Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 2277
CS
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative (art. 7 della l. n. 241/1990)

    Il Collegio ha ritenuto che l'avviso orale sia un atto meramente monitorio per il quale la legge non prevede una fase di partecipazione procedimentale. Ha inoltre applicato l'art. 21 octies della l. 241/1990, ritenendo che la mancata comunicazione non avrebbe potuto portare a un esito diverso del provvedimento, dato che l'appellante non ha fornito prova contraria.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 159/2011 e eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza

    Il Consiglio di Stato ha ribadito che l'avviso orale non si basa su prove di colpevolezza ma sulla possibilità che il soggetto costituisca un pericolo per la sicurezza pubblica. Ha ritenuto che la pericolosità sociale sia desumibile da precedenti di polizia e indagini, anche se non sfociano in condanne, e che l'amministrazione abbia adeguatamente motivato la perdurante pericolosità del soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 2277
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2277
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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