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Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03967/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02277 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03967/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3967 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-
, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Nazzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Questura Roma, il Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
n. 03928/2025, resa tra le parti; N. 03967/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri Lazio e della
Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. AN SS
RA e viste le conclusioni delle parti come in atti.;
FATTO e DIRITTO
1. In data 23 novembre 2018, il Questore della Provincia di Roma ha notificato un provvedimento di P.S. dell'avviso orale, su proposta della Legione Carabinieri Lazio, stazione di “Casal Palocco”, unitamente al verbale di esecuzione del 29 novembre
2018, nei confronti dell'odierno appellante, signor -OMISSIS-.
1.1. La misura di prevenzione trae fondamento dal fatto che il ricorrente: “nel corso degli ultimi due anni, è stato sottoposto ad indagini per illecita detenzione di sostanze stupefacenti e lesioni personali”; oltre ad alcuni precedenti di polizia per “rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, oltraggio e resistenza a Pubblico
Ufficiale e rapina impropria”.
2. Avverso il sopra menzionato provvedimento, l'interessato ha proposto ricorso per l'annullamento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, censurando nella proposta impugnativa la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159, oltre all'eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e arbitrarietà dell'iter logico seguito dall'amministrazione.
2.1. Si costituiva nel primo grado di giudizio l'Amministrazione intimata, resistendo all'impugnativa.
3. Con sentenza n. 3928 del 14 febbraio 2025, il TAR ha respinto il ricorso, sul rilievo della pluralità di comportamenti violenti e/o correlati al possesso di sostanze N. 03967/2025 REG.RIC.
stupefacenti, che ne giustifica l'adozione di misure di prevenzione a carico del deducente.
4. L'odierno appellante ha impugnato l'indicata sentenza, con gravame ritualmente, notificato il 3 maggio 2025, tempestivamente depositato.
4.1. All'udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con un primo motivo di censura, l'odierno appellante contesta l'erroneità della sentenza per non avere -il primo giudice- accolto il secondo motivo di ricorso portante la “violazione delle garanzie partecipative (art. 7 della l. n. 241/1990). Più in particolare, il TAR si sarebbe limitato a giustificare la dedotta violazione, unicamente sul carattere monitorio del decreto gravato che rende – a dire del primo giudice - ininfluente la previa comunicazione prevista dall'art. 7 della l. n. 241/1990.
5.1. La censura non coglie nel segno.
5.2. Osserva, in proposito, il Collegio che la costante giurisprudenza amministrativa, così consolidata da renderne superfluo perfino il richiamo, ha avuto modo di chiarire che “l''avviso orale è un atto meramente monitorio, per il quale la legge non prevede espressamente una fase di partecipazione procedimentale; difatti, il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare se emanare senza indugio il provvedimento oppure se le circostanze consentano di avvisare il destinatario dell'atto, con una comunicazione di avvio del procedimento”. In altri termini, ai fini dell'applicabilità dell'avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l'Autorità di P.S. ravvisi elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della Autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. In particolare, la misura di prevenzione dell'avviso N. 03967/2025 REG.RIC.
orale può essere disposta …”anche qualora il modello comportamentale complessivo del prevenuto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale”.
5.3. Nel caso all'esame il questore, dopo avere richiamato gli esiti delle emergenze istruttorie, ha fatto richiamo -in particolare- all'art. 21 octies della l. 241/1990, tenuto conto che, il mancato rispetto dell'obbligo delle garanzie partecipative, sarebbe di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento, nei casi in cui il contenuto del provvedimento – come nel caso di specie - non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Nel caso che qui occupa il ricorrente si limita, infatti, a contestare l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, senza offrire quantomeno un principio di prova che il provvedimento finale avrebbe potuto avere un esito diverso, qualora egli fosse stato messo in condizione di allegare tutte le circostanze relative alla sua condizione personale.
5.4. La censura deve essere perciò respinta.
6. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. n.
159/2011, oltre al vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione irragionevolezza dell'iter logico seguito dall'amministrazione.
Il motivo non merita positiva considerazione.
Va premesso, in linea con la costante giurisprudenza, che l'avviso orale, in quanto volto a prevenire i reati piuttosto che a reprimerli, non si basa su elementi di sicura colpevolezza o su azioni delittuose in corso di esecuzione, bensì sulla possibilità, suffragata da elementi di fatto, che il sottoposto possa costituire un pericolo per la sicurezza pubblica. Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non necessita della sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche mere supposizioni sulla base di circostanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo all'applicazione giudiziale delle misure di prevenzione, purché N. 03967/2025 REG.RIC.
emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 (cfr. Consiglio di Stato, sez. III,
9 maggio 2016, n. 1859). Il legislatore, con la locuzione ("può") usata nella disposizione normativa, ha voluto concedere all'Autorità Amministrativa un ampio potere discrezionale circa la valutazione della pericolosità del soggetto, attraverso una tipica valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non sotto i profili di abnormità dell'iter logico o di incongruenza della motivazione, che nella specie non ricorrono.
6.1. Difatti, la condizione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica rappresentata con l'avviso orale non risulta affatto superata, sia alla luce dei fatti antecedenti che successivi alla sua adozione, come adeguatamente rappresentato dall'amministrazione nella parte motiva del provvedimento di diniego.
6.2. Il provvedimento gravato descrive non solo che “negli ultimi due anni il ricorrente
è stato sottoposto ad indagini per illecita detenzione di sostanze stupefacenti e lesioni personali, ma si fonda anche e soprattutto sulla valutazione della perdurante pericolosità che è in grado di esprimere la sua condotta di vita, in ragione del suo continuo precedenti di polizia a suo carico (rifiuto indicazioni generalità, oltraggio e resistenza al P.U., nonché rapina impropria (cfr. pg. 1 avviso 23.11.2018). Tali circostanze sono state del tutto ragionevolmente ritenute indicative della volontà del ricorrente di sfuggire a qualsiasi provvedimento, amministrativo o giudiziario, dell'autorità, con sicura agevolazione nella eventuale commissione di reati, rendendo, pertanto, attuale la sua pericolosità sociale.
7. Dalle suesposte considerazioni consegue che la sentenza si appalesa esente dai vizi denunciati con l'appello che deve quindi essere respinto.
8. La peculiarità della vicenda consente la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. N. 03967/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'odierno appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO SC, Presidente F/F
AN SS RA, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN SS RA IO SC N. 03967/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02277 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03967/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3967 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-
, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Nazzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Questura Roma, il Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
n. 03928/2025, resa tra le parti; N. 03967/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri Lazio e della
Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. AN SS
RA e viste le conclusioni delle parti come in atti.;
FATTO e DIRITTO
1. In data 23 novembre 2018, il Questore della Provincia di Roma ha notificato un provvedimento di P.S. dell'avviso orale, su proposta della Legione Carabinieri Lazio, stazione di “Casal Palocco”, unitamente al verbale di esecuzione del 29 novembre
2018, nei confronti dell'odierno appellante, signor -OMISSIS-.
1.1. La misura di prevenzione trae fondamento dal fatto che il ricorrente: “nel corso degli ultimi due anni, è stato sottoposto ad indagini per illecita detenzione di sostanze stupefacenti e lesioni personali”; oltre ad alcuni precedenti di polizia per “rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, oltraggio e resistenza a Pubblico
Ufficiale e rapina impropria”.
2. Avverso il sopra menzionato provvedimento, l'interessato ha proposto ricorso per l'annullamento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, censurando nella proposta impugnativa la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159, oltre all'eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e arbitrarietà dell'iter logico seguito dall'amministrazione.
2.1. Si costituiva nel primo grado di giudizio l'Amministrazione intimata, resistendo all'impugnativa.
3. Con sentenza n. 3928 del 14 febbraio 2025, il TAR ha respinto il ricorso, sul rilievo della pluralità di comportamenti violenti e/o correlati al possesso di sostanze N. 03967/2025 REG.RIC.
stupefacenti, che ne giustifica l'adozione di misure di prevenzione a carico del deducente.
4. L'odierno appellante ha impugnato l'indicata sentenza, con gravame ritualmente, notificato il 3 maggio 2025, tempestivamente depositato.
4.1. All'udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con un primo motivo di censura, l'odierno appellante contesta l'erroneità della sentenza per non avere -il primo giudice- accolto il secondo motivo di ricorso portante la “violazione delle garanzie partecipative (art. 7 della l. n. 241/1990). Più in particolare, il TAR si sarebbe limitato a giustificare la dedotta violazione, unicamente sul carattere monitorio del decreto gravato che rende – a dire del primo giudice - ininfluente la previa comunicazione prevista dall'art. 7 della l. n. 241/1990.
5.1. La censura non coglie nel segno.
5.2. Osserva, in proposito, il Collegio che la costante giurisprudenza amministrativa, così consolidata da renderne superfluo perfino il richiamo, ha avuto modo di chiarire che “l''avviso orale è un atto meramente monitorio, per il quale la legge non prevede espressamente una fase di partecipazione procedimentale; difatti, il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare se emanare senza indugio il provvedimento oppure se le circostanze consentano di avvisare il destinatario dell'atto, con una comunicazione di avvio del procedimento”. In altri termini, ai fini dell'applicabilità dell'avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l'Autorità di P.S. ravvisi elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della Autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. In particolare, la misura di prevenzione dell'avviso N. 03967/2025 REG.RIC.
orale può essere disposta …”anche qualora il modello comportamentale complessivo del prevenuto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale”.
5.3. Nel caso all'esame il questore, dopo avere richiamato gli esiti delle emergenze istruttorie, ha fatto richiamo -in particolare- all'art. 21 octies della l. 241/1990, tenuto conto che, il mancato rispetto dell'obbligo delle garanzie partecipative, sarebbe di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento, nei casi in cui il contenuto del provvedimento – come nel caso di specie - non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Nel caso che qui occupa il ricorrente si limita, infatti, a contestare l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, senza offrire quantomeno un principio di prova che il provvedimento finale avrebbe potuto avere un esito diverso, qualora egli fosse stato messo in condizione di allegare tutte le circostanze relative alla sua condizione personale.
5.4. La censura deve essere perciò respinta.
6. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. n.
159/2011, oltre al vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione irragionevolezza dell'iter logico seguito dall'amministrazione.
Il motivo non merita positiva considerazione.
Va premesso, in linea con la costante giurisprudenza, che l'avviso orale, in quanto volto a prevenire i reati piuttosto che a reprimerli, non si basa su elementi di sicura colpevolezza o su azioni delittuose in corso di esecuzione, bensì sulla possibilità, suffragata da elementi di fatto, che il sottoposto possa costituire un pericolo per la sicurezza pubblica. Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non necessita della sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche mere supposizioni sulla base di circostanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo all'applicazione giudiziale delle misure di prevenzione, purché N. 03967/2025 REG.RIC.
emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 (cfr. Consiglio di Stato, sez. III,
9 maggio 2016, n. 1859). Il legislatore, con la locuzione ("può") usata nella disposizione normativa, ha voluto concedere all'Autorità Amministrativa un ampio potere discrezionale circa la valutazione della pericolosità del soggetto, attraverso una tipica valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non sotto i profili di abnormità dell'iter logico o di incongruenza della motivazione, che nella specie non ricorrono.
6.1. Difatti, la condizione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica rappresentata con l'avviso orale non risulta affatto superata, sia alla luce dei fatti antecedenti che successivi alla sua adozione, come adeguatamente rappresentato dall'amministrazione nella parte motiva del provvedimento di diniego.
6.2. Il provvedimento gravato descrive non solo che “negli ultimi due anni il ricorrente
è stato sottoposto ad indagini per illecita detenzione di sostanze stupefacenti e lesioni personali, ma si fonda anche e soprattutto sulla valutazione della perdurante pericolosità che è in grado di esprimere la sua condotta di vita, in ragione del suo continuo precedenti di polizia a suo carico (rifiuto indicazioni generalità, oltraggio e resistenza al P.U., nonché rapina impropria (cfr. pg. 1 avviso 23.11.2018). Tali circostanze sono state del tutto ragionevolmente ritenute indicative della volontà del ricorrente di sfuggire a qualsiasi provvedimento, amministrativo o giudiziario, dell'autorità, con sicura agevolazione nella eventuale commissione di reati, rendendo, pertanto, attuale la sua pericolosità sociale.
7. Dalle suesposte considerazioni consegue che la sentenza si appalesa esente dai vizi denunciati con l'appello che deve quindi essere respinto.
8. La peculiarità della vicenda consente la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. N. 03967/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'odierno appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO SC, Presidente F/F
AN SS RA, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN SS RA IO SC N. 03967/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.