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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2533/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Pio di Benedetto;
Parte_1
Opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bevilacqua;
CP_1
Opposto
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Pirillo;
Opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.5.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020219001469475/000, notificata in data 23.4.2024, in relazione agli avvisi di addebito n. 40020120002200503000, n. 40020120007219263000, n. 40020130001332750000,
n. 40020130007937265000, n. 40020140002797580000, n. 40020140005811487000,
40020140006156403000, n. 40020140010425507000, n. 4002015000064569000, n.
40020150004323672000, n. 40020160002969592000, n. 40020170005317526000 aventi ad oggetto contributi previdenziali (IVS e DM10) di competenza dell' CP_1 L'opponente ha dedotto la prescrizione dei crediti previdenziali, anche sopravvenuta alla eventuale notifica degli avvisi di addebito. Ha altresì dedotto la decadenza dall'azione dell'Ente impositore e l'erroneo computo degli importi richiesti.
Ha quindi chiesto l'accertamento della prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito e della decadenza con conseguente annullamento della intimazione di pagamento in relazione ai predetti atti presupposti.
Si sono costituiti in giudizio l' concessionario della riscossione e l che, con articolate CP_3 CP_1 argomentazioni, hanno chiesto la declaratoria della inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto dello stesso.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 7.32025.
Anzitutto va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto i crediti di natura contributiva di cui agli avvisi di addebito n. 40020120007219263000, n.
40020130001332750000, n. 40020130007937265000, n. 40020140002797580000, n.
40020140005811487000, 40020140006156403000, n. 40020140010425507000, n.
4002015000064569000, n. 40020150004323672000.
Ed invero con riferimento a tali crediti viene in rilievo l'intervento medio tempore della “Legge di
Bilancio 2023” (Legge n. 29 dicembre 2022, n. 197) che al comma 22 ha previsto l'annullamento automatico (“Stralcio”) dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati –come nella specie- all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a
198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”).
La Corte di Cassazione, con riferimento al precedente normativo di “stralcio” ha affermato che
“L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del
2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente
"ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (cfr. Cass. 15471/2019).
Nel caso di specie, comunque, l' ha prodotto estratto ruolo Controparte_2 aggiornato al 10.1.2025 da cui risulta l'effettivo sgravio dei carichi contributivi oggetto dei predetti avvisi di addebito.
Tanto premesso, con riferimento ai residui avvisi di addebito nn. 40020160002969592000 -
40020170005317526000, occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del
2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una
''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Nel caso di specie dall'esame dell'atto introduttivo si evince che l'opponente, premessa la omessa notifica degli avvisi di addebito contesta, con riferimento ad essi, il diritto di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del diritto di credito anteriore o anche sopravvenuta alla eventuale notifica e comunque per decadenza dalla iscrizione a ruolo ed erroneità delle somme richieste in pagamento (con ciò configurando una opposizione all'esecuzione sia in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. 46/99 che ex art. 615 c.p.c., relativamente alla quale è legittimato passivo l'Ente impositore, nella specie l' . CP_1
Ne deriva il difetto di legittimazione passiva dell' estraneo ai motivi di opposizione fatti valere CP_4 con la domanda al vaglio in quanto inerenti al merito della pretesa contributiva (v. Cass. S.U.
7514/2022)
Tanto premesso, va rilevato che l' smentendo l'assunto attoreo ha provato la regolare notifica CP_1 degli avvisi di addebito nn. 40020160002969592000 – 40020170005317526000 rispettivamente nelle date del 27.7.2016 e del 23.12.2017.
Si evidenzia che la notifica risulta regolarmente effettuata con invio diretto da parte dell' della CP_1 raccomandata con avviso di ricevimento senza la necessità di una successiva raccomandata informativa, trovando nella specie applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l.
n. 890 del 1982 (v. Cass. 10037/2019, Cass. 20506/2017, Cass. 1091/2013, Cass. 9866/2024). La compiuta giacenza risulta regolarmente preceduta da avviso al destinatario come risulta dalla attestazione dell'agente postale. Ciò posto, la acclarata circostanza della regolare notifica dei predetti avvisi di addebito, oltre a rendere infondato il motivo di doglianza concernente la procedura di riscossione, comporta altresì, tenuto conto della data del deposito del ricorso, la incontrovertibilità dei crediti portati dagli avvisi di addebito, stante il decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 per l'opposizione a ruolo. Ed invero, come detto, gli avvisi di addebito risultano notificati il 27.7.2016 e il 23.12.2017 e il presente ricorso in opposizione è stato depositato in data 7.5.2024.
Può quindi essere in questa sede, con riferimento ai predetti avvisi di addebito, vagliata la opposizione all'esecuzione con cui si fa valere la prescrizione sopravvenuta alla notifica dell'atto.
Dal confronto tra la data di formale notifica degli avvisi di addebito in questione (27.7.2016 e
23.12.2017) con la data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto di causa (23.4.2024) emerge che il relativo credito dell' è prescritto per decorso del termine quinquennale di CP_1 prescrizione previsto dall'art. 3 comma 9 L. 335/1995. Si osserva sotto tale profilo che il termine di prescrizione quinquennale risulta inutilmente trascorso pur considerando la intimazione di pagamento n. 10020229000964228000 notificata in data 28.12.2023 (unico atto, tra quelli prodotti dall' CP_4 riferito agli avvisi di addebito nn. 40020160002969592000 – 40020170005317526000) ed altresì considerando la sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19.
Occorre in particolare come noto tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nel caso di specie, con riferimento all'avviso di addebito n. 40020160002969592000, notificato il
27.7.2016, la prescrizione sarebbe maturata il 27.7.2021, ma poiché, per le ragioni esposte, occorre aggiungere i 311 giorni intermedi di sospensione, ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale Contr sarebbe maturato alla data del 3.6.2022. L come detto ha prodotto, in relazione all'avviso di addebito in questione, la intimazione di pagamento n. 10020229000964228000 che, tuttavia, in quanto notificata (come rimarcato dall'Ente) in data 28.12.2023, non ha utilmente interrotto il termine quinquennale di prescrizione maturato a seguito della notifica (e pur considerando la sospensione predetta).
Del pari, con riferimento all'avviso di addebito n. 40020170005317526000, notificato il 23.12.2017, la prescrizione sarebbe maturata il 23.12.2022, ma poiché, per le ragioni esposte, occorre aggiungere i 311 giorni intermedi di sospensione, ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato Contr alla data del 30.10.2023. L' come detto ha prodotto, in relazione all'avviso di addebito in questione, la intimazione di pagamento n. 10020229000964228000 che, tuttavia, in quanto notificata
(come rimarcato dall'Ente) in data 28.12.2023, non ha utilmente interrotto il termine quinquennale di prescrizione maturato a seguito della notifica (e pur considerando la sospensione predetta).
Va pertanto dichiarata la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn.
40020160002969592000 – 40020170005317526000.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_6
2010)” –cfr. Cass. S.U. 23397/2016-. Si evidenzia infine che la proroga di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 richiamata dall' non è conferente CP_1 rispetto alla fattispecie di causa riferendosi ai versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
28 febbraio 2021.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 40020120007219263000, n. CP_1
40020130001332750000, n. 40020130007937265000, n. 40020140002797580000, n.
40020140005811487000, 40020140006156403000, n. 40020140010425507000, n.
4002015000064569000, n. 40020150004323672000;
- dichiara la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 40020160002969592000,
40020170005317526000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 7.3.2025
Il Giudice Dott. ssa Francesca D'Antonio