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Articolo 14 della Legge 12 dicembre 1986, n. 861
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Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Articolo 14 della Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Versione
15 dicembre 1986
Art. 14. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1986
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