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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1252/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
TR AN, RE
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 710/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2216/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva il ricorso del contribuente avverso il “silenzio rifiuto” dell'Agenzia delle Entrate relativa al rimborso del 90% dell'IRPEF, anni d'imposta dal 1990 al 1992,
a seguito della normativa intervenuta in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 che ha interessato alcune zone della Sicilia orientale.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è così formulato: “Mancata rilevazione della manifesta inammissibilità del ricorso”.
In altri termini l'appellante lamenta la genericità dell'istanza di rimborso presentata nonché la mancata allegazione alla stessa di documentazione idonea a comprovare il chiesto rimborso.
La doglianza è infondata.
Invero, in materia di “sisma in Sicilia del 1990”, l'istanza di rimborso, pur richiedendo indicazioni idonee a consentire la verifica dell'“an e del “quantum”, trae origine dall'art. art. 9, co. 17, della l. n. 289 del 2002 e succ. mod. la quale fa riferimento a dichiarazioni e versamenti risultanti agli atti dell'Amministrazione.
Nel caso in esame, non si verte in fattispecie di rimborso determinate da situazioni personali che necessitano di indicazioni e documentazioni non noti all'Agenzia delle Entrate, ma di un diritto di natura generale che riguarda in modo indistinto ogni contribuente residente nei comuni colpiti dal sisma del 1990 ed in relazione al quale l'Agenzia delle Entrate è in possesso di tutti gli elementi relativi al “quantum”.
Consegue da ciò che l'Agenzia delle Entrate che intenda negare il diritto al rimborso deve chiarire eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa.
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate non ha prospettato alcuno dei predetti fatti ostativi alla richiesta del contribuente.
Il secondo motivo di appello è così formulato: “Violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di sisma '90'”.
Il motivo è infondato.
Va premesso che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l'importo superiore al 10%, previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del
2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del
2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (v. Cass. civ. n. 5167 del 26.2.2020, rv. 657339 - 01).
Quanto alla prova va osservato che in tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale per il sisma Sicilia 1990, l'autodichiarazione - eccezionalmente ammessa come prova e riferita al rispetto della disciplina 'de minimis' per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato - è resa ai sensi del dpr n. 445 del 2000, e, una volta presentata, può trovare accesso nel giudizio tributario di merito (v. Cass. civ. n. 34530 del 27.12.2024, rv. 673250 - 02).
Inoltre, in tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l'Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell'art. 1, comma
665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l'onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della stessa
Amministrazione tributaria con i contribuenti (v. Cass. civ. n. 2196 del 30.1.2025, rv. 673649 - 01).
Nell'istanza in data 24.2.2009 il contribuente ha chiesto il rimborso delle somme IRPEF per gli anni 1990
(euro 26.037,25), 1991 (euro 25.467,47) e 1992 (euro 23.318,65).
Con successiva dichiarazione dell'11.3.2019, resa possibile dalla normativa applicabile al caso in esame che è stata frutto di ius superveniens statale e, poi, eurounitario, cui è seguito ulteriore intervento nazionale, il contribuente ha prodotto una dichiarazione con la quale ha dichiarato di non avere beneficiato di contributi pubblici e di altre agevolazioni in regime de minimis dal triennio antecedente all'evento sismico.
La predetta certificazione soddisfa l'onere probatorio a carico del contribuente che gli consente la dimostrazione di un fatto negativo mediante presunzioni.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato che in tema di benefici per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal terremoto del 1990, l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto del regolamento de minimis, può essere eccezionalmente assolto, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito di un' autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di tal tipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata in vigore della norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito, senza che eventuali errori nell'individuazione del triennio possano essere sanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nel giudizio di legittimità (v. Cass. civ. 18673 dell'8.7.2025, rv. 675193 - 01).
D'altra parte, l'Agenzia non ha fornito prova contraria in quanto avrebbe potuto e dovuto verificare ed in particolare se il contribuente aveva fruito di altri aiuti, tenuto conto, peraltro, che il limite previsto dal regolamento UE per la concessione di questo tipo di contributi è di euro 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari (fino al 2006 il limite era di euro 100.000, innalzato successivamente), e quello chiesto dal contribuente, nel caso in esame, è al sotto della predetta soglia.
Consegue da ciò che va dichiarata l'illegittimità del silenzio tenuto dall'Agenzia sull'istanza di rimborso, e la fondatezza dell'istanza di rimborso del contribuente al quale deve essere riconosciuto il chiesto rimborso, unitamente agli interessi.
Il terzo motivo di appello è così formulato. “Illegittima condanna per l'Ufficio del pagamento delle spese del giudizio”.
Il motivo è fondato.
La complessità interpretativa della normativa nazionale ed europea che si è succeduta nel tempo consente, infatti, l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate e compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
TR AN, RE
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 710/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2216/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva il ricorso del contribuente avverso il “silenzio rifiuto” dell'Agenzia delle Entrate relativa al rimborso del 90% dell'IRPEF, anni d'imposta dal 1990 al 1992,
a seguito della normativa intervenuta in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 che ha interessato alcune zone della Sicilia orientale.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è così formulato: “Mancata rilevazione della manifesta inammissibilità del ricorso”.
In altri termini l'appellante lamenta la genericità dell'istanza di rimborso presentata nonché la mancata allegazione alla stessa di documentazione idonea a comprovare il chiesto rimborso.
La doglianza è infondata.
Invero, in materia di “sisma in Sicilia del 1990”, l'istanza di rimborso, pur richiedendo indicazioni idonee a consentire la verifica dell'“an e del “quantum”, trae origine dall'art. art. 9, co. 17, della l. n. 289 del 2002 e succ. mod. la quale fa riferimento a dichiarazioni e versamenti risultanti agli atti dell'Amministrazione.
Nel caso in esame, non si verte in fattispecie di rimborso determinate da situazioni personali che necessitano di indicazioni e documentazioni non noti all'Agenzia delle Entrate, ma di un diritto di natura generale che riguarda in modo indistinto ogni contribuente residente nei comuni colpiti dal sisma del 1990 ed in relazione al quale l'Agenzia delle Entrate è in possesso di tutti gli elementi relativi al “quantum”.
Consegue da ciò che l'Agenzia delle Entrate che intenda negare il diritto al rimborso deve chiarire eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa.
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate non ha prospettato alcuno dei predetti fatti ostativi alla richiesta del contribuente.
Il secondo motivo di appello è così formulato: “Violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di sisma '90'”.
Il motivo è infondato.
Va premesso che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l'importo superiore al 10%, previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del
2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del
2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (v. Cass. civ. n. 5167 del 26.2.2020, rv. 657339 - 01).
Quanto alla prova va osservato che in tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale per il sisma Sicilia 1990, l'autodichiarazione - eccezionalmente ammessa come prova e riferita al rispetto della disciplina 'de minimis' per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato - è resa ai sensi del dpr n. 445 del 2000, e, una volta presentata, può trovare accesso nel giudizio tributario di merito (v. Cass. civ. n. 34530 del 27.12.2024, rv. 673250 - 02).
Inoltre, in tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l'Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell'art. 1, comma
665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l'onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della stessa
Amministrazione tributaria con i contribuenti (v. Cass. civ. n. 2196 del 30.1.2025, rv. 673649 - 01).
Nell'istanza in data 24.2.2009 il contribuente ha chiesto il rimborso delle somme IRPEF per gli anni 1990
(euro 26.037,25), 1991 (euro 25.467,47) e 1992 (euro 23.318,65).
Con successiva dichiarazione dell'11.3.2019, resa possibile dalla normativa applicabile al caso in esame che è stata frutto di ius superveniens statale e, poi, eurounitario, cui è seguito ulteriore intervento nazionale, il contribuente ha prodotto una dichiarazione con la quale ha dichiarato di non avere beneficiato di contributi pubblici e di altre agevolazioni in regime de minimis dal triennio antecedente all'evento sismico.
La predetta certificazione soddisfa l'onere probatorio a carico del contribuente che gli consente la dimostrazione di un fatto negativo mediante presunzioni.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato che in tema di benefici per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal terremoto del 1990, l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto del regolamento de minimis, può essere eccezionalmente assolto, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito di un' autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di tal tipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata in vigore della norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito, senza che eventuali errori nell'individuazione del triennio possano essere sanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nel giudizio di legittimità (v. Cass. civ. 18673 dell'8.7.2025, rv. 675193 - 01).
D'altra parte, l'Agenzia non ha fornito prova contraria in quanto avrebbe potuto e dovuto verificare ed in particolare se il contribuente aveva fruito di altri aiuti, tenuto conto, peraltro, che il limite previsto dal regolamento UE per la concessione di questo tipo di contributi è di euro 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari (fino al 2006 il limite era di euro 100.000, innalzato successivamente), e quello chiesto dal contribuente, nel caso in esame, è al sotto della predetta soglia.
Consegue da ciò che va dichiarata l'illegittimità del silenzio tenuto dall'Agenzia sull'istanza di rimborso, e la fondatezza dell'istanza di rimborso del contribuente al quale deve essere riconosciuto il chiesto rimborso, unitamente agli interessi.
Il terzo motivo di appello è così formulato. “Illegittima condanna per l'Ufficio del pagamento delle spese del giudizio”.
Il motivo è fondato.
La complessità interpretativa della normativa nazionale ed europea che si è succeduta nel tempo consente, infatti, l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate e compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto