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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/12/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 313/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio
Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
nella causa civile iscritta al n. 313/2025 di R.G., promossa con ricorso qualificato d'ufficio ex art. 281-undecies cod. proc. civ. e depositato il
7.2.2025.
DA
Avv.to LARA CATTAROSSI (Cod. Fisc. ), in proprio C.F._1 ex art. 86 cod. proc. civ., quale curatrice dell'eredità giacente della defunta sig.ra Parte_1
- ricorrente -
OGGETTO: accertamento dell'intervenuta decadenza della de cuius dal beneficio di inventario rispetto all'eredità del fratello.
Causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale, sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza del 14.10.2025: pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
a) Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal beneficio d'inventario da parte della dott.ssa rispetto all'eredità Pt_1 beneficiata del fratello , con conseguente commistione dei CP_1 rispettivi patrimoni da ritenere confluiti in un unico patrimonio ereditario;
b) nella denegata ipotesi in cui non venga accertata l'intervenuta decadenza dal beneficio di inventario, accertare e dichiarare la permanenza del beneficio d'inventario in capo alla de cuius
e di conseguenza in capo alla curatela, rispetto all'accettazione dell'eredità del defunto sig. . Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con l'epigrafato ricorso, l'avv.to Lara CATTAROSSI, nella sua qualità di curatrice dell'eredità giacente di Parte_1 quest'ultima deceduta a UDINE il 18.10.2021, ha adito l'intestato
Tribunale, previa autorizzazione del giudice delle successioni, per sentir accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio di inventario della predetta de cuis rispetto all'eredità del fratello , Parte_2
a sua volta venuto a mancare il 19.5.2010, sull'assunto che l'erede, in vita, avesse omesso di rispettare il termine assegnatole ex art. 500 cod. civ. -e poi prorogato- per la liquidazione dell'attivo ereditario e per il pagamento dei debiti secondo il già predisposto stato di graduazione.
Ha dedotto, nella sostanza, la curatrice ricorrente, invero immessa nell'ufficio solo in data 9.1.2024: 1) che l'eredità relitta del sig.
era stata inizialmente accettata con beneficio d'inventario CP_1 dalla moglie , nonché dai figli ed Per_1 CP_2 CP_3 CP_4
mediante verbale del 3.11.2010; 2) che, di seguito, in data
[...]
12.1.2012 era stato pubblicato il testamento olografo redatto dal pagina 2 di 6 summenzionato , con il quale il defunto aveva Parte_2 assegnato alla sorella la quota disponibile del suo patrimonio, Pt_1 pari ad ¼ dell'intero, ugualmente accettata dalla stessa con Pt_1 beneficio di inventario;
3) che, formato nell'ottobre del 2013 lo stato di graduazione, era insorta una lite tra gli eredi, in relazione al preteso pagamento dei crediti vantati sull'eredità in questione da
[...]
(madre di ), dalla medesima Persona_2 Pt_3 CP_1 [...]
e da (figlio di quest'ultima); Pt_1 Persona_3
4) che la lite era stata poi composta con un accordo bonario -anche a definizione della causa di opposizione a precetto nel frattempo radicatasi dinanzi al Tribunale di TOLMEZZO- e con la previsione, in tal senso, che
, nonché i figli ed Persona_4 CP_3 CP_4 Pt_1 avrebbero ceduto e trasferito a titolo gratuito a Parte_1
-come di fatto avvenne- l'intera quota di loro pertinenza dell'eredità relitta da;
5) che, a fronte della sopravvenuta notifica, da CP_1 parte di alcuni dei creditori del fratello, del ricorso per la fissazione di un termine all'erede beneficiata affinché quest'ultima provvedesse alla liquidazione dell'attivo ereditario, la in ragione della Pt_1 constatata assenza di offerte di acquisto, aveva domandato al competente Tribunale, quindi, di essere autorizzata alla vendita per pubblici incanti dei beni mobili e immobili facenti parte dell'eredità;
6) che, tuttavia, il 21.9.2021, ottenuta l'autorizzazione, il notaio designato per le operazioni di vendita si dichiarava impossibilitato a dare esecuzione all'incarico ricevuto, avendo la sig.ra omesso di Pt_1 versare le somme richieste per la pubblicazione delle offerte di vendita;
7) che, conseguentemente, con provvedimento collegiale del 30.9.2021, lo stesso Tribunale aveva disposto l'archiviazione d'ufficio della procedura di liquidazione;
8) che, su queste basi, si rendeva allora pagina 3 di 6 necessario -a detta della curatrice ricorrente- l'accertamento relativo all'intervenuta decadenza dal beneficio d'inventario ex art. 505 cod. civ. da parte di rispetto all'eredità beneficiata di Parte_1
, onde poter considerare realizzata la commistione dei CP_1 patrimoni dei due fratelli, con annessa individuazione di un unico patrimonio ereditario da gestire, ove non fossero eventualmente residuati i presupposti per conservare la distinzione patrimoniale;
9) che, da ultimo, essendo sopraggiunta, a gennaio 2025, la notifica da parte del creditore il tramite di PRELIOS Parte_4 dell'atto di precetto pari ad € 218.026,16 Controparte_5 per debiti contratti da in relazione ad un Parte_2 contratto di finanziamento fondiario e ad un mutuo fondiario, garantiti da ipoteche gravanti su alcuni degli immobili confluiti nel patrimonio della sorella in seguito ad accettazione beneficiata in discussione, era a maggior ragione indispensabile determinare se fosse o meno predicabile la decadenza di dal beneficio d'inventario. Parte_1
Così riassunti i termini essenziali della vicenda al vaglio, il ricorso della curatrice risulta inammissibile e come tale andrà dichiarato, alla luce delle sintetiche motivazioni qui di seguito esposte.
Occorre innanzitutto considerare che la questione della decadenza dal beneficio di inventario, così come disciplinata all'art. 505 cod. civ., introduce, nel processo, una vicenda per sua natura contenziosa, all'interno della quale -fisiologicamente- sono chiamate a confrontarsi, nel necessario ed inevitabile contraddittorio, posizioni sostanziali tra loro all'evidenza distinte, da un lato ponendosi coloro che hanno interesse alla conservazione del regime di separazione del patrimonio ereditario da quello personale dell'erede, dall'altro collocandosi coloro i quali coltivano l'interesse contrario (v., quale esemplificazione della sopra pagina 4 di 6 riferita dialettica processuale, ex multis, Cass civ. - Sez. L, Sentenza
n. 2198 del 02/03/1987). Va da sé, quindi, che una questione siffatta impone non soltanto l'esatta individuazione del soggetto legittimato ad agire in giudizio per far valere l'intervenuta decadenza del beneficio di cui trattasi, ma anche la diretta evocazione, nel predetto giudizio, del potenziale destinatario di una tale statuizione.
Se su ciò si conviene, il ricorso attoreo è all'evidenza carente sotto entrambi i profili. Da un lato, infatti, la curatrice ha del tutto ha omesso di identificare, nell'atto introduttivo del giudizio in discussione, i soggetti nei confronti dei quali la sua domanda avrebbe dovuto indirizzarsi, quasi che tale domanda, per assurdo, fosse riconducibile ad una ipotesi di volontaria giurisdizione priva di effettivi connotati decisori e rivolta, semmai, alla tutela di interessi anche generali, da esercitare senza un vero e proprio contraddittorio, a meno di non voler altrimenti prospettare, nella linea difensiva del ricorso in parola, una implausibile divaricazione soggettiva tra la curatela dell'eredità giacente e l'ultima titolare di quel patrimonio ora relitto. Di ciò, invero, si ha ulteriore conferma nella stessa perplessa formulazione delle conclusioni attoree laddove, alla tesi dell'intervenuta decadenza dal beneficio d'inventario ai danni della dott.ssa rispetto all'eredità beneficiata del Pt_1 fratello, pare indifferentemente alternarsi la tesi contraria della permanenza di quel beneficio a vantaggio della medesima Pt_1 come se l'intendimento finale dell'odierna ricorrente fosse non già quello di sollecitare il Tribunale alla risoluzione di un contenzioso insorto tra parti contrapposte, ma quello di ottenere la formulazione di un parere sulla gestione della curatela.
Dall'altro lato, in ogni caso, la predetta curatela è comunque priva di legittimazione attiva -e, a ben vedere, anche di un concreto interesse pagina 5 di 6 giuridicamente rilevante- a far valere un'ipotetica decadenza dal beneficio di inventario. Quanto al primo aspetto, è dirimente il richiamo alla disposizione dell'art. 505, ultimo comma cod. civ., secondo la quale la decadenza dal beneficio d'inventario può essere dedotta solo dai creditori del defunto o dai legatari (v., in tal senso, già Cass. civ. - Sez.
2, Sentenza n. 329 del 22/01/1977). D'altro canto, poi, non spetta certo alla curatela dell'eredità giacente -ed anzi, pare addirittura oggettivamente contrario alle finalità ad essa specificamente assegnate dall'ordinamento- attivarsi in tal senso, neppure laddove la sollecitata
“… commistione dei patrimoni dei due fratelli, con conseguente individuazione di un unico patrimonio ereditario da gestire …” (v., così, a pag. 4 nel “considerato in diritto” del ricorso) potesse tradursi in una eventuale semplificazione degli adempimenti gestori connessi al funzionamento della curatela predetta.
Alla luce delle superiori considerazioni, le quali confermano l'inammissibilità del ricorso, non vi è neppure luogo a provvedere sulle spese di lite, anche in ragione del già evidenziato difetto di contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
▪ DICHIARA inammissibile il ricorso in oggetto;
▪ NULLA sulle spese di causa.
Udine, 5.12.2025 IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio
Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
nella causa civile iscritta al n. 313/2025 di R.G., promossa con ricorso qualificato d'ufficio ex art. 281-undecies cod. proc. civ. e depositato il
7.2.2025.
DA
Avv.to LARA CATTAROSSI (Cod. Fisc. ), in proprio C.F._1 ex art. 86 cod. proc. civ., quale curatrice dell'eredità giacente della defunta sig.ra Parte_1
- ricorrente -
OGGETTO: accertamento dell'intervenuta decadenza della de cuius dal beneficio di inventario rispetto all'eredità del fratello.
Causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale, sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza del 14.10.2025: pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
a) Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal beneficio d'inventario da parte della dott.ssa rispetto all'eredità Pt_1 beneficiata del fratello , con conseguente commistione dei CP_1 rispettivi patrimoni da ritenere confluiti in un unico patrimonio ereditario;
b) nella denegata ipotesi in cui non venga accertata l'intervenuta decadenza dal beneficio di inventario, accertare e dichiarare la permanenza del beneficio d'inventario in capo alla de cuius
e di conseguenza in capo alla curatela, rispetto all'accettazione dell'eredità del defunto sig. . Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con l'epigrafato ricorso, l'avv.to Lara CATTAROSSI, nella sua qualità di curatrice dell'eredità giacente di Parte_1 quest'ultima deceduta a UDINE il 18.10.2021, ha adito l'intestato
Tribunale, previa autorizzazione del giudice delle successioni, per sentir accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio di inventario della predetta de cuis rispetto all'eredità del fratello , Parte_2
a sua volta venuto a mancare il 19.5.2010, sull'assunto che l'erede, in vita, avesse omesso di rispettare il termine assegnatole ex art. 500 cod. civ. -e poi prorogato- per la liquidazione dell'attivo ereditario e per il pagamento dei debiti secondo il già predisposto stato di graduazione.
Ha dedotto, nella sostanza, la curatrice ricorrente, invero immessa nell'ufficio solo in data 9.1.2024: 1) che l'eredità relitta del sig.
era stata inizialmente accettata con beneficio d'inventario CP_1 dalla moglie , nonché dai figli ed Per_1 CP_2 CP_3 CP_4
mediante verbale del 3.11.2010; 2) che, di seguito, in data
[...]
12.1.2012 era stato pubblicato il testamento olografo redatto dal pagina 2 di 6 summenzionato , con il quale il defunto aveva Parte_2 assegnato alla sorella la quota disponibile del suo patrimonio, Pt_1 pari ad ¼ dell'intero, ugualmente accettata dalla stessa con Pt_1 beneficio di inventario;
3) che, formato nell'ottobre del 2013 lo stato di graduazione, era insorta una lite tra gli eredi, in relazione al preteso pagamento dei crediti vantati sull'eredità in questione da
[...]
(madre di ), dalla medesima Persona_2 Pt_3 CP_1 [...]
e da (figlio di quest'ultima); Pt_1 Persona_3
4) che la lite era stata poi composta con un accordo bonario -anche a definizione della causa di opposizione a precetto nel frattempo radicatasi dinanzi al Tribunale di TOLMEZZO- e con la previsione, in tal senso, che
, nonché i figli ed Persona_4 CP_3 CP_4 Pt_1 avrebbero ceduto e trasferito a titolo gratuito a Parte_1
-come di fatto avvenne- l'intera quota di loro pertinenza dell'eredità relitta da;
5) che, a fronte della sopravvenuta notifica, da CP_1 parte di alcuni dei creditori del fratello, del ricorso per la fissazione di un termine all'erede beneficiata affinché quest'ultima provvedesse alla liquidazione dell'attivo ereditario, la in ragione della Pt_1 constatata assenza di offerte di acquisto, aveva domandato al competente Tribunale, quindi, di essere autorizzata alla vendita per pubblici incanti dei beni mobili e immobili facenti parte dell'eredità;
6) che, tuttavia, il 21.9.2021, ottenuta l'autorizzazione, il notaio designato per le operazioni di vendita si dichiarava impossibilitato a dare esecuzione all'incarico ricevuto, avendo la sig.ra omesso di Pt_1 versare le somme richieste per la pubblicazione delle offerte di vendita;
7) che, conseguentemente, con provvedimento collegiale del 30.9.2021, lo stesso Tribunale aveva disposto l'archiviazione d'ufficio della procedura di liquidazione;
8) che, su queste basi, si rendeva allora pagina 3 di 6 necessario -a detta della curatrice ricorrente- l'accertamento relativo all'intervenuta decadenza dal beneficio d'inventario ex art. 505 cod. civ. da parte di rispetto all'eredità beneficiata di Parte_1
, onde poter considerare realizzata la commistione dei CP_1 patrimoni dei due fratelli, con annessa individuazione di un unico patrimonio ereditario da gestire, ove non fossero eventualmente residuati i presupposti per conservare la distinzione patrimoniale;
9) che, da ultimo, essendo sopraggiunta, a gennaio 2025, la notifica da parte del creditore il tramite di PRELIOS Parte_4 dell'atto di precetto pari ad € 218.026,16 Controparte_5 per debiti contratti da in relazione ad un Parte_2 contratto di finanziamento fondiario e ad un mutuo fondiario, garantiti da ipoteche gravanti su alcuni degli immobili confluiti nel patrimonio della sorella in seguito ad accettazione beneficiata in discussione, era a maggior ragione indispensabile determinare se fosse o meno predicabile la decadenza di dal beneficio d'inventario. Parte_1
Così riassunti i termini essenziali della vicenda al vaglio, il ricorso della curatrice risulta inammissibile e come tale andrà dichiarato, alla luce delle sintetiche motivazioni qui di seguito esposte.
Occorre innanzitutto considerare che la questione della decadenza dal beneficio di inventario, così come disciplinata all'art. 505 cod. civ., introduce, nel processo, una vicenda per sua natura contenziosa, all'interno della quale -fisiologicamente- sono chiamate a confrontarsi, nel necessario ed inevitabile contraddittorio, posizioni sostanziali tra loro all'evidenza distinte, da un lato ponendosi coloro che hanno interesse alla conservazione del regime di separazione del patrimonio ereditario da quello personale dell'erede, dall'altro collocandosi coloro i quali coltivano l'interesse contrario (v., quale esemplificazione della sopra pagina 4 di 6 riferita dialettica processuale, ex multis, Cass civ. - Sez. L, Sentenza
n. 2198 del 02/03/1987). Va da sé, quindi, che una questione siffatta impone non soltanto l'esatta individuazione del soggetto legittimato ad agire in giudizio per far valere l'intervenuta decadenza del beneficio di cui trattasi, ma anche la diretta evocazione, nel predetto giudizio, del potenziale destinatario di una tale statuizione.
Se su ciò si conviene, il ricorso attoreo è all'evidenza carente sotto entrambi i profili. Da un lato, infatti, la curatrice ha del tutto ha omesso di identificare, nell'atto introduttivo del giudizio in discussione, i soggetti nei confronti dei quali la sua domanda avrebbe dovuto indirizzarsi, quasi che tale domanda, per assurdo, fosse riconducibile ad una ipotesi di volontaria giurisdizione priva di effettivi connotati decisori e rivolta, semmai, alla tutela di interessi anche generali, da esercitare senza un vero e proprio contraddittorio, a meno di non voler altrimenti prospettare, nella linea difensiva del ricorso in parola, una implausibile divaricazione soggettiva tra la curatela dell'eredità giacente e l'ultima titolare di quel patrimonio ora relitto. Di ciò, invero, si ha ulteriore conferma nella stessa perplessa formulazione delle conclusioni attoree laddove, alla tesi dell'intervenuta decadenza dal beneficio d'inventario ai danni della dott.ssa rispetto all'eredità beneficiata del Pt_1 fratello, pare indifferentemente alternarsi la tesi contraria della permanenza di quel beneficio a vantaggio della medesima Pt_1 come se l'intendimento finale dell'odierna ricorrente fosse non già quello di sollecitare il Tribunale alla risoluzione di un contenzioso insorto tra parti contrapposte, ma quello di ottenere la formulazione di un parere sulla gestione della curatela.
Dall'altro lato, in ogni caso, la predetta curatela è comunque priva di legittimazione attiva -e, a ben vedere, anche di un concreto interesse pagina 5 di 6 giuridicamente rilevante- a far valere un'ipotetica decadenza dal beneficio di inventario. Quanto al primo aspetto, è dirimente il richiamo alla disposizione dell'art. 505, ultimo comma cod. civ., secondo la quale la decadenza dal beneficio d'inventario può essere dedotta solo dai creditori del defunto o dai legatari (v., in tal senso, già Cass. civ. - Sez.
2, Sentenza n. 329 del 22/01/1977). D'altro canto, poi, non spetta certo alla curatela dell'eredità giacente -ed anzi, pare addirittura oggettivamente contrario alle finalità ad essa specificamente assegnate dall'ordinamento- attivarsi in tal senso, neppure laddove la sollecitata
“… commistione dei patrimoni dei due fratelli, con conseguente individuazione di un unico patrimonio ereditario da gestire …” (v., così, a pag. 4 nel “considerato in diritto” del ricorso) potesse tradursi in una eventuale semplificazione degli adempimenti gestori connessi al funzionamento della curatela predetta.
Alla luce delle superiori considerazioni, le quali confermano l'inammissibilità del ricorso, non vi è neppure luogo a provvedere sulle spese di lite, anche in ragione del già evidenziato difetto di contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
▪ DICHIARA inammissibile il ricorso in oggetto;
▪ NULLA sulle spese di causa.
Udine, 5.12.2025 IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
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