Art. 14. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 14 della Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Articolo 13
- Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Articolo 14 della Legge 12 dicembre 1986, n. 861
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15 dicembre 1986
15 dicembre 1986