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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/07/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 42 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante, quale Parte_1 Parte_2 mandataria di difesa dall'avv. Stefano Sanita', giusta procura in atti, Parte_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza San Domenico Savio n. 1.
-RICORRENTE-
CONTRO
(di seguito Generali o la Compagnia), con sede legale in Mogliano Veneto (Treviso), Parte_2
Via Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. David
TI del Foro di Roma, presso il quale è elettivamente domiciliata (il menzionato procuratore dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata e domicilio digitale indicato.
-RESISTENTE-
Co
in qualità di figlia e erede di rappresentata e difesa nel presente Parte_4 Persona_1 giudizio dall'Avv. Giuseppe Dell'Aversano presso il cui studio in Corso della Repubblica 63 a Frosinone è anche elettivamente domiciliata.
-TERZA CHIAMATA-
, in qualità di figlio ed erede di rappresentato e difeso nel presente Controparte_2 Persona_1 giudizio dall'Avv. Giuseppe Dell'Aversano presso il cui studio in Corso della Repubblica 63 a Frosinone è anche elettivamente domiciliata.
-TERZO Parte_5
, in qualità di figlio ed erede di rappresentato e difeso nel presente Controparte_3 Persona_1 giudizio dall'Avv. Giuseppe Dell'Aversano presso il cui studio in Corso della Repubblica 63 a Frosinone è anche elettivamente domiciliato.
-TERZO O-
Oggetto: escussione polizze
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Locam conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 Pt_2 per ivi sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto di credito della mandataria di nei confronti di , Parte_1 Parte_3 Parte_2 in forza dei titoli di cui al ricorso (contratto di costituzione in pegno, polizze assicurative ed appendice di vincolo), e, per l'effetto, 2) condannare al pagamento alla ricorrente della somma di Parte_2 euro 98.901,10 + euro 133.008,00, come attualizzate al momento del pagamento, oltre interessi moratori dal 8.8.2012 al soddisfo, o alla somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha esposto: - che in data 4 ottobre 2010 CP_4 avrebbe concesso alla un mutuo per € 340.000,00; - che il contratto Parte_6 di mutuo avrebbe indicato quali garanti della mutuataria i Sigg. , e Controparte_5 Persona_2 [...]
- che, ai fini della prestazione della suddetta garanzia, la e la avrebbero Per_1 CP_2 Per_1 stipulato due polizze assicurative con la allora IN SI (oggi ) per il tramite del suddetto Parte_2
Istituto di credito e segnatamente: la polizza n. 70547264 da parte di , con capitale Persona_2 assicurato pari a € 133.000,08 e la polizza n. 707685098 da parte di con capitale assicurato Persona_1 pari a € 98.901,10; - che entrambe le polizze avrebbero previsto un vincolo in favore di - che, CP_4
a seguito dell'inadempimento della mutuataria, la avrebbe preavvertito la Compagnia circa CP_4
l'intenzione di escutere le polizze costituite in pegno;
- che la Compagnia avrebbe confermato la costituzione del vincolo in favore della Banca;
- che all'esito del giudizio instaurato dalla Banca nei confronti della mutuataria e dei garanti sarebbe stato accertato un credito dell'Istituto pari a € 271.717,74, oltre interessi;
- che il credito vantato da sarebbe stato ceduto a la quale avrebbe CP_4 Parte_3 conferito mandato a per svolgere, fra l'altro, ogni attività finalizzata al recupero dei crediti. Pt_1
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda, della quale Parte_2 chiedeva il rigetto.
Si costituivano in giudizio anche i sigg.ri , , , chiedendo Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 il rigetto della domanda in garanzia di Pt_2
Con ordinanza dell'8/04/25 la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge, previo mutamento del rito, nonché previo esperimento del tentativo di conciliazione.
Risulta dalla documentazione in atti che in data 4.10.2010, concedeva alla CP_4 [...]
un mutuo chirografario per complessivi euro 340.000,00 . Parte_6
Nel contratto di mutuo venivano indicati come garanti della il Sig. Parte_6
, la Sig.ra e la Sigra A garanzia dell'operazione di mutuo, Controparte_5 Persona_2 Persona_1 le sigg.re e , stipulavano con lo stesso istituto di credito un “contratto di Persona_2 Persona_1 costituzione in pegno di titoli e valori”, consistenti rispettivamente in: Polizza Assicurativa IN SI recante n. 70547264/37 emessa in data 27/05/2008 scadenza 27/05/2014 valore di riscatto al 10.12.2009 di euro 133.000,08 contraente;
Polizza Assicurativa IN SI recante n. 707685098/2 Persona_2 contraente del 9/12/2009 scadenza 9/12/2019 con capitale iniziale assicurato pari ad € Persona_1
98.901,10 .
In appendice al contratto di assicurazione, polizza n. 70547264 – contraente - con Persona_2 decorrenza dal 22.12.2009, per espressa volontà del contraente, veniva annotato il vincolo di indennizzo a favore della senza il consenso e l'intervento del vincolatario non Parte_7 CP_4 effettuerà alcun pagamento né darà corso ad alcuna operazione di contenuto economico ne effettuerà trasferimenti di proprietà, accensione di ulteriori vincoli e alcun tipo di variazione di dati contrattuali . In appendice al contratto di assicurazione polizza n. 70768098 - contraente – con decorrenza Persona_1
22.12.2009, per espressa volontà del contraente, veniva annotato il vincolo di indennizzo a favore della Per l'effetto, la Compagnia, senza il consenso e l'intervento del vincolatario ( Parte_7 CP_4
non effettuerà alcun pagamento né darà corso ad alcuna operazione di contenuto economico ne
[...] effettuerà trasferimenti di proprietà, accensione di ulteriori vincoli e alcun tipo di variazione di dati contrattuali . , su espressa volontà del contraente/garante (verso la banca mutuataria) si Controparte_6 era obbligata a non effettuare alcun pagamento senza l'intervento/adesione/consenso della Banca vincolataria.
con raccomandate del 13.12.2011, 8.8.2012, 31.8.2012, molto tempo prima della scadenza CP_4 delle polizze, avvisava , dell'insolvenza nei loro confronti da parte della Controparte_7 Parte_2
Sig.ra e di e, nel rispetto dell'appendice di vincolo, apposto per espressa Persona_2 Persona_1 volontà delle contraenti, rammentava alla Compagnia Assicurativa di non effettuare pagamenti senza il suo consenso;
l'esistenza del vincolo a favore della veniva confermato dalla Compagnia CP_8
Assicurativa con nota del 4.10.2012.
Con nota del 31.8.2012 e 9.10.2012, domandava l'escussione delle polizze e chiedeva CP_4 informazioni in merito alle modalità di liquidazione e, al contempo, trasmetteva il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Frosinone contro i suoi garanti . Invero, a fronte Parte_8 dell'insolvenza di e dei garanti rispetto ai contratti bancari correnti tra le Parte_6
[... parti, tra i quali appunto, il mutuo chirografario di euro 340.000,00 garantito dalle Sigre e Per_1
, ricorreva in via monitoria nei loro confronti. Il decreto ingiuntivo del Tribunale di CP_2 CP_4
Frosinone n. 311/2012 veniva opposto.
La causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 311/12 del Tribunale di Frosinone, incardinata innanzi al medesimo foro con Rg 1757/12, promossa da si concludeva con la sentenza Parte_6
n. 1115/2021 del 1.12.2021 .
Con detta sentenza, il credito della derivante dal sopradetto contratto di mutuo – garantito CP_4 dalle polizze assicurative IN SI di di , veniva quantificato in euro 271.717,74 oltre Per_2 Per_2 interessi al tasso annuo del 6%.
Anche durante il processo di opposizione a decreto ingiuntivo, finalizzato ad accertare il quantum del credito della anche rispetto alle Sigre e (quali garanti di CP_8 Persona_2 Persona_1
- interveniva corrispondenza tra l'Istituto di Credito e la Compagnia Assicurativa, Parte_6
a tutela delle ragioni della vincolataria delle polizze assicurative.
A tale proposito, con pec del 23.6.2017 omunicava a quanto segue, con CP_4 Parte_2 riferimento alle polizze n. 70768098 contraente scadenza 9/12/2019 e n. 70547264 Persona_1 contraente di scadenza 27/05/2014,” Vi rammentiamo che le polizze indicate in oggetto Per_2 Per_2 sono entrambe vincolate in favore della scrivente a garanzia di un nostro credito ancora in CP_4 contestazione, per il quale pende innanzi il Tribunale di Frosinone la causa civile R.g. 1757/2012 di opposizione a nostro decreto ingiuntivo n. 311/2012 (vedi allegato). Vi preghiamo di prendere buona nota diffidandovi dall'effettuare alcun pagamento, ne operazioni di tipo economico trasferimenti di proprietà, accensione di ulteriori vincoli e alcun tipo di variazione di dati contrattuali senza il nostro consenso ed intervento” (cfr. doc. 14).
Ciò posto, eccepiva la Compagnia Assicurativa che, rispetto alla polizza della , non avrebbe mai CP_2 ricevuto la richiesta di escussione da parte della e che, pertanto, a fronte delle pressanti diffide CP_4 inviate dalla (garante e debitrice) – senza considerare il vincolo di indennizzo a favore della CP_2 CP_4 apposto per espressa volontà del contraente (cfr. doc. n. 6) – procedeva alla sua liquidazione direttamente alla contraente il 31 luglio 2017 - per il complessivo importo di euro 162.629,38. Con riferimento, invece, alla Polizza Assicurativa IN SI recante n. 707685098/2 contraente
[...] del 9.12.2009 scadenza 9.12.2019, la Compagnia Assicurativa ribadiva la propria disponibilità a Per_1 procedere con la liquidazione di quanto dovuto in favore dell'avente diritto e cosi concludeva: accertare e dichiarare la disponibilità della Compagnia a procedere alla liquidazione a favore dell'avente diritto nel contraddittorio tra beneficiaria e vincolataria.
Si tratta di due polizze identiche, entrambi con vincolo di indennizzo a favore della CP_4
Ad avviso di questo Tribunale, l'eccezione sollevata dalla Compagnia Assicurativa rispetto alla domanda giudiziale della limitatamente alla polizza n. 70547264/37 già liquidata a favore della Parte_1 contraente di , secondo la quale non ci sarebbe stata la richiesta di escussione da parte Per_2 Per_2 della entro il termine di scadenza, appare smentita proprio dalla documentazione sopra richiamata. CP_4
Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla compagnia, risulta per tabulas che la abbia CP_4 espressamente richiesto l'escussione delle polizze n. 70547264/37 contraente di e n. Per_2 Per_2
707685098/2 contraente – prima delle loro scadenze (cfr. doc. 8, 9, 10, 11, 12). Persona_1
Sul punto, nformava la Compagnia Assicurativa dell'esistenza del processo di opposizione CP_4
a decreto ingiuntivo, finalizzato a determinare il suo credito nei confronti di e ai fini Per_1 CP_2 dell'escussione delle polizze.
Appare illuminante a riguardo il documento 14, laddove nel rammentare a che CP_4 Pt_2 entrambe le polizze sono vincolate in suo favore, a garanzia di un suo credito, per il quale pende appunto la causa su richiamata, diffida la compagnia dall'effettuare alcun pagamento né di porre in essere operazioni di tipo economico, trasferimenti di proprietà, accensione di ulteriori vincoli e alcun tipo di variazione di dati contrattuali senza il suo espresso consenso ed intervento.
Si tratta di un documento inoltrato via Pec alla Compagnia, la quale era dunque perfettamente a conoscenza della richiesta di escussione delle polizze da parte della . CP_4
D'altro canto, si osserva che , anche in assenza di richiesta di escussione, ad ogni modo presente, stante il vincolo di indennizzo a favore della su entrambe le polizze, al quale la non ha mai rinunciato CP_4 CP_4
– apposto per espressa volontà delle contraenti - la Compagnia, comunque, senza il consenso e l'intervento del vincolatario , non avrebbe mai dovuto effettuare alcun pagamento né dare corso ad CP_4 alcuna operazione di contenuto economico.
E' quanto emerge inconfutabilmente dall'esame dei documenti n. 6, 7), laddove la Compagnia si impegna, senza il consenso e l'intervento del vincolatario , a non effettuare alcun pagamento né darà CP_4 corso ad alcuna operazione di contenuto economico nè effettuerà trasferimenti di proprietà, accensione di ulteriori vincoli e alcun tipo di variazione di dati contrattuali.
In sostanza, la Compagnia Assicurativa, per volontà espressa dalle contraenti all'appendice di vincolo, avrebbe dovuto liquidare il valore delle polizze, attualizzato al momento del riscatto, direttamente a favore della Banca vincolataria, senza cedere alle pressioni di terzi, in particolare della (garante e CP_2 debitrice).
La condotta posta in essere dalla compagnia appare certamente in aperto contrasto con le disposizioni contrattuali sopra menzionate.
Rispetto al quantum dovuto, lo stesso è espresso dalle polizze in atti.
In relazione poi alla cessione del credito, la stessa si presenta regolare, come risulta dai documenti n. 17,
18 e 19. Ne consegue, pertanto, che appare accertato il diritto di credito della ricorrente nei confronti di Pt_2 la quale deve essere condannata a corrispondere alla medesima l'importo di € 98.901,10 rispetto alla posizione della sig.ra nonché l'importo di € 133.000,18 rispetto alla posizione della sig.ra Persona_1
, importi attualizzati al momento del pagamento, oltre interessi moratori previsti Persona_2 contrattualmente a decorrere dall'8/08/2012 fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, previo accertamento del diritto di credito in capo a Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, condanna (già IN SI) a
[...] Parte_2 corrispondere alla sua citata l'importo di € 98.901,10 rispetto alla posizione della sig.ra Pt_1 [...]
nonché l'importo di € 133.000,18 rispetto alla posizione della sig.ra , importi Per_1 Persona_2 attualizzati al momento del pagamento, oltre interessi moratori previsti contrattualmente a decorrere dall'8/08/2012 fino all'effettivo soddisfo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 406,50 per spese, € 7.500,00 Parte_2 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge.
Frosinone, il 4/07/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 42 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante, quale Parte_1 Parte_2 mandataria di difesa dall'avv. Stefano Sanita', giusta procura in atti, Parte_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza San Domenico Savio n. 1.
-RICORRENTE-
CONTRO
(di seguito Generali o la Compagnia), con sede legale in Mogliano Veneto (Treviso), Parte_2
Via Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. David
TI del Foro di Roma, presso il quale è elettivamente domiciliata (il menzionato procuratore dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata e domicilio digitale indicato.
-RESISTENTE-
Co
in qualità di figlia e erede di rappresentata e difesa nel presente Parte_4 Persona_1 giudizio dall'Avv. Giuseppe Dell'Aversano presso il cui studio in Corso della Repubblica 63 a Frosinone è anche elettivamente domiciliata.
-TERZA CHIAMATA-
, in qualità di figlio ed erede di rappresentato e difeso nel presente Controparte_2 Persona_1 giudizio dall'Avv. Giuseppe Dell'Aversano presso il cui studio in Corso della Repubblica 63 a Frosinone è anche elettivamente domiciliata.
-TERZO Parte_5
, in qualità di figlio ed erede di rappresentato e difeso nel presente Controparte_3 Persona_1 giudizio dall'Avv. Giuseppe Dell'Aversano presso il cui studio in Corso della Repubblica 63 a Frosinone è anche elettivamente domiciliato.
-TERZO O-
Oggetto: escussione polizze
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Locam conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 Pt_2 per ivi sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto di credito della mandataria di nei confronti di , Parte_1 Parte_3 Parte_2 in forza dei titoli di cui al ricorso (contratto di costituzione in pegno, polizze assicurative ed appendice di vincolo), e, per l'effetto, 2) condannare al pagamento alla ricorrente della somma di Parte_2 euro 98.901,10 + euro 133.008,00, come attualizzate al momento del pagamento, oltre interessi moratori dal 8.8.2012 al soddisfo, o alla somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha esposto: - che in data 4 ottobre 2010 CP_4 avrebbe concesso alla un mutuo per € 340.000,00; - che il contratto Parte_6 di mutuo avrebbe indicato quali garanti della mutuataria i Sigg. , e Controparte_5 Persona_2 [...]
- che, ai fini della prestazione della suddetta garanzia, la e la avrebbero Per_1 CP_2 Per_1 stipulato due polizze assicurative con la allora IN SI (oggi ) per il tramite del suddetto Parte_2
Istituto di credito e segnatamente: la polizza n. 70547264 da parte di , con capitale Persona_2 assicurato pari a € 133.000,08 e la polizza n. 707685098 da parte di con capitale assicurato Persona_1 pari a € 98.901,10; - che entrambe le polizze avrebbero previsto un vincolo in favore di - che, CP_4
a seguito dell'inadempimento della mutuataria, la avrebbe preavvertito la Compagnia circa CP_4
l'intenzione di escutere le polizze costituite in pegno;
- che la Compagnia avrebbe confermato la costituzione del vincolo in favore della Banca;
- che all'esito del giudizio instaurato dalla Banca nei confronti della mutuataria e dei garanti sarebbe stato accertato un credito dell'Istituto pari a € 271.717,74, oltre interessi;
- che il credito vantato da sarebbe stato ceduto a la quale avrebbe CP_4 Parte_3 conferito mandato a per svolgere, fra l'altro, ogni attività finalizzata al recupero dei crediti. Pt_1
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda, della quale Parte_2 chiedeva il rigetto.
Si costituivano in giudizio anche i sigg.ri , , , chiedendo Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 il rigetto della domanda in garanzia di Pt_2
Con ordinanza dell'8/04/25 la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge, previo mutamento del rito, nonché previo esperimento del tentativo di conciliazione.
Risulta dalla documentazione in atti che in data 4.10.2010, concedeva alla CP_4 [...]
un mutuo chirografario per complessivi euro 340.000,00 . Parte_6
Nel contratto di mutuo venivano indicati come garanti della il Sig. Parte_6
, la Sig.ra e la Sigra A garanzia dell'operazione di mutuo, Controparte_5 Persona_2 Persona_1 le sigg.re e , stipulavano con lo stesso istituto di credito un “contratto di Persona_2 Persona_1 costituzione in pegno di titoli e valori”, consistenti rispettivamente in: Polizza Assicurativa IN SI recante n. 70547264/37 emessa in data 27/05/2008 scadenza 27/05/2014 valore di riscatto al 10.12.2009 di euro 133.000,08 contraente;
Polizza Assicurativa IN SI recante n. 707685098/2 Persona_2 contraente del 9/12/2009 scadenza 9/12/2019 con capitale iniziale assicurato pari ad € Persona_1
98.901,10 .
In appendice al contratto di assicurazione, polizza n. 70547264 – contraente - con Persona_2 decorrenza dal 22.12.2009, per espressa volontà del contraente, veniva annotato il vincolo di indennizzo a favore della senza il consenso e l'intervento del vincolatario non Parte_7 CP_4 effettuerà alcun pagamento né darà corso ad alcuna operazione di contenuto economico ne effettuerà trasferimenti di proprietà, accensione di ulteriori vincoli e alcun tipo di variazione di dati contrattuali . In appendice al contratto di assicurazione polizza n. 70768098 - contraente – con decorrenza Persona_1
22.12.2009, per espressa volontà del contraente, veniva annotato il vincolo di indennizzo a favore della Per l'effetto, la Compagnia, senza il consenso e l'intervento del vincolatario ( Parte_7 CP_4
non effettuerà alcun pagamento né darà corso ad alcuna operazione di contenuto economico ne
[...] effettuerà trasferimenti di proprietà, accensione di ulteriori vincoli e alcun tipo di variazione di dati contrattuali . , su espressa volontà del contraente/garante (verso la banca mutuataria) si Controparte_6 era obbligata a non effettuare alcun pagamento senza l'intervento/adesione/consenso della Banca vincolataria.
con raccomandate del 13.12.2011, 8.8.2012, 31.8.2012, molto tempo prima della scadenza CP_4 delle polizze, avvisava , dell'insolvenza nei loro confronti da parte della Controparte_7 Parte_2
Sig.ra e di e, nel rispetto dell'appendice di vincolo, apposto per espressa Persona_2 Persona_1 volontà delle contraenti, rammentava alla Compagnia Assicurativa di non effettuare pagamenti senza il suo consenso;
l'esistenza del vincolo a favore della veniva confermato dalla Compagnia CP_8
Assicurativa con nota del 4.10.2012.
Con nota del 31.8.2012 e 9.10.2012, domandava l'escussione delle polizze e chiedeva CP_4 informazioni in merito alle modalità di liquidazione e, al contempo, trasmetteva il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Frosinone contro i suoi garanti . Invero, a fronte Parte_8 dell'insolvenza di e dei garanti rispetto ai contratti bancari correnti tra le Parte_6
[... parti, tra i quali appunto, il mutuo chirografario di euro 340.000,00 garantito dalle Sigre e Per_1
, ricorreva in via monitoria nei loro confronti. Il decreto ingiuntivo del Tribunale di CP_2 CP_4
Frosinone n. 311/2012 veniva opposto.
La causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 311/12 del Tribunale di Frosinone, incardinata innanzi al medesimo foro con Rg 1757/12, promossa da si concludeva con la sentenza Parte_6
n. 1115/2021 del 1.12.2021 .
Con detta sentenza, il credito della derivante dal sopradetto contratto di mutuo – garantito CP_4 dalle polizze assicurative IN SI di di , veniva quantificato in euro 271.717,74 oltre Per_2 Per_2 interessi al tasso annuo del 6%.
Anche durante il processo di opposizione a decreto ingiuntivo, finalizzato ad accertare il quantum del credito della anche rispetto alle Sigre e (quali garanti di CP_8 Persona_2 Persona_1
- interveniva corrispondenza tra l'Istituto di Credito e la Compagnia Assicurativa, Parte_6
a tutela delle ragioni della vincolataria delle polizze assicurative.
A tale proposito, con pec del 23.6.2017 omunicava a quanto segue, con CP_4 Parte_2 riferimento alle polizze n. 70768098 contraente scadenza 9/12/2019 e n. 70547264 Persona_1 contraente di scadenza 27/05/2014,” Vi rammentiamo che le polizze indicate in oggetto Per_2 Per_2 sono entrambe vincolate in favore della scrivente a garanzia di un nostro credito ancora in CP_4 contestazione, per il quale pende innanzi il Tribunale di Frosinone la causa civile R.g. 1757/2012 di opposizione a nostro decreto ingiuntivo n. 311/2012 (vedi allegato). Vi preghiamo di prendere buona nota diffidandovi dall'effettuare alcun pagamento, ne operazioni di tipo economico trasferimenti di proprietà, accensione di ulteriori vincoli e alcun tipo di variazione di dati contrattuali senza il nostro consenso ed intervento” (cfr. doc. 14).
Ciò posto, eccepiva la Compagnia Assicurativa che, rispetto alla polizza della , non avrebbe mai CP_2 ricevuto la richiesta di escussione da parte della e che, pertanto, a fronte delle pressanti diffide CP_4 inviate dalla (garante e debitrice) – senza considerare il vincolo di indennizzo a favore della CP_2 CP_4 apposto per espressa volontà del contraente (cfr. doc. n. 6) – procedeva alla sua liquidazione direttamente alla contraente il 31 luglio 2017 - per il complessivo importo di euro 162.629,38. Con riferimento, invece, alla Polizza Assicurativa IN SI recante n. 707685098/2 contraente
[...] del 9.12.2009 scadenza 9.12.2019, la Compagnia Assicurativa ribadiva la propria disponibilità a Per_1 procedere con la liquidazione di quanto dovuto in favore dell'avente diritto e cosi concludeva: accertare e dichiarare la disponibilità della Compagnia a procedere alla liquidazione a favore dell'avente diritto nel contraddittorio tra beneficiaria e vincolataria.
Si tratta di due polizze identiche, entrambi con vincolo di indennizzo a favore della CP_4
Ad avviso di questo Tribunale, l'eccezione sollevata dalla Compagnia Assicurativa rispetto alla domanda giudiziale della limitatamente alla polizza n. 70547264/37 già liquidata a favore della Parte_1 contraente di , secondo la quale non ci sarebbe stata la richiesta di escussione da parte Per_2 Per_2 della entro il termine di scadenza, appare smentita proprio dalla documentazione sopra richiamata. CP_4
Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla compagnia, risulta per tabulas che la abbia CP_4 espressamente richiesto l'escussione delle polizze n. 70547264/37 contraente di e n. Per_2 Per_2
707685098/2 contraente – prima delle loro scadenze (cfr. doc. 8, 9, 10, 11, 12). Persona_1
Sul punto, nformava la Compagnia Assicurativa dell'esistenza del processo di opposizione CP_4
a decreto ingiuntivo, finalizzato a determinare il suo credito nei confronti di e ai fini Per_1 CP_2 dell'escussione delle polizze.
Appare illuminante a riguardo il documento 14, laddove nel rammentare a che CP_4 Pt_2 entrambe le polizze sono vincolate in suo favore, a garanzia di un suo credito, per il quale pende appunto la causa su richiamata, diffida la compagnia dall'effettuare alcun pagamento né di porre in essere operazioni di tipo economico, trasferimenti di proprietà, accensione di ulteriori vincoli e alcun tipo di variazione di dati contrattuali senza il suo espresso consenso ed intervento.
Si tratta di un documento inoltrato via Pec alla Compagnia, la quale era dunque perfettamente a conoscenza della richiesta di escussione delle polizze da parte della . CP_4
D'altro canto, si osserva che , anche in assenza di richiesta di escussione, ad ogni modo presente, stante il vincolo di indennizzo a favore della su entrambe le polizze, al quale la non ha mai rinunciato CP_4 CP_4
– apposto per espressa volontà delle contraenti - la Compagnia, comunque, senza il consenso e l'intervento del vincolatario , non avrebbe mai dovuto effettuare alcun pagamento né dare corso ad CP_4 alcuna operazione di contenuto economico.
E' quanto emerge inconfutabilmente dall'esame dei documenti n. 6, 7), laddove la Compagnia si impegna, senza il consenso e l'intervento del vincolatario , a non effettuare alcun pagamento né darà CP_4 corso ad alcuna operazione di contenuto economico nè effettuerà trasferimenti di proprietà, accensione di ulteriori vincoli e alcun tipo di variazione di dati contrattuali.
In sostanza, la Compagnia Assicurativa, per volontà espressa dalle contraenti all'appendice di vincolo, avrebbe dovuto liquidare il valore delle polizze, attualizzato al momento del riscatto, direttamente a favore della Banca vincolataria, senza cedere alle pressioni di terzi, in particolare della (garante e CP_2 debitrice).
La condotta posta in essere dalla compagnia appare certamente in aperto contrasto con le disposizioni contrattuali sopra menzionate.
Rispetto al quantum dovuto, lo stesso è espresso dalle polizze in atti.
In relazione poi alla cessione del credito, la stessa si presenta regolare, come risulta dai documenti n. 17,
18 e 19. Ne consegue, pertanto, che appare accertato il diritto di credito della ricorrente nei confronti di Pt_2 la quale deve essere condannata a corrispondere alla medesima l'importo di € 98.901,10 rispetto alla posizione della sig.ra nonché l'importo di € 133.000,18 rispetto alla posizione della sig.ra Persona_1
, importi attualizzati al momento del pagamento, oltre interessi moratori previsti Persona_2 contrattualmente a decorrere dall'8/08/2012 fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, previo accertamento del diritto di credito in capo a Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, condanna (già IN SI) a
[...] Parte_2 corrispondere alla sua citata l'importo di € 98.901,10 rispetto alla posizione della sig.ra Pt_1 [...]
nonché l'importo di € 133.000,18 rispetto alla posizione della sig.ra , importi Per_1 Persona_2 attualizzati al momento del pagamento, oltre interessi moratori previsti contrattualmente a decorrere dall'8/08/2012 fino all'effettivo soddisfo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 406,50 per spese, € 7.500,00 Parte_2 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge.
Frosinone, il 4/07/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani