Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00809/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01047/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Labconsulenze s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B136BC67F9, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Walter Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Cosenza, non costituita in giudizio;
Comune di Cariati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia e Aldo Zagarese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con Tre Esse Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Carlo Licci Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Tre Esse Italia s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della determinazione del Comune di Cariati n. 46 del 15 maggio 2025, recante aggiudicazione in favore del costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società EN Consulenza e Servizi s.r.l. e la società Tre Esse Italia s.r.l. del “ servizio di gestione del ciclo delle sanzioni del Codice della strada del relativo software di gestione, del servizio di gestione della riscossione volontaria e coattiva, del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazione fisse approvate per il controllo della velocità media con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni ” (CIG B136BC67F9);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi: tutti i verbali di gara, con specifico riferimento a quelli di ammissione e valutazione dell'offerta tecnica del suddetto raggruppamento temporaneo di imprese; nonché, ove occorra, il Disciplinare di gara nelle parti di interesse;
per la declaratoria di inefficacia
del contratto d'appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente a disporre il subentro della ricorrenta nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EN s.r.l. e Comune di Cariati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Comune di Cariati ha disposto l’aggiudicazione, in favore del costituendo r.t.i. tra la società EN Consulenza e Servizi s.r.l. e la società Tre Esse Italia s.r.l., dell’appalto relativo al “ servizio di gestione del ciclo delle sanzioni del Codice della strada del relativo software di gestione, del servizio di gestione della riscossione volontaria e coattiva, del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazione fisse approvate per il controllo della velocità media con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni ”, e gli atti della procedura di gara ad esso connessi.
1.1. Segnatamente, la società ricorrente, classificatasi al secondo posto della graduatoria, ne ha contestato la legittimità, in forza di un unico motivo di diritto, rubricato “ Violazione e falsa applicazione della lex specialis (Art.12 del disciplinare di gara). Violazione del principio della par condicio. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti. Illegittima ammissione alla gara del RTI aggiudicatario. In via subordinata: illegittimità della medesima clausola della lex specialis per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza ”, con il quale ha dedotto la carenza, in capo all’aggiudicataria, del requisito di capacità tecnica e professionale, come disciplinato dall’art.12 del disciplinare di gara, per non aver essa realizzato, ininterrottamente, nell’ultimo triennio, servizi corrispondenti a quello oggetto del bando, o, in subordine, la illegittimità della clausola contenuta all’art.12 citato, per violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, ove interpretata nel senso di consentire di comprovare il possesso del titolo attraverso servizi di durata parziale, che non coprano l’intero triennio precedente.
2. Il Comune di Cariati e la EN s.r.l., ritualmente evocati in giudizio, si sono costituiti, sostenendo la infondatezza del ricorso.
La controinteressata ha, altresì, eccepito, preliminarmente, la inammissibilità ed irricevibilità del gravame, in quanto tardivo.
Il Comune, per parte sua, ha, inoltre, eccepito la inammissibilità del ricorso per genericità dell’unico motivo dedotto.
3. Con atto depositato il 6 novembre 2025, la ricorrente ha, poi, proposto motivi aggiunti, con i quali ha dedotto:
3.1. “ Violazione della lex specialis (art.4.2. del Capitolato speciale). Violazione dei principi di conformità e immodificabilità dell’offerta. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto assoluto di istruttoria. Illegittima ammissione del RTI EN per offerta di aliud pro alio”, con cui sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché l’offerta dalla stessa proposta risultava non conforme alle prescrizioni della lex specialis , in particolare quanto alle caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature, come indicate al paragrafo 4.2. del Capitolato;
3.2. “ Violazione dei principi di buona fede, correttezza e affidamento (art.5, d.lgs. 36/2023). Violazione dell’art.98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023. Dichiarazione tecnica fuorviante e formalmente errata. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e vizio del consenso della commissione ”, ove sostiene che l’ammissione dell’aggiudicataria è viziata da travisamento dei fatti ed erronea valutazione, provocati da una dichiarazione fuorviante contenuta nell’offerta tecnica.
4. Con separate memorie depositate il 15 dicembre 2025, il Comune e la controinteressata hanno contestato la fondatezza dei motivi aggiunti.
5. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2026, con ordinanza n. 676 pubblicata il 19 dicembre successivo, è stata respinta l’istanza di tutela interinale proposta dalla ricorrente.
6. Infine, all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art.73, co.1, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività formulata dalla controinteressata, sul presupposto che la notifica del ricorso è stata effettuata oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
7.1. L’eccezione è infondata.
In ordine alla decorrenza del termine di impugnazione in materia di appalti, deve ricordarsi che, sulla base quadro normativo risultante dagli artt.120 c.p.a., 36 e 90 codice dei contratti pubblici, secondo quanto già precisato dalla giurisprudenza amministrativa, “ il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara, coincide […] con quello in cui l’interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono. Tale normativa, che persegue l’obiettivo di evitare i c.d. ricorsi “al buio”, si pone in linea con l’orientamento espresso dal giudice euro unitario secondo cui “ la direttiva 89/665, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater , letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata” (cfr. Corte di giustizia UE, Sez. IV, ord. 14 febbraio 2019, in C- 54/18; Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2022, n. 10696) ” (Cons. Stato, V, 18 ottobre 2024, n.8352).
Alla luce di tale principio, deve dichiararsi la tempestività sia del ricorso principale che dei motivi aggiunti.
Invero, quanto al ricorso principale, dagli atti e dai documenti di causa, risulta che:
- l’odierna ricorrente, ricevuta la comunicazione dell’aggiudicazione, con nota del 20 maggio 2025, ha tempestivamente formulato istanza di accesso a tutta la documentazione di gara e, in particolare, all’offerta tecnica del r.t.i. aggiudicatario;
- in data 1° luglio 2025, la Stazione Appaltante ha concesso l’accesso alla sola documentazione amministrativa, negando, invece, l’ostensione dell’offerta tecnica;
- il ricorso principale è stato notificato in data 30 luglio 2025, quindi entro il termine di trenta giorni dall’accesso alla documentazione di gara.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, risulta che:
- la ricorrente, a fronte del rifiuto di ostensione della offerta tecnica, ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale (n.898/2025), che, con sentenza n.1487 del 22 settembre 2025, ha accolto la domanda, ordinando alla amministrazione di consentire l’accesso, “ operando, tuttavia, preliminarmente una approfondita ulteriore istruttoria, nel contraddittorio con la controinteressata, al fine di verificare, secondo le coordinate ermeneutiche che si sono esposte, quali parti e solo quelle siano effettivamente riconducibili al know-how da tutelare […] che andranno, quindi, oscurate ed escluse dall’accesso ”;
- in data 22 ottobre 2025, in esecuzione della riferita pronuncia, il Comune ha consentito l’accesso alla offerta tecnica;
- il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi notificato il 6 novembre successivo, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza degli atti con gli stessi contestati, quindi tempestivamente.
8. Passando all’esame del merito, le domande della ricorrente devono essere accolte, risultando, in particolare, la fondatezza del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con assorbimento delle ulteriori censure, formulate anche con il ricorso principale.
L’assorbimento dell’unico motivo dedotto con il ricorso principale consente peraltro di prescindere dall’esame della riferita eccezione di inammissibilità dello stesso, per genericità, formulata dal Comune resistente.
9. Ciò posto, come si è supra anticipato, con la prima censura del ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente sostiene che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
In particolare, essa richiama la regola posta all’art.4.2 del Capitolato speciale, ove è previsto che “ [l]e postazioni periferiche di rilevamento con relativi impianti fissi, pena l’esclusione dalla gara, dovranno rispondere ai seguenti requisiti: […] - essere nuove e comunque non derivanti da precedenti installazioni, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti già alla data di presentazione dell’offerta […] ”.
Sostiene, quindi, che il sistema CELERITAS EVO 1506, basato sui componenti hardware “ Sistema di ripresa VISTA EnVES06 ” e “ Illuminatore infrarosso EnHPIRLS-8233 ”, offerto dall’aggiudicatario raggruppamento, non risponda alla citata prescrizione, evidenziando che il sistema offerto, originariamente approvato con D.D. n. 4671/2016 e D.D. n. 4018/2017, è stato, poi, sostituito e aggiornato, nelle riferite componenti hardware, con successivo D.D. n.552/2021.
9.1. La censura è fondata.
Preliminarmente, unitamente alla riferita prescrizione, va richiamata l’ulteriore disposizione del Capitolato, del pari contenuta all’art.4.2, secondo cui “ l’aggiudicatario durante tutto il periodo contrattuale, dovrà, a semplice richiesta del Comando di Polizia Municipale, sostituire gli apparati con l’ultima versione recentemente approvata dallo stesso produttore ”, per rilevare che, come condivisibilmente rimarcato dalla stessa ricorrente, tali regole esprimono evidentemente l’esigenza della Stazione appaltante che l’accertamento delle sanzioni al codice della strada sia effettuata sulla base di dispositivi che rappresentino le tecnologie più avanzate.
D’altronde, la previsione per cui, nella fase di esecuzione dell’appalto, l’aggiudicatario è tenuto a sostituire gli apparati con l’ultima versione approvata, a semplice richiesta, specifica evidentemente il senso e perimetrandone ulteriormente la portata della prima prescrizione, che deve essere letta nel senso di imporre che, già in sede di offerta, fossero indicati apparati nella loro ultima versione approvata.
Orbene, il sistema offerto dall’aggiudicataria, CELERITAS EVO 1506, con i componenti hardware “ Sistema di ripresa VISTA EnVES06 ” e “ Illuminatore infrarosso EnHPIRLS-8233 ”, è stato sì approvato dal MIT con D.D. n. 4671/2016 e con D.D. n. 4018/2017, sicché risulterebbe, almeno formalmente, rispettare il requisito della previa approvazione alla data di presentazione dell’offerta.
Senonché, il medesimo sistema è stato, successivamente, sostituito e aggiornato, nelle riferite componenti hardware, con il decreto n.552 del 23 dicembre 2021. In particolare, tale decreto ha disposto l’approvazione di una nuova e più aggiornata versione del medesimo dispositivo denominato “CELERITAS EVO 1506”, composto da “ un nuovo sistema di ripresa denominato “Vista EnVES06plus” equipaggiato con il nuovo illuminatore IR denominato “EnHPIRLS-8234” in luogo del precedente denominato “EnHPIRLS-8234”, e con l’aggiornamento del “Manuale di installazione apparati CELERITAS EVO 1506”, versione 1.2.0 luglio 2021 ”.
Sicché il controinteressato ha previsto nell’offerta l’utilizzo di un sistema che risultava già allora superato da una versione più aggiornata dello stesso e che, in quanto tale, non assicurava il rispetto della riferita prescrizione.
Detto altrimenti, la circostanza che la versione aggiornata del sistema sia stata approvata “ in luogo del[la] precedente ” e che, in ogni caso – per quanto il nuovo decreto non privasse, in generale, di efficacia le autorizzazioni disposte nel 2016 e nel 2017 – quella offerta dal controinteressato costituendo raggruppamento non costituisse “ l’ultima versione approvata ”, induce a ritenere che, alla luce della ratio sottesa alla disposizione della lex specialis e della interpretazione che della stessa si è resa, l’offerta dell’aggiudicatario non potesse considerarsi conforme alle prescrizioni della gara, in quanto gli apparati da esso indicati non soddisfacevano le caratteristiche tecniche minime imposte dalla lex specialis dell’appalto.
Alla luce di ciò, il soggetto controinteressato avrebbe dovuto essere escluso, e l’appalto aggiudicato alla odierna ricorrente.
10. Per quanto sin qui esposto, deve essere accolto il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi anzidetti, con assorbimento di ogni ulteriore censura, sia dei motivi aggiunti che del ricorso principale.
11. Il Collegio ritiene, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 122 c.p.a. per la dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto, ove stipulato, essendo stata presentata dalla ricorrente la domanda di subentro nel contratto. Risulta, infatti, che, qualora la controinteressata fosse stata esclusa, la ricorrente avrebbe conseguito l'aggiudicazione dell’appalto, in quanto seconda classificata nella gara, a seguito di scorrimento nell’ordine di graduatoria.
Il contratto di appalto, ove stipulato e in corso di esecuzione, deve pertanto essere dichiarato inefficace, con subentro della ricorrente nel contratto stesso, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., previa verifica del possesso dei prescritti requisiti prestazionali, comprensivamente del modello di apparecchiatura nella versione più recentemente approvata, e della equivalenza del CCNL da essa indicato con quello previsto dalla legge di gara.
12. Le spese del giudizio possono compensarsi, in ragione della peculiarità della vicenda e dei profili interpretativi ad essa connessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) accoglie il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, con assorbimento del ricorso principale e, per l’effetto:
- annulla il provvedimento di aggiudicazione;
- dichiara l’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e il subentro nello stesso della parte ricorrente, previo svolgimento delle verifiche indicate in motivazione;
b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo RE, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo RE |
IL SEGRETARIO