TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/11/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1608/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1608/2025 tra (avv. PERON LUCA)Parte_1
OPPONENTE e avv. MORISCO ANTONIO) CP_1
OPPOSTO
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 12,00, innanzi al Giudice dott.ssa ST FE sono comparsi l'Avv. Peron per e l'Avv. Alessandra Palumbo in sostituzione Parte_1 dell'Avv. Morisco per i quali dichiarano la cessata la materia del contendere con CP_1 accordo di integrale compensazione delle spese processuali.
Il Giudice preso atto di ciò, si ritira in camera di consiglio per la decisione e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice ST FE
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ST FE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1608/2025 promossa da in persona del procuratore Parte_1 Parte_2 con il patrocinio degli Avv.ti Luca Peron e Francesco Auteliano come da mandato in atti,
OPPONENTE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore , CP_1 CP_2 con il patrocinio dell'Avv. Antonio Morisco come da mandato in atti, OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 421/2025 emesso dal Tribunale di Parma in data 03.04.2025.
Conclusioni per entrambe le parti: Come da verbale dell'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha tempestivamente opposto il decreto in oggetto, con cui Parte_1 le è stato ingiunto il pagamento a favore della richiedente della somma di Euro CP_1
389.984,45, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo delle prestazioni eseguite in forza di contratto per l'attività di movimentazione merci concluso tra le parti il 01.01.2025 ed esposte nelle fatture allegate al ricorso monitorio. L'opponente ha fatto valere, ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, un proprio controcredito relativo ad emolumenti versati al personale di che ha chiesto di portare in CP_1 compensazione. Si è costituita in giudizio anche l'opposta per coltivare la propria pretesa e, una volta depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. da entrambe le parti, la causa è giunta all'udienza
2 odierna di comparizione e trattazione, alla quale i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte trascritte a verbale. E' necessario definire il giudizio con sentenza, non potendosi ricondurre la fattispecie alle ipotesi normative di estinzione del processo regolate dagli artt. 306 e segg. c.p.c. Tale forma di definizione è connessa anche all'esigenza di revocare il decreto ingiuntivo opposto da onde evitare che esso acquisisca forza di giudicato formale Parte_1
e sostanziale tra le parti. Per il resto si prende atto della uniforme volontà e dichiarazione resa in udienza dai legali e in conformità alla stessa si provvede, stante la natura disponibile dei diritti in contesa (compenso del subappaltatore, controcredito di . Parte_1
Conclusivamente, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 421/2025, si dichiara cessata la materia del contendere a spese interamente compensate tra e Parte_1 [...]
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti Parte_1 di così decide: CP_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 421/2025 emesso dal Tribunale di Parma il 03.04.2025;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Parma il 27 novembre 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
ST FE
3
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1608/2025 tra (avv. PERON LUCA)Parte_1
OPPONENTE e avv. MORISCO ANTONIO) CP_1
OPPOSTO
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 12,00, innanzi al Giudice dott.ssa ST FE sono comparsi l'Avv. Peron per e l'Avv. Alessandra Palumbo in sostituzione Parte_1 dell'Avv. Morisco per i quali dichiarano la cessata la materia del contendere con CP_1 accordo di integrale compensazione delle spese processuali.
Il Giudice preso atto di ciò, si ritira in camera di consiglio per la decisione e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice ST FE
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ST FE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1608/2025 promossa da in persona del procuratore Parte_1 Parte_2 con il patrocinio degli Avv.ti Luca Peron e Francesco Auteliano come da mandato in atti,
OPPONENTE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore , CP_1 CP_2 con il patrocinio dell'Avv. Antonio Morisco come da mandato in atti, OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 421/2025 emesso dal Tribunale di Parma in data 03.04.2025.
Conclusioni per entrambe le parti: Come da verbale dell'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha tempestivamente opposto il decreto in oggetto, con cui Parte_1 le è stato ingiunto il pagamento a favore della richiedente della somma di Euro CP_1
389.984,45, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo delle prestazioni eseguite in forza di contratto per l'attività di movimentazione merci concluso tra le parti il 01.01.2025 ed esposte nelle fatture allegate al ricorso monitorio. L'opponente ha fatto valere, ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, un proprio controcredito relativo ad emolumenti versati al personale di che ha chiesto di portare in CP_1 compensazione. Si è costituita in giudizio anche l'opposta per coltivare la propria pretesa e, una volta depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. da entrambe le parti, la causa è giunta all'udienza
2 odierna di comparizione e trattazione, alla quale i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte trascritte a verbale. E' necessario definire il giudizio con sentenza, non potendosi ricondurre la fattispecie alle ipotesi normative di estinzione del processo regolate dagli artt. 306 e segg. c.p.c. Tale forma di definizione è connessa anche all'esigenza di revocare il decreto ingiuntivo opposto da onde evitare che esso acquisisca forza di giudicato formale Parte_1
e sostanziale tra le parti. Per il resto si prende atto della uniforme volontà e dichiarazione resa in udienza dai legali e in conformità alla stessa si provvede, stante la natura disponibile dei diritti in contesa (compenso del subappaltatore, controcredito di . Parte_1
Conclusivamente, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 421/2025, si dichiara cessata la materia del contendere a spese interamente compensate tra e Parte_1 [...]
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti Parte_1 di così decide: CP_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 421/2025 emesso dal Tribunale di Parma il 03.04.2025;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Parma il 27 novembre 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
ST FE
3