Art. 14. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 13
- Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Articolo 14 della Legge 12 dicembre 1986, n. 861
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15 dicembre 1986
15 dicembre 1986