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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1025/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RR MANUELA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7703/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03420110043467068000 notificata il 25/11/2011 per Euro 916,18; n. 03420130005653941000 notificata il
26/03/2013 per Euro 522,68; n. 03420150017107459000 notificata il 16/10/2015 per Euro 1.623,58; n.
03420180005925366000 notificata il 06/08/2018 per Euro 1.785,22 e n. 03420210015051544000 notificata il 29/07/2022 per Euro 391,27, tutte relative al mancato pagamento della tassa automobilistica (per gli anni
2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, e 2016) lamentando di non aver ricevuto la notifica degli atti prodromici ed eccependo la decadenza e la prescrizione dei tributi.
Si costituiva Ader, che contestava le affermazioni di parte ricorrente ed allegava documentazione attestante la notifica delle cartelle sottese, nonchè atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La parte resistente ha depositato la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione impugnata, per cui ogni questione relativa alla decadenza dalla potestà impositiva ed alla prescrizione verificatasi antecedentemene a detta notifica è preclusa in questa sede.
Ader ha altresì documentato l'intervenuta interruzione della prescrizione per le prime 4 cartelle, mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420229000739326000, avvenuta in data 29.07.2022. Si deve, pertanto, escludere il decorso del termine di prescrizione dalla data di notifica dell'intimazione n.
03420229000739326000 e della cartella n. 03420210015051544000 (entrambe in data 29.07.2022) alla notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in € 923,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ove richiesto.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RR MANUELA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7703/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008195561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03420110043467068000 notificata il 25/11/2011 per Euro 916,18; n. 03420130005653941000 notificata il
26/03/2013 per Euro 522,68; n. 03420150017107459000 notificata il 16/10/2015 per Euro 1.623,58; n.
03420180005925366000 notificata il 06/08/2018 per Euro 1.785,22 e n. 03420210015051544000 notificata il 29/07/2022 per Euro 391,27, tutte relative al mancato pagamento della tassa automobilistica (per gli anni
2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, e 2016) lamentando di non aver ricevuto la notifica degli atti prodromici ed eccependo la decadenza e la prescrizione dei tributi.
Si costituiva Ader, che contestava le affermazioni di parte ricorrente ed allegava documentazione attestante la notifica delle cartelle sottese, nonchè atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La parte resistente ha depositato la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione impugnata, per cui ogni questione relativa alla decadenza dalla potestà impositiva ed alla prescrizione verificatasi antecedentemene a detta notifica è preclusa in questa sede.
Ader ha altresì documentato l'intervenuta interruzione della prescrizione per le prime 4 cartelle, mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420229000739326000, avvenuta in data 29.07.2022. Si deve, pertanto, escludere il decorso del termine di prescrizione dalla data di notifica dell'intimazione n.
03420229000739326000 e della cartella n. 03420210015051544000 (entrambe in data 29.07.2022) alla notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in € 923,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ove richiesto.