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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 8091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8091 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. M. Rosaria
EL all'udienza del 06 novembre 2025, ha pronunciato a norma dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 12293 dell'anno 2025,
vertente tra
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], C.F. n.q. di Parte_2 C.F._2 unici e soli eredi di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Parte_2
02/06/2025, C.F. rappresentati e difesi dall'avv Francesco Catalano, C.F._3 in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Napoli alla Via F. Palizzi n. 84;
ricorrente e
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore con sede in Roma alla via Ciro il grande 21;
Resistente contumace avente ad oggetto: pagamento ratei eredi
FATTO E DIRITTO CP_
Con ricorso depositato in data 20.05.2025 conveniva in giudizio l Parte_2 deducendo: di essere stato riconosciuto, con decreto di omologa emesso dal tribunale di
Napoli, il suo diritto all'Indennità di Accompagnamento con decorrenza dal 17 luglio 2023; che, nonostante il decreto di Omologa notificato all' in data 13/01/2025 l'istituto non CP_2 aveva provveduto al pagamento dei ratei dovuti;
che invece, lo stesso aveva accreditato il solo rateo mensile della prestazione, relativo al periodo marzo 2025, senza corrispondere alcunche'
a titolo di arretrati per il periodo precedente, e cioè dal 17/07/2023 al 28/02/2025, nonostante fossero trascorsi i termini previsti ex art. 445 bis c.p.c.. Chiedeva pertanto condannarsi l'istituito resistente al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, oltre accessori di legge, con vittoria di spese ed attribuzione.
Nelle more del giudizio il ricorrente decedeva in data 02.06.2025; in data 29.10.2025 si costituivano gli eredi legittimi i quali premettevano l'avvenuto pagamento dei ratei arretrati spettanti al de cuius nel mese di agosto 2025 e concludevano chiedendo: “Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto la prestazione richiesta in ricorso (pagamento arretrati di Indennità di Accompagnamento) è stata liquidata in data
20/08/2025, come risulta dalla documentazione che si allega;
2) Con vittoria di spese di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, in quanto la liquidazione degli arretrati di indennità di accompagnamento è avvenuta in data
20/08/2025, successivamente al deposito (20/05/2025) ed alla notifica del ricorso
(01/06/2025), come risulta dalle ricevute in formato EML della notifica del ricorso che si allegano.”
Non si costitutiva l' nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo (cfr. CP_2 mess. pec in atti).
All'udienza di discussione del 06 novembre 2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite, essendo avvenuto il pagamento dei ratei arretrati successivamente al deposito del ricorso (come da provvedimento di liquidazione in data 20.08.2025).
All'esito il ricorso è stato deciso mediante sentenza depositata con mezzo telematico, di cui era data lettura.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla ordinaria definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' nelle more del giudizio ha pagato la prestazione pensionistica richiesta dagli eredi dell'assistito (cfr. certificazione liquidazione arretrati ed accredito bancario agosto 2025).
Circa il governo delle spese, in considerazione della data di deposito del ricorso - quasi immediatamente a ridosso della scadenza del 120 ° giorno dall'inoltro dell'omologa e del modello AP 70 da parte del de cuius -, del tempestivo pagamento al de cuius del rateo corrente della prestazione (cfr. in atti), del decesso del avvenuto ad inizio giugno 2025 e della Pt_2 necessità – ai fini dell'espletamento del procedimento di liquidazione agli eredi – dell'inoltro da parte degli stessi del modello AP23 (avvenuto in data 3 luglio 2025, cfr. in atti), ed infine della liquidazione tempestivamente avvenuta ad agosto 2025 entro il termine di legge, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese nella misura di 1/2 , mentre le stesse CP_ per la residua parte vengono poste a carico dell' sulla scorta del principio di soccombenza cd. virtuale e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) Pone a carico dell' le spese nella misura di ½, liquidando le stesse in complessivi euro
550,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione, e compensa il residuo spese tra le parti.
Napoli 6 novembre 2025 Il Giudice dott. Maria Rosaria EL
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. M. Rosaria
EL all'udienza del 06 novembre 2025, ha pronunciato a norma dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 12293 dell'anno 2025,
vertente tra
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], C.F. n.q. di Parte_2 C.F._2 unici e soli eredi di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Parte_2
02/06/2025, C.F. rappresentati e difesi dall'avv Francesco Catalano, C.F._3 in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Napoli alla Via F. Palizzi n. 84;
ricorrente e
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore con sede in Roma alla via Ciro il grande 21;
Resistente contumace avente ad oggetto: pagamento ratei eredi
FATTO E DIRITTO CP_
Con ricorso depositato in data 20.05.2025 conveniva in giudizio l Parte_2 deducendo: di essere stato riconosciuto, con decreto di omologa emesso dal tribunale di
Napoli, il suo diritto all'Indennità di Accompagnamento con decorrenza dal 17 luglio 2023; che, nonostante il decreto di Omologa notificato all' in data 13/01/2025 l'istituto non CP_2 aveva provveduto al pagamento dei ratei dovuti;
che invece, lo stesso aveva accreditato il solo rateo mensile della prestazione, relativo al periodo marzo 2025, senza corrispondere alcunche'
a titolo di arretrati per il periodo precedente, e cioè dal 17/07/2023 al 28/02/2025, nonostante fossero trascorsi i termini previsti ex art. 445 bis c.p.c.. Chiedeva pertanto condannarsi l'istituito resistente al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, oltre accessori di legge, con vittoria di spese ed attribuzione.
Nelle more del giudizio il ricorrente decedeva in data 02.06.2025; in data 29.10.2025 si costituivano gli eredi legittimi i quali premettevano l'avvenuto pagamento dei ratei arretrati spettanti al de cuius nel mese di agosto 2025 e concludevano chiedendo: “Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto la prestazione richiesta in ricorso (pagamento arretrati di Indennità di Accompagnamento) è stata liquidata in data
20/08/2025, come risulta dalla documentazione che si allega;
2) Con vittoria di spese di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, in quanto la liquidazione degli arretrati di indennità di accompagnamento è avvenuta in data
20/08/2025, successivamente al deposito (20/05/2025) ed alla notifica del ricorso
(01/06/2025), come risulta dalle ricevute in formato EML della notifica del ricorso che si allegano.”
Non si costitutiva l' nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo (cfr. CP_2 mess. pec in atti).
All'udienza di discussione del 06 novembre 2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite, essendo avvenuto il pagamento dei ratei arretrati successivamente al deposito del ricorso (come da provvedimento di liquidazione in data 20.08.2025).
All'esito il ricorso è stato deciso mediante sentenza depositata con mezzo telematico, di cui era data lettura.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla ordinaria definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' nelle more del giudizio ha pagato la prestazione pensionistica richiesta dagli eredi dell'assistito (cfr. certificazione liquidazione arretrati ed accredito bancario agosto 2025).
Circa il governo delle spese, in considerazione della data di deposito del ricorso - quasi immediatamente a ridosso della scadenza del 120 ° giorno dall'inoltro dell'omologa e del modello AP 70 da parte del de cuius -, del tempestivo pagamento al de cuius del rateo corrente della prestazione (cfr. in atti), del decesso del avvenuto ad inizio giugno 2025 e della Pt_2 necessità – ai fini dell'espletamento del procedimento di liquidazione agli eredi – dell'inoltro da parte degli stessi del modello AP23 (avvenuto in data 3 luglio 2025, cfr. in atti), ed infine della liquidazione tempestivamente avvenuta ad agosto 2025 entro il termine di legge, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese nella misura di 1/2 , mentre le stesse CP_ per la residua parte vengono poste a carico dell' sulla scorta del principio di soccombenza cd. virtuale e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) Pone a carico dell' le spese nella misura di ½, liquidando le stesse in complessivi euro
550,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione, e compensa il residuo spese tra le parti.
Napoli 6 novembre 2025 Il Giudice dott. Maria Rosaria EL