TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/02/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 12 febbraio 2025 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2950/2019 R.G. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, c.f. ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Caruso e P.IVA_1
Francesco Restuccia;
CONTRO
, c.f. , resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Salvatore Irrera;
, c.f. , resistente rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dall'avv. Sergio Piccione.
Oggetto: opposizione ex art. 1, comma 51, L. 92/2012
Cui è stato riunito il procedimento n. 4373/2020 R.G. vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, c.f. ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Caruso e P.IVA_1
Francesco Restuccia;
CONTRO
, c.f. , resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Salvatore Irrera;
, c.f. , resistente rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dall'avv. Sergio Piccione.
Oggetto: opposizione ex art. 1, comma 51, L. 92/2012
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 1, comma 47, L. 28 giugno 2012 n. 92, depositato in data 11.12.2017 ed iscritto al n. 5752/2017 R.G., esponeva: CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.02.1994, da ultimo presso il Parte_1 reparto ausiliari, svolgendo le mansioni di operaio e mulettista, con la qualifica di operaio ad ore;
- che, in specie, si era occupato della sistemazione e pulizia dei locali e dei depositi dell'azienda, sia su direttiva dei superiori sia spontaneamente, per ragioni di opportunità, ma sempre seguendo le direttive dettate, in linea generale, dai propri superiori;
- che, con missiva del 29.12.2017, la Società datrice gli aveva formulato una “Contestazione addebito disciplinare – Sospensione cautelativa dal lavoro”, con decorrenza immediata, per “confezioni sparite verosimilmente tra il 24 e il 25 agosto 2017”, rilevando l'interruzione del rapporto di fiducia ed invitandolo a far pervenire le proprie giustificazioni nel termine di cinque giorni;
- che la società resistente aveva affermato di essere da tempo vittima di numerosi furti di materie prime (lastre di alluminio, copie di giornale, bobinotti di carta bianca, ecc.) e di avere acclarato, in seguito a controlli ed inventari, effettuati il 25.08.2017, l'ammanco di n. 14 confezioni di lastre di allumino per complessive n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche C5 e n.1 confezione per complessive n.60 lastre mod. standard;
- di essere stato ritenuto responsabile di tale sottrazione, unitamente al collega CP_2
, in quanto dalle immagini raccolte dall'impianto di videosorveglianza entrambi
[...] sarebbero risultati “armeggiare” con materiale, invero non identificato e che la società resistente aveva ritenuto fossero le lastre scomparse;
- di aver fornito le proprie giustificazioni con raccomandata del 03.10.2017, adducendo che nei giorni 24 e 25 agosto 2017 gli era stato richiesto di riordinare e pulire i locali collocando il materiale di scarto nei rifiuti e che nello svolgimento di detta attività, come sempre, si era servito dei muletti e mezzi meccanici a propria disposizione, al fine di liberare il deposito dai cartoni, bidoni e tutto il materiale di risulta ed aveva altresì riempito una pedana – poi trasportata dal mezzo – con rifiuti rimossi dal deposito, fra i quali bidoni di fissaggio destinati al deposito rifiuti speciali e talune lastre (n. 2 lastre negative rinvenute nel deposito e portate al deposito rifiuti);
- che, con raccomandata del 09.10.2017 la gli aveva comunicato la risoluzione Parte_1 del rapporto di lavoro, con decorrenza immediata;
2 - che, con pec del 10.10.2017, aveva impugnato il licenziamento irrogatogli chiedendo la reintegra, senza ottenere riscontro.
Tutto ciò premesso, precisava che le lastre, talvolta, erano state dismesse nei rifiuti “ordinari”
e che ciò che era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza era materiale di risulta. Rilevava che, insieme ai suoi colleghi, aveva più volte segnalato al capo del personale,
[...]
, il problema dei furti con segnalazioni fotografiche e video. Deduceva la nullità, Parte_2 illegittimità ed inefficacia del licenziamento per difetto di contestazione specifica.
Evidenziava, poi, il carattere accusatorio della contestazione. Rilevava, altresì, il difetto di giusta causa e/o giustificato motivo del licenziamento, tenuto conto che, unitamente al collega si era limitato a svolgere la propria quotidiana attività lavorativa e che dalle CP_2 immagini di videosorveglianza poteva evincersi il maneggio di materiale di scarto e non di lastre totalmente nuove. Evidenziava, poi, la sproporzionalità della sanzione. Chiedeva, pertanto, in via assolutamente preliminare, con ordinanza immediatamente esecutiva, che venisse disposta l'immediata sospensione del licenziamento intimatogli il 09.10.2017. Nel merito, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'inefficacia, l'illegittimità e/o comunque la nullità del licenziamento per carenza di giusta causa e che, per l'effetto, la Parte_1 venisse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro e nelle mansioni già ricoperte e/o comunque a ricostituire il rapporto di lavoro, con condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate, del T.F.R. e di ogni altro emolumento, anche di natura previdenziale, spettante per legge. Chiedeva che, per l'effetto, la venisse condannata a corrispondergli, a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura, comunque, non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, secondo quanto previsto ex lege. In estremo subordine, chiedeva che venisse Parte_1 condannata al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
2. La , costituendosi in giudizio, premetteva che da tempo aveva subito furti di Parte_1 materie prime e che, in esito alla verifica contabile e d'inventario del 24.08.2017, era stato accertato l'ammanco di una confezione contenente n. 60 lastre di alluminio nuove e che, pertanto, il Consigliere d'Amministrazione, aveva disposto il riordino del Controparte_3 reparto in cui dette lastre erano depositate per il 26.08.2017 e che tale riordino era stato tuttavia effettuato anticipatamente, su iniziativa del ricorrente e del collega , CP_2
3 il 25.08.2017. Evidenziava che dall'inventario effettuato dall'Amministrazione a seguito del riordino medesimo erano risultati mancanti ulteriori n. 14 confezioni di lastre, per complessive n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche C5, e n. 1 confezione, per complessive n.
60 lastre mod. standard, il cui peso complessivo, di circa 235 Kg, non avrebbe potuto consentire l'asporto se non con mezzi meccanici. Presupponeva che tali confezioni fossero sparite verosimilmente tra il 24 e il 25 agosto 2017, nel corso del riordino e della successiva verifica – avvenuta verso le ore 12,00 del 25.08.2017 – in quanto il 24.08.2017 le dette lastre erano ancora presenti e subito dopo la verifica, effettuata a seguito degli interventi del ricorrente e del non erano più presenti. Rilevava che, in seguito alla visione delle CP_2 immagini delle telecamere di videosorveglianza, aveva informato l'Autorità Giudiziaria competente dell'accaduto ed aveva contestato al ricorrente ed al collega i suddetti CP_2 fatti, con missiva del 29.09.2017, invitandoli a far pervenire le loro giustificazioni nonché riservandosi di agire nelle sedi competenti per il ristoro dei danni subiti, sospendendoli, nel frattempo, cautelativamente dal lavoro con decorrenza immediata. Precisava che, con missiva del 03.10.2017, il ricorrente aveva reso le giustificazioni con le quali, tra l'altro, pur riconoscendo di aver prelevato le lastre in questione, unitamente al collega , CP_2 aveva sostenuto di trattarsi di lastre inutilizzabili e, quindi, di materiale di risulta da conferire nel deposito rifiuti. Aggiungeva che, con missiva del 09.10.2017, contestando le giustificazioni rese dal , aveva rilevato, tra l'altro, che le lastre sottratte erano nuove e CP_1 non in disuso, pertanto non sarebbero state conferite nel deposito rifiuti ma fatte uscire dai locali Aziendali e consegnate ad un operatore della zona, poi trasportate a mezzo di un'autovettura Panda di colore verde. Rilevava, ancora, la legittimità del licenziamento irrogato, sia in ordine alla specificità della contestazione sia in ordine all'asserito carattere accusatorio. Evidenziava, inoltre, la fondatezza della contestazione disciplinare e del susseguente licenziamento, attesa l'inequivocabilità delle immagini di videosorveglianza.
Specificava, poi, che, da un lato, nessun materiale, nemmeno quello da conferire in discarica, sarebbe potuto entrare o uscire dall'Azienda senza essere preventivamente autorizzato e registrato e, dall'altro, che comunque il valore dei beni sottratti non era modesto, atteso che era pari a un totale di € 1.707,96. In ordine alla lesione del vincolo fiduciario, richiamava l'art. 2105 c.c. e giurisprudenza al riguardo. Elencava, poi, varie contestazioni disciplinari mosse al ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, per le quali era già stato sanzionato ed evidenziava che in passato essa società aveva avuto forti sospetti riguardo il comportamento del ricorrente e del collega , in occasione della presentazione di altra CP_2
4 denuncia-querela in data 21.04.2016 per ammanchi anche di lastre di alluminio, rilevando che in quel caso le riprese erano meno chiare di quelle prodotte nel presente procedimento.
Contestava, altresì, l'assunto secondo cui il licenziamento sarebbe stato motivato per relationem, nonché l'eccepita sproporzionalità della sanzione. Rilevava, poi, che la complessità degli accertamenti richiesti dal ricorrente era contrastante con la natura sommaria dell'odierno rito. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso perché del tutto infondato in fatto ed inammissibile in diritto, con vittoria di spese e compensi.
3. All'udienza del 20.04.2018 veniva disposta la riunione del giudizio portante n. 5752/2017 con quello n. 853/2018 R.G., introdotto da nei confronti di , in CP_2 Parte_1 quanto la risoluzione delle controversie presupponeva l'accertamento del medesimo fatto storico.
In particolare, , con ricorso ex art. 1 comma 47 ss. L. n. 92/2012 depositato CP_2 il 13.02.2018, esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.03.1996 al 09.10.2017, con la qualifica di Pt_1 operaio-ausiliario e svolgendo, tra l'altro, le mansioni di mulettista- magazziniere, occupandosi, in particolare, unitamente ad altri colleghi, della sistemazione e pulizia dei locali e depositi dell'azienda nonché dello stoccaggio di materiale e nel carico/scarico di materiale di consumo, sotto le direttive e disposizioni dei superiori sebbene, in alcune occasioni, avesse svolto detta attività spontaneamente, sempre nel rispetto delle direttive generali fornite dall'Azienda;
- che, con missiva del 29.09.2017 la resistente gli aveva recapitato una “Contestazione addebito disciplinare – Sospensione cautelativa dal lavoro” con decorrenza immediata per “confezioni sparite verosimilmente tra il 24 e il 25 agosto 2017”, affermando di essere da tempo vittima di numerosi furti di materie prime e di aver rilevato, in esito a controlli del 25.08.2017, l'ammanco di n.
14 confezioni di lastre di allumino, per complessive n.840 lastre mod. lap. ultra bianche C5,
e di n.1 confezione per complessive n. 60 lastre mod. standard;
- che per tale sottrazione era stato ritenuto responsabile, unitamente al collega , CP_1 in quanto dalle immagini raccolte dall'impianto di videosorveglianza sarebbero risultati
“armeggiare” con materiale, per cui la società resistente aveva ritenuto fossero le lastre scomparse;
- che, con raccomandata del 03.10.2017, aveva fornito le proprie giustificazioni per le contestazioni mossegli, adducendo che gli era stato ordinato di operare una pulizia e un riordino dei locali e dei depositi aziendali eliminando il materiale di rifiuto e al fine di svolgere
5 detta attività, aveva provveduto, con il muletto, al trasporto di cartoni, di spazzatura, di bidoni di fissaggio da trasportare presso il deposito rifiuti speciali, nonché al trasporto presso il deposito di rifiuti anche di n. 2 confezioni di lastre negative in disuso in quanto scadute;
- che, con raccomandata del 09.10.2017, la gli aveva comunicato la risoluzione Pt_1 Pt_1 del rapporto di lavoro con decorrenza immediata;
- di aver impugnato il licenziamento con raccomandata del 17.11.2017.
Ciò posto, rilevava che, diversamente da quanto riportato nella lettera di licenziamento del
09.10.2017, non si era mai dichiarato responsabile del furto avvenuto all'interno della ditta, ma si era limitato ad affermare di aver preso e trasportato con il muletto n. 2 confezioni di lastre negative in disuso al fine di collocarle nel deposito rifiuti. Deduceva l'illegittimità del licenziamento per difetto di contestazione specifica. Rilevava, poi, che il datore di lavoro non aveva contestato immediatamente l'addebito oggetto di licenziamento, comportando in tal caso l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato. Rilevava, altresì, il difetto di giusta causa e/o giustificato motivo del licenziamento tenuto conto che, insieme al collega, si era limitato a svolgere la propria quotidiana attività lavorativa e che dalle immagini di videosorveglianza non poteva evincersi che aveva sottratto e prelevato le n. 15 confezioni di lastre asseritamente rubate che, tra l'altro, in considerazione del peso di 235 kg dichiarato dalla società resistente, dovevano essere necessariamente trasportate “in bella vista” sul muletto. Aggiungeva che al locale deposito, ove veniva conservato il materiale risultato poi sottratto, si poteva accedere non solo dall'esterno ma anche dall'interno della struttura e che tutti i dipendenti della società resistente avrebbero potuto accedervi. Evidenziava, poi, la sproporzionalità della sanzione. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, che venisse ritenuta e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di licenziamento per mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Nel merito, chiedeva che venisse ritenuto e dichiarato inefficace, illegittimo e/o nullo il licenziamento del 09.10.2017 per difetto di giusta causa e che, per l'effetto venisse condannata la alla sua Parte_1 reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni già ricoperte e/o comunque a ricostituire il rapporto di lavoro, con condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate, del T.F.R. e di ogni altro emolumento, anche di natura previdenziale, spettante per legge. Inoltre, per l'effetto, chiedeva la condanna della a corrispondergli, a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura, comunque, non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, secondo quanto previsto ex
6 lege. In via subordinata, chiedeva la condanna della al pagamento in suo favore Parte_1 di un'indennità risarcitoria determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
4. La , costituendosi in giudizio, premetteva che da tempo aveva subito furti di Parte_1 materie prime e che, in esito alla verifica contabile e d'inventario del 24.08.2017, era stato accertato l'ammanco di una confezione contenente n. 60 lastre di alluminio nuove e che, pertanto, il Consigliere d'Amministrazione, aveva disposto il riordino del Controparte_3 reparto in cui dette lastre erano depositate per il 26.08.2017 e che tale riordino era stato tuttavia effettuato anticipatamente, su iniziativa del ricorrente e del collega , il CP_1
25.08.2017. Evidenziava che dall'inventario effettuato dall'Amministrazione a seguito del riordino medesimo erano risultati mancanti ulteriori n. 14 confezioni di lastre, per complessive n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche C5, e n. 1 confezione, per complessive n.
60 lastre mod. standard, il cui peso complessivo, di circa 235 Kg, non avrebbe potuto consentire l'asporto se non con mezzi meccanici. Presupponeva che tali confezioni fossero sparite verosimilmente tra il 24 e il 25 agosto 2017, nel corso del riordino e della successiva verifica – avvenuta verso le ore 12,00 del 25.08.2017 – in quanto il 24.08.2017 le dette lastre erano ancora presenti e subito dopo la verifica, effettuata a seguito degli interventi del ricorrente e del , non erano più presenti. Rilevava che, in seguito alla visione delle CP_1 immagini delle telecamere di videosorveglianza, aveva informato l'Autorità Giudiziaria competente dell'accaduto ed aveva contestato al ricorrente ed al collega i suddetti fatti, CP_1 con missiva del 29.09.2017, invitandoli a far pervenire le loro giustificazioni nonché riservandosi di agire nelle sedi competenti per il ristoro dei danni subiti, sospendendoli, nel frattempo, cautelativamente dal lavoro con decorrenza immediata. Precisava che, con missiva del 03.10.2017, il ricorrente aveva reso le giustificazioni con le quali, tra l'altro, pur riconoscendo di aver prelevato le lastre in questione, unitamente al collega , CP_1 aveva sostenuto di trattarsi di lastre inutilizzabili e, quindi, di materiale di risulta da conferire nel deposito rifiuti. Aggiungeva che, con missiva del 09.10.2017, contestando le giustificazioni rese, aveva rilevato, tra l'altro, che le lastre sottratte erano nuove e non in disuso, pertanto non sarebbero state conferite nel deposito rifiuti ma fatte uscire dai locali
Aziendali e consegnate ad un operatore della zona, poi trasportate a mezzo di un'autovettura
Panda di colore verde. In ordine all'asserita violazione dell'art. 7 St. Lav., rilevava che il
Codice Disciplinare era stato affisso nei locali aziendali e una copia dello stesso era stata
7 consegnata al Consiglio di Fabbrica, una copia al Comitato di Redazione, una copia a disposizione di tutti i dipendenti nei locali dell'Archivio ed una copia informatica risultava contenuta nel Portale della Gazzetta del Sud, consultabile on line, cui tutti i dipendenti, muniti di apposita password, ivi compreso il D'Anna, potevano accedere per verificare la loro personale posizione all'interno dell' nonché visionare anche il Regolamento Pt_3 della Società ed il Codice Disciplinare. Evidenziava, comunque, l'irrilevanza della pubblicità del Codice Disciplinare, richiamando giurisprudenza al riguardo. Rilevava, poi, in ordine alla specificità della contestazione, la legittimità del licenziamento irrogato. Evidenziava, inoltre, la fondatezza della contestazione disciplinare e del susseguente licenziamento, attesa l'inequivocabilità delle immagini di videosorveglianza. In ordine all'asserita intempestività della contestazione, evidenziava che, secondo la Cassazione, il principio di tempestività dell'azione disciplinare andrebbe messo in relazione con il tempo necessario al datore per acquisire una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, nonché della loro riconducibilità al lavoratore. Specificava, poi, che il valore dei beni sottratti non era modesto, atteso che era pari a un totale di € 1.707,96. Aggiungeva, ancora, che il ricorrente ed il collega non avevano ampia autonomia e poteri discrezionali nell'espletamento delle CP_1 loro mansioni giacché tutti gli interventi effettuati dagli stessi venivano disposti dal loro superiore. In ordine alla lesione del vincolo fiduciario, richiamava l'art. 2105 c.c. e giurisprudenza al riguardo. Rilevava che lo stesso fatto oggetto del presente giudizio era stato oggetto di altra denuncia-querela e che in quel caso le immagini di videosorveglianza erano risultate poco chiare rispetto a quelle odierne. Contestava, altresì, l'assunto secondo cui il licenziamento sarebbe stato motivato per relationem nonché l'eccepita sproporzionalità della sanzione. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
5. Con ordinanza del 14.05.2019 questo Tribunale accoglieva i ricorsi, rilevando, in particolare, l'illegittimità del licenziamento per non essere stata giudizialmente dimostrata la sottrazione, da parte dei dipendenti e delle lastre di cui alle lettere di CP_1 CP_2 contestazione e, per l'effetto, condannava la a reintegrare i ricorrenti nel posto Parte_1 di lavoro precedentemente occupato ed a risarcire loro il danno in favore dei ricorrenti da quantificarsi in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese giudiziali.
6. Con ricorso ex art. 1, comma 51, L. 92/2012, depositato il 30.05.2019 ed iscritto al n.
2950/2019 R.G., la proponeva opposizione avverso l'anzidetta ordinanza, Parte_1
8 lamentandone l'erroneità per aver il Decidente ritenuto non provati i fatti contestati ai ricorrenti, fatti che, invero, erano persino stati confessati ai Carabinieri dai lavoratori.
Osservava, fra l'altro, che sulla scorta della nozione giuridica di “fatto” doveva ritenersi la legittimità del licenziamento anche nel caso in cui, come affermato dal Giudice di prime cure, si fosse accertata la sottrazione di lastre differenti da quelle di cui alla contestazione, giacché doveva ritenersi provata la sottrazione e la successiva vendita di beni aziendali. Rilevava, inoltre, come dalla dimostrazione della sottrazione di cui sopra discendesse altresì la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il Giudice errato nel porre l'onere della prova della diversità delle lastre su di essa società e non, come corretto, sui lavoratori. Evidenziava come tutto il materiale in entrata ed in uscita dalla Società venisse opportunamente fatturato e come non vi fossero lastre in disuso da conferire nelle pubbliche discariche o da regalare ai dipendenti, poiché le stesse venivano dapprima accatastate e poi cedute dietro compenso a una Ditta di smaltimento rifiuti. Ribadiva come i ricorrenti avessero reso dichiarazioni confessorie in sede penale, specificando di essersi appropriati di lastre aziendali il 25.08.2017
e nell'aprile 2016 e di averle trasportate fuori dai locali aziendali, tramite muletto e Panda verde, nonché di averle vendute percependo un corrispettivo. Deduceva l'irrilevanza dell'eventuale minor valore delle lastre sottratte e la sussistenza di una giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo di risoluzione del contratto stante anche l'interruzione del rapporto di fiducia e la violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. In via gradata rilevava l'eccessività della condanna risarcitoria alla luce degli atti di causa.
Concludeva, quindi, per la riforma dell'ordinanza impugnata, con declaratoria di legittimità del licenziamento irrogato ai dipendenti e CP_1 CP_2
7. depositava memoria costitutiva il 02.10.2019, rilevando l'inesistenza di CP_1 un'ammissione di responsabilità da parte di esso lavoratore e del fatto disciplinare allegatogli, per aver prelevato soltanto n. 2 pacchi di lastre in disuso (e non 15 pacchi di lastre nuove) ed averle conferite, con la conseguenza che non poteva ritenersi sussistente l'identità fra il fatto contestato e quello risultato provato. Osservava come lo smaltimento di due pacchi di lastre non potesse ritenersi violazione di alcuna norma, giacché tale condotta costituiva il normale svolgimento dell'attività lavorativa di esso ricorrente. Significava che, difformemente da quanto ex adverso prospettato, al locale deposito si poteva accedere non solo dall'esterno ma anche dall'interno della struttura e che pertanto tutti i dipendenti vi avevano libero accesso.
Contestava l'esistenza di una giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo di risoluzione del contratto così come l'interruzione del rapporto di fiducia e la violazione dell'obbligo di
9 fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., osservando come esso dipendente fosse invitato a provvedere autonomamente allo smaltimento di rifiuti e ciò al fine di consentire all'Azienda un notevole risparmio economico: puntualizzava, difatti, come le lastre, rifiuti speciali, andassero smaltite secondo costose modalità ex lege e che era pertanto l ad auspicare che i dipendenti le Pt_3 portassero via e come, pertanto, fosse irrilevante che i dipendenti le avessero conferite nell'immondizia o consegnate a un rigattiere. Evidenziava, infine, la congruità della condanna risarcitoria comminata a Chiedeva, infine, l'avversa condanna ai sensi dell'art. Parte_1
96, comma 1, c.p.c., stante il dolo o la colpa grave dell'avverso agire giudiziale e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario.
8. , costituitosi in data 02.10.2019, contestava l'avversa opposizione, CP_2 precisando di non aver mai confessato di aver sottratto le 15 confezioni di lastre nuove cui faceva riferimento la Società e pertanto, come il fatto storico emerso nel corso del giudizio non corrispondesse a quello oggetto della sanzione espulsiva. Lamentava, altresì, come fosse stata la società opponente a non aver assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Osservava come dall'istruttoria espletata fosse emerso che era anzi l' a invitare i Pt_3 lavoratori a smaltire il materiale in disuso in modo tale da ottenere un notevole risparmio economico rispetto ai costi per lo smaltimento di tali rifiuti speciali. Rilevava la congruità della condanna risarcitoria irrogata dal Giudice.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, la conferma dell'ordinanza impugnata e, comunque, per la declaratoria di illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di legge e la vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
9. Con distinti ricorsi ex art. 1, comma 47, L. 28 giugno 2012 n. 92, depositati in data
07.12.2020 ed iscritti ai nn. 6082 e 6083/2020 R.G. e successivamente riuniti, CP_1
e esponevano: CP_2
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di sino al 09.10.2017, data Parte_1 del loro licenziamento;
- che avevano impugnato tempestivamente il licenziamento e che successivamente, stante l'assenza di riscontro da parte dell' avevano convenuto in giudizio la Pt_3 Parte_1
- che i due ricorsi, rubricati rispettivamente ai nn. 5752/2017 ed 853/2018 erano stati riuniti;
- che, con ordinanza del 14.05.2019, il Giudice aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato loro, condannando parte resistente a reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al risarcimento del danno in favore degli stessi da
10 quantificarsi in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali;
- che la con raccomandate del 22.05.2019, aveva disposto la reintegra degli Parte_1 stessi sul posto del lavoro a far data dal 27.05.2019, ma nel contempo aveva formulato agli stessi una nuova “contestazione addebito disciplinare”, evidenziando che “dalle intercorse vicende giudiziarie è emerso, per Suo riconoscimento, confermato dal Tribunale predetto con la citata ordinanza, che lei si sarebbe fatto lecito sottrarre delle lastre in alluminio costituenti beni aziendali, diverse da quelle che questa società aveva lamentato con la precedente contestazione di addebito disciplinare del 29.09.2017, e continua a lamentare, esserle sottratte”, e ancora che “la sottrazione dei detti beni sarebbe avvenuta all'interno dei magazzini della Società, beni da Lei trasportati su mezzi di proprietà della stessa (muletto e
Panda verde), e quindi con l'impiego di detti mezzi per fini ed interessi Suoi personali, e venduti ad un rivenditore della zona, tale sig. ricevendone un corrispettivo”; Persona_1
- che, per tale ragione, la Società li aveva invitati a fornire giustificazioni in merito a tale asserito nuovo “fatto”, sospendendoli cautelativamente dal lavoro;
- di aver presentato le proprie giustificazioni, ma che la società datrice di lavoro, con raccomandate del 10.06.2019, aveva intimato loro il licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo;
- che gli stessi avevano impugnato il licenziamento, senza ottenere alcun riscontro.
Tanto premesso, deducevano l'illegittimità del licenziamento loro intimato evidenziandone la genericità e la ritorsività. Deducevano altresì la tardività della contestazione, che era relativa a fatti di cui la società era a conoscenza sin dall'aprile 2016 o comunque dal 03.10.2017, data di invio da parte degli stessi delle giustificazioni in relazione alla prima contestazione disciplinare.
Nel merito, osservavano che la condotta agli stessi contestata non integrava alcuna forma di illecito disciplinare, poiché l'attività lavorativa espletata dagli stessi consisteva nella sistemazione e pulizia dei locali e depositi dell'azienda nonché nello stoccaggio di materiale e nel carico/scarico di materiale di consumo. Tra i compiti lavorativi loro assegnati vi era, dunque, quello di provvedere allo smaltimento dei rifiuti che, di volta in volta, raccoglievano nell'espletamento della propria attività lavorativa, in cui era compresa la raccolta di altro materiale di natura ferrosa (quali ad esempio condizionatori dismessi, infissi vecchi, fili elettrici) e di tutto il materiale non più utilizzabile dalla società, tra le quali anche le lastre vecchie ormai in disuso. Specificavano che tali rifiuti, tuttavia, su precisa direttiva dei propri
11 superiori non venivano conferiti in discarica ma venivano conferiti nella spazzatura comune perché in tal modo la società convenuta traeva un evidente risparmio non dovendo sostenere gli elevati costi di smaltimento dei rifiuti speciali. Deducevano che gli stessi si erano limitati semplicemente a dismettere n. 2 pacchi di lastre negative scadute.
Contestavano inoltre il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto contestato, evidenziando che comunque si trattava di beni di modico valore.
Tanto premesso, chiedevano di dichiarare illegittimo il licenziamento, con conseguente reintegra e risarcimento del danno o, in subordine, di condannare al pagamento Parte_1 in loro favore di un'indennità risarcitoria determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
10. Si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo nel merito il rigetto degli avversi ricorsi, perché infondati in fatto e in diritto.
11. Con ordinanza del 29.10.2020 i ricorsi veniva accolti.
12. Con ricorso ex art. 1, comma 51, L. 92/2012, depositato il 20.11.2020 ed iscritto al n.
4373/2020 R.G., la proponeva opposizione avverso l'anzidetta ordinanza, Parte_1 contestando la presunta intempestività della contestazione disciplinare relativa alle vicende dell'aprile 2016, specificando di aver potuto contestare tali infrazioni disciplinari solo nel maggio 2019 a seguito dell'ordinanza reintegratoria relativa al primo licenziamento giacché nel periodo intercorrente dal primo licenziamento alla reintegra e non erano CP_1 CP_2 più dipendenti della società. Rilevava, altresì, la piena sussistenza del fatto contestato ed osservava come nei giudizi fosse emerso che si trattava di lastre nuove, che gli opposti non disponevano di alcun potere discrezionale nella dismissione di dette lastre e che il ritiro dei rifiuti era prerogativa delle Ditte specializzate. Rilevava, altresì, come le mansioni dei dipendenti e consistessero nella pulizia dei locali aziendali e nello stoccaggio CP_1 CP_2 dei rifiuti all'interno dell rifiuti che, se speciali, venivano da lì prelevati da Ditte Pt_3 specializzate oppure, se ordinari, dalla Contestava altresì Parte_4
l'assunto del Giudice di prime cure circa l'inattendibilità dei testi per essere invero le deposizioni pienamente aderenti a quelle rese nel precedente giudizio inter partes. Circa il riparto dell'onere probatorio, osservava come gravasse su di essa Società datrice soltanto quello di dimostrare il fatto posto a fondamento del licenziamento e come, dopo tale positiva dimostrazione, gravasse sui lavoratori quello inverso di dimostrare l'assenza di responsabilità nella violazione medesima. Ribadiva l'intervenuta lesione del rapporto di fiducia fra le parti ed evidenziava come, dopo l'allontanamento degli opposti dal luogo di lavoro, essa Società
12 non avesse più subito furti. Concludeva per il rigetto dei ricorsi introduttivi dei giudizi ex n.
6082 e 6083/2019 R.G. e per la declaratoria di legittimità del licenziamento.
14. depositava memoria costitutiva il 18.01.2021, contestando l'avversa CP_1 opposizione e rilevando l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dalla Società. Circa
l'intempestività della contestazione disciplinare deduceva come la stessa Società avesse ammesso di aver integrato, già il 13.05.2016, una propria precedente querela. Contestava anche l'avverso assunto secondo cui i dipendenti non potevano essere nuovamente licenziati in quanto già precedentemente licenziati e ciò rilevando l'ammissibilità del cd “doppio licenziamento”. Sosteneva l'inattendibilità dei testi escussi nonché la piena liceità dello smaltimento, da parte propria, di lastre vecchie.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione avversa, la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatogli, con le conseguenze di legge, con condanna di controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ed il favore delle spese di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
14. , costituitosi in tale giudizio con memoria del 20.01.2021, contestava CP_2
l'avversa opposizione e la ricostruzione dei fatti prospettata dalla Società. Puntualizzava come oggetto del giudizio de quo fossero non le presunte sottrazioni del 2017 (oggetto del giudizio di opposizione sub. n. 2950/2019 R.G.) ma, invero, i fatti nuovi ad esso contestati con la missiva del 22.05.2019. Rilevava, comunque, la correttezza dell'ordinanza ex adverso impugnata nella parte in cui veniva statuita la violazione, da parte datoriale, del principio del ne bis in idem. Sosteneva la tardività del licenziamento nonché la ritorsività dello stesso in quanto intimatogli dalla Società solo dopo che la stessa non era riuscita ad ottenere la declaratoria di legittimità della prima sanzione espulsiva. Circa il merito della sanzione, osservava come la società non fosse riuscita a provare il fatto storico, con ciò disattendendo lo specifico onus probandi sulla stessa gravante. Censurava l'avverso assunto secondo cui sarebbe stato reciso il rapporto fiduciario fra le parti poiché esso lavoratore non aveva mai perpetrato illeciti, avendo correttamente agito su precisa direttiva dei propri superiori.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione avversa, la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatogli, con le conseguenze di legge, con condanna di controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ed il favore delle spese di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
15. All'udienza del 25.06.2021 i procedimenti portanti i nn. 2950/2019 e 4373/2020 venivano riuniti.
13 16. L'udienza del 12.2.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
17. Preliminarmente, quanto al licenziamento intimato al e al con missive del CP_1 CP_2
09.10.2017, giova ribadire che lo stesso scaturisce dalla contestazione, a carico dei lavoratori, che “Questa Società ha potuto constatare di essere oggetto, da qualche tempo a questa parte, di furti di materie prime ed in particolar modo di lastre di alluminio, di copie del giornale, di bobinotti di carta bianca
e di altro materiale necessario per la stampa del giornale medesimo. Dalla verifica contabile e di inventario, effettuata la mattina del 24 agosto 2017, è stato accertato l'ammanco di una confezione contenente n. 60 lastre di alluminio nuove. Visto il detto ammanco, il Consigliere d'Amministrazione, sig. Controparte_3 ha disposto il riordino del reparto, in cui dette lastre sono depositate, per il sabato 26 agosto 2017, riordino che è stato effettuato viceversa anticipatamente il 25 agosto 2017. In tale occasione, dall'inventario effettuato dall'Amministrazione risultavano mancanti addirittura ulteriori n. 14 confezioni di lastre, per complessive
n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche C5, e n. 1 confezione, per complessive n. 60 lastre mod. standard, il cui peso complessivo, di circa 235 Kg (duecentotrentacinque) non consentiva l'asporto se non con mezzi meccanici, confezioni sparite verosimilmente tra il 24 e il 25 agosto 2017, al momento dell'effettuazione della verifica, intercorsa verso le ore 12,00. Le operazioni medesime, svoltesi nelle aree esterne ai locali aziendali, dove vengono parcheggiate le autovetture del personale dipendente, e lungo i viali di accesso ai locali medesimi, sono soggette, per motivi di sicurezza, a videosorveglianza sicché risulta ripreso quanto accaduto nelle dette aree nei giorni del 24 e del 25 agosto 2017, a mezzo filmati e foto. Da tali filmati e foto risulta che gli ausiliari addetti alle citate operazioni di riordino eravate Lei ed il collega ..-, col quale ha effettuato le operazioni medesime con l'ausilio di un muletto, armeggiando con le dette lastre poi risultate mancanti. Ciò detto, nell'evidenziarLe che è stata informata l'Autorità Giudiziaria competente, La invitiamo a far pervenire le Sue giustificazioni riguardo alle superiori circostanze nel termine di giorni cinque dalla data di ricezione della presente, sospendendoLa, nel frattempo, cautelativamente, dal lavoro con decorrenza immediata, essendo venuto meno quel rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere tra lavoratore e datore di lavoro. Il tutto con riserva di agire nelle sedi competenti per il ristoro dei danni subiti da questa Società”.
Va quindi rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte,
14 fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte”.( Cass. Civ., Sez. Lav.,
29.03.2018, n. 7830)
Ciò premesso i lavoratori hanno dichiarato che l'attività di pulizia dei locali e depositi dell'azienda non veniva dagli stessi svolta secondo una data prefissata, che gli stessi avessero utilizzato il muletto per liberare il deposito dei cartoni e la pedana trasportata contenesse spazzatura tolta dal deposito. Gli stessi hanno precisato di aver rinvenuto due confezioni di lastre negative, portate nel deposito rifiuti e non rispondesse al vero che i pacchi di lastre fossero stati posti fra il materiale da buttare.
18. Va quindi evidenziato che con sentenza n. 1300 del 2024 della Corte di Appello di
Messina i lavoratori sono stati assolti dei reati ascritti per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 2 c. c.p.p..
Occorre tuttavia rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità “La sentenza penale di assoluzione di cui all'art. 652 c.p.p. ha effetto di giudicato nel giudizio civile solo quando contiene un effettivo accertamento dell'insussistenza del fatto o del l'impossibilità di attribuirlo all'imputato e non quando
l'assoluzione sia motivata con la mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al fatto o alla sua attribuzione all'imputato.” (Cass. 2003 n. 7765)
19. Ciò posto va rilevato che dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi e dall'esame dei video e delle fotografie in atti non risulta provato il furto da parte del e del CP_2
delle lastre oggetto della contestazione. Per_2
Infatti difformemente da quando sostenuto dalla società i ricorrenti non hanno confessato di aver prelevato n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche C5, e n. 1 confezione, per complessive n. 60 lastre mod. standard.
Invero gli stessi hanno dichiarato di aver rinvenuto due lastre negative in disuso e di averle prelevate.
In particolare il ha dichiarato che si trattava di lastre non usate da dieci anni. CP_1
Gli stessi pertanto non hanno dichiarato di essersi impossessati delle lastre oggetto della contestazione.
Inoltre dall'esame della documentazione fotografica e dai video in atti non risulta che i lavoratori abbiano prelevato lastre di un peso tanto considerevole (235 kg).
In particolare dall'esame dell'immagine non risulta che dentro la panda ci fosse lo scatolone citato dal ST contenente le lastre oggetto di contestazione. Testimone_1
15 Lo stesso ha dichiarato “preciso che non ho visto se nella Panda verde, vista nel Testimone_1 video di cui ho riferito c'era lo scatolone che era stato posto sul muletto. Dal video non si riesce a vedere cosa
c'era dietro il conducente del veicolo.”
Inoltre atteso il peso delle lastre e le dimensioni dello scatolone appare verosimile che lo stesso sarebbe stato visibile dai finestrini della macchina.
Inoltre risulta provato che i lavoratori utilizzavano il muletto per spostare il materiale e la panda verde (cfr deposizione , ) Testimone_2 Parte_2
Infine va rilevato che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta che il magazzino ove erano site le contestate lastre era accessibile da una porta interna non chiusa a chiave, sicché parte opponente non ha provato che i ricorrenti fossero le uniche persone a potervi accedere.
In particolare, il ST , che ha riferito di essere dipendente della Testimone_3 Pt_1 dal 1986 con la qualifica di manutentore, ha dichiarato “il locale magazzino è di libero accesso
[...] in quanto non vi è una porta di chiusura ma non è di passaggio, bisogna andarci volontariamente”.
Il ST , che ha dichiarato di essere dipendente della dall'8 Testimone_4 Pt_1 agosto 2008 con la qualifica di ausiliario, ha confermato che “al locale deposito ove era conservato il materiale risultato poi sottratto, si può accedere non solo dall'esterno ma anche dall'interno della struttura attraverso una porta interna” e ha precisato “..nel locale deposito entrano solo gli addetti ai lavori anche se la zona non è interdetta ad altri in quanto vi è una porta che non è chiusa a chiave”.
Il ST ha dichiarato “il magazzino ha una porta esterna chiusa a chiave che si Testimone_1 può aprire solo dall'interno, mentre c'è una porta interna che non è chiusa a chiave, è vero che tutti i dipendenti potrebbero accedervi ma dovrebbero andarci appositamente in quanto non è luogo di passaggio”.
Il ST , che ha dichiarato di essere dipendente della dal 1983, Parte_2 Parte_1 da ultimo con la qualifica di responsabile del personale, ha specificato che “il magazzino dove vengono accantonate le lastre è attiguo al reparto foto incisione. Preciso che il magazzino non è un posto di passaggio ma è vero che è sprovvisto di chiusura”.
Il ST , che ha dichiarato di essere dipendente della dal 2004, Testimone_5 Parte_1 da ultimo con la qualifica di foto incisore, ha riferito che “è vero che nel locale deposito si può accedere anche attraverso una porta interna. È vero che tutti i dipendenti potrebbero accedere al locale deposito ove erano depositati i pacchi di lastre risultati poi sottratti…”.
Il ST che ha dichiarato di essere stato dipendente della dal 7 Controparte_3 Parte_1 aprile 1962 al 2013, in atto consigliere nel consiglio dell'amministrazione della società resistente, ha riferito che “..il magazzino dove c'erano le lastre è privo di chiusura ma comunque a parte gli addetti ai lavori nessuno vi accede”. Il ST ha precisato: “al locale deposito ove era depositato il
16 materiale sottratto si può accedere solo dall'interno .. hanno accesso solo gli addetti (ausiliari e fotoincisori), ma non mi è mai capitato di vedere altri soggetti entrarvi, comunque in astratto qualunque lavoratore dipendente potrebbe accedervi”.
È, dunque, emerso che i ricorrenti non erano le uniche persone a poter accedere nel locale in cui si trovavano le lastre risultate mancanti.
Va, poi, evidenziato che non vi è prova che i ricorrenti fossero consapevoli di non potere effettuare il “riordino dei locali” in un giorno diverso da quello concordato, senza un'apposita autorizzazione, essendo comunque emerso che il riordino era stato concordato dal direttore tecnico con il coordinatore degli ausiliari, Per_3
In particolare, il ST , ha riferito di avere “assistito a una telefonata fatta dal Testimone_3 direttore tecnico Dott. al coordinatore degli ausiliari invitandolo ad organizzarsi per CP_3 Per_3 effettuare la pulizia dei locali per il sabato 24 o 25 agosto 2017. ..la telefonata è avvenuta il giovedì prima”.
Va comunque rilevato che la circostanza che i ricorrenti abbiano effettuato il riordino in una giornata diversa da quella fissata non può ritenersi sufficiente a provare l'assunto che i lavoratori licenziati abbiano rubato le lastre oggetto di contestazione.
Diversamente da quanto affermato in ricorso l'onere di provare la sussistenza del fatto addebitato incombe sul datore di lavoro.
E sebbene i ricorrenti abbiano riconosciuto in sede di sommarie informazioni di essersi appropriati di lastre in disuso da dieci anni e destinate allo smaltimento il datore di lavoro non ha provato che i lavoratori si siano appropriati delle n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche
C5, e n. 1 confezione, per complessive n. 60 lastre mod. standard., oggetto di contestazione.
I lavoratori hanno sempre affermato che si trattava di lastre in disuso da più di dieci anni e perciò non risulta provato che la sottrazione abbia avuto i beni oggetto della contestazione disciplinare.
Alla luce delle superiori considerazioni va dichiarata l'illegittimità dei licenziamenti intimati a e con lettere del 9 ottobre 2017 da parte della CP_1 CP_2 Controparte_4
e confermata l'ordinanza del 19.5.2019.
[...]
20. Quanto al secondo licenziamento va rilevato che con lettera del 22.5.2019 è stato contestato al ed al che “dalle intercorse vicende giudiziarie è emerso, per Suo CP_1 CP_2 riconoscimento, confermato dal Tribunale predetto con la citata ordinanza, che lei si sarebbe fatto lecito sottrarre delle lastre in alluminio costituenti beni aziendali, diverse da quelle che questa società aveva lamentato con la precedente contestazione di addebito disciplinare del 29.09.2017, e continua a lamentare, esserle sottratte” e ancora che “ la sottrazione dei detti beni sarebbe avvenuta all'interno dei magazzini della Società, beni da Lei trasportati su mezzi di proprietà della stessa (muletto e Panda verde), e quindi con
17 l'impiego di detti mezzi per fini ed interessi Suoi personali, e venduti ad un rivenditore della zona, tale sig.
ricevendone un corrispettivo”. Persona_1
Orbene rispetto a tali licenziamenti risulta violato il principio di immediatezza della contestazione con assorbimento di tutte le ulteriori questioni controverse.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “Il principio della immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore di procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore;
peraltro, la presentazione, da parte del datore di lavoro, di una denuncia in sede penale non esclude l'onere, per il medesimo di promuovere tempestivamente il procedimento disciplinare contro il lavoratore, non sottoposto a sospensione cautelare, a carico del quale egli abbia già rilevato elementi di responsabilità. In tema di licenziamento disciplinare, nel valutare l'immediatezza della contestazione occorre tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e del lavoratore
a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione. Ne consegue che l'aver presentato a carico di un lavoratore denunzia di un fatto penalmente rilevante connesso con la prestazione di lavoro non consente al datore di attendere gli esiti del processo penale sino alla sentenza irrevocabile prima di procedere alla contestazione dell'addebito, dovendosi valutare la tempestività di tale contestazione in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore appaiano ragionevolmente sussistenti. La tempestività della contestazione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, va valutata in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore, costituenti illecito disciplinare, appaiono ragionevolmente sussistenti. Quando il fatto costituente illecito disciplinare ha anche rilevanza penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non può considerarsi violato quando il datore di lavoro, in assenza di elementi che rendano ragionevolmente certa la commissione del fatto da parte del dipendente, porti la vicenda all'esame del giudice penale, sempre che lo stesso si attivi non appena la comunicazione dell'esito delle indagini svolte in sede penale gli faccia ritenere ragionevolmente sussistente l'illecito disciplinare, non dovendo egli attendere la conclusione del processo penale.
Nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, il principio di immediatezza della contestazione, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l'illegittimità del licenziamento. “.
18 Orbene diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente i fatti oggetto di tale contestazione erano a conoscenza del datore di lavoro sin dalla chiusura delle indagini preliminari, quindi già nel novembre 2017.
Infatti entrambi i lavoratori, come risulta dal fascicolo del procedimento penale allegato agli atti dalla resistente, sentiti dalla Legione dei Carabinieri – Stazione di Messina Gazzi in data
27 settembre 2017, in sede di sommarie informazioni, hanno dichiarato di avere prelevato, senza autorizzazione da parte del datore di lavoro, alcune lastre che erano in disuso all'interno del deposito dell'azienda, di averle caricate sull'autovettura Fiat Panda di colore verde, di averle trasportate presso un centro di demolizione in via San Cosimo – Mare grosso e di averle vendute al titolare di detto magazzino, ricavandone l'importo di € 200,00. A seguito di tali dichiarazioni gli stessi sono stati rinviati a giudizio, previa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica di Messina il
15.11.2017.
Ne consegue che, essendo state effettuate dalla società resistente le contestazioni di tali fatti solo in data 22 maggio 2019, quindi un anno e mezzo dopo, le stesse risultano tardive.
Né assume rilevanza la circostanza che i lavoratori erano stati licenziati atteso che è ammessa la possibilità del “doppio licenziamento”.
Infatti si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente”.
Orbene dall'accertata tardività della contestazione disciplinare in esame e, quindi, dalla riscontrata carenza di uno degli elementi costitutivi previsti dalla legge per il valido esercizio del potere disciplinare, rilevante ai sensi dell'art. 7 Stat. lav., discende l'illegittimità del licenziamento impugnato per insussistenza del fatto contestato non potendo il giudice, in assenza del valido esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, procedere alla verifica dell'effettiva sussistenza dell'addebito contestato che, pertanto, va considerato, sotto un profilo processuale, come inesistente. (cfr Tribunale Milano 2017 n. 2284).
Non può ritenersi invece sussistente il motivo ritorsivo del licenziamento, avendo la società resistente comunque agito in forza del rinvio a giudizio dei ricorrenti per i fatti contestati, condividendosi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il licenziamento per ritorsione,
19 diretta o indiretta, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova anche con presunzioni”. ( ex multis Cass. 17087/2011; Cass. 24648/2015).
Va pertanto dichiarata l'illegittimità dei licenziamenti intimati e va confermata l'ordinanza
29.10.2020
Tutto ciò premesso, le opposizioni vanno rigettate con conferma delle ordinanze impugnate.
21. Deve altresì essere rigettata la domanda del , di avversa condanna per lite temeraria, CP_1 non avendo lo stesso prospettato alcun elemento atto a ritenerne sussistenti i requisiti.
22. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei resistenti come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta le opposizioni e conferma le ordinanze del 19.5.2019 e 29.10.2020;
- condanna la l pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
, che liquida in € 13.704,00 ciascuno oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. per compensi.
[...]
Messina, 13 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
20
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 12 febbraio 2025 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2950/2019 R.G. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, c.f. ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Caruso e P.IVA_1
Francesco Restuccia;
CONTRO
, c.f. , resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Salvatore Irrera;
, c.f. , resistente rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dall'avv. Sergio Piccione.
Oggetto: opposizione ex art. 1, comma 51, L. 92/2012
Cui è stato riunito il procedimento n. 4373/2020 R.G. vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, c.f. ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Caruso e P.IVA_1
Francesco Restuccia;
CONTRO
, c.f. , resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Salvatore Irrera;
, c.f. , resistente rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dall'avv. Sergio Piccione.
Oggetto: opposizione ex art. 1, comma 51, L. 92/2012
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 1, comma 47, L. 28 giugno 2012 n. 92, depositato in data 11.12.2017 ed iscritto al n. 5752/2017 R.G., esponeva: CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.02.1994, da ultimo presso il Parte_1 reparto ausiliari, svolgendo le mansioni di operaio e mulettista, con la qualifica di operaio ad ore;
- che, in specie, si era occupato della sistemazione e pulizia dei locali e dei depositi dell'azienda, sia su direttiva dei superiori sia spontaneamente, per ragioni di opportunità, ma sempre seguendo le direttive dettate, in linea generale, dai propri superiori;
- che, con missiva del 29.12.2017, la Società datrice gli aveva formulato una “Contestazione addebito disciplinare – Sospensione cautelativa dal lavoro”, con decorrenza immediata, per “confezioni sparite verosimilmente tra il 24 e il 25 agosto 2017”, rilevando l'interruzione del rapporto di fiducia ed invitandolo a far pervenire le proprie giustificazioni nel termine di cinque giorni;
- che la società resistente aveva affermato di essere da tempo vittima di numerosi furti di materie prime (lastre di alluminio, copie di giornale, bobinotti di carta bianca, ecc.) e di avere acclarato, in seguito a controlli ed inventari, effettuati il 25.08.2017, l'ammanco di n. 14 confezioni di lastre di allumino per complessive n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche C5 e n.1 confezione per complessive n.60 lastre mod. standard;
- di essere stato ritenuto responsabile di tale sottrazione, unitamente al collega CP_2
, in quanto dalle immagini raccolte dall'impianto di videosorveglianza entrambi
[...] sarebbero risultati “armeggiare” con materiale, invero non identificato e che la società resistente aveva ritenuto fossero le lastre scomparse;
- di aver fornito le proprie giustificazioni con raccomandata del 03.10.2017, adducendo che nei giorni 24 e 25 agosto 2017 gli era stato richiesto di riordinare e pulire i locali collocando il materiale di scarto nei rifiuti e che nello svolgimento di detta attività, come sempre, si era servito dei muletti e mezzi meccanici a propria disposizione, al fine di liberare il deposito dai cartoni, bidoni e tutto il materiale di risulta ed aveva altresì riempito una pedana – poi trasportata dal mezzo – con rifiuti rimossi dal deposito, fra i quali bidoni di fissaggio destinati al deposito rifiuti speciali e talune lastre (n. 2 lastre negative rinvenute nel deposito e portate al deposito rifiuti);
- che, con raccomandata del 09.10.2017 la gli aveva comunicato la risoluzione Parte_1 del rapporto di lavoro, con decorrenza immediata;
2 - che, con pec del 10.10.2017, aveva impugnato il licenziamento irrogatogli chiedendo la reintegra, senza ottenere riscontro.
Tutto ciò premesso, precisava che le lastre, talvolta, erano state dismesse nei rifiuti “ordinari”
e che ciò che era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza era materiale di risulta. Rilevava che, insieme ai suoi colleghi, aveva più volte segnalato al capo del personale,
[...]
, il problema dei furti con segnalazioni fotografiche e video. Deduceva la nullità, Parte_2 illegittimità ed inefficacia del licenziamento per difetto di contestazione specifica.
Evidenziava, poi, il carattere accusatorio della contestazione. Rilevava, altresì, il difetto di giusta causa e/o giustificato motivo del licenziamento, tenuto conto che, unitamente al collega si era limitato a svolgere la propria quotidiana attività lavorativa e che dalle CP_2 immagini di videosorveglianza poteva evincersi il maneggio di materiale di scarto e non di lastre totalmente nuove. Evidenziava, poi, la sproporzionalità della sanzione. Chiedeva, pertanto, in via assolutamente preliminare, con ordinanza immediatamente esecutiva, che venisse disposta l'immediata sospensione del licenziamento intimatogli il 09.10.2017. Nel merito, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'inefficacia, l'illegittimità e/o comunque la nullità del licenziamento per carenza di giusta causa e che, per l'effetto, la Parte_1 venisse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro e nelle mansioni già ricoperte e/o comunque a ricostituire il rapporto di lavoro, con condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate, del T.F.R. e di ogni altro emolumento, anche di natura previdenziale, spettante per legge. Chiedeva che, per l'effetto, la venisse condannata a corrispondergli, a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura, comunque, non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, secondo quanto previsto ex lege. In estremo subordine, chiedeva che venisse Parte_1 condannata al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
2. La , costituendosi in giudizio, premetteva che da tempo aveva subito furti di Parte_1 materie prime e che, in esito alla verifica contabile e d'inventario del 24.08.2017, era stato accertato l'ammanco di una confezione contenente n. 60 lastre di alluminio nuove e che, pertanto, il Consigliere d'Amministrazione, aveva disposto il riordino del Controparte_3 reparto in cui dette lastre erano depositate per il 26.08.2017 e che tale riordino era stato tuttavia effettuato anticipatamente, su iniziativa del ricorrente e del collega , CP_2
3 il 25.08.2017. Evidenziava che dall'inventario effettuato dall'Amministrazione a seguito del riordino medesimo erano risultati mancanti ulteriori n. 14 confezioni di lastre, per complessive n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche C5, e n. 1 confezione, per complessive n.
60 lastre mod. standard, il cui peso complessivo, di circa 235 Kg, non avrebbe potuto consentire l'asporto se non con mezzi meccanici. Presupponeva che tali confezioni fossero sparite verosimilmente tra il 24 e il 25 agosto 2017, nel corso del riordino e della successiva verifica – avvenuta verso le ore 12,00 del 25.08.2017 – in quanto il 24.08.2017 le dette lastre erano ancora presenti e subito dopo la verifica, effettuata a seguito degli interventi del ricorrente e del non erano più presenti. Rilevava che, in seguito alla visione delle CP_2 immagini delle telecamere di videosorveglianza, aveva informato l'Autorità Giudiziaria competente dell'accaduto ed aveva contestato al ricorrente ed al collega i suddetti CP_2 fatti, con missiva del 29.09.2017, invitandoli a far pervenire le loro giustificazioni nonché riservandosi di agire nelle sedi competenti per il ristoro dei danni subiti, sospendendoli, nel frattempo, cautelativamente dal lavoro con decorrenza immediata. Precisava che, con missiva del 03.10.2017, il ricorrente aveva reso le giustificazioni con le quali, tra l'altro, pur riconoscendo di aver prelevato le lastre in questione, unitamente al collega , CP_2 aveva sostenuto di trattarsi di lastre inutilizzabili e, quindi, di materiale di risulta da conferire nel deposito rifiuti. Aggiungeva che, con missiva del 09.10.2017, contestando le giustificazioni rese dal , aveva rilevato, tra l'altro, che le lastre sottratte erano nuove e CP_1 non in disuso, pertanto non sarebbero state conferite nel deposito rifiuti ma fatte uscire dai locali Aziendali e consegnate ad un operatore della zona, poi trasportate a mezzo di un'autovettura Panda di colore verde. Rilevava, ancora, la legittimità del licenziamento irrogato, sia in ordine alla specificità della contestazione sia in ordine all'asserito carattere accusatorio. Evidenziava, inoltre, la fondatezza della contestazione disciplinare e del susseguente licenziamento, attesa l'inequivocabilità delle immagini di videosorveglianza.
Specificava, poi, che, da un lato, nessun materiale, nemmeno quello da conferire in discarica, sarebbe potuto entrare o uscire dall'Azienda senza essere preventivamente autorizzato e registrato e, dall'altro, che comunque il valore dei beni sottratti non era modesto, atteso che era pari a un totale di € 1.707,96. In ordine alla lesione del vincolo fiduciario, richiamava l'art. 2105 c.c. e giurisprudenza al riguardo. Elencava, poi, varie contestazioni disciplinari mosse al ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, per le quali era già stato sanzionato ed evidenziava che in passato essa società aveva avuto forti sospetti riguardo il comportamento del ricorrente e del collega , in occasione della presentazione di altra CP_2
4 denuncia-querela in data 21.04.2016 per ammanchi anche di lastre di alluminio, rilevando che in quel caso le riprese erano meno chiare di quelle prodotte nel presente procedimento.
Contestava, altresì, l'assunto secondo cui il licenziamento sarebbe stato motivato per relationem, nonché l'eccepita sproporzionalità della sanzione. Rilevava, poi, che la complessità degli accertamenti richiesti dal ricorrente era contrastante con la natura sommaria dell'odierno rito. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso perché del tutto infondato in fatto ed inammissibile in diritto, con vittoria di spese e compensi.
3. All'udienza del 20.04.2018 veniva disposta la riunione del giudizio portante n. 5752/2017 con quello n. 853/2018 R.G., introdotto da nei confronti di , in CP_2 Parte_1 quanto la risoluzione delle controversie presupponeva l'accertamento del medesimo fatto storico.
In particolare, , con ricorso ex art. 1 comma 47 ss. L. n. 92/2012 depositato CP_2 il 13.02.2018, esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.03.1996 al 09.10.2017, con la qualifica di Pt_1 operaio-ausiliario e svolgendo, tra l'altro, le mansioni di mulettista- magazziniere, occupandosi, in particolare, unitamente ad altri colleghi, della sistemazione e pulizia dei locali e depositi dell'azienda nonché dello stoccaggio di materiale e nel carico/scarico di materiale di consumo, sotto le direttive e disposizioni dei superiori sebbene, in alcune occasioni, avesse svolto detta attività spontaneamente, sempre nel rispetto delle direttive generali fornite dall'Azienda;
- che, con missiva del 29.09.2017 la resistente gli aveva recapitato una “Contestazione addebito disciplinare – Sospensione cautelativa dal lavoro” con decorrenza immediata per “confezioni sparite verosimilmente tra il 24 e il 25 agosto 2017”, affermando di essere da tempo vittima di numerosi furti di materie prime e di aver rilevato, in esito a controlli del 25.08.2017, l'ammanco di n.
14 confezioni di lastre di allumino, per complessive n.840 lastre mod. lap. ultra bianche C5,
e di n.1 confezione per complessive n. 60 lastre mod. standard;
- che per tale sottrazione era stato ritenuto responsabile, unitamente al collega , CP_1 in quanto dalle immagini raccolte dall'impianto di videosorveglianza sarebbero risultati
“armeggiare” con materiale, per cui la società resistente aveva ritenuto fossero le lastre scomparse;
- che, con raccomandata del 03.10.2017, aveva fornito le proprie giustificazioni per le contestazioni mossegli, adducendo che gli era stato ordinato di operare una pulizia e un riordino dei locali e dei depositi aziendali eliminando il materiale di rifiuto e al fine di svolgere
5 detta attività, aveva provveduto, con il muletto, al trasporto di cartoni, di spazzatura, di bidoni di fissaggio da trasportare presso il deposito rifiuti speciali, nonché al trasporto presso il deposito di rifiuti anche di n. 2 confezioni di lastre negative in disuso in quanto scadute;
- che, con raccomandata del 09.10.2017, la gli aveva comunicato la risoluzione Pt_1 Pt_1 del rapporto di lavoro con decorrenza immediata;
- di aver impugnato il licenziamento con raccomandata del 17.11.2017.
Ciò posto, rilevava che, diversamente da quanto riportato nella lettera di licenziamento del
09.10.2017, non si era mai dichiarato responsabile del furto avvenuto all'interno della ditta, ma si era limitato ad affermare di aver preso e trasportato con il muletto n. 2 confezioni di lastre negative in disuso al fine di collocarle nel deposito rifiuti. Deduceva l'illegittimità del licenziamento per difetto di contestazione specifica. Rilevava, poi, che il datore di lavoro non aveva contestato immediatamente l'addebito oggetto di licenziamento, comportando in tal caso l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato. Rilevava, altresì, il difetto di giusta causa e/o giustificato motivo del licenziamento tenuto conto che, insieme al collega, si era limitato a svolgere la propria quotidiana attività lavorativa e che dalle immagini di videosorveglianza non poteva evincersi che aveva sottratto e prelevato le n. 15 confezioni di lastre asseritamente rubate che, tra l'altro, in considerazione del peso di 235 kg dichiarato dalla società resistente, dovevano essere necessariamente trasportate “in bella vista” sul muletto. Aggiungeva che al locale deposito, ove veniva conservato il materiale risultato poi sottratto, si poteva accedere non solo dall'esterno ma anche dall'interno della struttura e che tutti i dipendenti della società resistente avrebbero potuto accedervi. Evidenziava, poi, la sproporzionalità della sanzione. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, che venisse ritenuta e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di licenziamento per mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Nel merito, chiedeva che venisse ritenuto e dichiarato inefficace, illegittimo e/o nullo il licenziamento del 09.10.2017 per difetto di giusta causa e che, per l'effetto venisse condannata la alla sua Parte_1 reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni già ricoperte e/o comunque a ricostituire il rapporto di lavoro, con condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate, del T.F.R. e di ogni altro emolumento, anche di natura previdenziale, spettante per legge. Inoltre, per l'effetto, chiedeva la condanna della a corrispondergli, a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura, comunque, non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, secondo quanto previsto ex
6 lege. In via subordinata, chiedeva la condanna della al pagamento in suo favore Parte_1 di un'indennità risarcitoria determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
4. La , costituendosi in giudizio, premetteva che da tempo aveva subito furti di Parte_1 materie prime e che, in esito alla verifica contabile e d'inventario del 24.08.2017, era stato accertato l'ammanco di una confezione contenente n. 60 lastre di alluminio nuove e che, pertanto, il Consigliere d'Amministrazione, aveva disposto il riordino del Controparte_3 reparto in cui dette lastre erano depositate per il 26.08.2017 e che tale riordino era stato tuttavia effettuato anticipatamente, su iniziativa del ricorrente e del collega , il CP_1
25.08.2017. Evidenziava che dall'inventario effettuato dall'Amministrazione a seguito del riordino medesimo erano risultati mancanti ulteriori n. 14 confezioni di lastre, per complessive n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche C5, e n. 1 confezione, per complessive n.
60 lastre mod. standard, il cui peso complessivo, di circa 235 Kg, non avrebbe potuto consentire l'asporto se non con mezzi meccanici. Presupponeva che tali confezioni fossero sparite verosimilmente tra il 24 e il 25 agosto 2017, nel corso del riordino e della successiva verifica – avvenuta verso le ore 12,00 del 25.08.2017 – in quanto il 24.08.2017 le dette lastre erano ancora presenti e subito dopo la verifica, effettuata a seguito degli interventi del ricorrente e del , non erano più presenti. Rilevava che, in seguito alla visione delle CP_1 immagini delle telecamere di videosorveglianza, aveva informato l'Autorità Giudiziaria competente dell'accaduto ed aveva contestato al ricorrente ed al collega i suddetti fatti, CP_1 con missiva del 29.09.2017, invitandoli a far pervenire le loro giustificazioni nonché riservandosi di agire nelle sedi competenti per il ristoro dei danni subiti, sospendendoli, nel frattempo, cautelativamente dal lavoro con decorrenza immediata. Precisava che, con missiva del 03.10.2017, il ricorrente aveva reso le giustificazioni con le quali, tra l'altro, pur riconoscendo di aver prelevato le lastre in questione, unitamente al collega , CP_1 aveva sostenuto di trattarsi di lastre inutilizzabili e, quindi, di materiale di risulta da conferire nel deposito rifiuti. Aggiungeva che, con missiva del 09.10.2017, contestando le giustificazioni rese, aveva rilevato, tra l'altro, che le lastre sottratte erano nuove e non in disuso, pertanto non sarebbero state conferite nel deposito rifiuti ma fatte uscire dai locali
Aziendali e consegnate ad un operatore della zona, poi trasportate a mezzo di un'autovettura
Panda di colore verde. In ordine all'asserita violazione dell'art. 7 St. Lav., rilevava che il
Codice Disciplinare era stato affisso nei locali aziendali e una copia dello stesso era stata
7 consegnata al Consiglio di Fabbrica, una copia al Comitato di Redazione, una copia a disposizione di tutti i dipendenti nei locali dell'Archivio ed una copia informatica risultava contenuta nel Portale della Gazzetta del Sud, consultabile on line, cui tutti i dipendenti, muniti di apposita password, ivi compreso il D'Anna, potevano accedere per verificare la loro personale posizione all'interno dell' nonché visionare anche il Regolamento Pt_3 della Società ed il Codice Disciplinare. Evidenziava, comunque, l'irrilevanza della pubblicità del Codice Disciplinare, richiamando giurisprudenza al riguardo. Rilevava, poi, in ordine alla specificità della contestazione, la legittimità del licenziamento irrogato. Evidenziava, inoltre, la fondatezza della contestazione disciplinare e del susseguente licenziamento, attesa l'inequivocabilità delle immagini di videosorveglianza. In ordine all'asserita intempestività della contestazione, evidenziava che, secondo la Cassazione, il principio di tempestività dell'azione disciplinare andrebbe messo in relazione con il tempo necessario al datore per acquisire una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, nonché della loro riconducibilità al lavoratore. Specificava, poi, che il valore dei beni sottratti non era modesto, atteso che era pari a un totale di € 1.707,96. Aggiungeva, ancora, che il ricorrente ed il collega non avevano ampia autonomia e poteri discrezionali nell'espletamento delle CP_1 loro mansioni giacché tutti gli interventi effettuati dagli stessi venivano disposti dal loro superiore. In ordine alla lesione del vincolo fiduciario, richiamava l'art. 2105 c.c. e giurisprudenza al riguardo. Rilevava che lo stesso fatto oggetto del presente giudizio era stato oggetto di altra denuncia-querela e che in quel caso le immagini di videosorveglianza erano risultate poco chiare rispetto a quelle odierne. Contestava, altresì, l'assunto secondo cui il licenziamento sarebbe stato motivato per relationem nonché l'eccepita sproporzionalità della sanzione. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
5. Con ordinanza del 14.05.2019 questo Tribunale accoglieva i ricorsi, rilevando, in particolare, l'illegittimità del licenziamento per non essere stata giudizialmente dimostrata la sottrazione, da parte dei dipendenti e delle lastre di cui alle lettere di CP_1 CP_2 contestazione e, per l'effetto, condannava la a reintegrare i ricorrenti nel posto Parte_1 di lavoro precedentemente occupato ed a risarcire loro il danno in favore dei ricorrenti da quantificarsi in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese giudiziali.
6. Con ricorso ex art. 1, comma 51, L. 92/2012, depositato il 30.05.2019 ed iscritto al n.
2950/2019 R.G., la proponeva opposizione avverso l'anzidetta ordinanza, Parte_1
8 lamentandone l'erroneità per aver il Decidente ritenuto non provati i fatti contestati ai ricorrenti, fatti che, invero, erano persino stati confessati ai Carabinieri dai lavoratori.
Osservava, fra l'altro, che sulla scorta della nozione giuridica di “fatto” doveva ritenersi la legittimità del licenziamento anche nel caso in cui, come affermato dal Giudice di prime cure, si fosse accertata la sottrazione di lastre differenti da quelle di cui alla contestazione, giacché doveva ritenersi provata la sottrazione e la successiva vendita di beni aziendali. Rilevava, inoltre, come dalla dimostrazione della sottrazione di cui sopra discendesse altresì la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il Giudice errato nel porre l'onere della prova della diversità delle lastre su di essa società e non, come corretto, sui lavoratori. Evidenziava come tutto il materiale in entrata ed in uscita dalla Società venisse opportunamente fatturato e come non vi fossero lastre in disuso da conferire nelle pubbliche discariche o da regalare ai dipendenti, poiché le stesse venivano dapprima accatastate e poi cedute dietro compenso a una Ditta di smaltimento rifiuti. Ribadiva come i ricorrenti avessero reso dichiarazioni confessorie in sede penale, specificando di essersi appropriati di lastre aziendali il 25.08.2017
e nell'aprile 2016 e di averle trasportate fuori dai locali aziendali, tramite muletto e Panda verde, nonché di averle vendute percependo un corrispettivo. Deduceva l'irrilevanza dell'eventuale minor valore delle lastre sottratte e la sussistenza di una giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo di risoluzione del contratto stante anche l'interruzione del rapporto di fiducia e la violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. In via gradata rilevava l'eccessività della condanna risarcitoria alla luce degli atti di causa.
Concludeva, quindi, per la riforma dell'ordinanza impugnata, con declaratoria di legittimità del licenziamento irrogato ai dipendenti e CP_1 CP_2
7. depositava memoria costitutiva il 02.10.2019, rilevando l'inesistenza di CP_1 un'ammissione di responsabilità da parte di esso lavoratore e del fatto disciplinare allegatogli, per aver prelevato soltanto n. 2 pacchi di lastre in disuso (e non 15 pacchi di lastre nuove) ed averle conferite, con la conseguenza che non poteva ritenersi sussistente l'identità fra il fatto contestato e quello risultato provato. Osservava come lo smaltimento di due pacchi di lastre non potesse ritenersi violazione di alcuna norma, giacché tale condotta costituiva il normale svolgimento dell'attività lavorativa di esso ricorrente. Significava che, difformemente da quanto ex adverso prospettato, al locale deposito si poteva accedere non solo dall'esterno ma anche dall'interno della struttura e che pertanto tutti i dipendenti vi avevano libero accesso.
Contestava l'esistenza di una giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo di risoluzione del contratto così come l'interruzione del rapporto di fiducia e la violazione dell'obbligo di
9 fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., osservando come esso dipendente fosse invitato a provvedere autonomamente allo smaltimento di rifiuti e ciò al fine di consentire all'Azienda un notevole risparmio economico: puntualizzava, difatti, come le lastre, rifiuti speciali, andassero smaltite secondo costose modalità ex lege e che era pertanto l ad auspicare che i dipendenti le Pt_3 portassero via e come, pertanto, fosse irrilevante che i dipendenti le avessero conferite nell'immondizia o consegnate a un rigattiere. Evidenziava, infine, la congruità della condanna risarcitoria comminata a Chiedeva, infine, l'avversa condanna ai sensi dell'art. Parte_1
96, comma 1, c.p.c., stante il dolo o la colpa grave dell'avverso agire giudiziale e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario.
8. , costituitosi in data 02.10.2019, contestava l'avversa opposizione, CP_2 precisando di non aver mai confessato di aver sottratto le 15 confezioni di lastre nuove cui faceva riferimento la Società e pertanto, come il fatto storico emerso nel corso del giudizio non corrispondesse a quello oggetto della sanzione espulsiva. Lamentava, altresì, come fosse stata la società opponente a non aver assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Osservava come dall'istruttoria espletata fosse emerso che era anzi l' a invitare i Pt_3 lavoratori a smaltire il materiale in disuso in modo tale da ottenere un notevole risparmio economico rispetto ai costi per lo smaltimento di tali rifiuti speciali. Rilevava la congruità della condanna risarcitoria irrogata dal Giudice.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, la conferma dell'ordinanza impugnata e, comunque, per la declaratoria di illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di legge e la vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
9. Con distinti ricorsi ex art. 1, comma 47, L. 28 giugno 2012 n. 92, depositati in data
07.12.2020 ed iscritti ai nn. 6082 e 6083/2020 R.G. e successivamente riuniti, CP_1
e esponevano: CP_2
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di sino al 09.10.2017, data Parte_1 del loro licenziamento;
- che avevano impugnato tempestivamente il licenziamento e che successivamente, stante l'assenza di riscontro da parte dell' avevano convenuto in giudizio la Pt_3 Parte_1
- che i due ricorsi, rubricati rispettivamente ai nn. 5752/2017 ed 853/2018 erano stati riuniti;
- che, con ordinanza del 14.05.2019, il Giudice aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato loro, condannando parte resistente a reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al risarcimento del danno in favore degli stessi da
10 quantificarsi in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali;
- che la con raccomandate del 22.05.2019, aveva disposto la reintegra degli Parte_1 stessi sul posto del lavoro a far data dal 27.05.2019, ma nel contempo aveva formulato agli stessi una nuova “contestazione addebito disciplinare”, evidenziando che “dalle intercorse vicende giudiziarie è emerso, per Suo riconoscimento, confermato dal Tribunale predetto con la citata ordinanza, che lei si sarebbe fatto lecito sottrarre delle lastre in alluminio costituenti beni aziendali, diverse da quelle che questa società aveva lamentato con la precedente contestazione di addebito disciplinare del 29.09.2017, e continua a lamentare, esserle sottratte”, e ancora che “la sottrazione dei detti beni sarebbe avvenuta all'interno dei magazzini della Società, beni da Lei trasportati su mezzi di proprietà della stessa (muletto e
Panda verde), e quindi con l'impiego di detti mezzi per fini ed interessi Suoi personali, e venduti ad un rivenditore della zona, tale sig. ricevendone un corrispettivo”; Persona_1
- che, per tale ragione, la Società li aveva invitati a fornire giustificazioni in merito a tale asserito nuovo “fatto”, sospendendoli cautelativamente dal lavoro;
- di aver presentato le proprie giustificazioni, ma che la società datrice di lavoro, con raccomandate del 10.06.2019, aveva intimato loro il licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo;
- che gli stessi avevano impugnato il licenziamento, senza ottenere alcun riscontro.
Tanto premesso, deducevano l'illegittimità del licenziamento loro intimato evidenziandone la genericità e la ritorsività. Deducevano altresì la tardività della contestazione, che era relativa a fatti di cui la società era a conoscenza sin dall'aprile 2016 o comunque dal 03.10.2017, data di invio da parte degli stessi delle giustificazioni in relazione alla prima contestazione disciplinare.
Nel merito, osservavano che la condotta agli stessi contestata non integrava alcuna forma di illecito disciplinare, poiché l'attività lavorativa espletata dagli stessi consisteva nella sistemazione e pulizia dei locali e depositi dell'azienda nonché nello stoccaggio di materiale e nel carico/scarico di materiale di consumo. Tra i compiti lavorativi loro assegnati vi era, dunque, quello di provvedere allo smaltimento dei rifiuti che, di volta in volta, raccoglievano nell'espletamento della propria attività lavorativa, in cui era compresa la raccolta di altro materiale di natura ferrosa (quali ad esempio condizionatori dismessi, infissi vecchi, fili elettrici) e di tutto il materiale non più utilizzabile dalla società, tra le quali anche le lastre vecchie ormai in disuso. Specificavano che tali rifiuti, tuttavia, su precisa direttiva dei propri
11 superiori non venivano conferiti in discarica ma venivano conferiti nella spazzatura comune perché in tal modo la società convenuta traeva un evidente risparmio non dovendo sostenere gli elevati costi di smaltimento dei rifiuti speciali. Deducevano che gli stessi si erano limitati semplicemente a dismettere n. 2 pacchi di lastre negative scadute.
Contestavano inoltre il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto contestato, evidenziando che comunque si trattava di beni di modico valore.
Tanto premesso, chiedevano di dichiarare illegittimo il licenziamento, con conseguente reintegra e risarcimento del danno o, in subordine, di condannare al pagamento Parte_1 in loro favore di un'indennità risarcitoria determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
10. Si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo nel merito il rigetto degli avversi ricorsi, perché infondati in fatto e in diritto.
11. Con ordinanza del 29.10.2020 i ricorsi veniva accolti.
12. Con ricorso ex art. 1, comma 51, L. 92/2012, depositato il 20.11.2020 ed iscritto al n.
4373/2020 R.G., la proponeva opposizione avverso l'anzidetta ordinanza, Parte_1 contestando la presunta intempestività della contestazione disciplinare relativa alle vicende dell'aprile 2016, specificando di aver potuto contestare tali infrazioni disciplinari solo nel maggio 2019 a seguito dell'ordinanza reintegratoria relativa al primo licenziamento giacché nel periodo intercorrente dal primo licenziamento alla reintegra e non erano CP_1 CP_2 più dipendenti della società. Rilevava, altresì, la piena sussistenza del fatto contestato ed osservava come nei giudizi fosse emerso che si trattava di lastre nuove, che gli opposti non disponevano di alcun potere discrezionale nella dismissione di dette lastre e che il ritiro dei rifiuti era prerogativa delle Ditte specializzate. Rilevava, altresì, come le mansioni dei dipendenti e consistessero nella pulizia dei locali aziendali e nello stoccaggio CP_1 CP_2 dei rifiuti all'interno dell rifiuti che, se speciali, venivano da lì prelevati da Ditte Pt_3 specializzate oppure, se ordinari, dalla Contestava altresì Parte_4
l'assunto del Giudice di prime cure circa l'inattendibilità dei testi per essere invero le deposizioni pienamente aderenti a quelle rese nel precedente giudizio inter partes. Circa il riparto dell'onere probatorio, osservava come gravasse su di essa Società datrice soltanto quello di dimostrare il fatto posto a fondamento del licenziamento e come, dopo tale positiva dimostrazione, gravasse sui lavoratori quello inverso di dimostrare l'assenza di responsabilità nella violazione medesima. Ribadiva l'intervenuta lesione del rapporto di fiducia fra le parti ed evidenziava come, dopo l'allontanamento degli opposti dal luogo di lavoro, essa Società
12 non avesse più subito furti. Concludeva per il rigetto dei ricorsi introduttivi dei giudizi ex n.
6082 e 6083/2019 R.G. e per la declaratoria di legittimità del licenziamento.
14. depositava memoria costitutiva il 18.01.2021, contestando l'avversa CP_1 opposizione e rilevando l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dalla Società. Circa
l'intempestività della contestazione disciplinare deduceva come la stessa Società avesse ammesso di aver integrato, già il 13.05.2016, una propria precedente querela. Contestava anche l'avverso assunto secondo cui i dipendenti non potevano essere nuovamente licenziati in quanto già precedentemente licenziati e ciò rilevando l'ammissibilità del cd “doppio licenziamento”. Sosteneva l'inattendibilità dei testi escussi nonché la piena liceità dello smaltimento, da parte propria, di lastre vecchie.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione avversa, la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatogli, con le conseguenze di legge, con condanna di controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ed il favore delle spese di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
14. , costituitosi in tale giudizio con memoria del 20.01.2021, contestava CP_2
l'avversa opposizione e la ricostruzione dei fatti prospettata dalla Società. Puntualizzava come oggetto del giudizio de quo fossero non le presunte sottrazioni del 2017 (oggetto del giudizio di opposizione sub. n. 2950/2019 R.G.) ma, invero, i fatti nuovi ad esso contestati con la missiva del 22.05.2019. Rilevava, comunque, la correttezza dell'ordinanza ex adverso impugnata nella parte in cui veniva statuita la violazione, da parte datoriale, del principio del ne bis in idem. Sosteneva la tardività del licenziamento nonché la ritorsività dello stesso in quanto intimatogli dalla Società solo dopo che la stessa non era riuscita ad ottenere la declaratoria di legittimità della prima sanzione espulsiva. Circa il merito della sanzione, osservava come la società non fosse riuscita a provare il fatto storico, con ciò disattendendo lo specifico onus probandi sulla stessa gravante. Censurava l'avverso assunto secondo cui sarebbe stato reciso il rapporto fiduciario fra le parti poiché esso lavoratore non aveva mai perpetrato illeciti, avendo correttamente agito su precisa direttiva dei propri superiori.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione avversa, la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatogli, con le conseguenze di legge, con condanna di controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ed il favore delle spese di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
15. All'udienza del 25.06.2021 i procedimenti portanti i nn. 2950/2019 e 4373/2020 venivano riuniti.
13 16. L'udienza del 12.2.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
17. Preliminarmente, quanto al licenziamento intimato al e al con missive del CP_1 CP_2
09.10.2017, giova ribadire che lo stesso scaturisce dalla contestazione, a carico dei lavoratori, che “Questa Società ha potuto constatare di essere oggetto, da qualche tempo a questa parte, di furti di materie prime ed in particolar modo di lastre di alluminio, di copie del giornale, di bobinotti di carta bianca
e di altro materiale necessario per la stampa del giornale medesimo. Dalla verifica contabile e di inventario, effettuata la mattina del 24 agosto 2017, è stato accertato l'ammanco di una confezione contenente n. 60 lastre di alluminio nuove. Visto il detto ammanco, il Consigliere d'Amministrazione, sig. Controparte_3 ha disposto il riordino del reparto, in cui dette lastre sono depositate, per il sabato 26 agosto 2017, riordino che è stato effettuato viceversa anticipatamente il 25 agosto 2017. In tale occasione, dall'inventario effettuato dall'Amministrazione risultavano mancanti addirittura ulteriori n. 14 confezioni di lastre, per complessive
n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche C5, e n. 1 confezione, per complessive n. 60 lastre mod. standard, il cui peso complessivo, di circa 235 Kg (duecentotrentacinque) non consentiva l'asporto se non con mezzi meccanici, confezioni sparite verosimilmente tra il 24 e il 25 agosto 2017, al momento dell'effettuazione della verifica, intercorsa verso le ore 12,00. Le operazioni medesime, svoltesi nelle aree esterne ai locali aziendali, dove vengono parcheggiate le autovetture del personale dipendente, e lungo i viali di accesso ai locali medesimi, sono soggette, per motivi di sicurezza, a videosorveglianza sicché risulta ripreso quanto accaduto nelle dette aree nei giorni del 24 e del 25 agosto 2017, a mezzo filmati e foto. Da tali filmati e foto risulta che gli ausiliari addetti alle citate operazioni di riordino eravate Lei ed il collega ..-, col quale ha effettuato le operazioni medesime con l'ausilio di un muletto, armeggiando con le dette lastre poi risultate mancanti. Ciò detto, nell'evidenziarLe che è stata informata l'Autorità Giudiziaria competente, La invitiamo a far pervenire le Sue giustificazioni riguardo alle superiori circostanze nel termine di giorni cinque dalla data di ricezione della presente, sospendendoLa, nel frattempo, cautelativamente, dal lavoro con decorrenza immediata, essendo venuto meno quel rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere tra lavoratore e datore di lavoro. Il tutto con riserva di agire nelle sedi competenti per il ristoro dei danni subiti da questa Società”.
Va quindi rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte,
14 fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte”.( Cass. Civ., Sez. Lav.,
29.03.2018, n. 7830)
Ciò premesso i lavoratori hanno dichiarato che l'attività di pulizia dei locali e depositi dell'azienda non veniva dagli stessi svolta secondo una data prefissata, che gli stessi avessero utilizzato il muletto per liberare il deposito dei cartoni e la pedana trasportata contenesse spazzatura tolta dal deposito. Gli stessi hanno precisato di aver rinvenuto due confezioni di lastre negative, portate nel deposito rifiuti e non rispondesse al vero che i pacchi di lastre fossero stati posti fra il materiale da buttare.
18. Va quindi evidenziato che con sentenza n. 1300 del 2024 della Corte di Appello di
Messina i lavoratori sono stati assolti dei reati ascritti per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 2 c. c.p.p..
Occorre tuttavia rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità “La sentenza penale di assoluzione di cui all'art. 652 c.p.p. ha effetto di giudicato nel giudizio civile solo quando contiene un effettivo accertamento dell'insussistenza del fatto o del l'impossibilità di attribuirlo all'imputato e non quando
l'assoluzione sia motivata con la mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al fatto o alla sua attribuzione all'imputato.” (Cass. 2003 n. 7765)
19. Ciò posto va rilevato che dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi e dall'esame dei video e delle fotografie in atti non risulta provato il furto da parte del e del CP_2
delle lastre oggetto della contestazione. Per_2
Infatti difformemente da quando sostenuto dalla società i ricorrenti non hanno confessato di aver prelevato n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche C5, e n. 1 confezione, per complessive n. 60 lastre mod. standard.
Invero gli stessi hanno dichiarato di aver rinvenuto due lastre negative in disuso e di averle prelevate.
In particolare il ha dichiarato che si trattava di lastre non usate da dieci anni. CP_1
Gli stessi pertanto non hanno dichiarato di essersi impossessati delle lastre oggetto della contestazione.
Inoltre dall'esame della documentazione fotografica e dai video in atti non risulta che i lavoratori abbiano prelevato lastre di un peso tanto considerevole (235 kg).
In particolare dall'esame dell'immagine non risulta che dentro la panda ci fosse lo scatolone citato dal ST contenente le lastre oggetto di contestazione. Testimone_1
15 Lo stesso ha dichiarato “preciso che non ho visto se nella Panda verde, vista nel Testimone_1 video di cui ho riferito c'era lo scatolone che era stato posto sul muletto. Dal video non si riesce a vedere cosa
c'era dietro il conducente del veicolo.”
Inoltre atteso il peso delle lastre e le dimensioni dello scatolone appare verosimile che lo stesso sarebbe stato visibile dai finestrini della macchina.
Inoltre risulta provato che i lavoratori utilizzavano il muletto per spostare il materiale e la panda verde (cfr deposizione , ) Testimone_2 Parte_2
Infine va rilevato che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta che il magazzino ove erano site le contestate lastre era accessibile da una porta interna non chiusa a chiave, sicché parte opponente non ha provato che i ricorrenti fossero le uniche persone a potervi accedere.
In particolare, il ST , che ha riferito di essere dipendente della Testimone_3 Pt_1 dal 1986 con la qualifica di manutentore, ha dichiarato “il locale magazzino è di libero accesso
[...] in quanto non vi è una porta di chiusura ma non è di passaggio, bisogna andarci volontariamente”.
Il ST , che ha dichiarato di essere dipendente della dall'8 Testimone_4 Pt_1 agosto 2008 con la qualifica di ausiliario, ha confermato che “al locale deposito ove era conservato il materiale risultato poi sottratto, si può accedere non solo dall'esterno ma anche dall'interno della struttura attraverso una porta interna” e ha precisato “..nel locale deposito entrano solo gli addetti ai lavori anche se la zona non è interdetta ad altri in quanto vi è una porta che non è chiusa a chiave”.
Il ST ha dichiarato “il magazzino ha una porta esterna chiusa a chiave che si Testimone_1 può aprire solo dall'interno, mentre c'è una porta interna che non è chiusa a chiave, è vero che tutti i dipendenti potrebbero accedervi ma dovrebbero andarci appositamente in quanto non è luogo di passaggio”.
Il ST , che ha dichiarato di essere dipendente della dal 1983, Parte_2 Parte_1 da ultimo con la qualifica di responsabile del personale, ha specificato che “il magazzino dove vengono accantonate le lastre è attiguo al reparto foto incisione. Preciso che il magazzino non è un posto di passaggio ma è vero che è sprovvisto di chiusura”.
Il ST , che ha dichiarato di essere dipendente della dal 2004, Testimone_5 Parte_1 da ultimo con la qualifica di foto incisore, ha riferito che “è vero che nel locale deposito si può accedere anche attraverso una porta interna. È vero che tutti i dipendenti potrebbero accedere al locale deposito ove erano depositati i pacchi di lastre risultati poi sottratti…”.
Il ST che ha dichiarato di essere stato dipendente della dal 7 Controparte_3 Parte_1 aprile 1962 al 2013, in atto consigliere nel consiglio dell'amministrazione della società resistente, ha riferito che “..il magazzino dove c'erano le lastre è privo di chiusura ma comunque a parte gli addetti ai lavori nessuno vi accede”. Il ST ha precisato: “al locale deposito ove era depositato il
16 materiale sottratto si può accedere solo dall'interno .. hanno accesso solo gli addetti (ausiliari e fotoincisori), ma non mi è mai capitato di vedere altri soggetti entrarvi, comunque in astratto qualunque lavoratore dipendente potrebbe accedervi”.
È, dunque, emerso che i ricorrenti non erano le uniche persone a poter accedere nel locale in cui si trovavano le lastre risultate mancanti.
Va, poi, evidenziato che non vi è prova che i ricorrenti fossero consapevoli di non potere effettuare il “riordino dei locali” in un giorno diverso da quello concordato, senza un'apposita autorizzazione, essendo comunque emerso che il riordino era stato concordato dal direttore tecnico con il coordinatore degli ausiliari, Per_3
In particolare, il ST , ha riferito di avere “assistito a una telefonata fatta dal Testimone_3 direttore tecnico Dott. al coordinatore degli ausiliari invitandolo ad organizzarsi per CP_3 Per_3 effettuare la pulizia dei locali per il sabato 24 o 25 agosto 2017. ..la telefonata è avvenuta il giovedì prima”.
Va comunque rilevato che la circostanza che i ricorrenti abbiano effettuato il riordino in una giornata diversa da quella fissata non può ritenersi sufficiente a provare l'assunto che i lavoratori licenziati abbiano rubato le lastre oggetto di contestazione.
Diversamente da quanto affermato in ricorso l'onere di provare la sussistenza del fatto addebitato incombe sul datore di lavoro.
E sebbene i ricorrenti abbiano riconosciuto in sede di sommarie informazioni di essersi appropriati di lastre in disuso da dieci anni e destinate allo smaltimento il datore di lavoro non ha provato che i lavoratori si siano appropriati delle n. 840 lastre mod. lap. ultra bianche
C5, e n. 1 confezione, per complessive n. 60 lastre mod. standard., oggetto di contestazione.
I lavoratori hanno sempre affermato che si trattava di lastre in disuso da più di dieci anni e perciò non risulta provato che la sottrazione abbia avuto i beni oggetto della contestazione disciplinare.
Alla luce delle superiori considerazioni va dichiarata l'illegittimità dei licenziamenti intimati a e con lettere del 9 ottobre 2017 da parte della CP_1 CP_2 Controparte_4
e confermata l'ordinanza del 19.5.2019.
[...]
20. Quanto al secondo licenziamento va rilevato che con lettera del 22.5.2019 è stato contestato al ed al che “dalle intercorse vicende giudiziarie è emerso, per Suo CP_1 CP_2 riconoscimento, confermato dal Tribunale predetto con la citata ordinanza, che lei si sarebbe fatto lecito sottrarre delle lastre in alluminio costituenti beni aziendali, diverse da quelle che questa società aveva lamentato con la precedente contestazione di addebito disciplinare del 29.09.2017, e continua a lamentare, esserle sottratte” e ancora che “ la sottrazione dei detti beni sarebbe avvenuta all'interno dei magazzini della Società, beni da Lei trasportati su mezzi di proprietà della stessa (muletto e Panda verde), e quindi con
17 l'impiego di detti mezzi per fini ed interessi Suoi personali, e venduti ad un rivenditore della zona, tale sig.
ricevendone un corrispettivo”. Persona_1
Orbene rispetto a tali licenziamenti risulta violato il principio di immediatezza della contestazione con assorbimento di tutte le ulteriori questioni controverse.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “Il principio della immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore di procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore;
peraltro, la presentazione, da parte del datore di lavoro, di una denuncia in sede penale non esclude l'onere, per il medesimo di promuovere tempestivamente il procedimento disciplinare contro il lavoratore, non sottoposto a sospensione cautelare, a carico del quale egli abbia già rilevato elementi di responsabilità. In tema di licenziamento disciplinare, nel valutare l'immediatezza della contestazione occorre tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e del lavoratore
a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione. Ne consegue che l'aver presentato a carico di un lavoratore denunzia di un fatto penalmente rilevante connesso con la prestazione di lavoro non consente al datore di attendere gli esiti del processo penale sino alla sentenza irrevocabile prima di procedere alla contestazione dell'addebito, dovendosi valutare la tempestività di tale contestazione in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore appaiano ragionevolmente sussistenti. La tempestività della contestazione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, va valutata in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore, costituenti illecito disciplinare, appaiono ragionevolmente sussistenti. Quando il fatto costituente illecito disciplinare ha anche rilevanza penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non può considerarsi violato quando il datore di lavoro, in assenza di elementi che rendano ragionevolmente certa la commissione del fatto da parte del dipendente, porti la vicenda all'esame del giudice penale, sempre che lo stesso si attivi non appena la comunicazione dell'esito delle indagini svolte in sede penale gli faccia ritenere ragionevolmente sussistente l'illecito disciplinare, non dovendo egli attendere la conclusione del processo penale.
Nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, il principio di immediatezza della contestazione, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l'illegittimità del licenziamento. “.
18 Orbene diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente i fatti oggetto di tale contestazione erano a conoscenza del datore di lavoro sin dalla chiusura delle indagini preliminari, quindi già nel novembre 2017.
Infatti entrambi i lavoratori, come risulta dal fascicolo del procedimento penale allegato agli atti dalla resistente, sentiti dalla Legione dei Carabinieri – Stazione di Messina Gazzi in data
27 settembre 2017, in sede di sommarie informazioni, hanno dichiarato di avere prelevato, senza autorizzazione da parte del datore di lavoro, alcune lastre che erano in disuso all'interno del deposito dell'azienda, di averle caricate sull'autovettura Fiat Panda di colore verde, di averle trasportate presso un centro di demolizione in via San Cosimo – Mare grosso e di averle vendute al titolare di detto magazzino, ricavandone l'importo di € 200,00. A seguito di tali dichiarazioni gli stessi sono stati rinviati a giudizio, previa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica di Messina il
15.11.2017.
Ne consegue che, essendo state effettuate dalla società resistente le contestazioni di tali fatti solo in data 22 maggio 2019, quindi un anno e mezzo dopo, le stesse risultano tardive.
Né assume rilevanza la circostanza che i lavoratori erano stati licenziati atteso che è ammessa la possibilità del “doppio licenziamento”.
Infatti si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente”.
Orbene dall'accertata tardività della contestazione disciplinare in esame e, quindi, dalla riscontrata carenza di uno degli elementi costitutivi previsti dalla legge per il valido esercizio del potere disciplinare, rilevante ai sensi dell'art. 7 Stat. lav., discende l'illegittimità del licenziamento impugnato per insussistenza del fatto contestato non potendo il giudice, in assenza del valido esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, procedere alla verifica dell'effettiva sussistenza dell'addebito contestato che, pertanto, va considerato, sotto un profilo processuale, come inesistente. (cfr Tribunale Milano 2017 n. 2284).
Non può ritenersi invece sussistente il motivo ritorsivo del licenziamento, avendo la società resistente comunque agito in forza del rinvio a giudizio dei ricorrenti per i fatti contestati, condividendosi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il licenziamento per ritorsione,
19 diretta o indiretta, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova anche con presunzioni”. ( ex multis Cass. 17087/2011; Cass. 24648/2015).
Va pertanto dichiarata l'illegittimità dei licenziamenti intimati e va confermata l'ordinanza
29.10.2020
Tutto ciò premesso, le opposizioni vanno rigettate con conferma delle ordinanze impugnate.
21. Deve altresì essere rigettata la domanda del , di avversa condanna per lite temeraria, CP_1 non avendo lo stesso prospettato alcun elemento atto a ritenerne sussistenti i requisiti.
22. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei resistenti come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta le opposizioni e conferma le ordinanze del 19.5.2019 e 29.10.2020;
- condanna la l pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
, che liquida in € 13.704,00 ciascuno oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. per compensi.
[...]
Messina, 13 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
20