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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 636/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milazzo (Me), Spiaggia di Ponente n. 10/A presso lo studio dell'Avv. Marianna Mannino che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Cerallo e
Giandomenico Catalano per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate n. 3, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8 maggio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 marzo 2024 Parte_1 rappresentava che fin dal 2009 l aveva riconosciuto la natura CP_1 professionale della malattia da cui era affetto (“Ipotrofia muscolare arto superiore dx con limitazioni funzionali spalla per esiti lesioni tendinee spalla;
limitazioni funzionali spalla sx per esiti lesioni tendinee”) con il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 6%, poi aumentato nella misura del 9% a seguito di ricorso in opposizione presentato dal ricorrente.
Riferiva di aver presentato domanda di revisione per aggravamento, all'esito della quale l aveva riconosciuto con provvedimento del CP_1
31 maggio 2013 un danno biologico nella misura del 12%.
L aveva rigettato una successiva domanda di aggravamento con CP_1 provvedimento del 17 giugno 2022.
Infine rappresentava che aveva presentato un'ulteriore domanda di revisione in data 27 aprile 2023 e che, all'esito del relativo procedimento, l aveva confermato l'invalidità nella misura del CP_1
12%.
Il ricorrente contestava la valutazione dell evidenziando di aver CP_1 subito un aggravamento della malattia professionale con diagnosi di
“Severa limitazione funzionale delle articolazioni scapolo-omerali destra e sinistra con esiti lesioni tendinee multiple strumentalmente accertate e cervicaortrosi con discopatia cervicale e neuropatia cronicizzata”.
Chiedeva, quindi, accertarsi e dichiararsi che, a causa della attività lavorativa prestata, aveva contratto una malattia professionale con un grado di menomazione in misura pari al 25% e comunque non inferiore al 16%. Chiedeva, inoltre, l'accertamento del diritto alla valutazione complessiva dei postumi invalidanti con condanna dell al pagamento di una rendita commisurata al grado CP_1 complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica.
Nella resistenza dell la causa veniva istruita mediante CP_1 espletamento di c.t.u.
Sulla scorta dell'esame clinico e della documentazione acclusa agli atti il c.t.u. dott. ha evidenziato che il ricorrente è Persona_1 affetto da “Ipotonomiotrofia muscolare del bicipite, tricipite e deltoide, grave limitazione funzionale delle articolazioni scapolo omerali in esiti ad intervento per rottura sovraspinato spalla destra e rottura sovraspinato e lesione CLB spalla sinistra”.
Il c.t.u. ha quindi rilevato che, alla luce di tale patologia, puà essere riconosciuto in capo al ricorrente un danno biologico complessivo pari al 18% con decorrenza dal 27 aprile 2023.
Sulla scorta di quanto esposto e sulla base della valutazione medico legale deve esser riconosciuto il nesso causale tra la patologia lamentata dall'attore e l'attività professionale svolta. Pertanto, tenendo conto della natura e della gravità delle infermità, ed in accordo alle tabelle ministeriali del 12/07/2000, al ricorrente Pt_1
va riconosciuta una rendita commisurata ad un danno
[...] biologico nella misura del 18%.
In ragione dello scarto tra la percentuale di danno biologico richiesta
(25%) e quella riconosciuta (18%), sussistono gravi motivi per compensare le spese del giudizio in ragione della metà. La restante quota va posta a carico dell e deve essere liquidata sulla base CP_1 dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto di alla corresponsione della rendita Parte_1 commisurata ad un danno biologico nella misura del 18% e condanna l alla corresponsione in suo favore della predetta rendita, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L.
30/12/1991 n. 412; compensa le spese del giudizio in ragione della metà e condanna l al pagamento in favore del ricorrente della restante metà, CP_1 liquidata in € 1.348,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. pone a carico dell le spese di c.t.u. CP_1 Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 9 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino