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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/11/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela EL Presidente rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con istanza di dichiarazione esecutività di sentenza straniera ex artt. 67 L. 31/05/1995 n. 218 e 30 D.Lgs. 01/09/2011 n. 150 da:
nata a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(Marocco) il 15.04.1967, entrambe residenti in [...], elettivamente domiciliate in Torino, Via Carlo Boncompagni n. 7 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Eula che le rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- Ricorrenti
Dato atto che il Procuratore Generale non ha espresso il parere per difficoltà a “vedere”il fascicolo in Consolle nonostante i plurimi invii effettuati dalla Cancelleria della Corte d'Appello
Conclusioni delle ricorrenti:
“RICONOSCERE e per l'effetto DICHIARARE l'efficacia nella Repubblica Italiana dell'atto di Kafalah Regno del Marocco – Ministero della Giustizia – Corte d'Appello di Khouribga – Tribunale di prima istanza di Khouribga – divisione di giurisdizione di famiglia – sezione di consegna presa a carico trascritto al n. 477 foglio n. 405 reg. n. 112 in data 05.08.2020 reso nell'interesse di Pt_1
nata a [...] il [...] C.F. .”.
[...] C.F._1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 PREMESSO CHE:
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'atto di Kafalah del Regno del Marocco – Ministero della Giustizia – Corte d'Appello di Khouribga – Tribunale di prima istanza di Khouribga – divisione di giurisdizione di famiglia – sezione di consegna presa a carico trascritto al n. 477 foglio n. 405 reg. n. 112 (emesso in data 05.08.2020) con il quale i sigg.ri ed Parte_3 [...] coniugati tra di loro, ottenevano il nulla osta/autorizzazione a prendere in carico la Pt_2 minore, non abbandonata, (nata a [...] il [...]), loro affidata dai Parte_1 genitori naturali, sigg.ri e . Persona_1 Persona_2
Del suddetto provvedimento venivano depositati in originale i documenti regolarmente apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 05.10.1961 e in traduzione conforme all'originale in lingua araba (doc. n.1 e n.2).
La ricorrente rappresentava di essere cittadina italiana, coniugata con il sig. Parte_2
con il quale viveva e risiedeva a Torino, via Macerata, n.4; dichiarava altresì di Parte_3 essere zia per lato paterno (doc. n.3) di doc.n.4). Parte_1
Dava atto che il procedimento svoltosi avanti il Tribunale di Khouribga (Marocco) aveva ad oggetto un atto di Kafalah, ossia il rilascio di un'autorizzazione mediante la quale un minore, di cui non fosse possibile attribuire la custodia ed l'assistenza nell'ambito della propria famiglia legittima, può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario che si impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un loro figlio .
Nel corso del procedimento svoltosi in Marocco erano state accertate tutte le condizioni di ammissibilità per il perfezionamento della Kafalah giudiziale e quindi veniva prima rilasciata dal Tribunale di prima istanza di Khouribga un'autorizzazione di presa a carico di bambino non abbandonato ad accoglimento di Atto di presa in carico in data 5 marzo 2020 (cfr. doc.1) e successivamente un atto di Presa in carico in data 5 agosto 2020 con il quale i due coniugi marocchini signor e consegnavano la loro figlia Persona_1 Persona_2 Pt_1
( nata il [...]) ai coniugi e ( quest'ultima
[...] Parte_3 Parte_2 zia paterna) .
Le odierne ricorrenti dichiaravano di voler ottenere il riconoscimento dell'esecutività nell'ordinamento italiano del predetto atto di kafalah per perfezionare le pratiche per il ricongiungimento famigliare.
Sul punto richiamava la sentenza Cass. civ. sez. Unite n. 21108/2013 secondo cui “È inammissibile rifiutare il nulla osta all'ingresso dei confini della Repubblica italiana, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse del minore cittadino extracomunitario affidato ad un cittadino italiano tramite l'istituto della kafalah pronunciato da giudice straniero. In specie, il rifiuto è inammissibile allorquando il minore sia a carico (o conviva) nel paese di provenienza con il cittadino italiano”; richiamava altresì Cass. Civ. sez. I 7472/2008 secondo cui l'istituto della kafalah islamica è riconosciuto dall'ordinamento italiano ai fini del ricongiungimento familiare;
e, ancora, Cass Civ. sez. I, n. 190/2008 che affermava il principio secondo cui l'esclusione dei minori affidati con kafalah dalla possibilità di ricongiungersi con gli affidatari ex art. 29 del D.Lgs. 286/98, penalizzerebbe tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono per i quali vi era un atto di kafalah.
Le ricorrenti, da ultimo, rappresentavano che l'atto di cui si chiedeva il riconoscimento non risultava contrario all'ordine pubblico in conformità ai principi di diritto formulati dalla Suprema Corte: ex multis, Cass. n. 1843/2015, “in quanto finalizzato a realizzare l'interesse superiore del minore, la kafalah non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano”.
2 All'udienza del 19.09.2025 avanti alla Corte compariva con il difensore il quale Parte_1 insisteva perché venisse dichiarata l'esecutività in Italia del predetto provvedimento di Kafalah.
La Corte si riservava di provvedere.
La domanda , così come formulata , è inammissibile.
Infatti il ricorso alla Corte d'Appello per l'attuazione di sentenze e di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione ai sensi dell'art. 67 legge 31 maggio 1995 n. 218 è ammesso solo a fronte di una contestazione rispetto al riconoscimento della sentenza o del provvedimento straniero.
E' necessario quindi , prima di adire l'autorità giudiziaria, percorrere prima la via amministrativa rivolgendosi alla Questura chiedendo a favore di , ora maggiorenne, un permesso Parte_1 di soggiorno per familiare di cittadino comunitario ( la signora allega infatti di essere Parte_2 cittadina italiana).
Solo in caso di diniego è ammesso dapprima il ricorso al Tribunale e successivamente l'eventuale appello contro il provvedimento giudiziale di reiezione.
Pertanto il ricorso diretto alla Corte d'Appello è inammissibile.
Vale comunque la pena di ricordare che la Kafalah è un istituto giuridico diffuso nei Paesi islamici, analogo ad un affidamento di un minore e non ad un'adozione in quanto l'istituto non è idoneo a stabilire un legame di filiazione tra il minore e il tutore e lascia la permanenza del legame giuridico con i genitori biologici , tuttavia esso è idoneo a fondare il diritto al nulla osta di ingresso nel territorio nazionale qualora tale nulla osta sia richiesto nell'interesse del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano risiedente in Italia ( cfr. in termini Cass. S. U. depositata il 16 settembre 2013).
Diverso risulta , invece, il caso in esame in cui il soggetto richiedente è Parte_1 maggiorenne anche se quest'ultima , dimostrando di aver sempre convissuto con gli affidatari nel Paese di origine e poi in Italia, potrebbe domandare il visto di ingresso in Italia come “familiare” di cittadino italiano ex art. 3 paragrafo 2 lettera a direttiva 2024/38 CE.
E' comunque imprescindibile percorrere in primo luogo la via amministrativa.
Non vi è luogo a provvedere in punto spese di lite in assenza di contraddittori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino
Sezione Minorenni e Famiglia
Visto l'art. 67 legge 31 maggio 1995 n. 218, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese irripetibili.
Torino 5 novembre 2025
Si comunichi
Il Presidente est.
CA EL
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela EL Presidente rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con istanza di dichiarazione esecutività di sentenza straniera ex artt. 67 L. 31/05/1995 n. 218 e 30 D.Lgs. 01/09/2011 n. 150 da:
nata a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(Marocco) il 15.04.1967, entrambe residenti in [...], elettivamente domiciliate in Torino, Via Carlo Boncompagni n. 7 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Eula che le rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- Ricorrenti
Dato atto che il Procuratore Generale non ha espresso il parere per difficoltà a “vedere”il fascicolo in Consolle nonostante i plurimi invii effettuati dalla Cancelleria della Corte d'Appello
Conclusioni delle ricorrenti:
“RICONOSCERE e per l'effetto DICHIARARE l'efficacia nella Repubblica Italiana dell'atto di Kafalah Regno del Marocco – Ministero della Giustizia – Corte d'Appello di Khouribga – Tribunale di prima istanza di Khouribga – divisione di giurisdizione di famiglia – sezione di consegna presa a carico trascritto al n. 477 foglio n. 405 reg. n. 112 in data 05.08.2020 reso nell'interesse di Pt_1
nata a [...] il [...] C.F. .”.
[...] C.F._1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 PREMESSO CHE:
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'atto di Kafalah del Regno del Marocco – Ministero della Giustizia – Corte d'Appello di Khouribga – Tribunale di prima istanza di Khouribga – divisione di giurisdizione di famiglia – sezione di consegna presa a carico trascritto al n. 477 foglio n. 405 reg. n. 112 (emesso in data 05.08.2020) con il quale i sigg.ri ed Parte_3 [...] coniugati tra di loro, ottenevano il nulla osta/autorizzazione a prendere in carico la Pt_2 minore, non abbandonata, (nata a [...] il [...]), loro affidata dai Parte_1 genitori naturali, sigg.ri e . Persona_1 Persona_2
Del suddetto provvedimento venivano depositati in originale i documenti regolarmente apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 05.10.1961 e in traduzione conforme all'originale in lingua araba (doc. n.1 e n.2).
La ricorrente rappresentava di essere cittadina italiana, coniugata con il sig. Parte_2
con il quale viveva e risiedeva a Torino, via Macerata, n.4; dichiarava altresì di Parte_3 essere zia per lato paterno (doc. n.3) di doc.n.4). Parte_1
Dava atto che il procedimento svoltosi avanti il Tribunale di Khouribga (Marocco) aveva ad oggetto un atto di Kafalah, ossia il rilascio di un'autorizzazione mediante la quale un minore, di cui non fosse possibile attribuire la custodia ed l'assistenza nell'ambito della propria famiglia legittima, può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario che si impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un loro figlio .
Nel corso del procedimento svoltosi in Marocco erano state accertate tutte le condizioni di ammissibilità per il perfezionamento della Kafalah giudiziale e quindi veniva prima rilasciata dal Tribunale di prima istanza di Khouribga un'autorizzazione di presa a carico di bambino non abbandonato ad accoglimento di Atto di presa in carico in data 5 marzo 2020 (cfr. doc.1) e successivamente un atto di Presa in carico in data 5 agosto 2020 con il quale i due coniugi marocchini signor e consegnavano la loro figlia Persona_1 Persona_2 Pt_1
( nata il [...]) ai coniugi e ( quest'ultima
[...] Parte_3 Parte_2 zia paterna) .
Le odierne ricorrenti dichiaravano di voler ottenere il riconoscimento dell'esecutività nell'ordinamento italiano del predetto atto di kafalah per perfezionare le pratiche per il ricongiungimento famigliare.
Sul punto richiamava la sentenza Cass. civ. sez. Unite n. 21108/2013 secondo cui “È inammissibile rifiutare il nulla osta all'ingresso dei confini della Repubblica italiana, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse del minore cittadino extracomunitario affidato ad un cittadino italiano tramite l'istituto della kafalah pronunciato da giudice straniero. In specie, il rifiuto è inammissibile allorquando il minore sia a carico (o conviva) nel paese di provenienza con il cittadino italiano”; richiamava altresì Cass. Civ. sez. I 7472/2008 secondo cui l'istituto della kafalah islamica è riconosciuto dall'ordinamento italiano ai fini del ricongiungimento familiare;
e, ancora, Cass Civ. sez. I, n. 190/2008 che affermava il principio secondo cui l'esclusione dei minori affidati con kafalah dalla possibilità di ricongiungersi con gli affidatari ex art. 29 del D.Lgs. 286/98, penalizzerebbe tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono per i quali vi era un atto di kafalah.
Le ricorrenti, da ultimo, rappresentavano che l'atto di cui si chiedeva il riconoscimento non risultava contrario all'ordine pubblico in conformità ai principi di diritto formulati dalla Suprema Corte: ex multis, Cass. n. 1843/2015, “in quanto finalizzato a realizzare l'interesse superiore del minore, la kafalah non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano”.
2 All'udienza del 19.09.2025 avanti alla Corte compariva con il difensore il quale Parte_1 insisteva perché venisse dichiarata l'esecutività in Italia del predetto provvedimento di Kafalah.
La Corte si riservava di provvedere.
La domanda , così come formulata , è inammissibile.
Infatti il ricorso alla Corte d'Appello per l'attuazione di sentenze e di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione ai sensi dell'art. 67 legge 31 maggio 1995 n. 218 è ammesso solo a fronte di una contestazione rispetto al riconoscimento della sentenza o del provvedimento straniero.
E' necessario quindi , prima di adire l'autorità giudiziaria, percorrere prima la via amministrativa rivolgendosi alla Questura chiedendo a favore di , ora maggiorenne, un permesso Parte_1 di soggiorno per familiare di cittadino comunitario ( la signora allega infatti di essere Parte_2 cittadina italiana).
Solo in caso di diniego è ammesso dapprima il ricorso al Tribunale e successivamente l'eventuale appello contro il provvedimento giudiziale di reiezione.
Pertanto il ricorso diretto alla Corte d'Appello è inammissibile.
Vale comunque la pena di ricordare che la Kafalah è un istituto giuridico diffuso nei Paesi islamici, analogo ad un affidamento di un minore e non ad un'adozione in quanto l'istituto non è idoneo a stabilire un legame di filiazione tra il minore e il tutore e lascia la permanenza del legame giuridico con i genitori biologici , tuttavia esso è idoneo a fondare il diritto al nulla osta di ingresso nel territorio nazionale qualora tale nulla osta sia richiesto nell'interesse del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano risiedente in Italia ( cfr. in termini Cass. S. U. depositata il 16 settembre 2013).
Diverso risulta , invece, il caso in esame in cui il soggetto richiedente è Parte_1 maggiorenne anche se quest'ultima , dimostrando di aver sempre convissuto con gli affidatari nel Paese di origine e poi in Italia, potrebbe domandare il visto di ingresso in Italia come “familiare” di cittadino italiano ex art. 3 paragrafo 2 lettera a direttiva 2024/38 CE.
E' comunque imprescindibile percorrere in primo luogo la via amministrativa.
Non vi è luogo a provvedere in punto spese di lite in assenza di contraddittori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino
Sezione Minorenni e Famiglia
Visto l'art. 67 legge 31 maggio 1995 n. 218, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese irripetibili.
Torino 5 novembre 2025
Si comunichi
Il Presidente est.
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