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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria ROria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1401/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta proposta
DA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.01.1976, ivi residente a[...] ed ivi altresì elettivamente domiciliata alla via P.
Carrese n. 3, presso lo studio degli Avvocati Giuseppe Ruocco (cf: ) e Cristiano C.F._2
De RO (c.f. ) , che la rappresentano e difendono per procura su atto separato C.F._3 allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore avv.
Armando Somma depositata in data 24.4.2025 (indirizzi di p.e.c. per le comunicazioni:
e Email_1 Email_2
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...] ed ivi altresì elettivamente domiciliato alla via Catello Fusco n.39, presso lo studio dell'avv. Andrea Porzio, che lo rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegata telematicamente al ricorso (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni: Email_3
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 29.4.2025 i procuratori delle parti hanno I procuratori costituiti hanno concluso per la rimessione degli atti al collegio per la omologa.
Il P.M. in data 2.5.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1-Con ricorso congiunto depositato il 02.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione consensuale, alle condizioni da essi concordate.
A tal fine hanno dedotto di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in MM di
TA (NA) in data 24.8.2008, stabilendo il regime della separazione dei beni, e che dalla loro unione erano nati in MM di TA due figli, entrambi ancora minorenni, in data 25.6.2009 e Per_1
in data 14.12.2013; che negli ultimi tempi la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a Per_2 causa di contrasti insorti tra le parti, che i coniugi non erano riusciti a superare.
1.2.- Disposta con decreto la nomina del relatore, la data dell'udienza di trattazione della causa e (in conformità alla richiesta formulata dalle parti modalità nel ricorso) la trattazione della stessa con cartolare ed evidenziata con il medesimo decreto la non conformità della regolamentazione dei rapporti tra il padre ed i figli minori nella parte in cui non prevedevano pernottamenti dei minori presso l'abitazione paterna;
assegnata la causa ad altro giudice e differita l'udienza ad altra data per consentire la sottoscrizione da parte della delle modifiche apportate dai ricorrenti ai patti della separazione, all'udienza del Pt_1
18.2.2025 le parti chiedevano un ulteriore differimento dell'udienza stante la volontà dei coniugi di modificare gli accordi a contenuto economico;
quindi, costituiti per la in sostituzione dell'avv. Pt_1
Armando Somma, gli avvocati Cristiano De RO e Giuseppe Ruocco, depositato dai procuratori delle parti atto scritto e sottoscritto dai coniugi, con firme per autentica dei rispettivi difensori, recanti le condizioni della separazione rimodulate dai coniugi, all'udienza del 29.4.2025, apportate ulteriori modifiche al diritto di visita del padre ai figli minori (nei termini precisati nell'atto scritto e sottoscritto dai coniugi con firme per autentica dei difensori depositato telematicamente in pari data), sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
2.- Preliminarmente deve darsi atto che oggetto del ricorso congiunto depositato dai coniugi è esclusivamente la separazione consensuale dei coniugi non anche la domanda cumulativa di divorzio congiunto, come invece erroneamente riportato nella nota di iscrizione a ruolo e, quindi, anche in copertina.
3.- Nel merito, ritiene il tribunale che le condizioni della separazione personale dei coniugi riportate nel ricorso congiunto, come modificate con dichiarazione sottoscritta dai coniugi con firme autenticate depositata telematicamente in data 29.4.2025 ed integralmente riportate in dispositivo, poiché conformi all'interesse dei due figli minori e non contrarie a norme inderogabili, possono essere senz'altro omologate, come richiesto anche dal P.M. In particolare risultano congrui e conformi al diritto dei due figli minori alla bigenitorialità la previsione dell'affido condiviso degli stessi e la regolamentazione dei tempi di permanenza degli stessi presso il padre (genitore non collocatario) quale risultante dalle modifiche apportate nel corso del giudizio, da ultimo all'udienza del 29.4.2025. Allo stesso modo il contributo al mantenimento della prole concordemente posto a carico del medesimo genitore (euro 500,00 mensili oltre la partecipazione alle spese straordinarie regolate come da Protocollo adottato dal Tribunale in sede), risulta congruo rispetto all'età ed alle esigenze dei due figli oltre che alla condizione lavorativa e reddituale delle parti. Al riguardo, per quanto emerge dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti in udienza entrambi i coniugi sono autonomi dal punto di vista economico e negli accordi di separazione hanno inteso regolare anche i loro rapporti con riferimento alla gestione della società “IRGAMA s.r.l.s” avente ad oggetto la vendita di articoli di abbigliamento.
Tanto premesso, le condizioni concordate, come integrate a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale - indicate in dispositivo – non essendo in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi della prole, possono essere omologate.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
P.Q.M.
Il tribunale, pronunciando sulla domanda separazione consensuale proposta con ricorso congiunto dai coniugi e così provvede: Parte_1 Controparte_1
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
MM di TA (Na) il 30.1.1976 e , nato a [...] il Controparte_1
18.12.1975 di cui al ricorso congiunto depositato in data 2.7.2024 e di seguito trascritte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
eventuali cambi di domicilio o residenza dovranno essere preventivamente comunicati.
2) La sig.ra ha lasciato la casa coniugale di proprietà del Sig. e Parte_1 Controparte_1 si è trasferita in una casa in affitto in C/mare di TA alla via Napoli n. 155.
3) La Sig.ra ha già ritirato tutte le sue cose e le suppellettili ad eccezione di un tendone da sole Pt_1
Tempotest che nei prossimi giorni provvederà a ritirare, previo accordo con i procuratori costituiti.
4) Il Sig. ha rinunciato alla carica di amministratore della ditta Irgama srls in favore della CP_1 sig.ra senza aver null'altro a pretendere, avendo definito già ogni rapporto economico Parte_1 in merito alla detta società.
5) I figli minori e saranno affidati, come per legge, ad entrambi i genitori in maniera Per_1 Per_2 condivisa, con collocazione prevalente (RESIDENZA) presso la casa della madre, in C/mare di TA alla via Napoli n. 155. 6) I genitori condivideranno l'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori. Le decisioni di maggior interesse riguardo l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori saranno, pertanto, assunte preventivamente e di comune accordo fra i coniugi, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
7) Il Sig. corrisponderà mensilmente, entro il 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, CP_1 alla moglie, la somma di € 500,00 (cinquecento) quale contributo al mantenimento dei figli (euro 250,00 per ciascun figlio). Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat.
8) In considerazione della occupazione della sig.ra la stessa rinuncia al Parte_1 mantenimento.
9) Le spese straordinarie, preventivamente concordate tra le parti, saranno corrisposte dal padre nella misura del 50%, che si impegna a pagare direttamente o a rimborsare alla madre, qualora dalla stessa anticipate, previa esibizione documento fiscale. Si precisa che ad oggi le uniche spese concordate sono il doposcuola per la figlia e la scuola calcio per NO. Per_1
10) I genitori avranno presso di loro la minore con le seguenti modalità:
a) il padre terrà con sé i minori un pomeriggio a settimana dalle ore 18.30 alle ore 21.30, ed il sabato, in modo alternato, dalle 10.00 alle 20.00, salvo periodi di chiusura del negozio della tenendo Pt_1 conto delle esigenze dei minori e delle esigenze lavorative dei coniugi, di tal che i giorni e gli orari potranno subire variazioni previo accordo tra i genitori da comunicarsi almeno 24 ore prima;
b) il padre potrà avere i figli minori con sé, nell'interesse degli stessi, per il pernottamento presso la sua abitazione a settimane alterne (cadenza bisettimanale), dalle ore 15:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, compatibilmente con gli impegni dei minori e potrà, altresì, accompagnarli a scuola quando vorrà”.
c) Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i minori per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi. Periodo da determinarsi e concertarsi di anno in anno entro 30 giorni prima della vacanza stessa sempre e comunque tenendo conto delle esigenze dei figli;
d) Il padre è obbligato a comunicare alla madre l'indirizzo del luogo dove trovasi i minori durante il periodo di vacanza, così come dovrà, allo stesso modo, farlo la madre per il suo periodo di vacanza con i figli.
e) Durante le festività natalizie e di fine anno, ad anni alterni, i figli trascorreranno la Vigilia di Natale ed il 1gennaio con un genitore, mentre il giorno di Natale ed il 31 dicembre con l'altro genitore. Durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro.
f) Allo stesso modo l'IF e NT AN saranno alternati.
g) Per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli i coniugi cercheranno di trascorrere tali festività tutti insieme, (anche nell'ipotesi di festeggiamenti, che andranno condivisi e organizzati nel rispetto delle parti e con accollo delle eventuali spese in parti uguali); diversamente avranno con sé i figli ad anni alterni a festività alternate(un anno per l'onomastico e l'anno successivo per il compleanno).
h) Il giorno del compleanno e onomastico di ciascun genitore i figli lo trascorreranno con lo stesso.
i) Per i giorni di eventi irripetibili, quali prima comunione, cresima, ed altro similare, i coniugi cercheranno di trascorrerli insieme (eventuali feste organizzate per celebrare questi eventi, dovranno essere concordate tra le parti, nel reciproco rispetto, con accollo delle spese preventivamente determinate nella misura del 50% ciascuno);
j) Quando i figli sono con uno dei genitori l'altro ha la facoltà di sentirli almeno una volta al giorno telefonicamente.
k) Al fine di garantire una continuità di rapporti con i nonni, nei periodi di permanenza dei figli con ciascuno , ognuno si impegna a garantire il rapporto con i rispettivi nonni.
11) I coniugi dsi autorizzano al rilascio del rispettivo passaporto.
12) Le parti prestano il proprio consenso ai viaggi all'estero che i minori faranno con ciascun genitore, purchè sia concordato con l'altro genitore almeno 30 giorni prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli.
13) I coniugi convengono altresì che le spese ed i compensi del presente procedimento siano interamente compensate tra loro.
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di MM di TA (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (Atto N. 298 parte 2 serie A - anno 2008) di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. come introdotto dal D.L.vo 149/2022;
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano