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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Stilo Presidente dott. Dionisio Pantano Giudice dott.ssa Cristina Piasentin Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 322/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. D'OTTAVIO GIUSEPPE
ATTORE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. TRIPODI GIOVANNA P.IVA_1
CONVENUTO
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 10 OGGETTO
Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di far Controparte_1 accertare e dichiarare la falsità delle firme, ad esso attore apparentemente riconducibili, apposte negli avvisi di ricevimento n. 76337457691-5, n. 76337457692-6 e n.
76337457691, relativi, rispettivamente, alle raccomandate n. 76511979644-6, n.
76511979645-8 e n. 76511979646-9, con cui il tramite la Controparte_1 società gli aveva notificato gli avvisi di accertamento n. 9486607, n. 9486608 CP_2
e n. 9486610 per l'omesso pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili negli anni
2007, 2008 e 2010.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato:
− che, con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio
Calabria, aveva proposto opposizione avverso la cartella di pagamento relativa agli avvisi di accertamento n. 9486607, n. 9486608 e n. 9486610 emessi dal per l'omesso pagamento, da parte di esso istante, Controparte_1 dell'Imposta Comunale sugli Immobili negli anni 2007, 2008 e 2010,
− che, in quel giudizio, aveva affermato di non aver ricevuto la notifica di tali avvisi di accertamento e aveva disconosciuto la sottoscrizione, a lui apparentemente riconducibile, apposta negli avvisi di ricevimento n.
76337457691-5, n. 76337457692-6 e n. 76337457691,
− che detta eccezione era stata disattesa, con sentenza sfavorevole al deducente,
pagina 2 di 10 − che esso esponente aveva tempestivamente impugnato tale sentenza, anticipando la proposizione del presente giudizio volto a far accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte negli avvisi di ricevimento n. 76337457691-5, n.
76337457692-6 e n. 76337457691.
Parte attrice ha dunque proposto l'odierna querela di falso, chiedendo al Tribunale di «a) dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce ai seguenti documenti: cartolina nr 76337457692-6 del 19.12.2011; (ii.) cartolina n. 76337457691-5 del 19.12.2011; (iii.) cartolina n. 76337457691 del 19.12.2011; b) ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
c) escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal nel giudizio definito con sentenza CP_1 nr 5227/2018 dinanzi alla Commissione Tributaria di Reggio Calabria;
d) il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari».
Con comparsa di risposta depositata in data 27.07.2022, si è costituito in giudizio il contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 15.03.2023, parte attrice ha precisato di aver proposto querela di falso in via principale.
All'udienza dell'8.11.2023, , presente personalmente, ha Parte_1 confermato la querela di falso ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. ha proposto querela di falso avverso la firma, a lui Parte_1 apparentemente riconducibile, apposta negli avvisi di ricevimento 76337457691-5, n.
76337457692-6 e n. 76337457691, relativi, rispettivamente, alle raccomandate n.
pagina 3 di 10 76511979644-6, n. 76511979645-8 e n. 76511979646-9, con cui il Controparte_1
ha notificato a parte attrice, tramite la società gli avvisi di
[...] CP_2 accertamento n. 9486607, n. 9486608 e n. 9486610.
1.1 In via preliminare, si deve rilevare che dall'esame dei documenti prodotti in giudizio dalle parti emerge che l'avviso di accertamento n. 9486610, emesso dal Controparte_1
per l'omesso pagamento, da parte di , dell'Imposta
[...] Parte_1
Comunale sugli Immobili nell'anno 2010, è stato notificato all'odierno attore con raccomandata n. 76511979646-9, il cui avviso di ricevimento non reca il numero identificativo 76337457691 indicato da parte attrice nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, ma il diverso numero 76337457693-8.
È tuttavia evidente che si tratta di un mero errore materiale dell'attore, atteso che quest'ultimo intendeva proporre querela di falso proprio avverso la firma, a lui apparentemente riconducibile, apposta nell'avviso di ricevimento della raccomandata n.
76511979646-9 con cui gli è stato notificato l'avviso di accertamento n. 9486610.
1.2 Ciò premesso, venendo al merito, occorre innanzitutto rammentare che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/2012, «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato
e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta».
Se l'Amministrazione si avvale dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale per la notifica degli atti ai contribuenti, si applicano le norme della legge n. 890/1982 e l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982, il solo documento idoneo a provare sia l'avvenuta pagina 4 di 10 consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso (Cass. Civ., sez. I, 24852/2006).
In questi casi, l'avviso di ricevimento riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890/1982, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza (Cass. Civ., sez. I, 24852/2006).
Ne consegue che il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso (Cass.
Civ., sez. I, 24852/2006).
Se invece l'Amministrazione notifica direttamente l'atto al contribuente a mezzo del servizio postale, senza avvalersi dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale, non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 890/1982, ma le norme relative al servizio postale ordinario (ex multis, Cass. Civ., sez. V, 14501/2016 e Cass. Civ., sez. V, 29642/2019).
In questo caso, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. Civ., sez. V, 14501/2016 e Cass.
Civ., sez. V, 29642/2019).
In caso di notificazione effettuata dall'Amministrazione in via diretta, la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario ex art. 1335 c.c. non può, dunque, essere superata mediante il mero accertamento della falsità della sottoscrizione apposta nell'avviso pagina 5 di 10 di ricevimento, atteso che l'eventuale non riferibilità della sottoscrizione all'interessato non esclude, di per sé, che il plico sia stato comunque consegnato ad un soggetto abilitato rinvenuto presso il domicilio del destinatario e sia quindi entrato nella sfera di conoscibilità di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso in esame, si deve osservare che il Controparte_1
, sul quale ricadeva il relativo onere in forza del principio di vicinanza della prova,
[...] non ha fornito adeguata dimostrazione dell'assunto secondo cui la notificazione degli avvisi di accertamento n. 9486607, n. 9486608 e n. 9486610 nei confronti dell'attore è stata effettuata in via diretta a mezzo del servizio postale, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale.
Non è infatti dirimente la circostanza, indicata da parte convenuta nella comparsa conclusionale, che negli avvisi di ricevimento di cui si discute sia riportato che l'atto è stato
«spedito con raccomandata n. […] dall' di », non potendosi Pt_2 Controparte_1 comunque escludere che si sia trattato di un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890/1982.
Si deve inoltre evidenziare che la tipologia di avviso di ricevimento utilizzato, recante la dicitura «AG» (atto giudiziario), è quella propria degli avvisi di ricevimento impiegati nelle notificazioni sottoposte alla disciplina della legge n. 890/1982, il che porta ad escludere che l'ente locale convenuto abbia notificato in via diretta gli avvisi di accertamento n. 9486607,
n. 9486608 e n. 9486610.
Tutto ciò considerato, si deve concludere che gli avvisi di ricevimento n. 76337457691-
5, n. 76337457692-6 e n. 76337457693-8 hanno natura di atto pubblico e, godendo della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ben potevano essere impugnati mediante querela di falso.
1.3 Ciò posto, la querela di falso proposta da è fondata e Parte_1 deve pertanto essere accolta.
pagina 6 di 10 Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa con motivazione dettagliata Persona_1 alla quale integralmente si rimanda, ha infatti accertato che, con elevato grado di probabilità, le firme apposte negli avvisi di ricevimento n. 76337457691-5, n.
76337457692-6 e n. 76337457693-8 non sono riconducibili alla mano dell'odierno attore.
In particolare, il perito nominato dal Tribunale, utilizzando congiuntamente il metodo grafonomico, che considera il gesto grafico come processo neurofisiologico o psichico, nonché espressione dinamica di componenti cerebrali, neuroniche e muscolari, e il metodo psicografologico, che considera il fenomeno grafico quale risultato di causali psicologiche interpretabili e quindi utilizzabili quale mezzo di indagine, ha concluso che «dall'analisi delle sottoscrizioni a nome , apposte sul documento in verifica, è Parte_1 emerso come le produzioni in oggetto offrano discordanze di ordine movimentale e ritmico, di ordine spaziale e assiale, di ordine dimensionale, oltre che di ordine prettamente fisionomico quanto alle figure omologhe ispezionate simultaneamente. La mancata condivisione dei requisiti sostanziali e dei dettagli intrinseci, oltremodo rafforzata dalla presenza, in capo alle firme indagate, di spiccate divergenze in seno all'organismo grafico che NON si riconoscono nel quadro appositivo autografo del soggetto coinvolto, evidenzia, con alta probabilità, la NON attribuibilità delle firme oggetto di verificazione alla mano di
. Nel raffronto visivo d'insieme si rileva la divergenza relativamente Parte_1 all'aspetto morfologico e ritmico-dinamico con riguardo ai parametri grafici fondamentali nonché alle gestualità di dettaglio. L'esame congiunto delle sottoscrizioni oggetto di verifica e delle firme comparative indica dunque alti livelli di incompatibilità sia a livello generale che di dettaglio del gesto di autorappresentazione, con una concordanza di aspetti gestuali che si protrae significativamente, anche fino a dettagli irripetibili dell'espressione individuale. Il confronto condotto a livello generale e in dettaglio ha evidenziato, pertanto, aspetti sotto il profilo spaziale, dinamico-dimensionale che, con alta probabilità, non rientra nel range espressivo di » (cfr. c.t.u. in atti). Parte_1
Ritiene il Collegio che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio siano adeguatamente motivate, sorrette da un valido metodo di indagine e non inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
pagina 7 di 10 La dott.ssa , con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, Persona_1 alla quale integralmente si rimanda, ha inoltre risposto alle – generiche – osservazioni critiche formulate dal difensore di parte convenuta, confermando la propria valutazione iniziale (si ricordi, in proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», Cass. Civ., sez. I, 282/2009).
Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene il Collegio che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio debbano essere integralmente recepite e poste a fondamento della decisione.
Tutto ciò considerato, la querela di falso proposta da deve Parte_1 essere accolta e deve pertanto essere dichiarata la falsità delle sottoscrizioni, apparentemente riconducibili all'attore, apposte negli avvisi di ricevimento n.
76337457691-5, n. 76337457692-6 e n. 76337457693-8, relativi, rispettivamente, alle raccomandate n. 76511979644-6, n. 76511979645-8 e n. 76511979646-9.
Ai sensi degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., deve essere disposta la cancellazione delle firme apparentemente riconducibili a sull'originale degli Parte_1 avvisi di ricevimento indicati, attraverso la riquadratura delle sottoscrizioni false e l'annotazione della presente decisione a lato delle stesse.
2. Non può invece essere accolta l'ulteriore domanda con cui l'attore ha chiesto di
«escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal nel CP_1 giudizio definito con sentenza nr 5227/2018 dinanzi alla Commissione Tributaria di Reggio
Calabria», trattandosi di una statuizione che esula dalla competenza del Tribunale.
pagina 8 di 10 3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il
[...] deve essere condannato a rifondere le spese di lite di parte attrice, che Controparte_1 verranno liquidate direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 09.04.2025, devono essere poste definitivamente a carico del nei rapporti tra le parti. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la querela di falso proposta da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara la falsità delle sottoscrizioni, apparentemente riconducibili all'attore, apposte negli avvisi di ricevimento n. 76337457691-5, n.
76337457692-6 e n. 76337457693-8, relativi, rispettivamente, alle raccomandate n. 76511979644-6, n. 76511979645-8 e n. 76511979646-9,
2. ordina la cancellazione delle firme apparentemente riconducibili a
[...]
sull'originale degli avvisi di ricevimento indicati, attraverso la Parte_1 riquadratura delle sottoscrizioni false e l'annotazione della presente decisione a lato delle stesse,
3. condanna il a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso ed in
[...] euro 545,00 per esborsi, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA,
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico del nei rapporti tra le Controparte_1 parti.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 19.12.2025
pagina 9 di 10 Il Presidente dott.ssa Antonella Stilo
Il Giudice Relatore dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Stilo Presidente dott. Dionisio Pantano Giudice dott.ssa Cristina Piasentin Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 322/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. D'OTTAVIO GIUSEPPE
ATTORE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. TRIPODI GIOVANNA P.IVA_1
CONVENUTO
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 10 OGGETTO
Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di far Controparte_1 accertare e dichiarare la falsità delle firme, ad esso attore apparentemente riconducibili, apposte negli avvisi di ricevimento n. 76337457691-5, n. 76337457692-6 e n.
76337457691, relativi, rispettivamente, alle raccomandate n. 76511979644-6, n.
76511979645-8 e n. 76511979646-9, con cui il tramite la Controparte_1 società gli aveva notificato gli avvisi di accertamento n. 9486607, n. 9486608 CP_2
e n. 9486610 per l'omesso pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili negli anni
2007, 2008 e 2010.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato:
− che, con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio
Calabria, aveva proposto opposizione avverso la cartella di pagamento relativa agli avvisi di accertamento n. 9486607, n. 9486608 e n. 9486610 emessi dal per l'omesso pagamento, da parte di esso istante, Controparte_1 dell'Imposta Comunale sugli Immobili negli anni 2007, 2008 e 2010,
− che, in quel giudizio, aveva affermato di non aver ricevuto la notifica di tali avvisi di accertamento e aveva disconosciuto la sottoscrizione, a lui apparentemente riconducibile, apposta negli avvisi di ricevimento n.
76337457691-5, n. 76337457692-6 e n. 76337457691,
− che detta eccezione era stata disattesa, con sentenza sfavorevole al deducente,
pagina 2 di 10 − che esso esponente aveva tempestivamente impugnato tale sentenza, anticipando la proposizione del presente giudizio volto a far accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte negli avvisi di ricevimento n. 76337457691-5, n.
76337457692-6 e n. 76337457691.
Parte attrice ha dunque proposto l'odierna querela di falso, chiedendo al Tribunale di «a) dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce ai seguenti documenti: cartolina nr 76337457692-6 del 19.12.2011; (ii.) cartolina n. 76337457691-5 del 19.12.2011; (iii.) cartolina n. 76337457691 del 19.12.2011; b) ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
c) escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal nel giudizio definito con sentenza CP_1 nr 5227/2018 dinanzi alla Commissione Tributaria di Reggio Calabria;
d) il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari».
Con comparsa di risposta depositata in data 27.07.2022, si è costituito in giudizio il contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 15.03.2023, parte attrice ha precisato di aver proposto querela di falso in via principale.
All'udienza dell'8.11.2023, , presente personalmente, ha Parte_1 confermato la querela di falso ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. ha proposto querela di falso avverso la firma, a lui Parte_1 apparentemente riconducibile, apposta negli avvisi di ricevimento 76337457691-5, n.
76337457692-6 e n. 76337457691, relativi, rispettivamente, alle raccomandate n.
pagina 3 di 10 76511979644-6, n. 76511979645-8 e n. 76511979646-9, con cui il Controparte_1
ha notificato a parte attrice, tramite la società gli avvisi di
[...] CP_2 accertamento n. 9486607, n. 9486608 e n. 9486610.
1.1 In via preliminare, si deve rilevare che dall'esame dei documenti prodotti in giudizio dalle parti emerge che l'avviso di accertamento n. 9486610, emesso dal Controparte_1
per l'omesso pagamento, da parte di , dell'Imposta
[...] Parte_1
Comunale sugli Immobili nell'anno 2010, è stato notificato all'odierno attore con raccomandata n. 76511979646-9, il cui avviso di ricevimento non reca il numero identificativo 76337457691 indicato da parte attrice nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, ma il diverso numero 76337457693-8.
È tuttavia evidente che si tratta di un mero errore materiale dell'attore, atteso che quest'ultimo intendeva proporre querela di falso proprio avverso la firma, a lui apparentemente riconducibile, apposta nell'avviso di ricevimento della raccomandata n.
76511979646-9 con cui gli è stato notificato l'avviso di accertamento n. 9486610.
1.2 Ciò premesso, venendo al merito, occorre innanzitutto rammentare che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/2012, «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato
e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta».
Se l'Amministrazione si avvale dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale per la notifica degli atti ai contribuenti, si applicano le norme della legge n. 890/1982 e l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982, il solo documento idoneo a provare sia l'avvenuta pagina 4 di 10 consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso (Cass. Civ., sez. I, 24852/2006).
In questi casi, l'avviso di ricevimento riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890/1982, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza (Cass. Civ., sez. I, 24852/2006).
Ne consegue che il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso (Cass.
Civ., sez. I, 24852/2006).
Se invece l'Amministrazione notifica direttamente l'atto al contribuente a mezzo del servizio postale, senza avvalersi dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale, non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 890/1982, ma le norme relative al servizio postale ordinario (ex multis, Cass. Civ., sez. V, 14501/2016 e Cass. Civ., sez. V, 29642/2019).
In questo caso, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. Civ., sez. V, 14501/2016 e Cass.
Civ., sez. V, 29642/2019).
In caso di notificazione effettuata dall'Amministrazione in via diretta, la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario ex art. 1335 c.c. non può, dunque, essere superata mediante il mero accertamento della falsità della sottoscrizione apposta nell'avviso pagina 5 di 10 di ricevimento, atteso che l'eventuale non riferibilità della sottoscrizione all'interessato non esclude, di per sé, che il plico sia stato comunque consegnato ad un soggetto abilitato rinvenuto presso il domicilio del destinatario e sia quindi entrato nella sfera di conoscibilità di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso in esame, si deve osservare che il Controparte_1
, sul quale ricadeva il relativo onere in forza del principio di vicinanza della prova,
[...] non ha fornito adeguata dimostrazione dell'assunto secondo cui la notificazione degli avvisi di accertamento n. 9486607, n. 9486608 e n. 9486610 nei confronti dell'attore è stata effettuata in via diretta a mezzo del servizio postale, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale.
Non è infatti dirimente la circostanza, indicata da parte convenuta nella comparsa conclusionale, che negli avvisi di ricevimento di cui si discute sia riportato che l'atto è stato
«spedito con raccomandata n. […] dall' di », non potendosi Pt_2 Controparte_1 comunque escludere che si sia trattato di un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890/1982.
Si deve inoltre evidenziare che la tipologia di avviso di ricevimento utilizzato, recante la dicitura «AG» (atto giudiziario), è quella propria degli avvisi di ricevimento impiegati nelle notificazioni sottoposte alla disciplina della legge n. 890/1982, il che porta ad escludere che l'ente locale convenuto abbia notificato in via diretta gli avvisi di accertamento n. 9486607,
n. 9486608 e n. 9486610.
Tutto ciò considerato, si deve concludere che gli avvisi di ricevimento n. 76337457691-
5, n. 76337457692-6 e n. 76337457693-8 hanno natura di atto pubblico e, godendo della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ben potevano essere impugnati mediante querela di falso.
1.3 Ciò posto, la querela di falso proposta da è fondata e Parte_1 deve pertanto essere accolta.
pagina 6 di 10 Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa con motivazione dettagliata Persona_1 alla quale integralmente si rimanda, ha infatti accertato che, con elevato grado di probabilità, le firme apposte negli avvisi di ricevimento n. 76337457691-5, n.
76337457692-6 e n. 76337457693-8 non sono riconducibili alla mano dell'odierno attore.
In particolare, il perito nominato dal Tribunale, utilizzando congiuntamente il metodo grafonomico, che considera il gesto grafico come processo neurofisiologico o psichico, nonché espressione dinamica di componenti cerebrali, neuroniche e muscolari, e il metodo psicografologico, che considera il fenomeno grafico quale risultato di causali psicologiche interpretabili e quindi utilizzabili quale mezzo di indagine, ha concluso che «dall'analisi delle sottoscrizioni a nome , apposte sul documento in verifica, è Parte_1 emerso come le produzioni in oggetto offrano discordanze di ordine movimentale e ritmico, di ordine spaziale e assiale, di ordine dimensionale, oltre che di ordine prettamente fisionomico quanto alle figure omologhe ispezionate simultaneamente. La mancata condivisione dei requisiti sostanziali e dei dettagli intrinseci, oltremodo rafforzata dalla presenza, in capo alle firme indagate, di spiccate divergenze in seno all'organismo grafico che NON si riconoscono nel quadro appositivo autografo del soggetto coinvolto, evidenzia, con alta probabilità, la NON attribuibilità delle firme oggetto di verificazione alla mano di
. Nel raffronto visivo d'insieme si rileva la divergenza relativamente Parte_1 all'aspetto morfologico e ritmico-dinamico con riguardo ai parametri grafici fondamentali nonché alle gestualità di dettaglio. L'esame congiunto delle sottoscrizioni oggetto di verifica e delle firme comparative indica dunque alti livelli di incompatibilità sia a livello generale che di dettaglio del gesto di autorappresentazione, con una concordanza di aspetti gestuali che si protrae significativamente, anche fino a dettagli irripetibili dell'espressione individuale. Il confronto condotto a livello generale e in dettaglio ha evidenziato, pertanto, aspetti sotto il profilo spaziale, dinamico-dimensionale che, con alta probabilità, non rientra nel range espressivo di » (cfr. c.t.u. in atti). Parte_1
Ritiene il Collegio che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio siano adeguatamente motivate, sorrette da un valido metodo di indagine e non inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
pagina 7 di 10 La dott.ssa , con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, Persona_1 alla quale integralmente si rimanda, ha inoltre risposto alle – generiche – osservazioni critiche formulate dal difensore di parte convenuta, confermando la propria valutazione iniziale (si ricordi, in proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», Cass. Civ., sez. I, 282/2009).
Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene il Collegio che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio debbano essere integralmente recepite e poste a fondamento della decisione.
Tutto ciò considerato, la querela di falso proposta da deve Parte_1 essere accolta e deve pertanto essere dichiarata la falsità delle sottoscrizioni, apparentemente riconducibili all'attore, apposte negli avvisi di ricevimento n.
76337457691-5, n. 76337457692-6 e n. 76337457693-8, relativi, rispettivamente, alle raccomandate n. 76511979644-6, n. 76511979645-8 e n. 76511979646-9.
Ai sensi degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., deve essere disposta la cancellazione delle firme apparentemente riconducibili a sull'originale degli Parte_1 avvisi di ricevimento indicati, attraverso la riquadratura delle sottoscrizioni false e l'annotazione della presente decisione a lato delle stesse.
2. Non può invece essere accolta l'ulteriore domanda con cui l'attore ha chiesto di
«escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal nel CP_1 giudizio definito con sentenza nr 5227/2018 dinanzi alla Commissione Tributaria di Reggio
Calabria», trattandosi di una statuizione che esula dalla competenza del Tribunale.
pagina 8 di 10 3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il
[...] deve essere condannato a rifondere le spese di lite di parte attrice, che Controparte_1 verranno liquidate direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 09.04.2025, devono essere poste definitivamente a carico del nei rapporti tra le parti. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la querela di falso proposta da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara la falsità delle sottoscrizioni, apparentemente riconducibili all'attore, apposte negli avvisi di ricevimento n. 76337457691-5, n.
76337457692-6 e n. 76337457693-8, relativi, rispettivamente, alle raccomandate n. 76511979644-6, n. 76511979645-8 e n. 76511979646-9,
2. ordina la cancellazione delle firme apparentemente riconducibili a
[...]
sull'originale degli avvisi di ricevimento indicati, attraverso la Parte_1 riquadratura delle sottoscrizioni false e l'annotazione della presente decisione a lato delle stesse,
3. condanna il a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso ed in
[...] euro 545,00 per esborsi, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA,
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico del nei rapporti tra le Controparte_1 parti.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 19.12.2025
pagina 9 di 10 Il Presidente dott.ssa Antonella Stilo
Il Giudice Relatore dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 10 di 10