soltanto per un mese nel 2020 (dal 01.01.2020 al
31.01.2020), per una settimana nel 2023 (dal 24.07.2023 al 31.07.2023) e, infine, per poco più di due mesi nel 2024 (dal 05.06.204 al 10.08.2024).
II.14-Deve, altresì, evidenziarsi che, essendo l'ultimo contratto di lavoro scaduto il
10.08.2024, il ricorrente non ha nemmeno fornito alcun elemento cui desumere che attualmente percepisca sul territorio italiano un reddito sufficiente a garantirne un adeguato e lecito sostentamento, non avendo, in particolare, prodotto all'udienza del 13.11.2024, pur invitato espressamente dal Tribunale, alcuna ulteriore ed aggiornata documentazione lavorativa.
rimpatrio.
II.15-Deve, infine, evidenziarsi che il ricorrente non ha nemmeno allegato e provato:
1) altre forme di inserimento sociale, presso associazioni, circoli ricreativi, gruppi sportivi, ecc.;
2) la stabile permanenza sul territorio italiano né la disponibilità di una sistemazione abitativa
(attraverso, ad esempio la produzione di un contratto di locazione, di comodato, certificato di residenza, ecc.);
3) l'instaurazione in Italia di significativi legami affettivi o familiari la cui lesione determinerebbe una grave compromissione della vita privata o familiare,
4) la sussistenza di gravi patologie tali da determinare la necessità di permanere sul territorio italiano per i necessari trattamenti terapeutici;
10 II.16-Non giustifica, infine, il riconoscimento della protezione speciale l'allegata diffusione in Gambia dell'epidemia, provocata dal Covid 19, ed il correlato pregiudizio alla salute, cui il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rientro coatto nel Paese di origine,
II.17-Sotto questo profilo, posto che la fine della pandemia, con la conseguente abrogazione delle misure restrittive, adottate a livello globale, è stata ufficialmente dichiarata dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità8il 05.05.2023 deve, in ogni caso, rilevarsi che, stando al report, aggiornato in tempo reale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità9, negli ultimi ventotto giorni, non si registra in Gambia alcun caso di contagio né, tantomeno, alcun decesso.
II.18-A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha nemmeno allegato la sussistenza di gravi patologie (concernenti, ad esempio, l'apparato respiratorio, di tipo oncologico, o implicanti deficienze del sistema immunitario), tali da determinare, in caso di eventuale contagio, il concreto rischio di sviluppare l'infezione in forma grave.
II.19-Essendo, pertanto, per un verso, l'esigua documentazione lavorativa insufficiente per dimostrare che il migrante abbia profuso nel tessuto socioeconomico del Paese cui chiede protezione, un serio ed apprezzabile sforzo di inclusione socio-lavorativa, e non essendo stata, per altro verso, dimostrata l'esistenza di ulteriori specifici, concreti ed individualizzanti profili di vulnerabilità soggettiva, tali da esporre il migrante, ove fosse rimpatriato, ad una grave lesione della vita privata e familiare, la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, essendo manifestamente infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo l'amministrazione rimasta contumace.
IV.
1-La manifesta infondatezza della domanda, denotando, quantomeno, colpa grave nell'esercizio dell'azione, implica ex art. 136, comma 2, del DPR 115/2002, la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 13.02.2024 ed il conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione degli onorari, presentata dal difensore.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal
[...]
con ricorso, depositato in data in data 07.02.2024, così provvede: Pt_1
1) RIGETTA la domanda;
2) NULLA sulle spese;
3) REVOCA, ex art. 136, comma 2, del DPR 115/2002, l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 13.02.2024;
4) RIGETTA, per l'effetto, l'istanza di liquidazione degli onorari, presentata dal difensore.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 27.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Marisa Attollino
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 : BTI 2022 Country Report Gambia, 23 febbraio 2022, pag. 28 Controparte_5 https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf 2 Ibidem 3 UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: West & Central Africa;
Principal Refugees, IDPs and Stateless Reports;
Figures available as of 31 March 2022, 15 aprile 2022, CP_ https://www. et/en/file/local/2071690/WCA+Main+PoCs_March+2022.pdf 4 European Commission, , Risk Mid -2022, 9 aprile 2022, CP_7 CP_7 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index 5 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2022 - 09/12/2022, su https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 6 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2023 - 31/12/2023, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 7 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2024 – 22/10/2024, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 8 8 L'OMS dichiara la fine dell'emergenza pandemia Covid-19 | it) Controparte_8 Controparte_9 9 Controparte_10
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