Ordinanza cautelare 27 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026REG.PROV.COLL.
N. 06796/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6796 del 2024, proposto da
MA LB AT EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Calabi e Cristina Riboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00243/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. TE EN AL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto alcuni provvedimenti adottati dal Ministero della Cultura con riguardo all’opera, realizzata nel 1948 dall’artista ST EL, intitolata “Senza Titolo 1948”.
In particolare, con ricorso proposto in primo grado, integrato da motivi aggiunti, l’odierna appellante ha impugnato: i) il diniego al rilascio del certificato di avvenuta importazione per l’opera; ii) l’atto di integrazione della motivazione; iii) il decreto di rigetto del ricorso gerarchico al riguardo proposto.
2. In particolare, in fatto, la ricorrente ha dedotto che:
- l’opera è stata esportata per mano dello stesso artista, ormai defunto, in Svizzera e ivi conservata per oltre trent’anni;
- in data 21 dicembre 2015, tramite l’azienda Arteria S.r.l., ha importato l’opera in Italia per fini di restauro;
- a garanzia della propria volontà di effettuare un’importazione solo in via temporanea, la ricorrente ha rilasciato all'Agenzia delle dogane, responsabile dell'area gestioni tributi dell'ufficio delle dogane di Milano 3, una fideiussione per il cauzionamento dei diritti doganali, della durata prevista di giorni 184, dal 17 dicembre 2015 al 17 giugno 2016, ed ha presentato, in data 31 marzo 2016, alla Soprintendenza per la Città metropolitana di Milano un’istanza di rilascio del certificato di temporanea importazione artistica;
- a seguito di interlocuzioni con l’amministrazione, con nota prot. n. 1100 del 31 maggio 2016, l’istante ha ricevuto la notifica del definitivo diniego al rilascio del certificato per le ragioni già esposte in sede di preavviso di rigetto, consistenti nella circostanza che l’opera - che comunque il Ministero dichiara non rivestire interesse artistico particolarmente importante - fosse stata realizzata in Italia e nella mancata produzione, da parte dell’istante, di documentazione circa la regolare uscita dell’opera dal territorio nazionale e la sua legittima permanenza all’estero;
- con nota prot. n. 1194 del 10 giugno 2016, l’Ufficio Esportazione ha integrato il proprio diniego, respingendo le deduzioni svolte dall’istante in sede di preavviso e aggiungendo la contestazione circa il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 170 del R.D. n. 363/1913, dal quale sarebbe derivata l’esposizione dell’opera ai rischi connessi alla mancanza di protezione;
- in data 30 giugno 2016, la Sig.ra EL ha presentato ricorso gerarchico avverso le note prot. nn. 1103 e 1168, sul quale, in data 28 settembre 2016, è maturato il silenzio - rigetto di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971.
3. L’odierna ricorrente ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio, chiedendone l’annullamento, il predetto provvedimento di diniego prot. n. 1100 cit., unitamente alla relativa integrazione di cui alla nota prot. n. 1194 cit. e al silenzio rigetto formatosi in data 28 settembre 2016.
4. In data 31 marzo 2017, la Sig.ra EL ha depositato ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento del decreto, emesso il 12 gennaio 2017, con cui l’amministrazione ha ritenuto inammissibile il ricorso gerarchico proposto.
5. Il T.A.R. Lazio ha emanato l’ordinanza n. 232, pubblicata in data 7 gennaio 2023, indicando quale giudice territorialmente competente a conoscere la controversia il T.A.R. Lombardia.
6. Ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., il giudizio è stato tempestivamente riassunto dinanzi al T.A.R. competente.
7. A sostegno del ricorso di primo grado, la ricorrente ha dedotto un unico motivo rubricato “Violazione di legge con riferimento all’art. 72 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e agli artt. 169-173 del Regio Decreto n. 363/1913. Eccesso di potere per errore nei presupposti. Ingiustizia manifesta e sviamento di potere. Difetto dei presupposti. Violazione di legge in riferimento all'art. 3 della Legge n. 7 agosto 1990 n. 241”.
8. Ad esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha rigettato il ricorso.
In via preliminare, il T.A.R. ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità, sollevata con la memoria di replica dalla parte ricorrente, della memoria depositata dall’Amministrazione ex art. 73, comma 1, c.p.a.
Inoltre, il Collegio ha chiarito che per l’ammissibilità del ricorso gerarchico non è richiesta una espressa base normativa di carattere speciale, affermando che “ Per quanto attiene ai rapporti tra l’originario provvedimento e la decisione sul ricorso gerarchico, deve esplicitarsi che, a fronte della reiezione di quest’ultimo, l’oggetto del ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo è il provvedimento dell'organo di primo grado, atteso che la decisione sul ricorso gerarchico "accede" al provvedimento impugnato rendendolo definitivo . Tale prospettazione si fonda sulla considerazione che la decisione definitiva non sarebbe dotata di nuova capacità lesiva rispetto al provvedimento base impugnato in quanto la stessa avrebbe funzione meramente confermativa di quest'ultimo ”.
Quanto al merito, il primo giudice, con riferimento all’art. 72 del Codice dei Beni culturali, ha osservato che l’Amministrazione ha correttamente concluso il procedimento con un provvedimento di diniego, poiché spetta all’istante provare la legittima provenienza della res . La parte ricorrente non ha prodotto alcun titolo che ne legittimasse l’originaria esportazione o che consentisse di ricostruirne la cronologia degli spostamenti, inducendo così l’Amministrazione ad adottare legittimamente un provvedimento di segno negativo.
Quanto alla tempistica relativa alla presentazione della richiesta di rilascio della certificazione d’ingresso temporaneo, il T.A.R. ha richiamato quanto chiarito dall’Amministrazione nel parere dell’Ufficio legislativo 2009 secondo cui “ anche per esigenze di certezza dello stato giuridico degli oggetti d'arte di provenienza estera, non può ammettersi che la richiesta di beneficiare del regime in deroga possa essere effettuata dopo che sia intercorso un certo lasso di tempo dall'ingresso degli oggetti, i quali sono da ritenersi ormai assoggettati alla legge nazionale di tutela, per il diverso principio che non ammette soluzioni di continuità nel succedersi dei regimi di tutela ”. Riguardo a tale profilo, il T.A.R. ha poi evidenziato che comunque lo stesso vada “ inquadrato come generico rilievo in punto di fatto che l’Amministrazione ha contestato al privato in ragione della necessità di svolgere approfondimenti circa la pregressa circolazione dell’opera e anche nell’intento di assicurare protezione all’opera ”.
9. Con ricorso notificato il 29 luglio 2024 e depositato il 10 settembre 2024, la Sig.ra MA EL ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell’efficacia.
In particolare, la ricorrente ha affidato il gravame a otto motivi, con cui deduce:
1) Violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo artt. 6 (irragionevole durata del processo; violazione del diritto all’equo processo), 13 (violazione del diritto a una tutela effettiva), 1 Prot. 1 CEDU (diritto di proprietà);
2) Error in iudicando: errata interpretazione dell’eccezione di inammissibilità formulata sulla memoria avversaria;
3) Error in iudicando: erronea interpretazione del concetto di “provenienza”; errore sulla definizione di “descrizione delle cose” di cui all’art. 130 RD 363/1913 e sull’art. 72 CBC; ultrapetizione;
4) Error in iudicando e in procedendo - Violazione e/o falsa applicazione del principio dell’onere della prova ex art. 64 c.p.a.; mancato esame di prove e fatti rilevanti ai fini della decisione; Errata valutazione degli elementi di fatto e mancata considerazione della ricostruzione della ricorrente e delle prove fornite sulla permanenza estera dell’Opera;
5) Errata valutazione degli elementi di fatto e mancata considerazione della ricostruzione della ricorrente e delle prove fornite sulla permanenza estera dell’Opera; illogicità della Sentenza;
6) Error in iudicando: erronea interpretazione della l. 241/1990, laddove la Sentenza ha ritenuto corretta l’emanazione del diniego in difetto motivazione (pertanto in aperta violazione dell’art. 3 l. 241/1990), poi integrata con un atto integrativo, non previsto dalla norma;
7) Error in iudicando per aver ritenuto che il Parere 2009 supportasse la ricostruzione sull’incongruità del termine di presentazione;
8) Omessa pronuncia sul motivo 1 dei Motivi Aggiunti; contraddittorietà della Sentenza.
10. Il Ministero della Cultura si è costituito in resistenza e, in data 23 settembre 2024, ha depositato una memoria.
11. Con ordinanza n. 3602 del 27 settembre 2024, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
12. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025.
DIRITTO
1. Deve in primo lugo essere esaminato il profilo di censura, contenuto nel primo motivo di appello, con cui si lamenta l’eccessiva durata del giudizio di primo grado nonostante due istanze di prelievo depositate dalla ricorrente.
La censura è infondata.
L’eventuale eccessiva durata del giudizio di prime cure, difatti, non rappresenta un vizio della sentenza che ne giustifichi la riforma essendo altri i rimedi all’uopo previsti dall’ordinamento, come del resto noto alla stessa appellante che dichiara di riservarsi di proporre azione al fine di ottenere l’equa riparazione ai sensi della Legge Pinto.
2. Con il secondo mezzo, l’appellante impugna il punto n. 6 della sentenza gravata laddove ha rigettato l’eccezione con cui la ricorrente lamentava l’inammissibilità della memoria depositata dalla difesa erariale davanti al T.A.R. Lombardia in quanto diretta a replicare alle deduzioni svolte dal privato nel corso del giudizio svoltosi davanti al T.A.R. Lazio prima della riassunzione davanti al giudice territorialmente competente. Ad avviso dell’appellante, il primo giudice ha travisato detta eccezione di inammissibilità, essendosi limitato a rigettarla sulla base della considerazione che la memoria della difesa erariale fosse stata depositata nel rispetto dei termini ex art. 73 c.p.a.
2.1. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., le parti possono produrre memorie fino a venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione.
La difesa erariale si è tempestivamente avvalsa di tale facoltà con la memoria depositata, davanti al T.A.R. Lombardia, in data 11 novembre 2023. La circostanza per cui tale memoria prenda posizione anche sulle deduzioni avanzate dalla ricorrente nella precedente fase del giudizio svoltasi davanti al T.A.R. Lazio non ne comporta l’inammissibilità, posto che la prima memoria ex art. 73 c.p.a. consente alle parti di articolare difese in ordine all’intera res controversa .
3. A questo punto, data la connessione, possono essere congiuntamente esaminati il restante profilo di censura contenuto nel primo motivo di impugnazione, con cui si lamenta la lesione del diritto di proprietà, nonché il terzo e il quarto motivo.
3.1. Con il terzo motivo l’appellante lamenta che:
- l’art. 72 del Cod. beni cult. non consente all’amministrazione di effettuare verifiche in ordine alla legittima fuoriuscita dell’opera dal territorio nazionale, dovendo il Ministero limitarsi a verificare l’identità della res e la provenienza della medesima dal territorio dello Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo;
- la prassi seguita dal Ministero, che impone al privato di provare la legittima previa fuoriuscita dell’opera dal territorio italiano, contrasta con il principio di certezza del diritto;
- il giudice di prime cure ha errato nella sua ricostruzione anche perché ha dato una non corretta interpretazione dei concetti di “provenienza” e di “descrizione delle cose” di cui all’art. 72 cit.;
- è fuorviato e non pertinente il riferimento all’art. 3 del D.M. n. 246/2018 e l’interpretazione del concetto di provenienza e/o identità delle cose ivi enucleata;
- la sentenza estende oltre il limite della ragionevolezza e della certezza del diritto (con riflessi sanzionatori potenzialmente gravi per il privato, e conseguentemente anche in violazione del principio di prevedibilità delle sanzioni) la portata dell’onere probatorio che il privato deve sostenere per avvalersi di un regime di “favore” previsto dalla legge;
- il presente caso non è assimilabile all’ipotesi di importazione fittizia, richiamata dalla difesa erariale in sede contenziosa, posto che la ricorrente ha provato che l’opera si trovava in Svizzera almeno dagli anni ’70 in quanto ivi portata dallo stesso artista che l’aveva realizzata;
- l’atteggiamento del Ministero è ingiustificatamente sospettoso nei confronti della ricorrente laddove afferma che gli accertamenti richiesti per il rilascio del certificato di avvenuta importazione dipenderebbero dalla circostanza che “nel giro di pochi mesi la proprietà ha richiesto … il rilascio di circa 70 attestati di libera circolazione per altrettante opere dell’artista ST EL per l’esposizione e la vendita in una mostra”, posto che la ricorrente, nel richiedere il certificato ex art. 72 cit., si è solamente avvalsa di una facoltà di legge.
3.2. Con il quarto mezzo l’appellante lamenta che:
- il giudice di prime cure ha ritenuto che la ricorrente non abbia “provato la legittima provenienza della res”, che implicherebbe la prova della legittima permanenza della stessa sul suolo straniero e della regolarità dell’originaria esportazione, ponendo quindi a carico del privato un onere probatorio abnorme ed esorbitante rispetto al dettato normativo.
3.3. Le dette doglianze sono fondate nei sensi che di seguito si espongono.
3.4. I commi 1 e 2 dell’art. 72 del Cod. beni cult. prevedono quanto segue: “ 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell’articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione. 2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ”.
3.5. L'art. 72 cit. detta una particolare disciplina per l'ingresso in Italia di opere provenienti da Paesi UE o da Paesi terzi ed introdotti nel territorio nazionale per un periodo di tempo determinato.
Le opere assoggettate a tale regime sono “le cose e i beni” indicati dall'art. 65, comma 3, del Cod. beni cult. Per quanto interessa nella presente sede, vi rientrano le res indicate dalla lettera a) del detto comma 3, ossia le “ cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500 ”. Si tratta, pertanto, di cose che, in base alla disciplina degli artt. 10 ss. del Codice, potrebbero astrattamente rientrare nel genus dei beni culturali, eventualmente a seguito dell’intervento della dichiarazione di interesse culturale; si tenga presente, difatti, che di regola non rientrano in tale categoria le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni [art. 10, comma 5, del Cod. beni cult.; il termine di settanta anni ora presente agli artt. 10, comma 5, e 65, comma 3, lett. a) era di cinquanta anni nella versione originaria del Codice].
In base a questa disciplina, colui che introduce in Italia tali opere può chiedere all'Ufficio Esportazione della competente Soprintendenza un certificato di avvenuta spedizione (cd. CAS, per opere provenienti da Stati UE) o un certificato di avvenuta importazione (cd. CAI, per opere provenienti da Stati extra UE), i quali hanno l'effetto di sottrarre quella cosa o quel bene, per un determinato periodo di tempo, all’applicazione della normativa nazionale di tutela, indipendentemente dall'interesse culturale da esso rivestito e pur restando esso nel territorio della Repubblica.
3.6. Durante il periodo di validità di detto certificato, la cosa o il bene può essere ammesso all'uscita dai confini del Paese senza essere sottoposto alle procedure oggi previste dagli artt. 65 ss. Cod. beni culturali, in base alle quali è soggetta a previa autorizzazione l’esportazione dei beni culturali ovvero delle cose potenzialmente sottoponibili alla disciplina vincolistica.
Difatti, “le cose e i beni” di cui all’art. 65, comma 3, cit. che siano oggetto di un certificato di avvenuta importazione (o spedizione) sono sottratti, per il periodo di validità di tale certificato, alla detta disciplina autorizzativa potendo essere esportate a prescindere da qualsivoglia valutazione d'interesse culturale. Per poter lasciare il territorio nazionale, l’opera temporaneamente importata (o spedita) deve essere nuovamente sottoposta al controllo dell'Ufficio Esportazione il quale, una volta accertata la corrispondenza di esso con quello oggetto del precedente certificato, rilascia un ulteriore certificato a "scarico", conclusivo di tutto il procedimento (si vedano in questo senso l'art. 173 del r.d. n. 363 del 1913, ora abrogato, e l'art. 5 del d.m. n. 246 del 2018).
3.7. Testualmente l’art. 72 cit. prevede unicamente che il Ministero debba accertare l’identità della cosa o del bene e la provenienza dallo Stato UE o dal Paese terzo dai quali il privato dichiara di aver effettuato la spedizione o l’importazione.
3.8. Tuttavia, alla luce delle finalità e degli effetti dei certificati di cui all’art. 72 cit., di cui si è sopra detto, deve ritenersi che il Ministero sia tenuto a verificare che la presenza all’estero della cosa o del bene non sia frutto di una previa illegittima esportazione dall’Italia. Ragionando diversamente, si consentirebbero operazioni fraudolente permettendo che un’opera illecitamente uscita dal territorio nazionale possa in seguito rientrarvi ottenendo un certificato di avvenuta importazione (o spedizione) grazie al quale potrà nuovamente uscire dal territorio nazionale “sfuggendo”, così, all’assoggettamento alla disciplina di tutela.
3.9. Quanto al riparto dell’onere probatorio, deve osservarsi come il privato non possa essere gravato di una probatio diabolica , onerandolo in ogni caso di provare che la cosa o il bene non è mai stato presente in Italia o che la relativa uscita dal territorio è avvenuta nel rispetto delle norme l’esportazione previste a tutela dei beni e delle cose di interesse culturale.
3.10. Tale prova risulterebbe eccessivamente onerosa e sproporzionata, traducendosi sostanzialmente nel chiedere al privato di provare che il medesimo (o financo i suoi danti causa) non abbiano in precedenza commesso un’illecita esportazione e facendo conseguire al mancato assolvimento di tale onere probatorio significative limitazioni alle facoltà dominicali del proprietario (quali il diniego del certificato ex art. 72 cit. e, quindi, l’assoggettamento dell’opera al regime autorizzativo ex artt. 65 ss. Cod. beni cult. ai fini dell’esportazione).
3.11. Inoltre, un tale approccio frustrerebbe le stesse esigenze di fruizione e valorizzazione delle opere di interesse culturale, scoraggiando gli operatori dall’importarle (o spedirle) temporaneamente in Italia (ad esempio per l’esibizione in mostre) a causa del timore di non riuscire ad ottenere il certificato di cui all’art. 72 cit. e, quindi, di incontrare ostacoli nella successiva riesportazione all’estero delle medesime.
3.12. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che, ai fini del rilascio del certificato ex art. 72 cit., il privato, che comunque deve provare la provenienza dell’opera da un Paese estero, debba essere chiamato a provare anche la legittima presenza all’estero della cosa o del bene (e, quindi, la legittimità della previa esportazione dall’Italia) solamente laddove l’amministrazione abbia elementi, anche di natura indiziaria, idonei a far ritenere che l’opera sia in precedenza uscita illegittimamente dal territorio italiano ovvero laddove – in assenza di tali elementi indiziari - la narrazione dei fatti del privato volta a spiegare l’assenza della prova della lecita esportazione abbia elementi di logica incongruità.
3.13. Nel caso di specie, tuttavia, non vi sono elementi per ritenere che l’opera fosse a suo tempo uscita dal territorio italiano in violazione delle disposizioni di tutela del patrimonio nazionale.
3.14. Difatti, l’art. 1, comma 2, del R.D. n. 364/1909 (Le antichità e le belle arti), vigente all’epoca in cui è vissuto l’artista, escludeva dalla sottoposizione alla medesima legge “gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni”. Analoga previsione era contenuta all’art. 1, comma 3, della legge n. 1089/1989 (Tutela delle cose d'interesse artistico o storico) e, successivamente, all’art. 2, comma 6, D.lgs. n. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali). Come si è sopra detto, l’art. 10, comma 5, del Cod. beni cult. è successivamente intervenuto in materia con previsioni in parte analoghe.
3.15. Dagli atti del procedimento non sono emersi elementi idonei a far ritenere che l’opera (realizzata nel 1948 da ST EL, il quale è deceduto nel 1986) sia uscita dal territorio italiano quando era sottoposta a tale disciplina di tutela, ossia a seguito della morte dell’artista e decorsi cinquant’anni dalla realizzazione dell’opera.
Al contrario, l’appellante ha dedotto che l’opera era stata portata in Svizzera dal padre negli anni Settanta, adducendo circostanze in fatto che rendono plausibile tale narrazione, quali ad esempio le plurime attività svolte in Svizzera dall’artista in quel tempo.
La rappresentazione dei fatti fornita dall’appellante non appare inficiata da specifici elementi in senso contrario da parte dell’Amministrazione, elementi che ove sopravvenissero per effetto di ulteriori più approfonditi accertamenti potrebbero essere considerati nel riesercizio del potere.
3.16. Non vi sono, quindi, elementi tali da far ritenere che l’opera sia stata esportata quando erano maturati i presupposti per l’applicazione delle disposizioni dirette a regolamentare l’esportazione delle cose di interesse culturale (ad es. artt. 35 ss. L. n. 1089/1939 cit.).
3.17. Si applicava, invece, solamente la previsione di cui agli artt. 130 e 155 del r.d. n. 363/1913, richiamata dal Ministero nel provvedimento impugnato, che prevedeva il rilascio di un nulla osta per l'esportazione di pitture, sculture e qualsiasi oggetto d'arte “eseguito da artefici viventi o vero morti da non oltre cinquant'anni” ma con finalità di trasparenza fiscale e non con altro effetto.
3.18. In conclusione, non essendovi, allo stato, elementi per affermare che la cosa sia stata esportata al tempo in cui rientrava nel genus delle opere di potenziale interesse storico o artistico, la mancata prova in ordine all’ottenimento di tale nulla osta da parte dell’artista ai fini dell’esportazione della res non può essere posto dal Ministero alla base del successivo diniego al rilascio del certificato di avvenuta importazione. Difatti, comunque non è provato che si sia verificata un’esportazione illegittima di una cosa sottoponibile al regime di tutela vincolistica e la mancanza del menzionato nulla osta potrà rilevare ad altri fini (ad esempio, a fini fiscali posto che il nulla osta ex art. 130 cit. escludeva l’esportazione dalla “tassazione progressiva”).
3.19. Alla luce di quanto esposto, il primo motivo, relativamente alla censura riguardante la lesione del diritto di proprietà, nonché il terzo e il quarto motivo sono infondati.
4. Con il quinto mezzo, l’appellante impugna i punti 9 e 9.1. della sentenza laddove hanno rigettato le doglianze della ricorrente avverso la parte del provvedimento adottato dall’amministrazione che avrebbe ritenuto tardivamente proposta dalla sig.ra EL la domanda di rilascio del CAI. Ad avviso dell’appellante, la sentenza è “ illogica e la sua motivazione è lacunosa in quanto non consentono di interpretare se l’elemento della decorrenza del tempo posto alla base della Nota Prot. 1168, impugnata, sia o meno condiviso dalla Sentenza. Qualora la Sentenza ritenesse rilevante, come fatto nella Nota Prot. 1168, il tempo intercorso tra l’importazione dell’Opera e la richiesta del CAI, allora essa dovrebbe ritenersi affetta da vizio nella misura in cui avrebbe assunto come termine perentorio un termine non solo ordinatorio ma addirittura inesistente (infatti, non esistono indicazioni normative circa il termine entro cui richiedere il CAI, neppure a livello di prassi)”.
4.1. Con il settimo mezzo, l’appellante deduce il travisamento, da parte del Ministero e del primo giudice, del parere dell’ufficio legislativo del Ministero del 9 marzo 2009, richiamato dal Ministero a supporto della motivazione in ordine alla tardività della richiesta di rilascio del CAI.
4.2. I detti due motivi, che si possono analizzare congiuntamente data la loro connessione, sono fondati nei sensi che di seguito si espongono.
4.3. La questione relativa alle tempistiche con la quale la sig.ra EL ha richiesto il CAI è stata affrontata dall’amministrazione solamente nella nota prot. n. 1194 cit., con cui il Ministero ha inteso integrare la motivazione del precedente provvedimento di diniego. In tale nota l’amministrazione, inter alia , ha evidenziato che la richiesta di rilascio del CAI è stata presentata dalla sig.ra EL solamente il 12 aprile 2016, sebbene le procedure doganali dirette ad introdurre l’opera in Italia fossero state completate il 15 dicembre 2015 e ciò avrebbe esposto l’opera “per mesi ai rischi connessi alla mancanza di protezione”.
4.4. Il T.A.R. ha ritenuto che tale circostanza sia menzionata nel provvedimento solamente quale “generico rilievo in punto di fatto che l’Amministrazione ha contestato al privato in ragione della
necessità di svolgere approfondimenti circa la pregressa circolazione dell’opera e anche nell’intento di assicurare protezione all’opera”.
4.5. Dal complessivo impianto motivazionale del provvedimento non sembra che l’Amministrazione abbia inteso fondare il rilascio del CAI in ragione della ritenuta tardività con cui la relativa richiesta è stata presentata; al contrario, come del resto dedotto in giudizio anche dalla stessa difesa erariale, risulta che il Ministero abbia inteso solamente porre in rilievo tale circostanza quale ulteriore elemento che giustificherebbe “il maggiore approfondimento sulle vicende circolatorie dell’opera” (così si legge a pag. 10 della memoria depositata dal Ministero in appello).
4.6. Alla luce di quanto si è sopra esposto circa il riparto dell’onere probatorio in punto di legittima presenza all’estero dell’opera per cui viene richiesto il CAI, deve ritenersi che comunque nel caso di specie non siano emersi elementi che giustifichino il rigetto dell’istanza tesa al rilascio del detto certificato.
4.7. Alla luce di quanto esposto, i motivi cinque e sette sono fondati.
5. I restanti motivi proposti dall’appellante possono essere assorbiti dal momento che il loro eventuale accoglimento non fornirebbe all’appellante maggiori utilità rispetto a quelle già discendenti dall’accoglimento dei motivi sopra esaminati.
Difatti, con il motivo di appello n. 6 si lamentano vizi procedurali consistenti nella mancata valutazione delle osservazioni formulate dall’odierna appellante; con il motivo n. 8 si lamenta che il primo giudice, pur rilevando l’ammissibilità del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente, non ha conseguentemente accolto il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti proposto con cui si censurava il provvedimento con cui l’amministrazione ha ritenuto inammissibile il ricorso gerarchico.
6. In conclusione, per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere accolto e, pertanto, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado con annullamento degli atti ivi impugnati. In esecuzione della presente sentenza e nel rispetto del vincolo conformativo da essa discendente, l’amministrazione dovrà nuovamente determinarsi sull’istanza di rilascio del CAI presentata dall’odierna appellante.
7. Data la complessità e la peculiarità delle questioni trattate, le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso originario e annulla gli atti impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL DO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
EN Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
TE EN AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE EN AL | RL DO |
IL SEGRETARIO