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Articolo 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 725
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Legge 10 agosto 1950, n. 725
Articolo 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 725
Versione
3 ottobre 1950
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro provvedera', con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1950
Vedi fonte istituzionale
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