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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/12/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7786 /2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AF MM Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51, ult. co., c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] con l'Avv. MARIA ELENA Parte_1
MARCHETTO
e
, nata a [...] il [...] con l'Avv. Controparte_1
BENEDETTA DAOLIO entrambi assistiti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51ultimo comma c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale la modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 1905/2024 pubblicata dal Tribunale di Bergamo il 17.10.2024 e passata in giudicato oppure del decreto emesso in data ), domandando in particolare di revocare, con decorrenza dal mese di novembre 2025, il contributo posto a carico di per il Parte_1 mantenimento ordinario della figlia maggiorenne avendo ella acquisito la propria Per_1 indipendenza economica, e di dare atto “dell'intervenuto accordo tra le parti in base al quale il Sig.
, in sostituzione dell'assegno divorzile cui è tenuto in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
verserà a quest'ultima una somma di denaro una tantum tombale equivalente all'importo di
[...]
€ 110.000,00 (euro centodiecimila/00) in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario istantaneo- irrevocabile, alla data di sottoscrizione del presente Ricorso e comunque entro e non oltre il termine del 24.11.2025 p.v. sul conto corrente di quest'ultima, già noto”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge. In particolare il Collegio ritiene che l'importo convenuto, ai sensi art. 5 comma 8° L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, quale assegno divorzile in unica soluzione, appare equo in relazione alla qualità ed alle capacità economiche delle parti, oltre che alla durata del matrimonio.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• a parziale modifica della sentenza di divorzio n. n. 1905/2024 pubblicata dal Tribunale di
Bergamo il 17.10.2024 in giudicato provvede in conformità dell'accordo delle parti;
• nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 17/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AF MM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AF MM Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51, ult. co., c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] con l'Avv. MARIA ELENA Parte_1
MARCHETTO
e
, nata a [...] il [...] con l'Avv. Controparte_1
BENEDETTA DAOLIO entrambi assistiti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51ultimo comma c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale la modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 1905/2024 pubblicata dal Tribunale di Bergamo il 17.10.2024 e passata in giudicato oppure del decreto emesso in data ), domandando in particolare di revocare, con decorrenza dal mese di novembre 2025, il contributo posto a carico di per il Parte_1 mantenimento ordinario della figlia maggiorenne avendo ella acquisito la propria Per_1 indipendenza economica, e di dare atto “dell'intervenuto accordo tra le parti in base al quale il Sig.
, in sostituzione dell'assegno divorzile cui è tenuto in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
verserà a quest'ultima una somma di denaro una tantum tombale equivalente all'importo di
[...]
€ 110.000,00 (euro centodiecimila/00) in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario istantaneo- irrevocabile, alla data di sottoscrizione del presente Ricorso e comunque entro e non oltre il termine del 24.11.2025 p.v. sul conto corrente di quest'ultima, già noto”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge. In particolare il Collegio ritiene che l'importo convenuto, ai sensi art. 5 comma 8° L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, quale assegno divorzile in unica soluzione, appare equo in relazione alla qualità ed alle capacità economiche delle parti, oltre che alla durata del matrimonio.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• a parziale modifica della sentenza di divorzio n. n. 1905/2024 pubblicata dal Tribunale di
Bergamo il 17.10.2024 in giudicato provvede in conformità dell'accordo delle parti;
• nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 17/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AF MM