TAR Roma, sez. 5T, sentenza 06/02/2026, n. 2330
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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    Violazione e falsa applicazione normativa sui finanziamenti ai patronati

    La questione non involge la legittimità dei criteri di riparto del fondo, ma la correttezza del Ministero-debitore nel ritardare il pagamento del saldo dovuto al Se.N.A.S., subordinandolo al recupero di somme da altri patronati. La pretesa del Se.N.A.S. riguarda le modalità e le tempistiche di pagamento di un credito certo.

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    Eccesso di potere e sviamento

    La questione non involge la legittimità dei criteri di riparto del fondo, ma la correttezza del Ministero-debitore nel ritardare il pagamento del saldo dovuto al Se.N.A.S., subordinandolo al recupero di somme da altri patronati. La pretesa del Se.N.A.S. riguarda le modalità e le tempistiche di pagamento di un credito certo.

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    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La questione non involge la legittimità dei criteri di riparto del fondo, ma la correttezza del Ministero-debitore nel ritardare il pagamento del saldo dovuto al Se.N.A.S., subordinandolo al recupero di somme da altri patronati. La pretesa del Se.N.A.S. riguarda le modalità e le tempistiche di pagamento di un credito certo.

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    Violazione e falsa applicazione normativa sui finanziamenti ai patronati

    La questione non involge la legittimità dei criteri di riparto del fondo, ma la correttezza del Ministero-debitore nel ritardare il pagamento del saldo dovuto al Se.N.A.S., subordinandolo al recupero di somme da altri patronati. La pretesa del Se.N.A.S. riguarda le modalità e le tempistiche di pagamento di un credito certo.

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    Eccesso di potere e sviamento

    La questione non involge la legittimità dei criteri di riparto del fondo, ma la correttezza del Ministero-debitore nel ritardare il pagamento del saldo dovuto al Se.N.A.S., subordinandolo al recupero di somme da altri patronati. La pretesa del Se.N.A.S. riguarda le modalità e le tempistiche di pagamento di un credito certo.

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    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La questione non involge la legittimità dei criteri di riparto del fondo, ma la correttezza del Ministero-debitore nel ritardare il pagamento del saldo dovuto al Se.N.A.S., subordinandolo al recupero di somme da altri patronati. La pretesa del Se.N.A.S. riguarda le modalità e le tempistiche di pagamento di un credito certo.

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    Diritto al risarcimento del danno e agli interessi moratori

    La questione non involge la legittimità dei criteri di riparto del fondo, ma la correttezza del Ministero-debitore nel ritardare il pagamento del saldo dovuto al Se.N.A.S., subordinandolo al recupero di somme da altri patronati. La pretesa del Se.N.A.S. riguarda le modalità e le tempistiche di pagamento di un credito certo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 06/02/2026, n. 2330
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2330
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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