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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, EL
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8797/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di OL - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 OL NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8293/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230050879314 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5010/2025 depositato il
11/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 28.05.2024 la Corte di Giustizia di primo grado di OL ha accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 nei confronti della Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di OL e Ag.entrate
- RI - OL avverso , come si legge nella sentenza impugnata, <
07120230050879314/000, notificatagli in data 21.06.2023, di complessivi euro 4.307,79 per addizionale comunale IRPEF – addizionale regionale IRPEF – IRPEF, derivante dal controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n.600 del 1973 del modello 730 anno 2017 – dichiarazione modello 730/2018
(Ruolo n. 2023/550464, reso esecutivo in data 10.03.2023, consegnato il 10.04.2023)>>
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso sul rilievo che, trattandosi di controllo formale ex art. 36-ter
DPR 600/1973, l'Amministrazione aveva l'obbligo di comunicare al contribuente l'esito motivato del controllo,
a pena di nullità della successiva cartella. Poiché non è stata fornita prova della ricezione da parte del ricorrente di tale comunicazione, la cartella di pagamento è risultata illegittima e il ricorso è stato accolto.
Con l'accoglimento del ricorso la parte resistente è stata condannata alle spese di lite liquidate in € 30,00 per spese vive ed € 250,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge con distrazione.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla Agenzia delle Entrate di OL con atto di appello notificato a mezzo pec in data 20.12.2024 alle controparti e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania in data 30.12.2024.
L'appellante eccepisce l'inesistenza della notifica del ricorso di primo grado nei suoi confronti: pur evocata in giudizio, la Direzione Provinciale non ricevette mai il ricorso, con conseguente inammissibilità per difetto di contraddittorio ai sensi degli artt. 21 e 22 D.Lgs. 546/1992, aggravata dall'art. 14, comma 6-bis, introdotto nel 2023. In subordine, ribadisce la correttezza della pretesa fiscale: la comunicazione degli esiti del controllo ex art.36 ter fu regolarmente notificata nel settembre 2021 tramite raccomandata A/R consegnata al figlio del contribuente, con avviso di ricevimento avente piena fede fino a querela di falso.
Chiede dunque che il ricorso introduttivo sia dichiarato inammissibile, o in alternativa che la causa sia rimessa al primo grado per integrazione del contraddittorio, e comunque che venga confermata la legittimità della cartella con condanna del contribuente alle spese.
Non si costituiscono in giudizio le controparti appellate.
All'udienza del 10.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, come emerge dagli atti, nel ricorso di primo grado il contribuente aveva evocato in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di OL, senza tuttavia provvedere alla notificazione del ricorso alla stessa. Tale omissione giustifica la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a proporre appello, avendo essa avuto conoscenza del giudizio solo in via mediata. Ciò posto, deve escludersi che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario: la controversia può essere decisa nel merito anche in assenza della rimessione al giudice di primo grado, non ravvisandosi vizi insanabili del contraddittorio che impediscano la prosecuzione del giudizio.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha fornito idonea prova della rituale notificazione della comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973, avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento recapitata il 15/09/2021 al domicilio fiscale del contribuente e consegnata a familiare convivente, circostanza che integra gli effetti della valida notifica ai sensi della normativa vigente.
Risulta pertanto infondata la motivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto non provata la comunicazione preventiva e, di conseguenza, illegittima la cartella impugnata.
Per tali ragioni l'appello dell'Agenzia delle Entrate va accolto, con riforma della sentenza impugnata e conferma della legittimità della cartella di pagamento oggetto di causa.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza mentre restano compensate quelle del primo grado stante la non costituzione anche nel giudizio di primo grado dalla Agenzia delle Entrate RI.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, confermando la legittimità della cartella di pagamento oggetto di causa;
compensa integralmente le spese di lite del primo grado;
condanna l'appellato sig. Resistente_1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida, in € 500,00 oltre spese prenotate a debito.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, EL
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8797/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di OL - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 OL NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8293/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230050879314 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5010/2025 depositato il
11/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 28.05.2024 la Corte di Giustizia di primo grado di OL ha accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 nei confronti della Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di OL e Ag.entrate
- RI - OL avverso , come si legge nella sentenza impugnata, <
07120230050879314/000, notificatagli in data 21.06.2023, di complessivi euro 4.307,79 per addizionale comunale IRPEF – addizionale regionale IRPEF – IRPEF, derivante dal controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n.600 del 1973 del modello 730 anno 2017 – dichiarazione modello 730/2018
(Ruolo n. 2023/550464, reso esecutivo in data 10.03.2023, consegnato il 10.04.2023)>>
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso sul rilievo che, trattandosi di controllo formale ex art. 36-ter
DPR 600/1973, l'Amministrazione aveva l'obbligo di comunicare al contribuente l'esito motivato del controllo,
a pena di nullità della successiva cartella. Poiché non è stata fornita prova della ricezione da parte del ricorrente di tale comunicazione, la cartella di pagamento è risultata illegittima e il ricorso è stato accolto.
Con l'accoglimento del ricorso la parte resistente è stata condannata alle spese di lite liquidate in € 30,00 per spese vive ed € 250,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge con distrazione.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla Agenzia delle Entrate di OL con atto di appello notificato a mezzo pec in data 20.12.2024 alle controparti e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania in data 30.12.2024.
L'appellante eccepisce l'inesistenza della notifica del ricorso di primo grado nei suoi confronti: pur evocata in giudizio, la Direzione Provinciale non ricevette mai il ricorso, con conseguente inammissibilità per difetto di contraddittorio ai sensi degli artt. 21 e 22 D.Lgs. 546/1992, aggravata dall'art. 14, comma 6-bis, introdotto nel 2023. In subordine, ribadisce la correttezza della pretesa fiscale: la comunicazione degli esiti del controllo ex art.36 ter fu regolarmente notificata nel settembre 2021 tramite raccomandata A/R consegnata al figlio del contribuente, con avviso di ricevimento avente piena fede fino a querela di falso.
Chiede dunque che il ricorso introduttivo sia dichiarato inammissibile, o in alternativa che la causa sia rimessa al primo grado per integrazione del contraddittorio, e comunque che venga confermata la legittimità della cartella con condanna del contribuente alle spese.
Non si costituiscono in giudizio le controparti appellate.
All'udienza del 10.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, come emerge dagli atti, nel ricorso di primo grado il contribuente aveva evocato in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di OL, senza tuttavia provvedere alla notificazione del ricorso alla stessa. Tale omissione giustifica la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a proporre appello, avendo essa avuto conoscenza del giudizio solo in via mediata. Ciò posto, deve escludersi che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario: la controversia può essere decisa nel merito anche in assenza della rimessione al giudice di primo grado, non ravvisandosi vizi insanabili del contraddittorio che impediscano la prosecuzione del giudizio.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha fornito idonea prova della rituale notificazione della comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973, avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento recapitata il 15/09/2021 al domicilio fiscale del contribuente e consegnata a familiare convivente, circostanza che integra gli effetti della valida notifica ai sensi della normativa vigente.
Risulta pertanto infondata la motivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto non provata la comunicazione preventiva e, di conseguenza, illegittima la cartella impugnata.
Per tali ragioni l'appello dell'Agenzia delle Entrate va accolto, con riforma della sentenza impugnata e conferma della legittimità della cartella di pagamento oggetto di causa.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza mentre restano compensate quelle del primo grado stante la non costituzione anche nel giudizio di primo grado dalla Agenzia delle Entrate RI.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, confermando la legittimità della cartella di pagamento oggetto di causa;
compensa integralmente le spese di lite del primo grado;
condanna l'appellato sig. Resistente_1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida, in € 500,00 oltre spese prenotate a debito.