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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 563/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv. R. Gasparrini
e
Controparte_1
rappresentata e dall'avv. Nazzareno Ciucciomei
: ASSUNZIONE, MALATTIA CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, assunto (come muratore) con contratto a tempo determinato decorrente dal 4 al 31 ottobre 2023, in data 6 ottobre ha presentato certificato medico per malattia con prognosi fino al la fine del mese;
la convenuta nega il pagamento della retribuzione sostenendo il dolo del lavoratore il quale avrebbe concluso il contratto già in consapevole stato di malattia, al solo scopo di usufruire della relativa indennità.
2. Tuttavia - premesso che il datore di lavoro non contesta la effettiva malattia nel periodo certificato, con riferimento anche alla coincidenza tra la scadenza della prognosi ed il termine già stabilito del contratto - la prova del dolo (o dell'errore) pagina 1 di 3 non si può ritenere raggiunta (né adeguatamente offerta) laddove:
2.1. non è contestato che per i primi giorni di decorrenza del contratto, il lavoratore abbia reso correttamente ed efficacemente la propria prestazione;
2.2. i «file audio» avrebbero potuto (previa conversione del «formato»), e pertanto dovuto essere depositati in forma telematica (v. art.196 quater delle norme di attuazione del cpc, e art.16, delle «specifiche tecniche» ministeriali del 7/8/24); in ogni caso dal loro contenuto, per come riportato nella memoria di costituzione, non si evince la [consapevole] sussistenza della patologia alla data di stipulazione del contratto;
2.3. la circostanza – non specificamente contestata – che si trattasse di sindrome depressiva, già in precedenza manifestatasi, non risulta comunque determinante, laddove (anche) in tale ipotesi:
2.3.1. l'aver omesso di dichiarare spontaneamente tale situazione (ovvero l'esistenza precedenti episodi di depressione inabilitante) non manifesta malafede in capo al ricorrente, non gravato da alcun obbligo in merito (del tutto differente è la fattispecie esaminata dalla sentenza 8260/17, invocata sul punto dalla difesa convenuta); diversa sarebbe stata la reticenza in sede di visita preventiva, la quale avrebbe potuto essere disposta anche prima dell'assunzione (secondo quanto espressamente specificato dall'art.41 d. L.vo
81/08, nella sua attuale formulazione);
2.3.2. la (asseritamente) manifestata disponibilità a lavorare solo per un mese, potrebbe anche aver avuto origine nella intenzione di non assumere impegni più gravosi, proprio al fine di limitare il rischio di nuove “ricadute” in corso di rapporto;
2.4. non appare ammissibile la richiesta CTU, in assenza di (offerti) elementi di fatto sui quali il consulente potrebbe fondare il giudizio di manifesta sussistenza dello stato patologico inabilitante già alla data dell'assunzione (nonostante, si ripete, la regolare attività lavorativa pacificamente svolta nei primi giorni di vigenza del pagina 2 di 3 contratto).
3. In relazione al quantum, la difesa attorea ha espressamente aderito alla rettifica proposta dalla controparte.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA Società convenuta, il favore del ricorrente al pagamento della somma di € 1.354,11 (netti) oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 22/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 563/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv. R. Gasparrini
e
Controparte_1
rappresentata e dall'avv. Nazzareno Ciucciomei
: ASSUNZIONE, MALATTIA CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, assunto (come muratore) con contratto a tempo determinato decorrente dal 4 al 31 ottobre 2023, in data 6 ottobre ha presentato certificato medico per malattia con prognosi fino al la fine del mese;
la convenuta nega il pagamento della retribuzione sostenendo il dolo del lavoratore il quale avrebbe concluso il contratto già in consapevole stato di malattia, al solo scopo di usufruire della relativa indennità.
2. Tuttavia - premesso che il datore di lavoro non contesta la effettiva malattia nel periodo certificato, con riferimento anche alla coincidenza tra la scadenza della prognosi ed il termine già stabilito del contratto - la prova del dolo (o dell'errore) pagina 1 di 3 non si può ritenere raggiunta (né adeguatamente offerta) laddove:
2.1. non è contestato che per i primi giorni di decorrenza del contratto, il lavoratore abbia reso correttamente ed efficacemente la propria prestazione;
2.2. i «file audio» avrebbero potuto (previa conversione del «formato»), e pertanto dovuto essere depositati in forma telematica (v. art.196 quater delle norme di attuazione del cpc, e art.16, delle «specifiche tecniche» ministeriali del 7/8/24); in ogni caso dal loro contenuto, per come riportato nella memoria di costituzione, non si evince la [consapevole] sussistenza della patologia alla data di stipulazione del contratto;
2.3. la circostanza – non specificamente contestata – che si trattasse di sindrome depressiva, già in precedenza manifestatasi, non risulta comunque determinante, laddove (anche) in tale ipotesi:
2.3.1. l'aver omesso di dichiarare spontaneamente tale situazione (ovvero l'esistenza precedenti episodi di depressione inabilitante) non manifesta malafede in capo al ricorrente, non gravato da alcun obbligo in merito (del tutto differente è la fattispecie esaminata dalla sentenza 8260/17, invocata sul punto dalla difesa convenuta); diversa sarebbe stata la reticenza in sede di visita preventiva, la quale avrebbe potuto essere disposta anche prima dell'assunzione (secondo quanto espressamente specificato dall'art.41 d. L.vo
81/08, nella sua attuale formulazione);
2.3.2. la (asseritamente) manifestata disponibilità a lavorare solo per un mese, potrebbe anche aver avuto origine nella intenzione di non assumere impegni più gravosi, proprio al fine di limitare il rischio di nuove “ricadute” in corso di rapporto;
2.4. non appare ammissibile la richiesta CTU, in assenza di (offerti) elementi di fatto sui quali il consulente potrebbe fondare il giudizio di manifesta sussistenza dello stato patologico inabilitante già alla data dell'assunzione (nonostante, si ripete, la regolare attività lavorativa pacificamente svolta nei primi giorni di vigenza del pagina 2 di 3 contratto).
3. In relazione al quantum, la difesa attorea ha espressamente aderito alla rettifica proposta dalla controparte.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA Società convenuta, il favore del ricorrente al pagamento della somma di € 1.354,11 (netti) oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 22/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3