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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1650/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1650 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025
Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall' Avv. MARIO LUCCI Parte_1
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto CP_1
opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80), requisiti non riscontrati dall' a seguito di domanda amministrativa del 27.06.2023. CP_1
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 3199/2024, il CTU nominato dal Giudice, dott. riscontrava la sussistenza, in capo al ricorrente, dei predetti requisiti Persona_1 sanitari, ma solo a decorrere dal mese di ottobre 2024 e con rivedibilità ad un anno.
Rispetto a detta decorrenza, il ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare il possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (27.6.2023), o, in via subordinata, dal
01.10.2024, come accertato in sede di ATP.
Nel costituirsi in giudizio l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1
specifiche contestazione alla CTU, deducendone, comunque, l'infondatezza nel merito.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, fissata per discussione, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., è stato riscontrato in capo al ricorrente il requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, ma solo a decorrere dal mese di ottobre 2024.
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie sofferte avrebbero integrato il requisito sanitario necessario per la concessione della suddetta prestazione sin dalla presentazione della relativa domanda amministrativa.
L'opposizione non può essere accolta.
Il CTU, infatti, ha fornito puntuali e precisi chiarimenti in ordine alle motivazioni sottese alla decorrenza stabilita per beneficio accertato, e, in sede di replica alle note critiche pervenute a firma del CTP del ricorrente, ha esaustivamente evidenziato come: “E' ben vero che il ricorrente, per l'avvenuta mobilizzazione post-traumatica delle viti di L3 impiantate nell'intervento di artrodesi del marzo 2023, si trova in condizioni tali da richiedere un intervento di revisione artrodesi e sostituzione viti su L3 e cage L3-L4, al fine di recuperare una sufficiente capacità deambulatoria;
tuttavia tale evento è stato constatato e certificato dallo specialista neurochirurgo, dott. responsabile dell'U.O.C di Persona_2
Chirurgia Vertebrale del Policlinico Casilino di Roma, in data 8 ottobre 2024.”; pertanto, ripercorrendo diacronicamente l'evoluzione del completo quadro diagnostico in esame,
l'ausiliario del giudice ha osservato che “dall'esame del fascicolo telematico, e anche dalla raccolta amnestica” non si evidenziano elementi per poter giungere ad una certa e diversa e attestazione in ordine alla decorrenza del beneficio de quo.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando l'espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Ne consegue che le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, così come meglio specificate in questa sede, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 18/80 con decorrenza dal mese di ottobre 2024, e soltanto a partire da tale data.
Le spese di lite, all'esito di una valutazione complessiva di entrambe le fasi del giudizio e considerato che la decorrenza del requisito sanitario è successiva alla valutazione eseguita dalla Commissione medico-legale dell' (18.12.2023), devono essere integralmente CP_1 compensate tra le parti.
Le spese della CTU espletata in fase di ATP, invece, devono essere poste definitivamente a carico dell' , in quanto funzionali all'accertamento della sussistenza del requisito CP_1
sanitario, così come emersa all'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che i trova nelle condizioni sanitarie prevista dall'art. 1 Parte_1
della legge n. 18/80, con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 16/12/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1650 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025
Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall' Avv. MARIO LUCCI Parte_1
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto CP_1
opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80), requisiti non riscontrati dall' a seguito di domanda amministrativa del 27.06.2023. CP_1
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 3199/2024, il CTU nominato dal Giudice, dott. riscontrava la sussistenza, in capo al ricorrente, dei predetti requisiti Persona_1 sanitari, ma solo a decorrere dal mese di ottobre 2024 e con rivedibilità ad un anno.
Rispetto a detta decorrenza, il ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare il possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (27.6.2023), o, in via subordinata, dal
01.10.2024, come accertato in sede di ATP.
Nel costituirsi in giudizio l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1
specifiche contestazione alla CTU, deducendone, comunque, l'infondatezza nel merito.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, fissata per discussione, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., è stato riscontrato in capo al ricorrente il requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, ma solo a decorrere dal mese di ottobre 2024.
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie sofferte avrebbero integrato il requisito sanitario necessario per la concessione della suddetta prestazione sin dalla presentazione della relativa domanda amministrativa.
L'opposizione non può essere accolta.
Il CTU, infatti, ha fornito puntuali e precisi chiarimenti in ordine alle motivazioni sottese alla decorrenza stabilita per beneficio accertato, e, in sede di replica alle note critiche pervenute a firma del CTP del ricorrente, ha esaustivamente evidenziato come: “E' ben vero che il ricorrente, per l'avvenuta mobilizzazione post-traumatica delle viti di L3 impiantate nell'intervento di artrodesi del marzo 2023, si trova in condizioni tali da richiedere un intervento di revisione artrodesi e sostituzione viti su L3 e cage L3-L4, al fine di recuperare una sufficiente capacità deambulatoria;
tuttavia tale evento è stato constatato e certificato dallo specialista neurochirurgo, dott. responsabile dell'U.O.C di Persona_2
Chirurgia Vertebrale del Policlinico Casilino di Roma, in data 8 ottobre 2024.”; pertanto, ripercorrendo diacronicamente l'evoluzione del completo quadro diagnostico in esame,
l'ausiliario del giudice ha osservato che “dall'esame del fascicolo telematico, e anche dalla raccolta amnestica” non si evidenziano elementi per poter giungere ad una certa e diversa e attestazione in ordine alla decorrenza del beneficio de quo.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando l'espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Ne consegue che le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, così come meglio specificate in questa sede, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 18/80 con decorrenza dal mese di ottobre 2024, e soltanto a partire da tale data.
Le spese di lite, all'esito di una valutazione complessiva di entrambe le fasi del giudizio e considerato che la decorrenza del requisito sanitario è successiva alla valutazione eseguita dalla Commissione medico-legale dell' (18.12.2023), devono essere integralmente CP_1 compensate tra le parti.
Le spese della CTU espletata in fase di ATP, invece, devono essere poste definitivamente a carico dell' , in quanto funzionali all'accertamento della sussistenza del requisito CP_1
sanitario, così come emersa all'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che i trova nelle condizioni sanitarie prevista dall'art. 1 Parte_1
della legge n. 18/80, con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 16/12/2025
Il Giudice
IO Busoli