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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
AN S. IL Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
MA OL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n. 164/2024 trattenuta in decisione all'udienza del
10 settembre 2025
tra
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Carlo SC congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca
SC e all'Avv. Claudia SC ed elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Torre
Bruciata nn. 17/21, per mandato allegato in copia informatica all'atto di citazione in appello depositato il 22/02/2024 con modalità telematica;
appellante
e
(c.f. e (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Viola, entrambi elettivamente C.F._2 domiciliati in Giulianova (TE) alla Via Sabotino, 8, per mandato allegato in copia informatica alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/06/2024 con modalità telematica;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 839/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il 20
Settembre 2023, notificata il 19 Gennaio 2024.
1 CONCLUSIONI: per parte appellante: sentenza n. 839 emessa dal Tribunale di Teramo, pubblicata il 20 Settembre 2023 e notificata il successivo 19 Gennaio 2024. 2. Respingere la domanda proposta dai Sigg.ri e CP_1 per difetto di legittimazione passiva del non Controparte_2 Parte_1 essendo quest'ultimo né proprietario della strada lungo la quale si verificato l'incidente né custode della stessa.
3. Condannare gli appellati alla rifusione delle spese di lite ed al rimborso del contributo unificato>>; per parte appellata: << - per le causali esposte in narrativa, confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal Tribunale di Teramo n.839/2023, depositata il 21.09.2023 e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso proposto dal per essere infondato in fatto e diritto;
Parte_1
- sempre per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 cpc, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese del grado>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha parzialmente accolto la domanda proposta dagli attori e (rispettivamente conducente e CP_1 Parte_2 proprietaria dell'autovettura modello Fiat Panda 2012 tg. FA740VC), accertando la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro verificatosi in data Parte_1
16.11.2015 sulla S.P. 1 “Bonifica del Tronto” all'altezza del km 6+200 e, al contempo, il concorso colposo della conducente del mezzo nella misura del 50%, condannandolo l'ente comunale al risarcimento dei danni subiti da CP_1 CP_2
1.1. Il ha proposto appello deducendo, quale unico motivo, il proprio difetto di Pt_1 titolarità passiva della pretesa risarcitoria, sul rilievo che la strada teatro del sinistro sarebbe di proprietà della Provincia di Teramo, con conseguente insussistenza di un obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. o di qualsiasi responsabilità ex art. 2043 in capo all'ente comunale.
1.2. Gli appellati si sono costituiti nel presente giudizio, contestando integralmente il gravame e chiedendone il rigetto, oltre alla condanna del per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
1.3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, precedentemente assegnati ai sensi dell'art. 352 cpc.
2 2. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di carenza di titolarità passiva della pretesa non costituisce una eccezione in senso stretto avendo natura di mera difesa, quindi proponibile in ogni fase del giudizio ferme restando le preclusioni già maturate ed, altresì, sempre rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, fatto salvo il limite dell'eventuale giudicato interno. Ne segue che la parte contumace in primo grado, con gli anzidetti limiti e dovendo accettare il processo nella fase in cui si trova, può sollevare tale eccezione anche in appello poiché, da un lato, la parte non allegando un fatto estintivo o impeditivo della pretesa ma contestando un elemento costitutivo della domanda svolge appunto una mera difesa e non incorre nel divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c.,
e poiché dall'altro lato, la contumacia non equivale a non contestazione della titolarità passiva e non altera gli oneri della prova che impongono che la stessa debba essere provata dalla parte attrice (nel senso esposto cfr. Cass. sez. un. 2951/2016 con riferimento ad un caso simile;
v. analogamente, più di recente e tra le altre, Cass. 2371/2021).
3. Ciò posto, l'eccezione è fondata.
3.1. E', invero, pacifico e, comunque, documentalmente riscontrato (v. rapporto dei
Carabinieri) che la strada ove si è verificato il sinistro è la S.P. 1 “Bonifica del Tronto”, cioè una strada provinciale.
3.2. Tale qualifica trova conferma, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale che non ha inquadrato in modo giuridicamente corretto la fattispecie e non ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie, sulla base di due considerazioni:
a) la rotatoria teatro del sinistro appare collocata in aperta campagna, al di fuori e a distanza dal centro abitato (definito dall'art. 3, comma 8, c.d.s. come “Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”; v. in merito le eloquenti fotografie prodotte proprio dagli attori;
v. doc. n. 2 in loro fasc. primo grado);
b) in ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che la strada attraversi il centro abitato, essa resterebbe provinciale ai sensi dell'art. 2, comma 7, del c.d.s. (““7. Le strade urbane di cui al comma
2 lettere D, E ed F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”) tenuto conto che il Parte_1
3 notoriamente ha meno di 10.000 abitanti (peraltro, il dato andrebbe riferito alla singola frazione o contrada attraversata dalla strada e topograficamente separata dal Comune di appartenenza;
sulla materia, cfr. la recente Cass. 3144/2023 nonché, tra le altre, Cass. 5236/2006).
3.3. Poiché la custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., implica il potere effettivo sulla cosa, cioè la sua disponibilità materiale e giuridica sulla cosa, essa compete al proprietario ed anche al possessore o detentore. Dunque, nella specie, la custodia spetta alla Provincia di Teramo, non avendo peraltro le parti attrici né allegato né chiesto di provare né provato che la strada in quanto tale fosse soggetta ad un potere di ingerenza, gestione ed intervento da parte di terzi e segnatamente del
[...]
, potere tale da configurare in capo allo stesso una posizione, esclusiva o concorrente, Parte_1 di custodia della strada.
4. Nella fattispecie in esame, rileva, tuttavia, la circostanza che l'appellante avesse la custodia dei pali dell'illuminazione pubblica presenti nel tratto stradale ove è accaduto il sinistro (ossia quel potere di fatto sulla cosa di cui si è detto, inteso come disponibilità materiale e giuridica e possibilità di controllo idonea a prevenire o eliminare situazioni di pericolo, anche indipendentemente dalla proprietà formale;
v. Cass. 11140/2024 e Cass. 11152/2023).
4.1. I pali dell'illuminazione pubblica, in quanto pertinenze stradali, rilevano ai sensi dell'art. 2051 c.c. se, come nella specie, essi sono in relazione diretta con l'evento dannoso. E', infatti, documentalmente provato (v. rapporto dei Carabinieri) e pacifico tra le parti che i pali dell'illuminazione del tratto stradale in questione non funzionavano di talché quest'ultimo, data l'ora, era completamente al buio (v. le eloquenti fotografie citate).
4.2. Ebbene, è dimostrato che l'appellante gestiva direttamente tale impianto d'illuminazione.
Ciò emerge dal verbale dei Carabinieri, che indica il danno al “palo illuminazione Comune
Controguerra” ed anche dalla diffida del 5 aprile 2016, con cui il Sindaco chiedeva alla conducente del mezzo, odierna appellata, il risarcimento dei danni arrecati al palo, affermandone la proprietà. In particolare, attraverso tale diffida, avente il valore di confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735
c.c. il Sindaco: riconosceva che il sinistro era avvenuto nel territorio comunale;
rivendicava espressamente la proprietà di un palo dell'illuminazione pubblica danneggiato;
manifestava la volontà di provvedere personalmente alla riparazione. Il pertanto, dichiarava di esercitare Pt_1 un concreto potere di custodia della illuminazione pubblica, pertinenza della strada provinciale.
4.3. Dunque, gli attori, odierni appellati, hanno assolto il proprio onere probatorio avendo dimostrato l'evento dannoso (la perdita di controllo del mezzo, le lesioni personali subite dalla
4 conducente), la relazione causale diretta con la cosa (illuminazione pubblica, pertinenza della strada percorsa dal mezzo) e la qualità di custode di quest'ultima da parte del Parte_1
D'altra parte, quest'ultimo, come esposto nella sentenza gravata, non ha fornito la prova del caso fortuito.
4.4. Del resto, gli attori, non hanno incentrato la domanda risarcitoria sulla natura della strada teatro del sinistro né tanto meno sul fatto che la stessa ricadesse nel territorio del predetto – Pt_1 circostanze erroneamente valorizzate dal giudice di prime cure –, ma su chi avesse la gestione dell'impianto di illuminazione della strada. Ciò per l'evidente ragione che, proprio a causa del completo non funzionamento del predetto impianto, il conducente non si avvedeva della presenza della rotatoria presente sulla carreggiata e, quindi, la attraversava finendo sulla parte erbosa bagnata della stessa, perdeva così il controllo dell'autovettura, abbatteva un palo dell'illuminazione e terminava, infine, la cosa dall'altra parte della carreggiata ribaltandosi.
4.5. E', poi, appena il caso di far notare che la responsabilità dell'appellante risulta sussistente anche nella diversa e alternativa prospettiva dell'art. 2043 c.c.. E', infatti, ben evidente la colpa dell'ente comunale per la carente vigilanza e manutenzione dei pali d'illuminazione pubblica dallo stesso gestiti, che venivano lasciati tutti non funzionanti, in maniera da lasciare completamente al buio il tratto di strada in questione ove era pure presente una rotatoria.
4.5. Non è, poi, in discussione il concorso colposo del conducente ritenuto, nella misura della metà, dal giudice di primo grado in ragione della condotta di guida dello stesso, non adeguata alle condizioni atmosferiche e dello stato dei luoghi.
5. Dunque, l'appello è infondato e, pertanto, la decisione del Tribunale, seppure con l'emenda motivazionale sopra esposta, va confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione conforme al petitum, valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione (poiché la causa è stata rinviata direttamente per la decisione).
7. Non sussistono i presupposti per ritenere la responsabilità processuale della parte appellante non potendo affermarsi che questa abbia agito con dolo o colpa grave.
8. Sussistono, infine, i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 839/2023 del Tribunale di Teramo: Parte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.888,00, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge, per compenso;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 21/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
MA OL AN S. IL
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