Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 112
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa comunicazione dell'esito del controllo formale

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo non provata la comunicazione preventiva, ma la Corte di secondo grado ha ritenuto provata la rituale notifica della comunicazione.

  • Accolto
    Inesistenza della notifica del ricorso di primo grado all'Agenzia delle Entrate

    La Corte rileva che il contribuente aveva evocato in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di OL, senza tuttavia provvedere alla notificazione del ricorso alla stessa. Tale omissione giustifica la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a proporre appello.

  • Accolto
    Regolare notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito idonea prova della rituale notificazione della comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973, avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento recapitata al domicilio fiscale del contribuente e consegnata a familiare convivente, circostanza che integra gli effetti della valida notifica ai sensi della normativa vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 112
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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