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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2715/2025,
Udienza dell'11.12.25 h. 12 avanti al sono presenti per parte ricorrente l'Avv Marsico e per CP_1 parte resistente l'Avv Scaglia che precisazione le conclusioni come da atti introduttivi e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti depositati.- I procuratori delle parti chiedono di essere dispensati dal presenziare dalla lettura del dispositivo.-
Il Gop
Dispensati i procuratori delle parti dal presenziare alla lettura del dispositivo, ad h. 18,00 pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e contestuale motivazione.-
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura all'odierna udienza di discussione del dispositivo e contestuale motivazione nel procedimento
RG n. 2715/2025, promosso da:
Dott.ssa , elett.te dom.te in Milano, via San Vittore 34 c/o lo Studio degli Avv.ti Antonio Parte_1
IA e CA CE Marsico, che la rappresentano e difendono giusta mandato in calce al ricorso introduttivo ricorrente
Contro
, in persona del difesa e rappresentata dagli Controparte_2 Controparte_3
Avv.ti CA Scaglia, Lorenza Olmi e Cinzia Caviglione, presso i quali è elettivamente domiciliata in
Piazzale Mazzini n. 2, giusta procura speciale in calce alla comparsa costitutiva resistente CP_2
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la Dott. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
dirigenziale n. 27/2025/IT ( atto n. 374/2025) emessa in data 14.2.25 dalla Controparte_4
di ingiunzione al pagamento di € 1.100,00 a titolo di sanzione amministrativa oltre €
[...]
20,00 per spese di procedimento, per un importo complessivo di € 1.120,00, per la violazione dell'art. 7 c. 1 del D.Lgs. 192/2005 e dell'art. 21 c.11 del Regolamento regionale n. 1/2018, sanzionati dall'art. 15 c. 5 del
D.Lgs. cit., essendo risultato l'impianto termico, codice 07I6930000002467, presente nell'immobile sito in
Sestri Levante, Corso Colombo 28/2, di cui la è responsabile, privo della certificazione (bollino) Pt_1
relativa all'anno 2018; come accertato dal verbale di contestazione di violazione amministrativa n.
201/2021/IT del 26/02/2021, notificato in data 20/4/2021, a seguito dell'ispezione del 18/10/2019 eseguita dalla affidataria del servizio di controllo degli impianti termici ubicati nel territorio del CP_5
genovesato.-
L'opponente eccepisce la mancata notifica del verbale di contestazione di violazione amministrativa n.
201/2021/IT dd. 26.2.2021, atto presupposto dell'ordinanza impugnata, e quindi la nullità di quest'ultima;
eccepisce inoltre di non essere responsabile dell'impianto di cui trattasi essendo mera conduttrice dello studio professionale sito nell'immobile in cui svolge la attività di notaio e non proprietaria;
contesta infine la validità e la legittimità della ispezione del 18.10.2019, eccependo anche la prescrizione di tale adempimento, essendo trascorsi oltre 5 anni dalla riferita data di tale accertamento.-
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.-
Quanto all'eccezione di mancata notifica del verbale di contestazione della violazione , il ricorrente ha specificato a verbale di udienza che non si evincono dai documenti prodotti (ovvero dal doc. 2 fasc resistente) le modalità di perfezionamento della compiuta giacenza della notifica a mezzo posta del verbale medesimo.- La censura è infondata.-
Il verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 201/2021/IT del 26/02/2021 (v doc. 2) è stato ritualmente notificato all'odierna ricorrente a mezzo posta – notifica perfezionatasi per compiuta giacenza.
La documentazione prodotta sub doc. 2 (fasc res.) è completa ed attesa il regolare e corretto espletamento del procedimento notificatorio e di tutte le formalità previste ex lege (in particolare dall'art. 8 L. 890/82).- Il
procedimento notificatorio è stato avviato infatti con la notifica a mezzo posta alla ricorrente presso la sua residenza (v certificato allegato sub doc.2 ) in Chiavari Corso Valparaiso n 12 int 6 ; ciò è comprovato ed attestato dall'avviso di ricevimento fronte e retro (v doc. 2 pagg 5,6 ) della raccomandata n. 78512455757-6
e dalla busta fronte e retro (v. pagg. 7,8 doc. 2) contenente il piego raccomandato. Dall'avviso di ricevimento cit. n. 78512455757-6 (essenziale per comprovare l'espletamento delle formalità previste ex lege, ai fini della validità della notifica) risulta attestata la mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, e quindi l'avvenuto deposito in data 2.4.21 e la spedizione della comunicazione dell'avvenuto deposito (cd CAD) in pari data, con raccomandata ivi espressamente indicata -n. 62891806805-6-; così come risulta attestato (sempre come previsto ex lege: v art 8 L. 890/82) il mancato ritiro dell'atto nei 10 gg dalla data di spedizione della CAD e quindi rispedito al mittente in data 20.04.21. Basterebbe ciò a comprovare il corretto espletamento delle formalità previste dalla legge (v cit art 8) e quindi la corretta notifica perfezionatasi con la compiuta giacenza (come previsto dal cit. art 8 ); va aggiunto comunque che è stato prodotto anche l'avviso di ricevimento della raccomandata CAD n. 628918068056 (ove è infatti ivi indicato l'atto da notificare: numero 78512455757-6 ), raccomandata CAD che risulta, sempre come previsto dalla legge, anch'essa immessa nella cassetta postale (v. pagg 3,4 doc. 2 ).- La censura è pertanto del tutto infondata.-
La contestazione riferita alla legittimità e/o ritualità della ispezione in data 18.10.19 è generica e non motivata;
non si comprende infatti né viene specificato o dedotto in cosa si concretizzi la lamentata illegittimità o irritualità; in ogni caso essa è contraddetta dalla documentazione allegata dalla resistente ed in particolare dal doc. 1 ovvero il rapporto di controllo e di ispezione n. 4595/2019 del 18.10.2019, eseguito da affidataria del servizio di controllo degli impianti termici ubicati nel territorio del genovesato, CP_5
ed effettuato peraltro alla presenza della Sig.ra e da quest'ultima sottoscritto per ricevuta (v Parte_2
doc. 1) , quale delegata dalla stessa responsabile dell'impianto Dr.ssa Alessandra Coscia.-
La censura riferita alla insussistenza dell'obbligo in capo alla ricorrente in quanto non proprietaria dell'immobile di Corso Colombo 28/2 in Sestri Levante, ma semplice conduttrice, è irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità, posto che le relative norme, la violazione delle quali viene contestata, art. 7
c. 1 D.Lgs 192/2005 e , quanto quella sanzionatoria, art. 15 c. 5 D.Lgs cit., individuano espressamente ed anche nel conduttore il soggetto attivo dell'illecito.-
Infine parimenti infondata la eccepita prescrizione, posto che il relativo termine prescrizionale (di 5 anni ex art 28 L 689/81) risulta regolarmente interrotto dalla notifica, come sopra visto regolare, in data 20/4/21, del verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 201/2021/IT del 26/02/2021.
L'opposizione è quindi infondata e deve essere respinta;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n.
27/2025/IT ( atto n. 374/2025) emessa in data 14.2.25 dalla Controparte_2
Condanna la ricorrente a corrispondere alla resistente le spese di lite che liquida in € 600,00 quale compenso professionale oltre spese gen. del 15% ed oneri accessori (CPDEL al 23,80%) come per legge.-
Così deciso in Genova all'udienza dell'11.12.2025 Il Gop Dott. Stefania Cozzani
Udienza dell'11.12.25 h. 12 avanti al sono presenti per parte ricorrente l'Avv Marsico e per CP_1 parte resistente l'Avv Scaglia che precisazione le conclusioni come da atti introduttivi e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti depositati.- I procuratori delle parti chiedono di essere dispensati dal presenziare dalla lettura del dispositivo.-
Il Gop
Dispensati i procuratori delle parti dal presenziare alla lettura del dispositivo, ad h. 18,00 pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e contestuale motivazione.-
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura all'odierna udienza di discussione del dispositivo e contestuale motivazione nel procedimento
RG n. 2715/2025, promosso da:
Dott.ssa , elett.te dom.te in Milano, via San Vittore 34 c/o lo Studio degli Avv.ti Antonio Parte_1
IA e CA CE Marsico, che la rappresentano e difendono giusta mandato in calce al ricorso introduttivo ricorrente
Contro
, in persona del difesa e rappresentata dagli Controparte_2 Controparte_3
Avv.ti CA Scaglia, Lorenza Olmi e Cinzia Caviglione, presso i quali è elettivamente domiciliata in
Piazzale Mazzini n. 2, giusta procura speciale in calce alla comparsa costitutiva resistente CP_2
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la Dott. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
dirigenziale n. 27/2025/IT ( atto n. 374/2025) emessa in data 14.2.25 dalla Controparte_4
di ingiunzione al pagamento di € 1.100,00 a titolo di sanzione amministrativa oltre €
[...]
20,00 per spese di procedimento, per un importo complessivo di € 1.120,00, per la violazione dell'art. 7 c. 1 del D.Lgs. 192/2005 e dell'art. 21 c.11 del Regolamento regionale n. 1/2018, sanzionati dall'art. 15 c. 5 del
D.Lgs. cit., essendo risultato l'impianto termico, codice 07I6930000002467, presente nell'immobile sito in
Sestri Levante, Corso Colombo 28/2, di cui la è responsabile, privo della certificazione (bollino) Pt_1
relativa all'anno 2018; come accertato dal verbale di contestazione di violazione amministrativa n.
201/2021/IT del 26/02/2021, notificato in data 20/4/2021, a seguito dell'ispezione del 18/10/2019 eseguita dalla affidataria del servizio di controllo degli impianti termici ubicati nel territorio del CP_5
genovesato.-
L'opponente eccepisce la mancata notifica del verbale di contestazione di violazione amministrativa n.
201/2021/IT dd. 26.2.2021, atto presupposto dell'ordinanza impugnata, e quindi la nullità di quest'ultima;
eccepisce inoltre di non essere responsabile dell'impianto di cui trattasi essendo mera conduttrice dello studio professionale sito nell'immobile in cui svolge la attività di notaio e non proprietaria;
contesta infine la validità e la legittimità della ispezione del 18.10.2019, eccependo anche la prescrizione di tale adempimento, essendo trascorsi oltre 5 anni dalla riferita data di tale accertamento.-
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.-
Quanto all'eccezione di mancata notifica del verbale di contestazione della violazione , il ricorrente ha specificato a verbale di udienza che non si evincono dai documenti prodotti (ovvero dal doc. 2 fasc resistente) le modalità di perfezionamento della compiuta giacenza della notifica a mezzo posta del verbale medesimo.- La censura è infondata.-
Il verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 201/2021/IT del 26/02/2021 (v doc. 2) è stato ritualmente notificato all'odierna ricorrente a mezzo posta – notifica perfezionatasi per compiuta giacenza.
La documentazione prodotta sub doc. 2 (fasc res.) è completa ed attesa il regolare e corretto espletamento del procedimento notificatorio e di tutte le formalità previste ex lege (in particolare dall'art. 8 L. 890/82).- Il
procedimento notificatorio è stato avviato infatti con la notifica a mezzo posta alla ricorrente presso la sua residenza (v certificato allegato sub doc.2 ) in Chiavari Corso Valparaiso n 12 int 6 ; ciò è comprovato ed attestato dall'avviso di ricevimento fronte e retro (v doc. 2 pagg 5,6 ) della raccomandata n. 78512455757-6
e dalla busta fronte e retro (v. pagg. 7,8 doc. 2) contenente il piego raccomandato. Dall'avviso di ricevimento cit. n. 78512455757-6 (essenziale per comprovare l'espletamento delle formalità previste ex lege, ai fini della validità della notifica) risulta attestata la mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, e quindi l'avvenuto deposito in data 2.4.21 e la spedizione della comunicazione dell'avvenuto deposito (cd CAD) in pari data, con raccomandata ivi espressamente indicata -n. 62891806805-6-; così come risulta attestato (sempre come previsto ex lege: v art 8 L. 890/82) il mancato ritiro dell'atto nei 10 gg dalla data di spedizione della CAD e quindi rispedito al mittente in data 20.04.21. Basterebbe ciò a comprovare il corretto espletamento delle formalità previste dalla legge (v cit art 8) e quindi la corretta notifica perfezionatasi con la compiuta giacenza (come previsto dal cit. art 8 ); va aggiunto comunque che è stato prodotto anche l'avviso di ricevimento della raccomandata CAD n. 628918068056 (ove è infatti ivi indicato l'atto da notificare: numero 78512455757-6 ), raccomandata CAD che risulta, sempre come previsto dalla legge, anch'essa immessa nella cassetta postale (v. pagg 3,4 doc. 2 ).- La censura è pertanto del tutto infondata.-
La contestazione riferita alla legittimità e/o ritualità della ispezione in data 18.10.19 è generica e non motivata;
non si comprende infatti né viene specificato o dedotto in cosa si concretizzi la lamentata illegittimità o irritualità; in ogni caso essa è contraddetta dalla documentazione allegata dalla resistente ed in particolare dal doc. 1 ovvero il rapporto di controllo e di ispezione n. 4595/2019 del 18.10.2019, eseguito da affidataria del servizio di controllo degli impianti termici ubicati nel territorio del genovesato, CP_5
ed effettuato peraltro alla presenza della Sig.ra e da quest'ultima sottoscritto per ricevuta (v Parte_2
doc. 1) , quale delegata dalla stessa responsabile dell'impianto Dr.ssa Alessandra Coscia.-
La censura riferita alla insussistenza dell'obbligo in capo alla ricorrente in quanto non proprietaria dell'immobile di Corso Colombo 28/2 in Sestri Levante, ma semplice conduttrice, è irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità, posto che le relative norme, la violazione delle quali viene contestata, art. 7
c. 1 D.Lgs 192/2005 e , quanto quella sanzionatoria, art. 15 c. 5 D.Lgs cit., individuano espressamente ed anche nel conduttore il soggetto attivo dell'illecito.-
Infine parimenti infondata la eccepita prescrizione, posto che il relativo termine prescrizionale (di 5 anni ex art 28 L 689/81) risulta regolarmente interrotto dalla notifica, come sopra visto regolare, in data 20/4/21, del verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 201/2021/IT del 26/02/2021.
L'opposizione è quindi infondata e deve essere respinta;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n.
27/2025/IT ( atto n. 374/2025) emessa in data 14.2.25 dalla Controparte_2
Condanna la ricorrente a corrispondere alla resistente le spese di lite che liquida in € 600,00 quale compenso professionale oltre spese gen. del 15% ed oneri accessori (CPDEL al 23,80%) come per legge.-
Così deciso in Genova all'udienza dell'11.12.2025 Il Gop Dott. Stefania Cozzani