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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 09/12/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI - Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA - Giudice rel. dott.ssa Gersa GERBI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio RVG 1652/2025 promosso dai coniugi:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Pedavena n. 22 (c.f. C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente in [...] (c.f. Parte_2
), C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Alvise Antinucci, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
I coniugi e , premettendo di essersi uniti in matrimonio in Feltre in Parte_1 Pt_2 data 30/03/2022 (come da Registro degli atti di matrimonio di tale Comune, n. 8, parte I, anno
2022) e che dall'unione coniugale non sono nati figli, hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che
appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dal difensore e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 29/09/2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 30/09/2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Feltre in data 30/03/2022 (come da Registro degli atti di matrimonio di tale Comune, n. 8, parte I, anno 2022) dai signori Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...] (c.f.
[...]
e , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1 Parte_2
(BL), via Po 1 (c.f. ), alle condizioni concordate dalle parti e che qui si C.F._2 trascrivono:
1. si dà atto che l'immobile sito in Feltre, viale Pedavena 22, di proprietà esclusiva del marito è già rimasto in suo possesso esclusivo in quanto la moglie ha reperito altro alloggio dopo la separazione, trasferendosi;
2. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non richiedere reciprocamente alcun assegno o dazione di denaro, in particolare danno altresì atto che le somme giacenti sui rispettivi conti correnti rimarranno nella disponibilità esclusiva dell'intestatario e che rinunziano reciprocamente a qualsivoglia pretesa inerente a dette somme, non sussistendo alcun bene o cespite in regime di comunione ordinaria tra loro, né che sussiste alcun pretesa patrimoniale dell'uno verso l'altra e viceversa, ad alcun titolo o ragione connessa allo scioglimento del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 23 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Sandini
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta